La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                       Disposizioni in materia 
                    di reclutamento universitario 
 
  1.  L'articolo  16  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 16 (Requisiti per l'ingresso nei ruoli universitari). -  1.
L'ammissione alle procedure di chiamata di cui agli articoli 18 e 24,
comma 5, e'  condizionata  al  possesso  di  specifici  requisiti  di
produttivita'  e  di  qualificazione  scientifica,  distinti  per  le
funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individuati, per
ciascun gruppo scientifico-disciplinare, con decreto del Ministro, su
proposta dell'ANVUR, sentito il CUN, da adottare entro novanta giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione.  I
requisiti di cui al primo periodo sono aggiornati, una  prima  volta,
dopo due anni dall'individuazione e,  successivamente,  a  intervalli
non inferiori a cinque anni. 
  2. Nella fissazione dei requisiti di cui al comma  1,  sono  tenuti
comunque in considerazione l'attivita'  di  didattica  e  ricerca  in
Italia  e  all'estero,  la  titolarita',  la  contitolarita'   o   la
partecipazione a progetti di ricerca di base o  applicata  finanziati
sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e  internazionali,
nonche' il  raggiungimento  degli  indicatori  minimi  di  quantita',
continuita' e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca. 
  3. Il possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1  e'  oggetto  di
dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',  ai  sensi  degli
articoli 47 e 48 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  da
parte dei candidati, mediante procedura  telematica  predisposta  dal
Ministero. Il decreto di cui  al  comma  1  stabilisce  le  modalita'
mediante le quali sono effettuate le dichiarazioni di  cui  al  primo
periodo». 
  2. Dopo l'articolo 17 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  e'
inserito il seguente: 
    «Art. 17-bis (Liste per commissioni giudicatrici). - 1.  Ai  fini
delle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 e  24,  comma
2, il Ministero cura la  pubblicazione  delle  liste,  con  validita'
biennale, distinte  per  ciascun  gruppo  scientifico-disciplinare  e
separate per funzioni di prima e di seconda  fascia,  dei  professori
che  hanno  presentato  domanda  per  l'inclusione   nelle   relative
commissioni giudicatrici. 
    2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della documentazione
concernente  l'attivita'  scientifica  complessiva,  con  particolare
riferimento  all'ultimo  quinquennio.  L'inclusione  nelle  liste  e'
condizionata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 16,  comma
1, riferiti alla  fascia  e  al  gruppo  scientifico-disciplinare  di
appartenenza, documentati con le modalita' di  cui  all'articolo  16,
comma 3. Il curriculum dei professori inclusi nelle liste di  cui  al
comma 1 del presente articolo e' pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero. 
    3. Non possono essere inclusi nelle liste di cui  al  comma  1  i
professori straordinari a tempo determinato di  cui  all'articolo  1,
comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, i professori collocati
in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori che,
nell'anno precedente, hanno  ricevuto  una  valutazione  negativa  ai
sensi dell'articolo 6, comma 7, secondo periodo, della presente legge
e i professori che sono stati condannati, in via  definitiva,  per  i
reati previsti dal libro secondo,  titolo  II,  capo  I,  del  codice
penale. 
    4. In sede di pubblicazione delle liste di cui  al  comma  1,  il
Ministero individua i gruppi scientifico-disciplinari per i quali  il
numero di professori sorteggiabili e' inferiore a quaranta». 
  3. All'articolo 18 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a), le parole: «settore  concorsuale  e  di  un
eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di  uno  o  piu'
settori scientifico-disciplinari»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«gruppo  scientifico-disciplinare   e   di   un   eventuale   profilo
individuato   tramite   l'indicazione   di   uno   o   piu'   settori
scientifico-disciplinari  ovvero   di   specifici   ambiti   tematici
testualmente  ricompresi  nella  declaratoria  del  medesimo   gruppo
scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze  didattiche  o  di
ricerca  contenute  nella  programmazione   strategica   dell'ateneo,
nonche',   per   l'area    medica,    delle    specifiche    esigenze
clinico-assistenziali»; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  presentazione  delle   domande   di   partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati,  le  attivita'  e  le
esperienze del candidato, redatto in base a  un  formulario  standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»; 
      3) alla  lettera  b),  le  parole  da:  «studiosi  in  possesso
dell'abilitazione» fino a: «macrosettore  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «studiosi  in  possesso   dei   requisiti   per   il   gruppo
scientifico-disciplinare individuati ai sensi dell'articolo 16»; 
      4) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
        «b-bis) nomina di una  commissione  giudicatrice  formata  da
cinque  professori  appartenenti  almeno  alla  fascia  oggetto   del
procedimento,  per  quanto  possibile,  nel  rispetto  del  principio
dell'equilibrio di genere, nonche'  dei  principi  di  imparzialita',
trasparenza e rotazione, e comunque in  possesso,  al  momento  della
nomina, dei requisiti di cui all'articolo 16 previsti per le funzioni
di professore di prima  fascia,  scelti  nel  rispetto  dei  seguenti
criteri: 
          1)  un  componente  individuato  dall'universita'  che   ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero  in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una  posizione  accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso  sulla  base
delle tabelle di cui alla lettera b); 
          2)  quattro  componenti  esterni  all'universita'  che   ha
indetto la procedura, sorteggiati  all'interno  delle  liste  di  cui
all'articolo 17-bis relative al  gruppo  scientifico-disciplinare  di
cui al bando di concorso; 
          3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore; 
          4) per le procedure relative alle chiamate di professori di
seconda fascia, almeno tre componenti individuati tra i professori di
prima fascia, fermo restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri
da 1) a 3); 
        b-ter) al fine  di  garantire  un'opportuna  rotazione  nella
partecipazione alle commissioni  giudicatrici  di  cui  alla  lettera
b-bis), integrazione dei criteri di cui alla medesima lettera  con  i
seguenti: 
          1)  in  deroga  alla  disciplina  generale,  per  i  gruppi
scientifico-disciplinari individuati ai sensi  dell'articolo  17-bis,
comma 4, tre componenti, dei quali uno  individuato  ai  sensi  della
lettera  b-bis),  numero  1),  e  due  sorteggiati  con  le  medesime
modalita' previste alla lettera b-bis), numero 2); 
          2) per i soli gruppi  scientifico-disciplinari  diversi  da
quelli di cui al numero 1), esclusione dei professori che,  nell'anno
precedente  alla  data  di  pubblicazione  del  bando,   sono   stati
componenti  di  una  commissione  giudicatrice  per  la  chiamata  di
professori   o    ricercatori    relativa    al    medesimo    gruppo
scientifico-disciplinare»; 
      5) alla lettera d) sono premesse le seguenti parole:  «verifica
della effettiva sussistenza dei requisiti di  cui  alla  lettera  b),
valutazione delle modalita' di svolgimento della didattica nonche'» e
le parole da: «il numero massimo» fino a: «comma 3, lettera b),» sono
sostituite dalle seguenti: «il numero delle pubblicazioni, ricompreso
tra un minimo di dieci e un massimo di quindici,»; 
      6) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
        «d-bis)  discussione,  alla  presenza  dei  componenti  della
commissione   giudicatrice,   dei   contenuti   delle   pubblicazioni
scientifiche, nonche'  delle  esperienze  didattiche  dei  candidati;
svolgimento di una prova  didattica  su  un  tema  individuato  dalla
commissione tenendo conto degli eventuali specifici ambiti  tematici,
ovvero, per  l'area  medica,  delle  esigenze  clinico-assistenziali,
individuati nel bando di concorso; 
        d-ter) fermo restando che la proposta di chiamata  spetta  al
dipartimento di cui alla lettera e), previsione  che  la  commissione
giudicatrice concluda i propri lavori  indicando  il  candidato  piu'
meritevole»; 
    b) al comma 4, le  parole:  «un  quinto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un quarto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
      «I docenti di cui all'articolo 6, comma 11,  contribuiscono  al
raggiungimento della quota di cui al periodo precedente»; 
    c) al  comma  4-ter,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «gruppo
scientifico-disciplinare» sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero  dei
corrispondenti requisiti individuati ai sensi dell'articolo 16 per il
gruppo  scientifico-disciplinare  e  per  le  funzioni  oggetto   del
procedimento»; 
    d) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente: 
      «4-quater.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   del
Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida  per
la valutazione svolta  dall'ANVUR,  dopo  tre  anni  dalla  presa  di
servizio, dei vincitori  delle  procedure  effettuate  ai  sensi  del
presente articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e  5-ter,  e
24,  ai  fini  del  computo  delle  assegnazioni  del  fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita' e  del  contributo  di  cui
alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo principi di premialita'  e
autonomia responsabile». 
