IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio,
del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno  ai  piani  strategici
che gli Stati  membri  devono  redigere  nell'ambito  della  politica
agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati  dal  Fondo
europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale  (FEASR)  e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento,  sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione  del
4  maggio  2022,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2116  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e
l'applicazione e il calcolo  delle  sanzioni  amministrative  per  la
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2022/1173   della
Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (UE)  2026/148  del
21 gennaio 2026 recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  per  quanto
riguarda il sistema  integrato  di  gestione  e  di  controllo  nella
politica agricola comune; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione,  del
7 dicembre 2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2021/2115  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  Stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2116   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  con  norme  concernenti   gli
organismi pagatori e altri organismi,  la  gestione  finanziaria,  la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; 
  Visto  il  regolamento   di   esecuzione   (UE)   2021/2289   della
Commissione, modificato da ultimo dal  regolamento  2026/163  del  21
gennaio 2026, recante modalita' di applicazione del regolamento  (UE)
2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio  relativamente  alla
presentazione del contenuto dei  piani  strategici  della  PAC  e  al
sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della  Commissione
del 21  dicembre  2021,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) 2026/165 della Commissione del 21 gennaio  2026,  per
quanto riguarda la verifica annuale  dell'efficacia  dell'attuazione,
il  monitoraggio  pluriennale  dell'efficacia  dell'attuazione  e  il
controllo delle operazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2026/170 della  Commissione
del 21 gennaio 2026 che modifica il regolamento  di  esecuzione  (UE)
2023/130 per quanto riguarda le informazioni relative alle deroghe  a
determinate norme BCAA e le informazioni comunicate  nella  relazione
annuale sull'efficacia dell'attuazione ai  fini  della  procedura  di
verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione; 
  Vista la decisione di  esecuzione  della  Commissione  C(2026)  745
dell'11 febbraio  2026  che  approva  la  sesta  modifica  del  piano
strategico della PAC  2023-2027  dell'Italia  ai  fini  del  sostegno
dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia  e  dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  14  maggio  2024  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme  sulle  buone
condizioni  agronomiche  e  ambientali,  i  regimi  per   il   clima,
l'ambiente e il  benessere  degli  animali,  la  modifica  dei  piani
strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della  PAC  e
le esenzioni da controlli e sanzioni; 
  Visto il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE)
2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalita',  i  tipi
di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di  intervento
in determinati settori, lo sviluppo rurale  e  le  relazioni  annuali
sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE)  2021/2116  per
quanto riguarda  la  sospensione  dei  pagamenti  in  relazione  alla
verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione,  i  controlli  e  le
sanzioni; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, con il quale si
dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, nell'ambito della sua competenza,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  provvede   con   decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dall'Unione europea; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,
recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42,  come  integrato
dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, avente  ad  oggetto
«Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune  e  che  abroga  il
regolamento  (UE)  n.  1306/2013»,  recante  l'introduzione   di   un
meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei  pagamenti  ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento  recante  riorganizzazione
del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle
foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087,  recante
disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115
del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto
concerne i pagamenti diretti; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  del  10  marzo  2020,  n.  2588,  recante
«Disciplina del regime di condizionalita' ai  sensi  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed  esclusioni  per  inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  9  marzo  2023,  n.  147385,   recante
«Disciplina del regime di  condizionalita'  e  dei  requisiti  minimi
relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e  fitosanitari  e  al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)  2021/2115  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   2   dicembre   2021   e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle  domande
di aiuto per lo sviluppo rurale» e successive integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 29 febbraio 2024, n.  101344,  recante
«Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare  e  delle  foreste  9  marzo  2023,  n.   147385   recante
"Disciplina del regime di  condizionalita'  e  dei  requisiti  minimi
relativi all'uso  di  prodotti  fertilizzanti  e  fitosanitari  e  al
benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE)  2021/2115  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del   2   dicembre   2021   e
individuazione del termine ultimo per la presentazione delle  domande
di aiuto per lo sviluppo rurale"»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 28 giugno  2024,  n.  289235,  recante
