La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. La presente legge prevede misure di protezione  personale  e  di
assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza
e alla protezione sociale  e  socioeducativa  nonche'  all'assistenza
materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui  all'articolo  2
che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio  per  la
loro integrita'  psicofisica  in  quanto  vittime  di  organizzazioni
criminali  ovvero  a  causa  dell'appartenenza  a  nuclei   familiari
inseriti in contesti di criminalita' organizzata di  tipo  mafioso  o
dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o  psicotrope  o
nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei  loro
confronti  condotte  di  istigazione  a   commettere   reati   o   di
sfruttamento dei relativi proventi. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.