  4. All'articolo 24 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  1-bis,  la  parola:  «terzo»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarto»; 
    b) al comma 2: 
      1)  alla  lettera  a),  le  parole:   «esclusivamente   tramite
indicazione di uno  o  piu'  settori  scientifico-disciplinari»  sono
sostituite dalle seguenti: «individuato tramite l'indicazione di  uno
o piu' settori scientifico-disciplinari ovvero  di  specifici  ambiti
tematici testualmente  ricompresi  nella  declaratoria  del  medesimo
gruppo scientifico-disciplinare, coerenti con le esigenze  didattiche
o di ricerca contenute nella programmazione  strategica  dell'ateneo,
nonche',   per   l'area    medica,    delle    specifiche    esigenze
clinico-assistenziali»; 
      2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis)  presentazione  delle   domande   di   partecipazione
unitamente a un curriculum recante i risultati,  le  attivita'  e  le
esperienze del candidato, redatto in base a  un  formulario  standard
definito con il decreto di cui all'articolo 16, comma 1»; 
      3) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
        «b-bis) nomina di una commissione giudicatrice formata da tre
professori, di  cui  almeno  due  di  prima  fascia,  assicurando  il
rispetto del principio dell'equilibrio di genere nonche' dei principi
di imparzialita', trasparenza e rotazione, in  possesso,  al  momento
della nomina, di tutti i requisiti di cui all'articolo  16  e  scelti
nel rispetto dei seguenti criteri: 
          1)  un  componente  individuato  dall'universita'  che   ha
indetto la procedura, afferente al gruppo scientifico-disciplinare di
cui al bando di concorso, ovvero stabilmente impegnato all'estero  in
attivita' di ricerca o di insegnamento con una  posizione  accademica
almeno equipollente a quella di cui al bando di concorso  sulla  base
delle tabelle di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); 
          2) due componenti esterni all'universita' che ha indetto la
procedura, sorteggiati all'interno delle liste  di  cui  all'articolo
17-bis relative al gruppo scientifico-disciplinare di cui al bando di
concorso; 
          3) ove il bando di concorso individui uno specifico settore
scientifico-disciplinare, almeno due componenti afferenti al medesimo
settore»; 
          4)  alla  lettera  c),  le  parole  da:  «possibilita'   di
prevedere»  fino  a:  «pubblicazioni  che»  sono   sostituite   dalle
seguenti: 
          «previsione  nel  bando  del  numero  delle  pubblicazioni,
ricompreso tra un minimo di dieci e un massimo di  quindici,  che»  e
dopo le parole: «ad eccezione di» sono  inserite  le  seguenti:  «una
prova didattica su un  tema  individuato  dalla  commissione  tenendo
conto degli eventuali specifici ambiti tematici, ovvero,  per  l'area
medica, delle esigenze clinico-assistenziali, individuati  nel  bando
di concorso, nonche' di»; 
          5) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui alla
lettera d), previsione che la  commissione  giudicatrice  concluda  i
propri lavori indicando il candidato piu' meritevole»; 
    c) al comma 5, le parole: «che  abbia  conseguito  l'abilitazione
scientifica nazionale di cui all'articolo 16» sono  sostituite  dalle
seguenti: «che risulti in possesso dei requisiti di  produttivita'  e
qualificazione scientifica determinati ai sensi dell'articolo 16». 
  5. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge,   sono   definiti   i   requisiti   soggettivi   per
l'inserimento nelle liste di cui all'articolo 17-bis della  legge  30
dicembre 2010, n. 240, introdotto dal comma 2 del presente  articolo,
le cause di esclusione di  cui  al  comma  3  del  medesimo  articolo
17-bis, nonche' le modalita' per lo  svolgimento,  nel  rispetto  dei
principi di pubblicita' e  trasparenza,  dei  sorteggi  di  cui  agli
articoli 18, comma 1, lettera b-bis), e 24, comma 2, lettera  b-bis),
introdotte rispettivamente dai commi 3 e 4 del presente articolo. 
  6.  Al  fine  di  garantire  e   potenziare   l'offerta   didattica
plurilingue della Libera universita' di Bolzano,  ferme  restando  le
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio
1997, n. 127, limitatamente alle posizioni correlate  a  insegnamenti
in lingua tedesca, i competenti  organi  della  medesima  universita'
possono procedere alla copertura di posti di professore  ordinario  e
di professore associato, in misura non superiore al 10 per cento  dei
professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data del  31
dicembre 2025,  mediante  chiamata  diretta  di  studiosi  che  hanno
ottenuto l'abilitazione alla docenza  presso  universita'  dei  Paesi
dell'area  linguistica  tedesca  e  in  possesso  dei  requisiti   di
produttivita' e qualificazione scientifica  di  cui  all'articolo  16
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, relativi al gruppo scientifico-disciplinare per il
quale  e'  effettuata  la  chiamata.   Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio  universitario
nazionale, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati i titoli di abilitazione  alla
docenza ai fini dell'applicazione delle procedure  di  cui  al  primo
periodo. 
