IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale, alimentato con una
quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni,
di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire
presso la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 680, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, secondo il quale la dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'IMU di
spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti
finanziari, e' stabilita in euro 6.887.700.365 per l'anno 2026, di
cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di
spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante
dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia
di riparto del Fondo stesso tra i comuni interessati;
Visto l'art. 6-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156,
convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191,
recante «Misure urgenti in materia economica»;
Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-quater), lettera
d-septies) e lettere dalla dnonies alla d-terdecies) della legge n.
232 del 2016, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 681,
lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in base al quale il
Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448, per l'anno 2026,
e':
a) ripartito, quanto a euro 3.753.389.000, tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54, dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) ripartito, nell'importo massimo di euro 66.000.000, tra i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al
precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
c) destinato, per euro 1.900.643.345,70, eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e
della quota dell'IMU di spettanza dei comuni connessa alla
regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per
cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata
del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. Ai fini della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard propone la metodologia per la neutralizzazione
della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della
predetta componente dai fabbisogni e dalle capacita' fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 451, della legge n.
232 del 2016. L'ammontare complessivo della capacita' fiscale
perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e'
determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere
dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento
annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece,
distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari
all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di
solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;
d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo
e' ripartito assicurando a ciascun comune una somma - pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di solidarieta' comunale
dell'anno precedente eventualmente rettificato - variata in misura
corrispondente alla variazione del Fondo di solidarieta' comunale
complessivo;
d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui,
tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del
correttivo di cui al comma 450, dell'art. 1 della legge n. 232 del
2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di
solidarieta' comunale per effetto dell'applicazione dei criteri
perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel
limite massimo della variazione stessa;
d-ter) destinato, nel limite massimo di euro 5.500.000 annui a
decorrere dall'anno 2020, ai comuni fino a 5.000 abitanti che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle lettere da
a) a d-bis) presentino un valore negativo del Fondo di solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo precedente e' attribuito
sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso, e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In
caso di insufficienza delle risorse, il riparto avviene in misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarieta' comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza delle risorse e' destinata
all'incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis);
d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel 2020, 200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 380 milioni
di euro nel 2023, 560 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e
2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784
milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni
di euro annui a decorrere dal 2030 a specifiche esigenze di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale. I comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al periodo precedente sono stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1
della medesima legge n. 232 del 2016;
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere
dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del
comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla
regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine,
ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
7 marzo 2018, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018;
d-novies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro
1.100.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione Siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido;
d-decies) destinato, a decorrere dall'anno 2029, per euro
120.000.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione Siciliana e della regione Sardegna per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni relativi al trasporto degli
alunni con disabilita';
d-undecies) destinato, a decorrere dall'anno 2031, per euro
763.923.000 ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione Siciliana e della regione Sardegna, in proporzione ai
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la
funzione «servizi sociali»;
d-duodecies) a decorrere dall'anno 2030, le assegnazioni in
favore di ciascun comune, come risultanti dalle lettere da a) a
d-undecies), sono ridotte in misura pari a euro 75.996.252 per
effetto dell'art. 19, comma 8, lettera f), del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162;
d-terdecies) a decorrere dall'anno 2026, al comune di Roma
Capitale non si applicano le modalita' di riparto previste dalla
lettera c). Il versamento spettante da risorse storiche e
perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al
Fondo di solidarieta' comunale, di cui al comma 380 dell'art. 1,
della legge n. 228 del 2012, e' fissato in euro 79.622.195 nell'anno
2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 annui a
decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a decorrere dall'anno 2026, la
quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle entrate al comune di
Roma Capitale per alimentare il Fondo di solidarieta' comunale e'
fissata in euro 217.035.438;
Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale stabilisce che la lettera c) del comma 449 dell'art. 1 della
legge n. 232 del 2016, si interpreta nel senso che la quota del Fondo
di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra
capacita' fiscali e fabbisogni standard approvati entrambi dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre
dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del 2016, il quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di
cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +4 per
cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono
definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo di solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la
dotazione netta del Fondo di solidarieta' comunale e' calcolata
considerando pari a zero la percentuale di applicazione della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard di cui alla
lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo,
nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale, e' costituito un
accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse
rispetto alla soglia del 4 per cento e, comunque, nel limite
complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore al 4 per cento. Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra i comuni
che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate»;
Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del 2016, il quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di
concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in
sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il 15
ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare
entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento,
sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarieta'
comunale. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente e', comunque,
emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di
riferimento;
Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del 2016, il quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del Fondo. Le
rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti di cui
al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'interno;
Visto l'art. 1, comma 783, della legge n. 160 del 2019, il quale
prevede che, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale,
resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge n. 232 del 2016 in materia di ristoro ai comuni per il mancato
gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16,
53 e 54 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 e che restano,
altresi', fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia
di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale;
Considerato, pertanto, che la quota del Fondo di solidarieta'
comunale da ripartire con il presente provvedimento e' pari a euro
6.887.700.365;
Vista la nota di aggiornamento della metodologia dei fabbisogni
standard dei comuni per il 2026 approvata dalla Commissione tecnica
per i fabbisogni standard nella seduta del 14 ottobre 2025 e
riapprovata, con modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026;
Considerata la metodologia di neutralizzazione della componente
«raccolta e smaltimento rifiuti» nel calcolo del Fondo di
solidarieta' comunale approvata nella seduta del 13 ottobre 2020
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard;
Vista la nota metodologica concernente l'adozione della stima della
capacita' fiscale per l'anno 2026 dei comuni delle regioni a statuto
ordinario, approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard nella seduta del 14 ottobre 2025 e riapprovata, con
modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026;
Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard del 15 gennaio 2026 espresso sulla nota metodologica che
descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2026;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali il 21 gennaio 2026, ai sensi del comma 451,
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1
Composizione del Fondo di solidarieta'
comunale per l'anno 2026
1. Per l'anno 2026 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto:
a) dalla quota assicurata attraverso una quota dell'imposta
municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a euro
2.768.800.000, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante
dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia
di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge n. 232 del 2016, pari a euro 3.753.389.000, al netto della
riduzione di euro 14.171.000 in conseguenza della diminuita esigenza
di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI;
c) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis),
della legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di euro 25.000.000;
d) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter),
della legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000;
e) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-quater),
della legge n. 232 del 2016, pari a euro 672.000.000;
f) dalla quota di cui l'art. 1, comma 449, lettera d-septies),
della legge n. 232 del 2016, pari a euro 1.077.000.
2. Per l'anno 2026 a valere sulla quota di cui al comma 1, lettera
a) del presente articolo e' prededotto il contributo, sino
all'importo di euro 64.740.376,50, destinato alle finalita' di cui
all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.