IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17;
Visto il decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, recante
«Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori
stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di
gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei relativi procedimenti giurisdizionali» e, in particolare, gli
articoli 4, comma 5, e 15-sexies, commi 2 e 3;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4,
14 e 15;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11
della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» e, in particolare, l'articolo 7, commi 31-ter e 31-sexies;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, l'articolo
1, commi 891, 891-bis, 891-ter, 891-quater, 892 e 893;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante
«Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
gli articoli 1, 15 e 19, comma 3;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante
«Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica
amministrazione, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare,
gli articoli 1, comma 5, 23, comma 6, e 25;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo
1, comma 34;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo
1, commi da 822 a 830;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita'
delle pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 5,
comma 1, e 18;
Visto il decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72, recante
«Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie
dell'anno 2025» e, in particolare, l'articolo 3, comma 3;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in
particolare, l'articolo 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
giugno 2019, n. 78, concernente «Regolamento recante l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021,
n. 231, concernente «Regolamento recante modifiche al regolamento
recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.
78» e, in particolare, la tabella A;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 179, concernente «Regolamento recante modifiche al
regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno, adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.
78»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019, recante
l'individuazione degli incarichi dei dirigenti superiori e dei primi
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019,
recante la graduazione degli incarichi di funzione dei dirigenti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 giugno 2024, recante
la ripartizione della dotazione organica del personale di livello non
dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno all'interno
delle aree funzionali degli operatori, degli assistenti e dei
funzionari, in base alle famiglie professionali individuate dal
Contratto collettivo integrativo del personale dell'Amministrazione
civile dell'interno, sottoscritto l'11 ottobre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2024,
recante l'individuazione, nell'ambito degli Uffici centrali e
periferici del Ministero dell'interno, dei posti di funzione di
livello dirigenziale non generale da conferire ai viceprefetti e ai
viceprefetti aggiunti, dei posti di funzione di livello dirigenziale
non generale da conferire ai dirigenti di seconda fascia dell'area
funzioni centrali dell'Amministrazione civile dell'Interno, nonche'
la graduazione degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2025, recante
la graduazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non
generale conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti,
nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero
dell'interno;
Considerato che all'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.
78, le parole: «della Commissione nazionale per il diritto di asilo
e» sono e restano soppresse per effetto del richiamato articolo
15-sexies, comma 2, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187,
senza necessita' di ulteriori interventi normativi;
Informate le organizzazioni sindacali del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno nelle date dell'8 agosto,
del 21 agosto e del 12 settembre 2025; le organizzazioni sindacali
del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nelle date del
7 e dell'8 agosto 2025; le organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato nelle date del 17 settembre e del 20 ottobre
2025;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2026;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 maggio 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'assetto organizzativo
del Dipartimento della pubblica sicurezza
1. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) Ufficio centrale ispettivo e audit: nell'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 5, sesto comma, della legge 1° aprile
1981, n. 121, su richiesta del Ministro dell'interno o del Capo della
polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nell'ambito
degli uffici della struttura organizzativa centrale del Dipartimento
della pubblica sicurezza, nonche' degli uffici periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove opera il personale
della Polizia di Stato, verifica l'esecuzione degli ordini e delle
direttive dagli stessi impartiti; svolge attivita' di audit interno
finalizzate alla valutazione dell'efficienza dei servizi; verifica la
corretta gestione patrimoniale e contabile; svolge le funzioni di cui
alla normativa vigente in materia di vigilanza sulla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;»;
2) alla lettera d), le parole: «beni e servizi», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «beni, servizi e lavori» e
le parole: «centrale unica per gli acquisti» sono sostituite dalle
seguenti: «centrale unica per le procedure di affidamento dei
contratti di forniture, servizi e lavori»;
3) alla lettera e), le parole: «i servizi di ragioneria» sono
sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie»;
4) alla lettera f), dopo le parole: «pianificazioni
finanziarie» sono inserite le seguenti: «, anche tramite l'accesso e
la gestione di finanziamenti dell'Unione europea e di altre
organizzazioni internazionali,» e le parole da: «promozione e
sviluppo» a: «dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;» sono
sostituite dalle seguenti: «analisi delle questioni di natura
giuridica concernenti l'impiego da parte del Ministro dell'interno di
personale delle Forze armate nei servizi per i quali risulta
assegnato, secondo le intese con il Ministero della difesa;
promozione e sviluppo della legalita' e della sicurezza partecipata;
pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo e
internazionale, nei settori di interesse dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza e delle Forze di polizia in particolare;»;
5) alla lettera g), le parole da: «salvo quanto previsto alla
lettera n)» a: «sicurezza dei dati personali» sono sostituite dalle
seguenti: «salvo quanto previsto alla lettera o); gestione dei
collaboratori e testimoni di giustizia; gestione del CED interforze,
nonche' progettazione, realizzazione e funzionamento dei sistemi
informativi interforze assicurando, a supporto dell'attivita' delle
Forze di polizia, l'interoperabilita' con i sistemi informativi
nazionali, europei e internazionali, nel rispetto delle normative in
materia di protezione e sicurezza dei dati personali»;
6) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) Direzione centrale per le risorse umane: affari generali
relativi all'organizzazione e all'amministrazione della Polizia di
Stato; ordinamento del personale e degli uffici della Polizia di
Stato; gestione del personale della Polizia di Stato e delle relative
attivita' concorsuali e del contenzioso; coordinamento delle
attivita' di competenza delle scuole, attraverso il raccordo con
l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;»;
7) alla lettera l), le parole: «svolgimento delle» sono
soppresse, le parole: «, alle attivita' di studio» sono sostituite
dalle seguenti: «; attivita' di studio» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «medicina veterinaria per gli aspetti riguardanti la
salute e l'impiego degli animali negli uffici della Polizia di Stato,
anche attraverso attivita' di studio, ricerca e consulenza;»;
8) alla lettera m), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«coordinamento e presidenza del Comitato di analisi strategica
antiterrorismo (C.A.S.A.) di cui all'articolo 12, comma 3, della
legge 3 agosto 2007, n. 124;»;
9) alla lettera n), le parole: «Direzione centrale per la
polizia stradale, ferroviaria e per i reparti speciali della Polizia
di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale della
polizia stradale, ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di
Stato» e le parole: «dalle Specialita' della Polizia stradale e
ferroviaria, della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti:
«dalle Specialita' Polizia stradale e ferroviaria della Polizia di
Stato»;
10) alla lettera o), le parole: «per la polizia delle
frontiere» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia delle
frontiere» e dopo la parola: «coordinamento» sono inserite le
seguenti: «, impulso e raccordo»;
b) al comma 5, le parole: «alla Direzione centrale per gli affari
generali e le politiche del personale della Polizia di Stato nonche'
alla Direzione centrale per i servizi di ragioneria» sono sostituite
dalle seguenti: «all'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato,
anche in raccordo con la Direzione centrale per le risorse umane,
nonche', per gli aspetti di specifica competenza, alla Direzione
centrale per le risorse finanziarie».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, comma 5, e
15-sexies, commi 2 e 3, del decreto-legge 11 ottobre 2024,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
dicembre 2024, n. 187 (Disposizioni urgenti in materia di
ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e
assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei
flussi migratori e di protezione internazionale, nonche'
dei relativi procedimenti giurisdizionali):
«Art. 4. (Disposizioni in materia di personale
dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici
consolari). - (Omissis).
5. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed
efficienza delle strutture territoriali, anche con
riferimento alla trattazione delle problematiche connesse
alla gestione dei flussi migratori e della protezione
internazionale, il Ministero dell'interno, per il triennio
2025-2027, e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente
incremento della dotazione organica, un contingente di
personale pari a 200 unita' appartenente all'area degli
assistenti, profilo di assistente amministrativo, con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
senza il previo svolgimento delle procedure di mobilita',
mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali
pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero
dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui
all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' delle procedure
di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal
fine e' autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno
2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026
per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025
ed euro 376.019 annui a decorrere dall'anno 2026 a titolo
di compenso per lavoro straordinario, di euro 168.000 per
l'anno 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dall'anno
2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure
concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per
l'anno 2025.
(Omissis).».
«Art. 15-sexies (Disposizioni in materia di personale
per le esigenze della Commissione nazionale per il diritto
di asilo e delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale). -
(Omissis).
2. All'articolo 5, comma 2, lettera e-bis), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, le parole: «della
Commissione nazionale per il diritto di asilo e» sono
soppresse. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
apportate, in relazione al primo periodo, le necessarie
modifiche al predetto regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 78 del 2019. Il
medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data della
sua entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di
cui allo stesso primo periodo.
3. Al fine di semplificare e di accelerare la
riorganizzazione del Ministero dell'interno, anche per
quanto concerne l'adeguamento alle modifiche della
dotazione organica intervenute con la legge 30 dicembre
2023, n. 213, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto fino al 31 maggio 2026
le modifiche al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n.
78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.».
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, reca: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti):
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e)
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis)
e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione
centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di
legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui
provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza
non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende
registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere
ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli enti
locali, con norma di legge o di statuto adottata previo
parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono
sottoporre al controllo preventivo di legittimita' della
Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche
provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle
procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti
di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del
PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater e'
riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del
PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi
ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni
di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 14 e 15 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.
L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro
numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti
di funzione dirigenziale, l'individuazione dei
dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle
disposizioni del presente decreto legislativo, e la
definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con
regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 4 bis, della legge 23 agosto 1988,
n. 400. Si applica l'articolo 19 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli
esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale
non dirigenziale di ciascun ministero, articolato in aree
dipartimentali e per direzioni generali. Fino
all'istituzione del ruolo unico del personale non
dirigenziale di ciascun ministero, i regolamenti assicurano
forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e
le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
del personale non devono comunque comportare incrementi di
spesa.
2. I ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si
attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'articolo 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni.
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione
dei predetti uffici tra le strutture di livello
dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale
di natura non regolamentare.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici
di livello dirigenziale non generale stabilita nel
regolamento di organizzazione del singolo Ministero.
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.
6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte
le disposizioni normative relative a ciascun ministero. Le
restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
di entrata in vigore dei regolamenti medesimi.».
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero
dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione e del funzionamento degli organi degli enti
locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali,
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa
civile, politiche di protezione civile e prevenzione
incendi, salve le specifiche competenze in materia del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti
civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso
pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli
organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti
di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle
strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1°
aprile 1981, n. 121.».
«Art. 15 (Ordinamento). - 1. Il ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque.
2. L'organizzazione periferica del ministero e'
costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui
all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza
generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle
strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, reca:
«Disposizioni in materia di rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo
10 della legge 28 luglio 1999, n. 266.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche.».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, reca:
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre
2004, n. 252.».
- Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, reca:
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 31-ter e
31-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010,
n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 7 (Soppressione ed incorporazione di enti ed
organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di
enti). - (Omissis).
31-ter. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali, istituita
dall'articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' soppressa. Il
Ministero dell'interno succede a titolo universale alla
predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale
ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono
trasferite al Ministero medesimo.
(Omissis).
31-sexies. Il contributo a carico delle
amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma
5 dell'articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267
del 2000 e' soppresso dal 1º gennaio 2011 e dalla medesima
data sono corrispondentemente ridotti i contributi ordinari
delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per essere
destinati alla copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter. I criteri della
riduzione sono definiti con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
(Omissis)».
- Si riportano i commi 891, 891-bis, 891-ter,
891-quater, 892 e 893 dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il
triennio 2023-2025):
«891. In relazione a quanto previsto dall'articolo 8
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2022, al fine di potenziare le competenze delle
amministrazioni centrali dello Stato in materia di analisi,
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire, su richiesta delle predette amministrazioni
interessate, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2023, di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato:
a) a partire dall'anno 2024, almeno per l'80 per
cento, al finanziamento delle assunzioni di personale non
dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area
dei funzionari o nell'Area delle elevate professionalita'
previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro
2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, con
corrispondente incremento della dotazione organica, nonche'
nel rispetto dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125; con i medesimi decreti di cui al
primo periodo e' autorizzata l'assunzione delle
corrispondenti unita' di personale. Dall'anno 2025 la
percentuale di cui al primo periodo, puo' essere ridotta,
anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le
relative risorse alle finalita' di cui alla lettera b) del
presente comma. Ai fini della compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento
netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente
periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo
netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle
finalita' di cui alla lettera b) e' accantonata e resa
indisponibile
b) per l'eventuale restante quota all'acquisizione
di competenze professionali ad elevata specializzazione in
materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche
e della revisione della spesa, mediante il conferimento di
incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con
universita' e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di
consulenza e di formazione.
891-bis. Per le finalita' di cui al comma 891,
lettera b), per elevata specializzazione si intende il
possesso, da parte delle persone coinvolte nella
realizzazione delle attivita', dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario di
secondo livello, in settori scientifici strettamente
connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche
pubbliche e della revisione della spesa;
b) documentata e qualificata esperienza
professionale in analisi, valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa di durata almeno
triennale, maturata presso universita', enti di ricerca e
societa' specializzate, ovvero organismi internazionali
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal
comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro
il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di
personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei
funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle
elevate professionalita' da reclutare attraverso il
concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non
superiore al 30 per cento del contingente di personale di
cui al primo periodo puo' essere riservata al personale in
servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che
sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa
vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate
Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, e'
autorizzato il numero di unita' di personale non
dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili di cui al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione
delle specifiche professionalita' autorizzate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 891-ter e' svolto avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In
deroga all' articolo 35, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all' articolo 9, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle
commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze
892. A valere sul fondo di cui al comma 891, e'
autorizzata la spesa di euro 1.250.000 per l'anno 2023, di
euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 annui a
decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del
Consiglio dei ministri e di ciascun Ministero.
893. Nelle more delle assunzioni di cui al comma 891,
lettera a), per il solo anno 2023, i Ministeri possono
utilizzare le risorse a disposizione anche solo per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma. Per
l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al
comma 891, lettera a), possono essere destinate per le
finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma nel
limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine
di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica,
un'ulteriore quota e' accantonata e resa indisponibile per
la gestione. Ai fini dell'attuazione del comma 891 e del
presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 15 e 19, comma
3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di rafforzamento
della capacita' amministrativa delle amministrazioni
centrali). - 1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le
predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle
rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di
soggetti attuatori del PNRR, le quote di cui all' articolo
19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non
generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della
pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi
delle dotazioni organiche di cui alla tabella A
dell'allegato 1 annesso al presente decreto; le
amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre
2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le
procedure di cui all' articolo 13 del decreto-legge 11
novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il
termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti
di riorganizzazione delle strutture e delle unita' di
missione di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
3. Le amministrazioni di cui alla tabella B
dell'allegato 2 annesso al presente decreto sono
autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento
delle procedure di mobilita', le unita' di personale per
ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le
predette amministrazioni possono procedere mediante
procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre
amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle
graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre
amministrazioni per la medesima area professionale. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, per le unita' di personale dirigenziale di
seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire
concorsi per professionalita' tecniche in materia di
ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica
nonche' di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a
quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3-bis. In coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della
dotazione organica vigente, il Ministero dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a procedere allo scorrimento
della graduatoria formata all'esito della valutazione dei
titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di centoventicinque posti di
personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da
inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica
F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero
dell'universita' e della ricerca - codice concorso 01, per
il reclutamento di ottantacinque unita' da inquadrare
nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo
di funzionario amministrativo-giuridicocontabile, indetto
ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei
limiti dei posti messi a concorso e delle originarie
coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e
941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato
articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021.