  7. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7: 
      1) al  comma  5-bis,  secondo  periodo,  le  parole:  «per  gli
aspiranti commissari per le  procedure  di  Abilitazione  scientifica
nazionale di cui all'articolo 16»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per essere inclusi nelle liste di cui all'articolo 17-bis»; 
      2) al comma 5-ter,  secondo  periodo,  le  parole:  «essere  in
possesso  dell'abilitazione  scientifica  nazionale  per  il  settore
concorsuale e la  fascia  a  cui  si  riferisce  la  procedura»  sono
sostituite dalle seguenti: «essere in possesso dei requisiti  di  cui
all'articolo 16 per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia  a
cui si riferisce la procedura»; 
    b) all'articolo 15, comma 2, lettera  a),  le  parole:  «ai  fini
delle  procedure  per  il   conseguimento   dell'abilitazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'individuazione dei requisiti
di produttivita' e di qualificazione scientifica»; 
    c) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'abilitazione»  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  requisiti  di  produttivita'  e  di
qualificazione scientifica di cui all'articolo 16». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.  
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme  in
          materia di organizzazione delle universita',  di  personale
          accademico e reclutamento, nonche' delega  al  Governo  per
          incentivare  la  qualita'  e   l'efficienza   del   sistema
          universitario», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          10 del 14 gennaio 2011. 
              - Si riporta il testo degli articoli 7, 15, 18, 23 e 24
          della  citata  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori
          e dei ricercatori). -  1.  I  professori  e  i  ricercatori
          universitari possono, a domanda, essere  collocati  per  un
          periodo massimo  di  cinque  anni,  anche  consecutivi,  in
          aspettativa senza assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
          operanti in sede internazionale, i quali  provvedono  anche
          al relativo trattamento economico e previdenziale. 
                2. Il collocamento in aspettativa di cui al  comma  1
          e' disposto dal rettore, sentite le strutture di  afferenza
          del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di  cui
          all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382.  E'
          ammessa  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi   a
          domanda dell'interessato, ai sensi della legge  7  febbraio
          1979,  n.  29.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
                3.   Al   fine   di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui  all'art.  3,  in  una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
          altresi' favorita prevedendo la possibilita' di  effettuare
          trasferimenti  di  professori  e  ricercatori  consenzienti
          attraverso lo scambio contestuale di  docenti  in  possesso
          della stessa qualifica  tra  due  sedi  universitarie,  con
          l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
          cui al secondo periodo possono avvenire anche  tra  docenti
          di   qualifica   diversa,   nei   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  delle  universita'   interessate   che   sono
          conseguentemente  adeguate  a  seguito  dei   trasferimenti
          medesimi. I trasferimenti di cui  al  presente  comma  sono
          computati nella quota del quinto dei posti disponibili,  di
          cui all'art. 18, comma 4. 
                4. In caso di cambiamento di sede,  i  professori,  i
          ricercatori di ruolo e i ricercatori  a  tempo  determinato
          responsabili di progetti di ricerca finanziati da  soggetti
          diversi  dall'universita'  di  appartenenza  conservano  la
          titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti,  ove
          scientificamente possibile e con l'accordo del  committente
          di ricerca. 
                5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri  e
          modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza   pubblica,   la   mobilita'   interregionale   dei
          professori universitari che hanno prestato servizio  presso
          sedi soppresse a seguito di procedure di  razionalizzazione
          dell'offerta didattica. 
                5-bis. Nell'ambito delle relative  disponibilita'  di
          bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali disponibili
          a  legislazione  vigente,  per  fare  fronte  a  specifiche
          esigenze didattiche, di ricerca o  di  terza  missione,  le
          universita' possono procedere alla chiamata  di  professori
          ordinari e associati in  servizio  da  almeno  cinque  anni
          presso altre  universita'  nella  fascia  corrispondente  a
          quella per la quale viene bandita la selezione,  ovvero  di
          studiosi stabilmente impegnati all'estero in  attivita'  di
          ricerca o di insegnamento, che ricoprono da  almeno  cinque
          anni presso universita' straniere una posizione  accademica
          equipollente  sulla  base  di  tabelle  di   corrispondenza
          definite  e  aggiornate  ogni   tre   anni   dal   Ministro
          dell'universita' e  della  ricerca,  sentito  il  Consiglio
          universitario  nazionale,  mediante   lo   svolgimento   di
          procedure selettive in  ordine  alla  corrispondenza  delle
          proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
          didattiche, di ricerca o di terza missione  espresse  dalle
          universita'. Per le  chiamate  di  professori  ordinari  ai
          sensi del primo  periodo,  ai  candidati  e'  richiesto  il
          possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per
          essere inclusi nelle  liste  di  cui  all'art.  17-bis.  Le
          universita'   pubblicano   nel   proprio   sito    internet
          istituzionale l'avviso  pubblico  ai  fini  della  raccolta
          delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti
          di personale  docente  di  cui  al  presente  articolo.  La
          presentazione   della    candidatura    ai    fini    della
          manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni  caso,
          all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
          personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
          viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il  voto
          favorevole  della  maggioranza  assoluta   dei   professori
          ordinari, nel caso di chiamata di un professore  ordinario,
          ovvero dei professori ordinari e  associati,  nel  caso  di
          chiamata di un professore associato,  e  viene  sottoposta,
          previo parere del Senato accademico,  all'approvazione  del
          Consiglio di amministrazione, che  si  pronuncia  entro  il
          termine di trenta giorni.  La  proposta  di  chiamata  puo'
          essere formulata anche direttamente dal Senato  accademico,
          ferma   restando   l'approvazione    del    Consiglio    di
          amministrazione secondo le  modalita'  di  cui  al  secondo
          periodo. 
                5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma 5-bis
          possono partecipare anche  dirigenti  di  ricerca  e  primi
          ricercatori presso gli enti pubblici di  ricerca  ovvero  i
          soggetti inquadrati nei ruoli a tempo indeterminato, ovvero
          a tempo determinato ai  sensi  dell'art.  1,  commi  422  e
          seguenti della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere   scientifico
          (IRCCS), che svolgano attivita' di  ricerca  traslazionale,
          preclinica e clinica. Coloro che partecipano alle procedure
          di cui al presente  comma  devono  essere  in  servizio  da
          almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza ed  essere
          in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 per il  gruppo
          scientifico-disciplinare e la fascia a cui si riferisce  la
          procedura. 
                5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-bis  e
          5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza pubblica.». 
                «Art. 15 (Gruppi e settori scientifico-disciplinari).
          - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  disposizione  il  Ministro,  con   proprio
          decreto  di  natura  non  regolamentare,  su  proposta  del
          Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo
          criteri di affinita' e attinenza scientifica,  formativa  e
          culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le  relative
          declaratorie. 
                2. I gruppi scientifico-disciplinari: 
                  a) sono utilizzati ai fini dell'individuazione  dei
          requisiti di produttivita' e di qualificazione  scientifica
          di cui all'art. 16 e delle procedure di cui  agli  articoli
          18 e 24; 
                  b) sono  il  riferimento  per  l'inquadramento  dei
          professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
                  c)   possono   essere   articolati    in    settori
          scientifico-disciplinari che  concorrono  alla  definizione
          degli ordinamenti didattici di cui all'art. 17, commi 95  e
          seguenti,  della  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e
          all'indicazione della relativa afferenza dei professori  di
          prima e seconda fascia e dei ricercatori; 
                  d) sono  il  riferimento  per  l'adempimento  degli
          obblighi didattici da parte del docente. 
                3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari  non
          puo' essere superiore a quello dei settori  concorsuali  di
          cui    al    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca  n.  855  del  30  ottobre
          2015, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2015. 
                4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche
          alla riconduzione dei settori  scientifico-disciplinari  ai
          gruppi     scientifico-disciplinari,      nonche'      alla
          razionalizzazione   e   all'aggiornamento    dei    settori
          scientifico-disciplinari di cui all'art. 14, comma  2,  del
          decreto-legge 6 novembre  2021,  n.  152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 
                5.  L'aggiornamento  dei   gruppi   e   dei   settori
          scientifico-disciplinari  e'  effettuato  con  decreto  del
          Ministro, su proposta del CUN, con  cadenza  triennale.  In
          assenza  della  proposta  del  CUN  entro  sei  mesi  dalla
          scadenza  del  termine  previsto  per  l'aggiornamento,  si
          provvede con decreto del Ministro.». 
                «Art.  18  (Chiamata  dei  professori).   -   1.   Le
          universita', con  proprio  regolamento  adottato  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  disciplinano,  nel
          rispetto del codice etico, la chiamata  dei  professori  di
          prima  e  di  seconda  fascia  nel  rispetto  dei  principi
          enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui  alla
          raccomandazione della Commissione delle  Comunita'  europee
          n. 251 dell'11 marzo 2005, e  specificamente  dei  seguenti
          criteri: 
                  a) pubblicita' del procedimento di  chiamata  nella
          Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e  su  quelli  del
          Ministero e dell'Unione europea; specificazione del  gruppo
          scientifico-disciplinare  e   di   un   eventuale   profilo
          individuato tramite l'indicazione di  uno  o  piu'  settori
          scientifico-disciplinari   ovvero   di   specifici   ambiti
          tematici testualmente  ricompresi  nella  declaratoria  del
          medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti  con  le
          esigenze  didattiche   o   di   ricerca   contenute   nella
          programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per  l'area
          medica, delle  specifiche  esigenze  clinico-assistenziali;
          informazioni dettagliate  sulle  specifiche  funzioni,  sui
          diritti e i doveri e sul relativo trattamento  economico  e
          previdenziale; 
                  a-bis)    presentazione    delle     domande     di
          partecipazione  unitamente  a  un  curriculum   recante   i
          risultati, le attivita'  e  le  esperienze  del  candidato,
          redatto in base a un formulario standard  definito  con  il
          decreto di cui all'art. 16, comma 1; 
                  b) ammissione al procedimento, fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 29, comma 8, di studiosi in possesso dei
          requisiti   per    il    gruppo    scientifico-disciplinare
          individuati ai sensi dell'art. 16 e per le funzioni oggetto
          del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non
          gia'  titolari  delle  medesime  funzioni   superiori.   Ai
          procedimenti per la chiamata di professori di  prima  e  di
          seconda fascia possono partecipare altresi'  i  professori,
          rispettivamente, di prima  e  di  seconda  fascia  gia'  in
          servizio,  nonche'  gli  studiosi   stabilmente   impegnati
          all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello
          universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto
          del  bando,  sulla  base  di  tabelle  di   corrispondenza,
          aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il
          CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di  cui
          al presente articolo, non possono  partecipare  coloro  che
          abbiano un grado di  parentela  o  di  affinita',  fino  al
          quarto grado compreso, con un  professore  appartenente  al
          dipartimento o alla  struttura  che  effettua  la  chiamata
          ovvero  con  il  rettore,  il  direttore  generale   o   un
          componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; 
                  b-bis)  nomina  di  una  commissione   giudicatrice
          formata  da  cinque  professori  appartenenti  almeno  alla
          fascia oggetto del procedimento, per quanto possibile,  nel
          rispetto del principio dell'equilibrio di  genere,  nonche'
          dei principi di imparzialita', trasparenza e  rotazione,  e
          comunque  in  possesso,  al  momento  della   nomina,   dei
          requisiti di cui all'art. 16 previsti per  le  funzioni  di
          professore  di  prima  fascia,  scelti  nel  rispetto   dei
          seguenti criteri: 
                    1) un componente individuato dall'universita' che
          ha   indetto   la   procedura,    afferente    al    gruppo
          scientifico-disciplinare  di  cui  al  bando  di  concorso,
          ovvero stabilmente impegnato  all'estero  in  attivita'  di
          ricerca o di  insegnamento  con  una  posizione  accademica
          almeno equipollente a quella di cui al  bando  di  concorso
          sulla base delle tabelle di cui alla lettera b); 
                    2) quattro componenti esterni all'universita' che
          ha indetto  la  procedura,  sorteggiati  all'interno  delle
          liste  di  cui   all'art.   17-bis   relative   al   gruppo
          scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 
                    3)  ove  il  bando  di  concorso  individui   uno
          specifico  settore  scientifico-disciplinare,  almeno   due
          componenti afferenti al medesimo settore; 
                    4) per le procedure  relative  alle  chiamate  di
          professori  di  seconda  fascia,  almeno   tre   componenti
          individuati  tra  i  professori  di  prima  fascia,   fermo
          restando il rispetto dei criteri di cui ai numeri da  1)  a
          3); 
                  b-ter) al fine di garantire un'opportuna  rotazione
          nella partecipazione alle commissioni giudicatrici  di  cui
          alla lettera b-bis), integrazione dei criteri di  cui  alla
          medesima lettera con i seguenti: 
                    1) in deroga  alla  disciplina  generale,  per  i
          gruppi  scientifico-disciplinari   individuati   ai   sensi
          dell'art. 17-bis, comma 4, tre componenti,  dei  quali  uno
          individuato ai sensi della lettera b-bis), numero 1), e due
          sorteggiati con le medesime modalita' previste alla lettera
          b-bis), numero 2); 