«Attuazione del regolamento  (UE)  2024/1468  del  Parlamento  e  del
Consiglio recante semplificazione  di  determinate  norme  della  PAC
2023-2027 e termini di presentazione delle  domande  di  aiuto  della
Politica agricola comune per l'anno 2024»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 7  marzo  2023,  recante
«Manuale operativo inerente alla  gestione  e  al  funzionamento  del
sistema di identificazione e  registrazione  degli  operatori,  degli
stabilimenti e degli animali»; 
  Considerato  che  il  regolamento  (UE)  2025/2649  ha  rivisto   e
semplificato alcune disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115 e del
regolamento (UE) 2021/2116, in particolare connesse alle  norme  BCAA
della condizionalita' della  programmazione  2023-27,  affinche'  gli
Stati membri possano adattare meglio i propri piani strategici  della
PAC alle  esigenze  degli  agricoltori  e  offrire  a  questi  ultimi
maggiore flessibilita' nello svolgimento  delle  attivita'  agricole,
tenendo conto delle sfide crescenti, delle condizioni  meteorologiche
imprevedibili e delle incertezze economiche; 
  Ritenuto opportuno adeguare il PSP e  i  dispositivi  nazionali  di
attuazione  dello  stesso  alle  modifiche  introdotte  dal  suddetto
regolamento, stabilendo le regole nazionali, con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2026, per dare modo ai beneficiari di fruire  sin  da  subito
delle semplificazioni introdotte dal regolamento; 
  Ravvisata la necessita' di coordinare, con le opportune  modifiche,
la disciplina della condizionalita' della programmazione 2023-2027 di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 9  marzo  2023,  n.  147385  e  successive
integrazioni ai vigenti regolamenti comunitari, al  piano  strategico
della PAC (PSP) e ai suoi provvedimenti di attuazione; 
  Considerata, altresi', la  necessita'  che  gli  agricoltori  siano
informati in tempo utile, prima della presentazione della domanda  di
aiuto, delle modifiche introdotte dal regolamento  (UE)  2025/2649  e
che siano  tempestivamente  disponibili  agli  agricoltori  strumenti
adeguati dall'anno di domanda 2026; 
  Ritenuto di individuare, ai sensi dei paragrafi 2 e 3  dell'art.  3
del regolamento 2022/1173, mediante  l'applicazione  della  norma  di
trasposizione nazionale, il termine ultimo per la presentazione della
domanda di aiuto unificata per gli interventi a capo o a superficie e
di stabilire tale termine coerentemente con quello  previsto  per  la
domanda unica, considerato che tali domande sono tutte sottoposte  al
medesimo Sistema integrato di gestione e controllo; 
  Ritenuto di individuare,  a  quest'ultimo  riguardo,  la  norma  di
trasposizione della disposizione di cui al punto precedente,  secondo
cui gli Stati membri possono prevedere una singola domanda  di  aiuto
(domanda unificata) che includa i vari interventi di cui all'art. 65,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, i diritti  all'aiuto
e la condizionalita', nell'art. 7 del decreto ministeriale n.  410739
del 4 agosto 2023; 
  Vista la comunicazione alla Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
prot. n. 278497 del 10 giugno 2026; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto: 
    a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le  norme
per il mantenimento del terreno in buone  condizioni  agronomiche  ed
ambientali per l'applicazione del regime di  condizionalita'  di  cui
agli  articoli  12,  13  del  regolamento  (UE)   2021/2115   nonche'
dell'allegato III al medesimo regolamento; 
    b)  definisce   i   requisiti   minimi   relativi   all'uso   dei
fertilizzanti e dei prodotti  fitosanitari  e  al  benessere  animale
richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70,  paragrafo
3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115. 
  2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si applicano: 
    a) ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento
sotto forma di pagamenti diretti a norma del Titolo III, Capo II  del
regolamento (UE) 2021/2115 o di  pagamenti  annuali  a  titolo  degli
articoli 70, 71 e 72 del medesimo regolamento (UE) 2021/2115; 
    b) ai beneficiari dei pagamenti  a  superficie  e/o  a  capo  che
abbiano assunto impegni pluriennali  a  valere  sulla  programmazione
2014-2022 e/o sulle  programmazioni  precedenti  alla  programmazione
2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027. 
  3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano: a)  ai
beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell'art.  31,  paragrafo
5, lettera b) e dell'art. 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento
(UE) 2021/2115; b) ai beneficiari che  ricevono  pagamenti  ai  sensi
dell'art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e  che  dal  2023
sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027. I  suddetti  beneficiari
devono  rispettare  i   requisiti   minimi   relativi   all'uso   dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo
se  tali  requisiti  hanno  pertinenza  con  gli  impegni   volontari
attivati. 
  Tale pertinenza e'  definita  a  livello  di  PSP  2023-2027  nella
versione   correntemente   approvata   dalla   Commissione   europea,
integrata, se del caso, a livello di disposizione attuative regionali
o provinciali. 
  4. Gli obblighi di cui al comma 1  del  presente  articolo  non  si
applicano: 
    a) ai beneficiari che ricevono il sostegno di  cui  all'art.  28,
paragrafo 9, e di cui all'art. 34, paragrafo 4, del regolamento  (UE)
n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento  con  le  risorse  FEASR
2023-2027; 
    b)  ai  beneficiari  che  ricevono  il  sostegno  relativo   agli
interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1  dell'art.  45  del
regolamento delegato (UE) 2022/126, che riguardano le  attivita'  per
la conservazione, l'uso  e  lo  sviluppo  sostenibili  delle  risorse
genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura; 
    c)   ai   beneficiari   che   ricevono   il   sostegno   relativo
all'intervento inerente  agli  impegni  per  l'apicoltura,  ai  sensi
dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2115.