La procedura di scorrimento di cui al primo periodo puo'
essere avviata, con determinazione adottata
dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello
svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero
di candidati idonei alla successiva fase della procedura
concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a
concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui
al presente comma si applica il primo periodo d e l comma
5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
4. Per garantire la necessaria speditezza del
reclutamento del personale di cui alla tabella B
dell'allegato 2:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento
mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e
orale. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve
previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, il bando puo' prevedere l'attribuzione
di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto
per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato
conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento;
b) il Ministero dell'interno puo' richiedere alla
Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per
il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile
dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed
esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante
l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato puo'
presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una
sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una
graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, l'amministrazione puo' coprire i
posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie
degli idonei non vincitori per la medesima posizione di
lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e
acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a
parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge,
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere
l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di
studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo
sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del
termine previsto per la presentazione della domanda di
partecipazione alla procedura di reclutamento;
b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie
possono stipulare convenzioni volte a reclutare il
personale di cui necessitano mediante scorrimento delle
graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite
della Commissione RIPAM, in corso di validita';
b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' autorizzato ad avviare procedure di
reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove
scritta e orale, per l'assunzione del personale
appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B
dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le
procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono
essere finalizzate anche al reclutamento di personale
dell'area dei funzionari a valere sulle facolta'
assunzionali ordinarie, per specifiche professionalita' con
competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di
lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di
bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro,
gestione dei fondi strutturali e della capacita' di
investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e
contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parita' di
requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68, il bando puo' prevedere l'attribuzione di un
punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per
l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito
non oltre cinque anni prima del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione alla
procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata
valorizzazione della specifica professionalita' maturata da
soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano
svolto attivita' presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4-bis.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le
necessita' assunzionali del Dipartimento per le politiche
in favore delle persone con disabilita' e' autorizzata, nei
limiti delle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
stabilite procedure e requisiti di partecipazione,
prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per
cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti
di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in
ogni caso, una adeguata valorizzazione della
professionalita' specifica dei soggetti in possesso di
laurea triennale, laurea specialistica o magistrale che,
alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante
incarichi conferiti ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un
triennio, attivita' di supporto tecnico, specialistico e
operativo in materia di politiche in favore delle persone
con disabilita'.
6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del
turismo, cosi' come determinate nella tabella A
dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi
di concorso per il personale non dirigenziale possono
prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per
cento destinata al personale gia' in servizio a tempo
indeterminato presso l'ENIT - Agenzia nazionale per il
turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi
un'adeguata esperienza nelle attivita' strettamente
collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del
predetto Ministero.
7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19»
sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».
8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il
Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza
statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed
obiettivi della politica sociale, criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione
sociale; standard organizzativi delle strutture
interessate; standard dei servizi sociali essenziali;
criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a
favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali;
rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento
dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea;
requisiti per la determinazione dei profili professionali
degli operatori sociali e per la relativa formazione;
controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria
sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui
patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo,
coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e
dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a
sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione;
politiche della formazione professionale come strumento
delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
esteri non comunitari; raccordo con organismi
internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro
individuali e plurime e risoluzione delle controversie
collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del
sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
posti di lavoro; profili di sicurezza dell' impiego sul
lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con
esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e
ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale;
assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli
italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero:
gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare
riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e
sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione
e alla gestione delle risorse; programmazione del
fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento
delle attivita' concernenti il personale; affari generali e
attivita' di gestione del personale del Ministero di
carattere comune ed indivisibile; programmazione generale
del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del
personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti
sindacali; gestione della banca dati del personale, del
ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe
degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle
spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici
di interesse comune.»;
b) all'articolo 47, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti,
disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei
dipartimenti non puo' essere superiore a tre, in
riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e
il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale
non puo' essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei
dipartimenti. All' individuazione e all'organizzazione dei
dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
c) all' articolo 54-quater, le parole: «e' pari a
5» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a 7».
9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'
articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165»;
b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato
decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1,
lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».
9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto
legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e' sostituito dal
seguente:
«4. A favore degli operatori volontari che hanno
concluso il servizio civile universale senza demerito e'
riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei
concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi
restando i diritti dei soggetti aventi titolo
all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e
tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo
comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo
periodo non puo' operare integralmente o parzialmente,
perche' da' luogo a frazioni di posto, tali frazioni si
cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per
l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla
medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono
utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori
assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
«3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo
indeterminato attraverso modalita' concorsuali, l'Agenzia
puo' riservare una quota non superiore al 50 per cento dei
posti messi a concorso per l'assunzione di personale non
dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in
possesso dei requisiti necessari per l' inquadramento nel
ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera
a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano
prestato servizio continuativo per almeno due anni presso
la medesima Agenzia»;
b) all'articolo 17, dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
«8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si
avvale altresi', sino al 31 dicembre 2023, di un
contingente di personale, nel limite di cinquanta unita',
appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorita'
indipendenti e alle societa' a controllo pubblico, messo a
disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e
secondo modalita' individuate d' intesa con i soggetti
pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a
carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo
si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo
periodo puo' essere inquadrato, con provvedimento
dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo
del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a),
non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del
presente comma. Al relativo inquadramento si provvede,
mediante apposite selezioni, con le modalita' e le
procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato
ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione
delle pregresse esperienze e anzianita' di servizio, delle
competenze acquisite, dei requisiti di professionalita'
posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale
inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente
comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui
all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per
il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma
8, lettera b), gia' inserito nel ruolo del personale
dell'Agenzia, puo' essere reinquadrato secondo i medesimi
criteri di cui al quarto periodo del presente comma con
provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato
articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021,
entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il
personale di cui al terzo periodo del presente comma e'
computato nel numero dei posti previsti per la prima
operativita' dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma
4».
11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e
dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le
seguenti: «nonche' dei titolari di incarichi di vertice e
di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale,»;
b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro
competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorita'
politica competente».
11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare
l'efficienza del sistema giudiziario mediante la
semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi
pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della
proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8,
comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale
amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni
dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel
limite complessivo della dotazione organica del Ministero
della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale
amministrativo gia' assegnato alle medesime circoscrizioni.
12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) puo'
avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127 di un contingente di 15 unita' di
personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco o altra analoga posizione prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni
pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento
economico in godimento presso le amministrazioni di
provenienza con oneri a carico delle medesime. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella
dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per
tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di
posti equivalente dal punto di vista finanziario.
12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14
maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «dalla» e'
sostituita dalle seguenti: «da un ufficio dirigenziale di
livello non generale tra quelli della»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il
dirigente di livello generale della Direzione generale»
sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello
non generale della Direzione generale».
