La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di
assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza
e alla protezione sociale e socioeducativa nonche' all'assistenza
materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2
che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la
loro integrita' psicofisica in quanto vittime di organizzazioni
criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari
inseriti in contesti di criminalita' organizzata di tipo mafioso o
dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o
nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro
confronti condotte di istigazione a commettere reati o di
sfruttamento dei relativi proventi.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.