IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera  b),  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale, alimentato  con  una
quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni,
di cui all'art. 1, commi 738 e seguenti della legge 27 dicembre 2019,
n. 160,  definito  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro  dell'interno,  previo  accordo  da  sancire
presso la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»; 
  Visto l'art. 1, comma 448, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
come modificato da ultimo dall'art. 1,  comma  680,  della  legge  30
dicembre 2025, n. 199, secondo il quale la  dotazione  del  Fondo  di
solidarieta' comunale di cui al comma 380-ter dell'art. 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota  dell'IMU  di
spettanza  dei  comuni  connessa  alla   regolazione   dei   rapporti
finanziari, e' stabilita in euro 6.887.700.365 per  l'anno  2026,  di
cui  2.768.800.000  assicurata  attraverso  una  quota  dell'IMU,  di
spettanza dei comuni, eventualmente  variata  della  quota  derivante
dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia
di riparto del Fondo stesso tra i comuni interessati; 
  Visto l'art. 6-bis, del decreto-legge  29  ottobre  2025,  n.  156,
convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre  2025,  n.  191,
recante «Misure urgenti in materia economica»; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettere dalla a) alla d-quater), lettera
d-septies) e lettere dalla dnonies alla d-terdecies) della  legge  n.
232 del 2016, come da  ultimo  modificato  dall'art.  1,  comma  681,
lettera c), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in base al quale il
Fondo di solidarieta' comunale di cui al comma 448, per l'anno  2026,
e': 
    a)  ripartito,  quanto  a  euro  3.753.389.000,  tra   i   comuni
interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e  del  tributo
per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno  2015  derivante
dall'applicazione dei commi da 10 a 16 e dei commi 53 e 54, dell'art.
1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) ripartito, nell'importo massimo  di  euro  66.000.000,  tra  i
comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non
assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito  della  TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale  importo
e' ripartito in modo da garantire a ciascuno dei  comuni  di  cui  al
precedente   periodo   l'equivalente   del   gettito    della    TASI
sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base; 
    c)   destinato,   per   euro   1.900.643.345,70,    eventualmente
incrementati della quota di cui alla lettera  b)  non  distribuita  e
della  quota  dell'IMU  di  spettanza  dei   comuni   connessa   alla
regolazione dei  rapporti  finanziari,  ai  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per
cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti  comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e  i  fabbisogni
standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard entro il 30  settembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento. La quota di cui al periodo  precedente  e'  incrementata
del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a  raggiungere  il  valore
del  100  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2030.  Ai  fini  della
determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i
fabbisogni standard propone la metodologia  per  la  neutralizzazione
della  componente  rifiuti,  anche  attraverso   l'esclusione   della
predetta  componente  dai  fabbisogni  e  dalle   capacita'   fiscali
standard. Tale metodologia e' recepita nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 451, della  legge  n.
232  del  2016.  L'ammontare  complessivo  della  capacita'   fiscale
perequabile  dei  comuni  delle  regioni  a  statuto   ordinario   e'
determinato in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A  decorrere
dall'anno 2020 la predetta quota e'  incrementata  del  5  per  cento
annuo, sino a raggiungere il valore del 100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno  2029,  e',  invece,
distribuita  assicurando   a   ciascun   comune   un   importo   pari
all'ammontare  algebrico  della  medesima  componente  del  Fondo  di
solidarieta'    comunale    dell'anno    precedente,    eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo; 
    d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati
della quota di cui alla lettera b)  non  distribuita  e  della  quota
dell'IMU di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti
finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale  importo
e'  ripartito  assicurando  a  ciascun  comune  una  somma   -   pari
all'ammontare algebrico del medesimo Fondo di  solidarieta'  comunale
dell'anno precedente eventualmente rettificato -  variata  in  misura
corrispondente alla variazione del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
complessivo; 
    d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui,
tra i  comuni  che  presentano,  successivamente  all'attuazione  del