12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede all'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'
articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4
novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle more di una complessiva revisione della
disciplina sulla responsabilita' amministrativo-contabile,
all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30
giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno
2024»;
b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di
quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o
dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di
cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
12-sexies. L' articolo 5, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si
interpreta nel senso che la possibilita' di conferire a
titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni a soggetti gia' lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma
9, si applica anche per gli incarichi di presidente della
Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli
Istituti storici di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
comma 4, ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 e'
autorizzata la spesa:
a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di
euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro
86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
b) per il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno
2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025
per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945
per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere
dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;
c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863
per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669
per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
e) per il Ministero dell'economia e delle finanze,
di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui
a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro
17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
f) per il Ministero delle imprese e del made in
Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086
annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro
263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le
assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno
2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al
2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per
le spese di funzionamento;
g) per il Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216
per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro
1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per
l'anno 2023 e di euro 5.903 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
i) per il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro
3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per
l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
l) per il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro
2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per
l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno
2024 per le spese di funzionamento;
m) per il Ministero dell'universita' e della
ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783
annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro
8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
n) per il Ministero della cultura, di euro
1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro
22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
o) per il Ministero della salute, di euro 287.490
per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni
dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di
euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;
p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284
per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di
euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;
q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro
2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a
decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo
indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro
41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di
funzionamento;
r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del
sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro
476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere
dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;
s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali - AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di
euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le
assunzioni a tempo indeterminato.
14. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 13, pari a
43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno
2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per
l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno
2027, si provvede:
a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023,
55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno
2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro
annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 607,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524
annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023,
1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a
decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno
2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle
imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023
e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per
l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale per
674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a
decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873
euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro
per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno
2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno
2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'universita' e della ricerca per 84.179 euro per l'anno
2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro
annui a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della
salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a
decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del
turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro
annui a decorrere dall'anno 2024.
14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
«g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA): l'Agenzia di cui all' articolo 12 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;
b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed
eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «,
agenzie ed enti»;
c) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3
sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA».
14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «dello
sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito
il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
(ANSFISA),»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della
salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere
dell'ANSFISA,»;
3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci
assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «per le merci assimilabili puo' altresi'
essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo
trasporto, secondo i criteri e le modalita' determinati
dall'ANSFISA»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole:
«della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le
seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del
territorio e del mare,» sono inserite le seguenti:
«acquisito il parere dell'ANSFISA,»;
d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il
trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo
agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e
1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli
stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3
del RID» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'accertamento delle violazioni e' svolto dai soggetti
individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, e' aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
«ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».
14-quinquies. Le amministrazioni competenti
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e'
inserito il seguente:
«7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano
relativa alla formazione del personale, le amministrazioni
di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli
obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti
di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l' impiego
delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o
dall'Unione europea, nonche' le metodologie formative da
adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine
le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio
interno dirigenti e funzionari aventi competenze e
conoscenze idonee per svolgere attivita' di formazione con
risorse interne e per esercitare la funzione di docente o
di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi
formativi».
14-septies. Nell'ambito della revisione della
disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore
pubblico e nel settore privato, possono essere individuate,
con riferimento alla quota di cui all' articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali
specifiche riserve in favore delle categorie di persone con
disabilita' per le quali si riscontra una maggiore
difficolta' di inserimento lavorativo.».
«Art. 15 (Disposizioni per il potenziamento e la
rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di
finanza e disposizioni in materia di personale appartenente
alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria). - 1.
Per le esigenze di potenziamento degli organici della
Polizia di Stato:
a) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 3 annesso al presente
decreto;
b) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 4 annesso al presente
decreto;
c) la tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e' sostituita
dalla tabella A di cui all'allegato 5 annesso al presente
decreto;
d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche
di cui alle lettere a), b) e c), e' conseguentemente
rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico
pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e
Potenza sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti
generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa
dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera
a).
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,
n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla
data della sua entrata in vigore, l'abrogazione delle
disposizioni di cui allo stesso comma 2.
4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, la Polizia di Stato e' autorizzata
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 302 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unita'
nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di
commissario;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unita'
nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica
di commissario tecnico, di cui n. 3 unita' del ruolo
ingegneri, n. 3 unita' del ruolo fisici e n. 2 unita' del
ruolo psicologi;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unita'
nel ruolo degli ispettori tecnici;
d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita'
nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di
polizia;
e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unita'
nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni
di polizia;
f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unita' nel
ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unita'
nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni
di polizia;
h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unita'
nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni
di polizia;
i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unita'
nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni
di polizia.
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento
dei servizi di polizia e' autorizzato, a decorrere
dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento,
della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso,
indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi
agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in
ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali previste
a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle
cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e
nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai
sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a
euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per
l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a
euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per
l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a
euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per
l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a
euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per
l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a
euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per
l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere
dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
6. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per
l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a
euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per
l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a
euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per
l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a
euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per
l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a
euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per
l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a
euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a
decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma
22.
7. Per le esigenze di potenziamento degli organici
dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 2, le parole: «30.956 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «30.975 unita'»;
2) al comma 4, le parole: «60.653 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «60.959 unita'»;
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «94 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «124 unita'»;
2) la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: «bbis) ispettori: 103»;
3) dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la
seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».
8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 371 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unita'
nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unita'
nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della
salute;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unita' nel
ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela
della salute;
d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unita'
nel ruolo ispettori;
e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unita'
nel ruolo appuntati e carabinieri.
9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per
l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a
euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per
l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a
euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per
l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a
euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per
l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere
dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per
l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno
2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
11. Per le esigenze di potenziamento degli organici
del Corpo della guardia di finanza:
a) all' articolo 3 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il
seguente:
«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la
consistenza organica di cui al comma 1 e' fissata in 23.894
unita'.»;
b) al fine di accrescere l'efficienza della
componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego
del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo
annuale di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' incrementato di 24
unita' per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di
controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e di contrasto delle attivita'
criminali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato
all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, di
un contingente massimo di complessive 289 unita' come di
seguito indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri;
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri;
c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri;
d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unita' nel
ruolo appuntati e finanzieri.
13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per
l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a
euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per
l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a
euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per
l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a
euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per
l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a
euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per
l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari
a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa
fronte ai sensi del comma 22.
14. Per le spese di funzionamento connesse alle
disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per
l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a
euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per
l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere
dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
15. Per le esigenze del Corpo di polizia
penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo II, e' inserito il seguente:
«Capo II-bis.
CARRIERA
CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA
Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. La carriera dei medici del
Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale,
si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza
del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica e' fissata nella tabella
D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della
carriera dei medici e' quello spettante al personale di
pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella
D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica
iniziale, il percorso di formazione iniziale, la
progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la
formazione specialistica e la regolazione dell'attivita'
libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del
principio di equiordinazione del personale delle Forze di
polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute.
Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di
polizia penitenziaria). - 1. I medici del Corpo di polizia
penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo
6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione
di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di
medicina preventiva del personale della polizia
penitenziaria;
c) svolgono attivita' di medico competente ai
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle
strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'
articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
d) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e
bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,
ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad
altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ferme restando le disposizioni dell'articolo
56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le
attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla
legislazione vigente, rilasciano certificazioni di
idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni
degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore
medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all' istruttoria delle pratiche
medico-legali del personale della polizia penitenziaria e
fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze,
allorche' vengono prese in esame pratiche relative a
personale appartenente ai ruoli della polizia
penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli
istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i
servizi della polizia penitenziaria, attivita' didattica
nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei
medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite
le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di
primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria
svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni
centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con
provvedimento del capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le
funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche
rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attivita'
previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria puo' stipulare convenzioni con enti e
strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli
professionisti in possesso di particolari competenze.»;
b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis
e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente
decreto.