                    2) per  i  soli  gruppi  scientifico-disciplinari
          diversi da quelli di  cui  al  numero  1),  esclusione  dei
          professori  che,  nell'anno   precedente   alla   data   di
          pubblicazione del  bando,  sono  stati  componenti  di  una
          commissione giudicatrice per la chiamata  di  professori  o
          ricercatori      relativa      al      medesimo      gruppo
          scientifico-disciplinare; 
                  c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b),
          ultimo periodo, in relazione al conferimento degli  assegni
          di ricerca di cui  all'art.  22  e  alla  stipulazione  dei
          contratti di cui all'art. 24 e  di  contratti  a  qualsiasi
          titolo erogati dall'ateneo; 
                  d)  verifica  della   effettiva   sussistenza   dei
          requisiti  di  cui  alla  lettera  b),  valutazione   delle
          modalita'   di   svolgimento   della   didattica    nonche'
          valutazione   delle   pubblicazioni    scientifiche,    del
          curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui
          alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero
          delle pubblicazioni, ricompreso tra un minimo di dieci e un
          massimo di quindici, e accertare, oltre alla qualificazione
          scientifica    dell'aspirante,    anche    le    competenze
          linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche  dei  corsi  di
          studio in lingua estera; 
                  d-bis) discussione, alla  presenza  dei  componenti
          della  commissione  giudicatrice,   dei   contenuti   delle
          pubblicazioni  scientifiche,   nonche'   delle   esperienze
          didattiche  dei  candidati;  svolgimento   di   una   prova
          didattica su un tema individuato dalla commissione  tenendo
          conto degli eventuali specifici  ambiti  tematici,  ovvero,
          per l'area medica,  delle  esigenze  clinico-assistenziali,
          individuati nel bando di concorso; 
                  d-ter) fermo restando che la proposta  di  chiamata
          spetta al Dipartimento di cui alla lettera  e),  previsione
          che la commissione giudicatrice concluda  i  propri  lavori
          indicando il candidato piu' meritevole; 
                  e) formulazione della proposta di chiamata da parte
          del dipartimento  con  voto  favorevole  della  maggioranza
          assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata  di
          professori di prima fascia, e dei professori di prima e  di
          seconda fascia per la chiamata dei  professori  di  seconda
          fascia,  e  approvazione  della  stessa  con  delibera  del
          consiglio di amministrazione. 
                2. Nell'ambito delle disponibilita'  di  bilancio  di
          ciascun  Ateneo  i  procedimenti  per   la   chiamata   dei
          professori di prima e di seconda fascia di cui al comma  1,
          nonche' per l'attribuzione dei contratti  di  cui  all'art.
          24, di ciascun Ateneo statale sono  effettuati  sulla  base
          della programmazione triennale di  cui  all'art.  1,  comma
          105, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  di  cui
          all'art. 1-ter del decreto-legge 31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,
          n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'art. 5,  comma
          4, lettera d),  della  presente  legge.  La  programmazione
          assicura  la   sostenibilita'   nel   tempo   degli   oneri
          stipendiali,   compresi   i   maggiori   oneri    derivanti
          dall'attribuzione   degli   scatti    stipendiali,    dagli
          incrementi annuali e  dalla  dinamica  di  progressione  di
          carriera del personale. La programmazione assicura altresi'
          la copertura finanziaria degli oneri  derivanti  da  quanto
          previsto dall'art. 24, comma 5. 
                3. Gli oneri derivanti dalla chiamata  di  professori
          di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di  cui
          all'art.  24  possono  essere  a  carico  totale  di  altri
          soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula  di
          convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale
          per i posti di professore di ruolo e di ricercatore di  cui
          all'art. 24, comma 3. 
                4. Ciascuna universita'  statale,  nell'ambito  della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quarto dei posti disponibili di professore  di
          ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio  non
          hanno  prestato  servizio  quale  professore  ordinario  di
          ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore  a  tempo
          indeterminato,  ricercatore  a  tempo  determinato  di  cui
          all'art. 24, comma 3, lettere a) e b),  o  non  sono  stati
          titolari di assegni di  ricerca  ovvero  iscritti  a  corsi
          universitari nell'universita' stessa, ovvero alla  chiamata
          di cui all'art. 7, comma 5-bis. I docenti di  cui  all'art.
          6, comma 11, contribuiscono al raggiungimento  della  quota
          di cui al periodo precedente. 
                4-bis. Le universita' con indicatore delle  spese  di
          personale inferiore all'80 per cento possono attivare,  nel
          limite della predetta  percentuale,  per  la  chiamata  nel
          ruolo di professore di prima  o  di  seconda  fascia  o  di
          ricercatore a tempo indeterminato, le procedure di  cui  al
          comma 1, riservate a  personale  gia'  in  servizio  presso
          altre  universita',  aventi  indicatore  delle   spese   di
          personale pari o superiore all'80 per cento e  che  versano
          in una situazione di significativa  e  conclamata  tensione
          finanziaria,  deliberata  dagli  organi   competenti.   Con
          decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, sono individuati i  criteri,  i  parametri  e  le
          modalita' di attestazione della situazione di significativa
          e conclamata tensione finanziaria. A seguito delle chiamate
          di  cui  al  presente  comma,  le   facolta'   assunzionali
          derivanti dalla cessazione  del  personale  sono  assegnate
          all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
          successivi alla deliberazione di cui al primo periodo  sono
          sospese le assunzioni di personale, a eccezione  di  quelle
          conseguenti  all'attuazione  del  piano  straordinario  dei
          ricercatori,  di  cui  all'art.  6,  comma  5-sexies,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e
          all'art. 238 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' di quelle riferite alle categorie protette. 
                4-ter.  Ciascuna   universita',   nell'ambito   della
          programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
          ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore  di
          prima  fascia  alla  chiamata  di  studiosi   in   possesso
          dell'abilitazione per  il  gruppo  scientifico-disciplinare
          ovvero dei corrispondenti requisiti  individuati  ai  sensi
          dell'art. 16 per il gruppo scientifico-disciplinare  e  per
          le funzioni oggetto del procedimento. A  tali  procedimenti
          non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia
          gia' in servizio. Le disposizioni di cui al presente  comma
          non  si  applicano  alle  Scuole  superiori  a  ordinamento
          speciale. 
                4-quater. Con decreto di natura non regolamentare del
          Ministro, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          definite  le  linee  guida  per   la   valutazione   svolta
          dall'ANVUR, dopo tre anni  dalla  presa  di  servizio,  dei
          vincitori delle procedure effettuate ai sensi del  presente
          articolo, nonche' degli articoli 7, commi 5-bis e 5-ter,  e
          24, ai fini del computo delle assegnazioni del fondo per il
          finanziamento ordinario delle universita' e del  contributo
          di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo  principi
          di premialita' e autonomia responsabile. 