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro
178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a
decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma
22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei
medici del Corpo della polizia penitenziaria, come
rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15,
il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire
procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo
indeterminato in deroga ai limiti delle facolta'
assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste
dalla normativa vigente, come di seguito indicato:
a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unita'
nella qualifica di medico;
b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unita'
nella qualifica di medico;
c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unita'
nella qualifica di medico;
d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unita'
nella qualifica di medico.
17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a
euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per
l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a
euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per
l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a
euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per
l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a
euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per
l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a
euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per
l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a
euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per
l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a
euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481
annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del
comma 22.
18. Per le spese di funzionamento connesse alle
disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a
euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno
2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro
129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno
degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno
2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036
al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro
99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai
sensi del comma 22.
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso
pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva
agli incendi boschivi:
a) e' autorizzata, in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione
straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
un contingente massimo di 617 unita', come di seguito
indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447
unita', di cui 110 unita' nella qualifica iniziale del
ruolo dei vigili del fuoco, 100 unita' nel ruolo dei capi
squadra e capi reparto, 30 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, 60 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative,
80 unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi
tecnico-professionali e 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che
espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti
tecnico-professionali;
1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unita'
nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di n. 1 unita' nella qualifica di dirigente
superiore che espleta funzioni operative;
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unita',
di cui 12 unita' nella qualifica iniziale del ruolo dei
piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di
aeromobile vigile del fuoco, 10 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco,
50 unita' nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55
unita' nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori
tecnico-professionali, 29 unita' nella qualifica iniziale
del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unita' nelle
qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di un
corrispondente numero di unita' del ruolo dei direttivi che
espletano funzioni operative, 7 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con
contestuale riduzione di un corrispondente numero di unita'
del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unita'
nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale
riduzione di 1 unita' nella qualifica di primo dirigente
che espleta funzioni operative, 1 unita' nella qualifica di
dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unita'
nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni
operative, e 7 unita' nella qualifica di dirigente
superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali,
con contestuale riduzione di un corrispondente numero di
unita' nella qualifica di primo dirigente
tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la
promozione alla qualifica di dirigente superiore
logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico
le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla
lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli e'
modificata di un numero corrispondente di unita';
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole:
«Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine,
le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla
colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa
alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco
di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, e' aggiunto il
seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo
dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle
specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione
dell'incarico di direttore centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera
a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili
mediante scorrimento della graduatoria del concorso
pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con
decreto del Ministero dell' interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del
Ministero dell' interno n. 34 del 21 febbraio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento,
m e d i a n t e ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
f) per il personale che espleta funzioni
specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la
copertura dei posti portati in aumento nella dotazione
organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile
vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del
fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso
pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di
cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle
qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del
fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco puo'
avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite della
dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le
decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero
equivalente di unita' nella qualifica iniziale del ruolo
dei vigili del fuoco;
h) la copertura dei posti portati in aumento nella
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla
lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva
interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata,
nel limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a),
numero 2), di un numero equivalente di unita' nella
qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
i) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera a), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche
iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di
cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le
modalita' previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Conseguentemente e' autorizzata, per i contingenti relativi
ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria,
nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di
cui alla lettera a), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di
capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le
modalita' di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel
limite della dotazione organica, l'assunzione
straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di
un numero equivalente di unita' nella qualifica iniziale
del ruolo dei vigili del fuoco;
n) e' inoltre autorizzata, non prima del 1°
settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti
della dotazione organica e in aggiunta alle facolta'
assunzionali previste a legislazione vigente, di un
contingente massimo di 404 unita' del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui 136 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi,
176 unita' nella qualifica iniziale del ruolo degli
ispettori logistico-gestionali, 8 unita' nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
o) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla
lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti
disponibili mediante scorrimento della graduatoria del
concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto
con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.
90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300
posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero
dell' interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25
febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, m e d i a
n t e ricorso alla graduatoria formata ai sensi
dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, relativa al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
p) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;
q) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di
cui alla lettera n), avvengono per 128 unita' mediante
concorso pubblico secondo le modalita' di cui all' articolo
79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per
48 unita' mediante concorso interno secondo le modalita' di
cui all' articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, nel limite
della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con
la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unita' nella
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti;
r) le assunzioni straordinarie nella qualifica
iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla
lettera n), avvengono secondo le modalita' di cui agli
articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217. Conseguentemente e' autorizzata, per il contingente
relativo al concorso interno, nel limite della dotazione
organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di
cui alla lettera n), di un numero equivalente di unita'
nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli
assistenti.
20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per
l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a
euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per
l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a
euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per
l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a
euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per
l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a
euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per
l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere
dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.
21. Per le spese di funzionamento connesse alle
previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per
l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a
euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per
l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere
dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a
euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per
l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro
108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno
2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro
117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno
2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro
121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno
2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro
122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno
2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro
123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno
2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro
124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede,
quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte,
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma
662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui
all' articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle
seguenti: «per i delitti di cui all' articolo 10, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 235».
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di
polizia piu' rappresentativi della provincia» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali
dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano
nazionale»;
2) al terzo comma, la parola: «piu'» e'
soppressa;
b) all'articolo 16:
1) al quarto comma, alla lettera c), la parola:
«piu'» e' soppressa;
2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole:
«dai sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano
provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle
articolazioni provinciali dei sindacati di polizia
rappresentativi sul piano nazionale».
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del
Corpo della guardia di finanza, e' autorizzata, per l'anno
2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unita'
di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non
prima del 1° luglio 2023. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024,
565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro
nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029,
576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro
nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per
le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e
di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le
assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con
il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini
italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) eta' non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, di una laurea triennale
abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie,
rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di
concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al
relativo albo professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianita' relativa
stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale
di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e
iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di
appartenenza in possesso della medesima anzianita'
giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione
di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del
quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine
della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla
lettera a). Con determinazione del Comandante generale
della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede
e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i
relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei
casi di mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla
lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del
Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con
vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo
Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del
presente articolo, collocato in soprannumero negli organici
del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, e'
attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e,
in deroga all' articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo
personale contrae una ferma volontaria di due anni, con
decorrenza dalla data di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal
presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni
in materia di reclutamento, addestramento, stato e
avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di
finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
30. Al fine di salvaguardare i livelli di
funzionalita' del Corpo della guardia di finanza, al comma
1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «quindici unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «venticinque unita'»;
b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «790.000 euro».
31. Per le medesime finalita' di cui al comma 19, al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
b) alla tabella A, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni operative e' ridotta di trenta
unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che
espletano funzioni operative e' incrementata di trenta
unita' nella qualifica di primo dirigente;
2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni logistico-gestionali e' ridotta di
sedici unita' e la dotazione organica del ruolo dei
dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali e'
incrementata di sedici unita' nella qualifica di primo
dirigente;
3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni sanitarie e' ridotta di sei unita' e
la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni sanitarie e' incrementata di sei unita' nella
qualifica di primo dirigente;
4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi
che espletano funzioni informatiche e' ridotta di tre
unita' e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che
espletano funzioni informatiche e' incrementata di tre
unita' nella qualifica di primo dirigente;
c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di
funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di
primo dirigente logistico-gestionale, le parole:
«nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle
seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e
periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 97, il comma 20 e' abrogato.
33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si
applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
34. Per l'attuazione del comma 31 e' autorizzata la
spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro
3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a
decorrere dall'anno 2028.
35 Le risorse destinate alle finalita' di cui all'
articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per
l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024,
fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30
marzo 2016, n. 104.
36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35,
pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per
l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro
per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337
euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno
2029,5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per
l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si
provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023,
4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno
2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per
l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro
per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190
euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal
2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all' articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'
interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del
Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per
l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno
2024.».
«Art. 19 (Disposizioni in materia di trattamenti
accessori). - (Omissis)
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7,
comma 31-quinquies, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie
afferenti alla contrattazione del personale proveniente
dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo
dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per
la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini
dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato
decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla
contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non
dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere
destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di
contrattazione decentrata integrativa, al predetto
personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle
amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma
31-sexies, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. In caso
di riduzione del personale delle predette amministrazioni
soppresse, le risorse di cui al periodo precedente
confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto
il personale del Ministero dell'interno.
(Omissis)».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 5, 23,
comma 6, e 25, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 112
(Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa
cattolica per l'anno 2025):
«Art. 1 (Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - (Omissis)
5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre
2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei
Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 30 ottobre 2023».
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per
l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle
strutture e delle unita' di missione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41.
(Omissis)».
«Art. 23 (Istituzione dell'Ispettorato assistenza,
attivita' sociali, sportive e di supporto logistico al
Dipartimento della pubblica sicurezza). - (Omissis)
6. Con successivi provvedimenti sono apportate le
conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti
l'organizzazione del Ministero dell'interno e del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
(Omissis)».
«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale
proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale). - 1.
Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale,
proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che
risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023,
nell'elenco allegato al ruolo del personale civile
dell'Amministrazione dell'interno confluisce
definitivamente, in ordine di anzianita' di servizio, nel
rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione
ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente
comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture
del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del
presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo,
del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e'
soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 34, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi
speciali). (Omissis)
34. Per le finalita' di cui all'articolo 1, commi da
891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e per il
progressivo efficientamento del processo di programmazione
delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto
delle scelte allocative, e' istituito nell'ambito
dell'ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, in
aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero
dell'interno, un posto di funzione dirigenziale di livello
generale, con compiti di studio e di analisi in materia di
valutazione delle politiche pubbliche e revisione della
spesa, nonche' per coadiuvare e supportare l'organo
politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di
coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore
delle politiche di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di euro 330.515 annui a decorrere dall'anno 2024.
(Omissis)».
- Si riportano i commi da 822 a 830 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027):
«822. Al fine di completare l'attuazione della
riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR,
le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834
procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di
personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi
di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione
individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto
previsto dai commi da 823 a 834.
823. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno
2019, n. 56, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Per le amministrazioni di cui al primo periodo con piu' di
20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, la percentuale ivi prevista e' pari al 75
per cento per l'anno 2025 e al 100 per cento a decorrere
dall'anno 2026. Le disposizioni del terzo periodo non si
applicano al personale togato delle magistrature e agli
avvocati e procuratori dello Stato per i quali, a decorrere
dall'anno 2025, le assunzioni sono consentite sino al 100
per cento delle unita' cessate nell'anno precedente».
824. All'articolo 584, comma 3-bis, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e del 12 per cento
a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«, del 12 per cento dall'anno 2016 all'anno 2024 e del
15,58 per cento a decorrere dall'anno 2025»;
825. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: «del
cento per cento a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni dal 2016 al
2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento
a decorrere dall'anno 2027»;
b) al comma 13-bis, secondo periodo, le parole:
«del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento per gli anni
dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del
100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori
universitari la predetta facolta' e' fissata nella misura
del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per
cento per l'anno 2026».
826. All'articolo 9 del decreto legislativo 25
novembre 2016, n. 218, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. L'indicatore del limite massimo alle spese di
personale e' calcolato annualmente rapportando le spese
complessive per il personale di competenza dell'anno di
riferimento alla media delle entrate individuate, per gli
Enti che adottano la contabilita' finanziaria, dalle
entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci
consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la
contabilita' civilistica si fa riferimento alle voci dei
ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale
rapporto non puo' superare l'80 per cento. Per l'anno 2026
gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base
dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25
per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente».
827. Al comma 654 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «
Per gli anni accademici dal 2018/2019 al 2024/2025 il turn
over del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e'
pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a
cui si aggiunge, per il triennio accademico 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, un importo non superiore al 10 per
cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2016/2017
per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica
con contratti a tempo determinato »;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Per l'anno accademico 2025/2026, il turn over
del personale delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari
al 75 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal
servizio dell'anno accademico precedente. A decorrere
dall'anno accademico 2026/2027 il turn over del personale
delle istituzioni di cui al comma 653 e' pari al 100 per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio
dell'anno accademico precedente».
828. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 la
dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' ridotta di
5.660 posti dell'organico dell'autonomia. Conseguentemente,
le consistenze dell'organico dell'autonomia del personale
docente di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono corrispondentemente
ridotte. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro il 15 febbraio 2025, si procede alla revisione dei
criteri e dei parametri previsti per la definizione delle
dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere
dall'anno scolastico 2026/2027, una riduzione nel numero
dei posti pari a 2.174 unita'. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, le riduzioni riferite al
personale docente possono essere rimodulate nell'ambito
dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, commi
64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ad invarianza
finanziaria. Con il decreto di cui al quarto periodo, in
deroga a quanto disposto dal presente comma, e' possibile
rimodulare le riduzioni dei posti dell'organico
dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, garantendo l'invarianza finanziaria.
829. L'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa, l'Autorita' di regolazione dei trasporti,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante
per la protezione dei dati personali, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, la Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Agenzia
per la cyber-sicurezza nazionale, per l'anno 2025, possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata
sulla base dei rispettivi ordinamenti ridotta di un importo
pari al 25 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente.
830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di
regolazione dell'attivita' economica, gli enti produttori
di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di
servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorita'
di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali,
non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto
economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei
rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere
ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei limiti della spesa determinata sulla base dei
rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. Le disposizioni del primo periodo si applicano
alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e
di rilevante interesse culturale nell'anno 2028. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle
amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a
20.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, e 18
del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69
(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e
funzionalita' delle pubbliche amministrazioni):
«Art. 5 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di
personale dell'amministrazione civile dell'interno
destinato alla funzionalita' di strutture territoriali del
Ministero). - 1. Al fine di assicurare la costante
funzionalita' ed efficienza delle strutture territoriali
del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla
trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei
flussi migratori, la dotazione organica del personale
dell'amministrazione civile dell'interno, area degli
assistenti, e' incrementata di 200 unita'.
(Omissis).».