                5. La partecipazione  ai  gruppi  e  ai  progetti  di
          ricerca  delle  universita',  qualunque   ne   sia   l'ente
          finanziatore, e lo svolgimento delle attivita'  di  ricerca
          presso le universita' sono riservati esclusivamente: 
                  a) ai professori  e  ai  ricercatori  universitari,
          anche a tempo determinato; 
                  b) ai titolari dei  contratti  di  ricerca  di  cui
          all'art. 22,  degli  incarichi  post-doc  di  cui  all'art.
          22-bis nonche' degli incarichi di ricerca di  cui  all'art.
          22-ter; 
                  c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca,
          nonche'  a  studenti  di   corsi   di   laurea   magistrale
          nell'ambito di specifiche attivita' formative; 
                  d) ai professori a contratto di cui all'art. 23; 
                  e) al personale tecnico-amministrativo in  servizio
          presso le universita'  e  a  soggetti  esterni  purche'  in
          possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca; 
                  f)   ai   dipendenti   di   altre   amministrazioni
          pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a
          titolari di borse di studio o di ricerca banditi sulla base
          di specifiche convenzioni  e  senza  oneri  finanziari  per
          l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi  allo
          svolgimento dell'attivita' di  ricerca  e  degli  eventuali
          costi assicurativi. 
                6.  Alla  partecipazione  ai  progetti   di   ricerca
          finanziati  dall'Unione  europea  o  da  altre  istituzioni
          straniere,  internazionali   o   sovranazionali,   e   allo
          svolgimento delle relative attivita' si applicano le  norme
          previste dai relativi bandi.». 
                «Art. 23 (Contratti per attivita' di insegnamento). -
          1.  Le  universita',  anche  sulla   base   di   specifiche
          convenzioni con gli  enti  pubblici  e  le  istituzioni  di
          ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993,
          n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno
          accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo
          di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo  non
          inferiore a quello fissato con il decreto di cui  al  comma
          2, per attivita' di insegnamento di alta qualificazione  al
          fine di avvalersi della collaborazione di esperti  di  alta
          qualificazione in possesso di un  significativo  curriculum
          scientifico o  professionale.  I  predetti  contratti  sono
          stipulati dal rettore, su proposta  dei  competenti  organi
          accademici. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione  di
          quelli  stipulati  nell'ambito  di  convenzioni  con   enti
          pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il  5
          per cento dell'organico dei  professori  e  ricercatori  di
          ruolo in servizio presso l'ateneo. 
                2. Fermo restando l'affidamento a  titolo  oneroso  o
          gratuito di incarichi di insegnamento al personale  docente
          e  ricercatore  universitario,  le   universita'   possono,
          altresi', stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito
          delle proprie disponibilita' di bilancio, per fare fronte a
          specifiche  esigenze  didattiche,  anche  integrative,  con
          soggetti in possesso di adeguati  requisiti  scientifici  e
          professionali.  Il  possesso  del  titolo  di  dottore   di
          ricerca, della specializzazione medica,  dei  requisiti  di
          produttivita'  e  di  qualificazione  scientifica  di   cui
          all'art.  16,  ovvero  di  titoli  equivalenti   conseguiti
          all'estero,  costituisce  titolo  preferenziale   ai   fini
          dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti  sono
          attribuiti previo espletamento  di  procedure  disciplinate
          con regolamenti di Ateneo, nel rispetto del  codice  etico,
          che assicurino la valutazione comparativa dei  candidati  e
          la  pubblicita'  degli  atti.  Il   trattamento   economico
          spettante   ai   titolari   dei   predetti   contratti   e'
          determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
                3. Al fine di favorire  l'internazionalizzazione,  le
          universita' possono attribuire, nell'ambito  delle  proprie
          disponibilita' di bilancio o utilizzando  fondi  donati  ad
          hoc  da  privati,  imprese  o  fondazioni,  insegnamenti  a
          contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di
          chiara fama. Il  trattamento  economico  e'  stabilito  dal
          consiglio di amministrazione  sulla  base  di  un  adeguato
          confronto  con  incarichi  simili   attribuiti   da   altre
          universita' europee. La proposta dell'incarico e' formulata
          al consiglio di amministrazione dal rettore, previo  parere
          del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del
          candidato nel sito internet dell'universita'. 
                4. La stipulazione  di  contratti  per  attivita'  di
          insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a
          diritti in ordine all'accesso  ai  ruoli  universitari,  ma
          consente di computare le eventuali chiamate di  coloro  che
          sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse
          vincolate di cui all'art. 18, comma 4.». 
                «Art. 24 (Ricercatori  a  tempo  determinato).  -  1.
          Nell'ambito    delle    risorse    disponibili    per    la
          programmazione, al fine di svolgere attivita'  di  ricerca,
          di didattica, di didattica integrativa e di  servizio  agli
          studenti, le universita'  possono  stipulare  contratti  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  determinato.  Il   contratto
          stabilisce,  sulla  base  dei  regolamenti  di  Ateneo,  le
          modalita' di svolgimento delle attivita' di  didattica,  di
          didattica integrativa e di servizio agli  studenti  nonche'
          delle attivita' di ricerca. 
                1-bis.  Ciascuna   universita',   nell'ambito   della
          programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad
          almeno un quarto degli importi destinati alla  stipula  dei
          contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per
          almeno  trentasei  mesi,  anche  cumulativamente,   abbiano
          frequentato  corsi  di  dottorato  di  ricerca   o   svolto
          attivita' di ricerca sulla base di formale attribuzione  di
          incarichi, escluse le attivita' a titolo  gratuito,  presso
          universita' o istituti di ricerca,  italiani  o  stranieri,
          diversi da quella che ha emanato il bando. 