«Art. 18 (Misure urgenti per il potenziamento delle
competenze per le attivita' di analisi e valutazione della
spesa). - 1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: «da
inquadrare nell'Area dei funzionari» sono inserite le
seguenti: «o nell'Area delle elevate professionalita'», la
parola: «prevista» e' sostituita dalla seguente:
«previste», le parole: «nei limiti delle vacanze di
organico» sono sostituite dalle seguenti: «con
corrispondente incremento della dotazione organica» e le
parole: «dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e» sono soppresse;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo,
puo' essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per
cento, destinando le relative risorse alle finalita' di cui
alla lettera b) del presente comma. Ai fini della
compensazione degli effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla
riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente
quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle
maggiori risorse destinate alle finalita' di cui alla
lettera b) e' accantonata e resa indisponibile»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «per
l'eventuale restante quota» sono inserite le seguenti
«all'acquisizione di competenze professionali ad elevata
specializzazione in materia di analisi e valutazione delle
politiche pubbliche e della revisione della spesa» e le
parole «al conferimento di incarichi a esperti in materia
di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e
revisione della spesa, nonche' a convenzioni con
universita' e formazione», sono sostituite dalle seguenti:
«mediante il conferimento di incarichi a esperti, la
stipulazione di convenzioni con universita' e centri di
ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di
formazione».
b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:
«891-bis. Per le finalita' di cui al comma 891,
lettera b), per elevata specializzazione si intende il
possesso, da parte delle persone coinvolte nella
realizzazione delle attivita', dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario
di secondo livello, in settori scientifici strettamente
connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche
pubbliche e della revisione della spesa;
b) documentata e qualificata esperienza
professionale in analisi, valutazione delle politiche
pubbliche e revisione della spesa di durata almeno
triennale, maturata presso universita', enti di ricerca e
societa' specializzate, ovvero organismi internazionali.
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal
comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro
il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di
personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei
funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle
elevate professionalita' da reclutare attraverso il
concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non
superiore al 30 per cento del contingente di personale di
cui al primo periodo puo' essere riservata al personale in
servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che
sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa
vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate
Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, e'
autorizzato il numero di unita' di personale non
dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili di cui al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione
delle specifiche professionalita' autorizzate con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 891-ter e' svolto avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In
deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle
commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze».
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di
cui all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29
dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per
l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per
l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. In considerazione delle attivita' connesse
all'attuazione della nuova governance europea, presso il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite
quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo
svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con
corrispondente incremento della dotazione organica del
predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma
si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di
livello dirigenziale non generale complessivamente
equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al
medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle
destinate ad attivita' di consulenza, studio e ricerca e
cinque tra quelle dedicate a verifiche
amministrativo-contabili extragerarchiche di normale
complessita', e di un corrispondente ammontare di facolta'
assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «Ai fini del
monitoraggio» sono inserite le seguenti: «della nuova
governance europea di cui ai regolamenti (UE) 2024/1263 e
2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio,
del 29 aprile 2024, nonche' del monitoraggio».
5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: «Ragionerie
territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli,
Bari e Palermo», sono sostituite dalle seguenti:
«Ragionerie territoriali di Milano/Monza e Brianza,
Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli,
Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo». La tabella di cui
all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e'
sostituita da quella di cui all'allegato I al presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72
(Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e
referendarie dell'anno 2025):
«Art. 3 (Potenziamento delle misure in materia di
digitalizzazione dei sistemi elettorali). - (Omissis)
3. Al fine di rafforzare il processo di
trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno e' istituita una posizione
dirigenziale di livello non generale con corrispondente
incremento della dotazione organica dei dirigenti di
seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere
dal 1° ottobre 2025. Conseguentemente il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre
2025, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, un
dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali,
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante
l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o
lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi
pubblici. A tal fine, e' autorizzata la spesa di euro
44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere
dall'anno 2026.
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di termini normativi):
«Art. 2 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'interno e di personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Esclusivamente al
fine di completare la fase attuativa gia' in corso,
all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11
ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 dicembre 2024, n. 187, relativo alla possibilita'
di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri le modifiche al regolamento di organizzazione del
Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026».
(Omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, lettera
e-bis), del Decreto Presidente del Consiglio dei ministri
11 giugno 2019, n. 78 (Regolamento recante l'organizzazione
degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno):
«Art. 5 (Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione). - (Omissis)
2. Il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione e' articolato nelle seguenti direzioni
centrali:
(omissis)
e-bis) Direzione centrale per le risorse
finanziarie: programmazione, formazione, variazione del
bilancio e monitoraggio delle spese; gestione finanziaria
delle spese di competenza delle direzioni centrali, inclusi
i Fondi europei; acquisti di beni e servizi per il
funzionamento del Dipartimento; gestione del patrimonio del
Fondo lire U.N.R.R.A. (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration - Amministrazione delle
Nazioni Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione);
revisione e controllo interno di gestione del Fondo edifici
di culto.
(Omissis)».
- La Tabella A, del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2021, n. 231 (Regolamento recante
modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78), concerne
la dotazione organica complessiva del personale
dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 ottobre 2023, n. 179 reca: «Regolamento recante
modifiche al regolamento recante l'organizzazione degli
Uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell'interno, adottato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78»
- Il decreto del Ministro dell'interno 29 gennaio 2019
concerne l'individuazione dei posti funzione di nuova
istituzione per i primi dirigenti del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco.
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2019
concerne la graduazione degli incarichi di funzione dei
dirigenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
- Il decreto del Ministro dell'interno 14 giugno 2024
reca: «Dotazioni organiche del Ministero dell'interno»
- Il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2024
reca: «DM rimodulazione posti di funzione carriera
prefettizia e individuazione e graduazione posti di
funzione dirigenti di II fascia»
- Il decreto del Ministro dell'interno 28 marzo 2025
reca: «Graduazione delle posizioni funzionali dei dirigenti
della carriera prefettizia nell'ambito degli Uffici
centrali e delle Prefetture-Uffici territoriali del
Governo»
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno
2019, n. 78, come modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Dipartimento della pubblica sicurezza). - 1.
Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni
e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla
legge 1° aprile 1981, n. 121 e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno -
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento
della pubblica sicurezza e delle altre autorita' di
pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di
polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza e'
articolato, secondo i criteri di organizzazione e le
modalita' stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e in
armonia con i principi generali dell'ordinamento
ministeriale, nelle seguenti direzioni centrali e uffici di
pari livello anche a carattere interforze:
a) Segreteria del dipartimento: ufficio a
competenza generale, anche di carattere strumentale;
coordinamento delle attivita' svolte nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza e attuazione
dell'azione di direzione e di indirizzo del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza;
b) Ufficio per l'amministrazione generale del
Dipartimento: ufficio a competenza generale di diretta
collaborazione del Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, affari legislativi, normativi e
parlamentari, nonche' studio, consulenza e analisi
strategica negli ambiti di interesse dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza; questioni attinenti
all'ordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e
alla materia della polizia amministrativa e di sicurezza;
c) Ufficio centrale ispettivo e audit:
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, sesto
comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, su richiesta del
Ministro dell'interno o del Capo della polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza, nell'ambito degli uffici
della struttura organizzativa centrale del Dipartimento
della pubblica sicurezza, nonche' degli uffici periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove opera il
personale della Polizia di Stato, verifica l'esecuzione
degli ordini e delle direttive dagli stessi impartiti;
svolge attivita' di audit interno finalizzate alla
valutazione dell'efficienza dei servizi; verifica la
corretta gestione patrimoniale e contabile; svolge le
funzioni di cui alla normativa vigente in materia di
vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza;
d) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici
e della gestione patrimoniale: pianificazione e
programmazione strategica del fabbisogno di beni, servizi e
lavori a livello centrale e territoriale
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, assolvendo
alla funzione di centrale unica per le procedure di
affidamento dei contratti di forniture, servizi e lavori di
competenza del Dipartimento, salva la competenza
disciplinata in relazione ad alcuni specifici settori;
gestione dei beni, servizi e lavori, anche attraverso le
proprie articolazioni periferiche, organizzazione,
uniformita' di indirizzo e gestione delle attivita'
tecniche, anche con riferimento alle nuove tecnologie
presenti sul mercato;
e) Direzione centrale per le risorse finanziarie:
pianificazione economico-finanziaria e delle politiche di
bilancio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
assolvendo, a tal fine, alla funzione di centrale unica
della spesa del Dipartimento;
f) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
delle Forze di polizia: ufficio a composizione interforze
per le attivita' riguardanti l'espletamento delle funzioni
demandate al Dipartimento per l'attuazione delle direttive
impartite dal Ministro dell'interno - Autorita' nazionale
di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e sicurezza pubblica; pianificazione generale della
dislocazione delle Forze di' polizia, nonche'
pianificazioni finanziarie, anche tramite l'accesso e la
gestione di finanziamenti dell'Unione europea e di altre
organizzazioni internazionali, e programmi di
razionalizzazione connessi alla gestione associata di beni
e servizi strumentali delle Forze di polizia e di
centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e
servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate; analisi
delle questioni di natura giuridica concernenti l'impiego
da parte del Ministro dell'interno di personale delle Forze
armate nei servizi per i quali risulta assegnato, secondo
le intese con il Ministero della difesa; promozione e
sviluppo della legalita' e della sicurezza partecipata;
pianificazione strategica delle relazioni in ambito europeo
e internazionale, nei settori di interesse
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e delle Forze
di polizia in particolare; attivita' finalizzate alla
determinazione ed attuazione delle misure di protezione
personale;
g) Direzione centrale della polizia criminale:
supporto per l'esercizio delle funzioni demandate al vice
direttore generale della pubblica sicurezza - Direttore
centrale della polizia criminale anche ai fini dei compiti
di collegamento tra la Direzione investigativa antimafia e
gli altri uffici e strutture di cui all'articolo 4, comma
6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410;
raccolta, classificazione e analisi delle informazioni e
dei dati, a carattere interforze, in materia di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di
contrasto delle fenomenologie criminali piu' rilevanti;
espletamento, in attuazione della pianificazione strategica
delle relazioni internazionali, dei compiti di cooperazione
di polizia a livello europeo ed internazionale salvo quanto
previsto alla lettera o); gestione dei collaboratori e
testimoni di giustizia; gestione del CED interforze,
nonche' progettazione, realizzazione e funzionamento dei
sistemi informativi interforze assicurando, a supporto
dell'attivita' delle Forze di polizia, l'interoperabilita'
con i sistemi informativi nazionali, europei e
internazionali, nel rispetto delle normative in materia di
protezione e sicurezza dei dati personali;
h) Direzione centrale dei servizi antidroga:
coordinamento delle attivita' di prevenzione, contrasto e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti,
a livello nazionale e internazionale;
i) Direzione centrale per le risorse umane: affari
generali relativi all'organizzazione e all'amministrazione
della Polizia di Stato; ordinamento del personale e degli
uffici della Polizia di Stato; gestione del personale della
Polizia di Stato e delle relative attivita' concorsuali e
del contenzioso; coordinamento delle attivita' di
competenza delle scuole, attraverso il raccordo con
l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato;
l) Direzione centrale di sanita': attivita'
relative alle esigenze sanitarie del personale della
Polizia di Stato; attivita' di studio, consulenza e
indirizzo relativamente all'applicazione, nell'ambito
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della
medicina preventiva del lavoro e delle normative in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro; psicologia del lavoro,
psicologia della salute, psicologia applicata all'attivita'
di polizia nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, anche attraverso attivita' di studio ed
indirizzo; medicina veterinaria per gli aspetti riguardanti
la salute e l'impiego degli animali negli uffici della
Polizia di Stato, anche attraverso attivita' di studio,
ricerca e consulenza;
m) Direzione centrale della polizia di prevenzione:
coordinamento, impulso e supporto delle attivita',
informative, investigative, preventive, di monitoraggio e
di analisi in materia di estremismo, eversione e
terrorismo, nonche' di altri fenomeni sociali o economici
rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica; interventi
speciali ad alto rischio; coordinamento e presidenza del
Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.) di
cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.
124;
n) Direzione centrale della polizia stradale,
ferroviaria e dei reparti speciali della Polizia di Stato:
coordinamento, direzione, pianificazione strategica dei
servizi e delle attivita' svolte dalle Specialita' Polizia
stradale e ferroviaria della Polizia di Stato, anche per
quanto concerne lo studio e l'elaborazione delle
metodologie operative implementate dalle predette
Specialita'; coordinamento e pianificazione generale dei
Reparti mobili e degli altri Reparti speciali della Polizia
di Stato, ferme restando le attribuzioni riservate alla
Direzione centrale della polizia di prevenzione
relativamente ai reparti competenti ad eseguire gli
interventi speciali ad alto rischio;
o) Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere: coordinamento, impulso e raccordo
delle attivita' demandate alle Autorita' di pubblica
sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli
stranieri, attivita' per il contrasto dell'immigrazione
irregolare; attivita' operative di polizia di frontiera e
di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi,
assicurando lo svolgimento delle connesse attivita'
amministrative; attivita' di cooperazione internazionale di
polizia nel settore di specifica competenza;
p) Direzione centrale anticrimine della Polizia di
Stato: coordinamento informativo anticrimine, per
l'indirizzo e il raccordo info-operativo delle attivita'
investigative, di controllo del territorio svolte dagli
uffici della Polizia di Stato e di quelle finalizzate
all'applicazione delle misure di prevenzione di competenza
del Questore - Autorita' di pubblica sicurezza;
p-bis) Direzione centrale per la polizia
scientifica e la sicurezza cibernetica: coordinamento e
supporto centrale delle attivita' di polizia scientifica
svolte dagli Uffici della Polizia di Stato; coordinamento,
direzione, pianificazione strategica dei servizi e delle
attivita' svolte dalla Specialita' Polizia postale e delle
comunicazioni della Polizia di Stato, anche per quanto
concerne lo studio e l'elaborazione delle metodologie
operative implementate dalla predetta Specialita'; sviluppo
delle attivita' demandate all'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione; sviluppo delle attivita' di
prevenzione e di tutela informatica e cibernetica di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, e delle attivita' attribuite al predetto
Ministero dall'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133; sviluppo di attivita'
info-investigative a livello centrale nelle materie di
competenza della predetta Specialita' della Polizia di
Stato e in quelle demandate al predetto organo del
Ministero per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi
di telecomunicazione; gestione del Computer Emergency
Response Team (CERT) del Ministero.
3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende
la Direzione investigativa antimafia. Dal medesimo
Dipartimento dipendono altresi' la Scuola superiore di
polizia di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, e la
Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per
l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli
ufficiali delle Forze di polizia.
4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza e'
preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia
- direttore generale della pubblica sicurezza e sono
assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del
1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento
delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per
l'attivita' di coordinamento e di pianificazione ed un vice
direttore generale al quale e' affidata la responsabilita'
della Direzione centrale della polizia criminale. Ai
prefetti con funzioni di vicedirettore generale, ferme
restando le attribuzioni agli stessi conferite da
disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza puo'
delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche
funzioni.
5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 maggio
2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2002, n. 133, e la Direzione centrale per gli
istituti di istruzione di cui all'articolo 5, primo comma,
della legge n. 121 del 1981, sono soppressi e i relativi
compiti sono attribuiti all'Ufficio per il coordinamento e
la pianificazione delle Forze di polizia e all'Ispettorato
delle scuole della Polizia di Stato, anche in raccordo con
la Direzione centrale per le risorse umane, nonche', per
gli aspetti di specifica competenza, alla Direzione
centrale per le risorse finanziarie.».