                2. I destinatari dei contratti di cui al comma 1 sono
          scelti   mediante   procedure   pubbliche   di    selezione
          disciplinate dalle universita'  con  regolamento  ai  sensi
          della legge  9  maggio  1989,  n.  168,  nel  rispetto  dei
          principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori,  di
          cui alla raccomandazione della Commissione delle  Comunita'
          europee n. 251 dell'11 marzo  2005,  e  specificamente  dei
          seguenti criteri: 
                  a) pubblicita' dei bandi nella Gazzetta  Ufficiale,
          sul  sito  dell'ateneo  e  su  quelli   del   Ministero   e
          dell'Unione    europea;    specificazione    del     gruppo
          scientifico-disciplinare  e   di   un   eventuale   profilo
          individuato tramite l'indicazione di  uno  o  piu'  settori
          scientifico-disciplinari   ovvero   di   specifici   ambiti
          tematici testualmente  ricompresi  nella  declaratoria  del
          medesimo gruppo scientifico-disciplinare, coerenti  con  le
          esigenze  didattiche   o   di   ricerca   contenute   nella
          programmazione strategica dell'ateneo, nonche', per  l'area
          medica, delle  specifiche  esigenze  clinico-assistenziali;
          informazioni dettagliate  sulle  specifiche  funzioni,  sui
          diritti e i doveri e sul relativo trattamento  economico  e
          previdenziale;  previsione  di  modalita'  di  trasmissione
          telematica delle candidature nonche', per quanto possibile,
          dei titoli e delle pubblicazioni; 
                  a-bis)    presentazione    delle     domande     di
          partecipazione  unitamente  a  un  curriculum   recante   i
          risultati, le attivita'  e  le  esperienze  del  candidato,
          redatto in base a un formulario standard  definito  con  il
          decreto di cui all'art. 16, comma 1; 
                  b) ammissione alle  procedure  dei  possessori  del
          titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente,  ovvero,
          per i settori interessati, del diploma di  specializzazione
          medica, nonche' di eventuali ulteriori  requisiti  definiti
          nel regolamento di Ateneo, con esclusione dei soggetti gia'
          assunti a tempo indeterminato come professori  universitari
          di prima o di seconda fascia o come ricercatori,  ancorche'
          cessati dal servizio, nonche' dei soggetti che abbiano gia'
          usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui  al
          comma 3; 
                  b-bis)  nomina  di  una  commissione   giudicatrice
          formata da tre professori,  di  cui  almeno  due  di  prima
          fascia,   assicurando    il    rispetto    del    principio
          dell'equilibrio  di  genere   nonche'   dei   principi   di
          imparzialita', trasparenza e  rotazione,  in  possesso,  al
          momento della nomina, di tutti i requisiti di cui  all'art.
          16 e scelti nel rispetto dei seguenti criteri: 
                    1) un componente individuato dall'universita' che
          ha   indetto   la   procedura,    afferente    al    gruppo
          scientifico-disciplinare  di  cui  al  bando  di  concorso,
          ovvero stabilmente impegnato  all'estero  in  attivita'  di
          ricerca o di  insegnamento  con  una  posizione  accademica
          almeno equipollente a quella di cui al  bando  di  concorso
          sulla base delle tabelle  di  cui  all'art.  18,  comma  1,
          lettera b); 
                    2) due componenti esterni all'universita' che  ha
          indetto la procedura, sorteggiati all'interno  delle  liste
          di    cui    all'art.    17-bis    relative    al    gruppo
          scientifico-disciplinare di cui al bando di concorso; 
                    3)  ove  il  bando  di  concorso  individui   uno
          specifico  settore  scientifico-disciplinare,  almeno   due
          componenti afferenti al medesimo settore; 
                c)  valutazione  preliminare   dei   candidati,   con
          motivato giudizio analitico sui titoli,  sul  curriculum  e
          sulla produzione  scientifica,  ivi  compresa  la  tesi  di
          dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti  anche
          in  ambito  internazionale,  individuati  con  decreto  del
          Ministro,  sentiti  l'ANVUR  e  il  CUN;  a  seguito  della
          valutazione   preliminare,   ammissione    dei    candidati
          comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il
          10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non
          inferiore a sei unita', alla discussione  pubblica  con  la
          commissione dei titoli e della  produzione  scientifica;  i
          candidati sono tutti ammessi alla  discussione  qualora  il
          loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di  un
          punteggio  ai  titoli  e  a  ciascuna  delle  pubblicazioni
          presentate  dai  candidati  ammessi  alla  discussione,   a
          seguito della stessa; previsione nel bando del numero delle
          pubblicazioni, ricompreso tra  un  minimo  di  dieci  e  un
          massimo di quindici, che ciascun candidato puo' presentare.
          Sono esclusi esami scritti e orali,  ad  eccezione  di  una
          prova didattica su un tema  individuato  dalla  commissione
          tenendo conto degli eventuali  specifici  ambiti  tematici,
          ovvero,    per    l'area     medica,     delle     esigenze
          clinico-assistenziali, individuati nel bando  di  concorso,
          nonche' di una prova orale volta  ad  accertare  l'adeguata
          conoscenza  di  una   lingua   straniera;   l'ateneo   puo'
          specificare  nel  bando  la  lingua  straniera  di  cui  e'
          richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue
          dell'ateneo stesso  ovvero  alle  esigenze  didattiche  dei
          corsi di studio in lingua estera; la  prova  orale  avviene
          contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
          pubblicazioni. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  di
          cui al primo periodo, si applicano i parametri e criteri di
          cui  al  decreto  del  Ministro  adottato   in   attuazione
          dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 10  novembre  2008,
          n.  180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
          gennaio 2009, n. 1; 
                c-bis) ferma restando la procedura di chiamata di cui
          alla lettera d), previsione che la commissione giudicatrice
          concluda  i  propri  lavori  indicando  il  candidato  piu'
          meritevole; 
                d) deliberazione  della  chiamata  del  vincitore  da
          parte  dell'universita'  al  termine   dei   lavori   della
          commissione giudicatrice. Il contratto per la  funzione  di
          ricercatore universitario a tempo determinato e'  stipulato
          entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni   dalla
          conclusione  della  procedura  di  selezione.  In  caso  di
          mancata  stipulazione  del  contratto,  per  i   tre   anni
          successivi l'universita' non puo' bandire  nuove  procedure
          di     selezione      per      il      medesimo      gruppo
          scientifico-disciplinare  in  relazione   al   dipartimento
          interessato. 
                3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo
          determinato ha una durata complessiva di sei anni e non  e'
          rinnovabile. Il conferimento del contratto e' incompatibile
          con qualsiasi altro rapporto di lavoro  subordinato  presso
          soggetti  pubblici  o  privati,  con  la   titolarita'   di
          contratti di ricerca anche presso altre universita' o  enti
          pubblici di  ricerca,  con  le  borse  di  dottorato  e  in
          generale con qualsiasi borsa di studio a  qualunque  titolo
          conferita da istituzioni nazionali o  straniere,  salvo  il
          caso  in  cui  questa  sia   finalizzata   alla   mobilita'
          internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della  durata
          del rapporto instaurato con il titolare  del  contratto,  i
          periodi trascorsi in aspettativa per maternita', paternita'
          o per motivi di salute secondo  la  normativa  vigente  non
          sono computati, su richiesta del titolare del contratto. 
                3-bis. Nel caso in cui, al momento della stipulazione
          del contratto di cui al comma 3, il titolare sia gia' stato
          titolare di posizioni di cui agli  articoli  22,  22-bis  e
          22-ter, nel medesimo  o  in  altro  Ateneo,  ovvero  presso
          istituzioni  dell'Alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica, istituzioni il cui  diploma  di  perfezionamento
          scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di
          dott. di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          382, nonche' enti  pubblici  di  ricerca,  per  un  periodo
          complessivo   superiore   a   cinque   anni,   anche    non
          continuativi,  la  durata  complessiva  del  contratto   e'
          ridotta,   a   richiesta   dell'interessato,   in    misura
          corrispondente al periodo eccedente tale termine.  In  ogni
          caso, il contratto stipulato ai sensi del primo periodo non
          puo' avere durata inferiore a un anno. 
                4. I contratti di cui al comma 3 possono prevedere il
          regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno  annuo
          complessivo  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          didattica, di didattica  integrativa  e  di  servizio  agli
          studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a
          200 ore per il regime di tempo definito. 
                5.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
          programmazione, a partire dalla conclusione del terzo  anno
          e per ciascuno  dei  successivi  anni  di  titolarita'  del
          contratto,     l'universita'     valuta,     su     istanza
          dell'interessato, il titolare  del  contratto  stesso,  che
          risulti  in  possesso  dei  requisiti  di  produttivita'  e
          qualificazione scientifica determinati ai  sensi  dell'art.
          16, ai fini della  chiamata  nel  ruolo  di  professore  di
          seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e).
          La valutazione  si  svolge  in  conformita'  agli  standard
          qualitativi   riconosciuti   a   livello    internazionale,
          individuati con apposito regolamento di Ateneo  nell'ambito
          dei  criteri  fissati  con  decreto  del   Ministro.   Alla
          procedura   e'   data   pubblicita'   nel   sito   internet
          dell'ateneo. In caso di esito positivo  della  valutazione,
          il titolare  del  contratto  e'  inquadrato  nel  ruolo  di
          professore di seconda  fascia.  La  programmazione  di  cui
          all'art. 18, comma  2,  assicura  la  disponibilita'  delle
          risorse  necessarie  in  caso  di  esito   positivo   della
          procedura di valutazione. 
                5-bis. La valutazione di cui al comma 5  prevede,  in
          ogni  caso,  lo  svolgimento   di   una   prova   didattica
          nell'ambito   del   gruppo   scientifico-disciplinare    di
          riferimento. 
                6.  Nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  la
          programmazione, fermo restando  quanto  previsto  dall'art.
          18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente
          legge  e  fino  al  31  dicembre  del   quindicesimo   anno
          successivo, la procedura di cui  al  comma  5  puo'  essere
          utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima
          e  seconda  fascia  di  professori  di  seconda  fascia   e
          ricercatori   a    tempo    indeterminato    in    servizio
          nell'universita'   medesima,   che    abbiano    conseguito
          l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16. A  tal  fine
          le universita' possono utilizzare  fino  alla  meta'  delle
          risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti
          disponibili   di   professore   di   ruolo.   A   decorrere
          dall'undicesimo  anno  l'universita'  puo'  utilizzare   le
          risorse  corrispondenti   fino   alla   meta'   dei   posti
          disponibili di professore di ruolo per le chiamate  di  cui
          al comma 5. 
                7. Si applicano le disposizioni di cui  all'art.  22,
          comma 9. 
                8. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, il
          trattamento  annuo  lordo  onnicomprensivo   e'   pari   al
          trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato  a
          tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento. 
                9. I contratti di cui al presente articolo non  danno
          luogo  a  diritti   in   ordine   all'accesso   ai   ruoli.
          L'espletamento del contratto di cui al comma 3  costituisce
          titolo  preferenziale  nei  concorsi  per  l'accesso   alle
          pubbliche amministrazioni. 
                9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti
          di  cui  al   presente   articolo,   i   dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni ne'
          contribuzioni  previdenziali,  in  aspettativa  ovvero   in
          posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia
          prevista dagli ordinamenti di appartenenza. 
                9-ter. Salvo quanto previsto dal terzo e  dal  quarto
          periodo, ai  contratti  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano,  in   materia   di   congedo   obbligatorio   di
          maternita', le disposizioni di cui al decreto del  Ministro
          del lavoro e  della  previdenza  sociale  12  luglio  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del  23  ottobre
          2007. Nel periodo di congedo  obbligatorio  di  maternita',
          l'indennita' corrisposta dall'INPS, ai  sensi  dell'art.  5
          del  citato  decreto   12   luglio   2007,   e'   integrata
          dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo del
          trattamento  economico  spettante.  Per  i   titolari   dei
          contratti di cui al comma  3,  del  presente  articolo,  il
          periodo di congedo obbligatorio di maternita' e'  computato
          nell'ambito della durata del contratto e, in caso di  esito
          positivo della valutazione di cui al comma 5,  il  titolare
          del contratto e' inquadrato, alla  scadenza  del  contratto
          stesso, nel ruolo dei professori associati. Fermo  restando
          quanto  previsto  dal  presente  comma,  i   titolari   dei
          contratti di cui al comma 3,  possono  chiedere,  entro  la
          scadenza del contratto, la  proroga  dello  stesso  per  un
          periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio  di
          maternita'. All'onere si provvede,  a  decorrere  dall'anno
          2018, mediante corrispondente riduzione di 1,5  milioni  di
          euro dello  stanziamento  annuale  previsto  dall'art.  29,
          comma 22, secondo periodo. 
                9-quater. L'attivita'  didattica,  di  ricerca  e  di
          terza missione, svolta dai ricercatori di cui al  comma  3,
          concorre alla valutazione delle politiche  di  reclutamento
          svolta dall'ANVUR,  ai  fini  dell'accesso  alla  quota  di
          finanziamento  premiale  a  valere   sul   Fondo   per   il
          finanziamento  ordinario   delle   universita'   ai   sensi
          dell'art. 60, comma 01, del decreto-legge 21  giugno  2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98.». 
              - Per il testo dell'art. 17-bis della legge 30 dicembre
          2010, n. 240, si veda l'art. 2 della presente legge. 
              - Si riporta il comma 125, dell'art. 17 della legge  15
          maggio 1997,  n.  127,  recante:  «Misure  urgenti  per  lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997: 
                «125.  I  competenti  organi  dell'Universita'  degli
          studi di Trento possono disporre la nomina a professore  di
          prima fascia,  di  associato  ovvero  di  ricercatore,  per
          chiamata  diretta,  di  studiosi   che   rivestano   presso
          universita'  straniere   qualifiche   analoghe   a   quelle
          anzidette   e   previste   dall'ordinamento   universitario
          italiano,  nella  misura  massima,  per  l'universita'   di
          Trento, del trenta per  cento  delle  rispettive  dotazioni
          organiche  previste  per  ciascun  tipo  di  qualifica.  La
          facolta' di nomina di cui  al  presente  comma  si  applica
          anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e
          del  settanta  per  cento,  all'universita'  istituita  nel
          territorio della Regione autonoma  della  Valle  d'Aosta  e
          all'ateneo istituito nella Provincia autonoma  di  Bolzano;
          tali misure possono essere  ulteriormente  derogate  previa
          intesa con il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica.».