correttivo di cui al comma 450, dell'art. 1 della legge  n.  232  del
2016,  una  variazione  negativa  della  dotazione   del   Fondo   di
solidarieta'  comunale  per  effetto  dell'applicazione  dei  criteri
perequativi di cui alla lettera c), in  misura  proporzionale  e  nel
limite massimo della variazione stessa; 
    d-ter) destinato, nel limite massimo di euro  5.500.000  annui  a
decorrere dall'anno 2020,  ai  comuni  fino  a  5.000  abitanti  che,
successivamente all'applicazione dei criteri di cui alle  lettere  da
a) a d-bis) presentino un valore negativo del Fondo  di  solidarieta'
comunale. Il contributo di cui al periodo  precedente  e'  attribuito
sino a concorrenza del valore  negativo  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale, al netto della quota di alimentazione del fondo stesso,  e,
comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per  ciascun  comune.  In
caso di insufficienza delle risorse, il  riparto  avviene  in  misura
proporzionale al valore negativo del Fondo di  solidarieta'  comunale
considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo
di euro 100.000. L'eventuale eccedenza  delle  risorse  e'  destinata
all'incremento del correttivo di cui alla lettera d-bis); 
    d-quater) destinato, quanto a 100 milioni di euro nel  2020,  200
milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022,  380  milioni
di euro nel 2023, 560 milioni di euro in ciascuno degli anni  2024  e
2025, 672 milioni di euro nel 2026, 728 milioni di euro nel 2027, 784
milioni di euro nel 2028, 840 milioni di euro nel 2029 e 870  milioni
di  euro  annui  a  decorrere  dal  2030  a  specifiche  esigenze  di
correzione nel riparto del Fondo di solidarieta' comunale.  I  comuni
beneficiari nonche' i criteri e le modalita' di riparto delle risorse
di cui al periodo  precedente  sono  stabiliti  con  il  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451 dell'art. 1
della medesima legge n. 232 del 2016; 
    d-septies)  destinato,  quanto  a  1.077.000  euro  a   decorrere
dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico  del
comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e  aggregato  alla
regione Friuli-Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di  Udine,
ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
7 marzo 2018, pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018; 
    d-novies)  destinato,  a  decorrere  dall'anno  2029,  per   euro
1.100.000.000 ai comuni delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione Siciliana e della regione Sardegna per il  finanziamento  dei
livelli essenziali delle prestazioni relativi agli asili nido; 
    d-decies)  destinato,  a  decorrere  dall'anno  2029,  per   euro
120.000.000 ai  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione Siciliana e della regione Sardegna per il  finanziamento  dei
livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al  trasporto  degli
alunni con disabilita'; 
    d-undecies) destinato,  a  decorrere  dall'anno  2031,  per  euro
763.923.000 ai  comuni  delle  regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione  Siciliana  e  della  regione  Sardegna,  in  proporzione  ai
fabbisogni  standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per   i
fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente per la
funzione «servizi sociali»; 
    d-duodecies) a  decorrere  dall'anno  2030,  le  assegnazioni  in
favore di ciascun comune, come  risultanti  dalle  lettere  da  a)  a
d-undecies), sono ridotte  in  misura  pari  a  euro  75.996.252  per
effetto dell'art. 19, comma  8,  lettera  f),  del  decreto-legge  19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162; 
    d-terdecies) a  decorrere  dall'anno  2026,  al  comune  di  Roma
Capitale non si applicano le  modalita'  di  riparto  previste  dalla
lettera  c).  Il  versamento  spettante   da   risorse   storiche   e
perequazione a carico del comune di Roma Capitale per assegnazione al
Fondo di solidarieta' comunale, di cui  al  comma  380  dell'art.  1,
della legge n. 228 del 2012, e' fissato in euro 79.622.195  nell'anno
2026, in euro 69.622.195 nell'anno 2027 e in euro 57.622.195 annui  a
decorrere dall'anno 2028. Inoltre, a  decorrere  dall'anno  2026,  la
quota dell'IMU trattenuta dall'Agenzia delle  entrate  al  comune  di
Roma Capitale per alimentare il Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'
fissata in euro 217.035.438; 
  Visto l'art. 1, comma 839, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale stabilisce che la lettera c) del comma 449  dell'art.  1  della
legge n. 232 del 2016, si interpreta nel senso che la quota del Fondo
di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della differenza tra
capacita' fiscali e  fabbisogni  standard  approvati  entrambi  dalla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il  30  settembre
dell'anno precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 450, della legge n. 232 del  2016,  il  quale
stabilisce che: «Con riferimento ai comuni delle  regioni  a  statuto
ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di  riparto  di
cui alla lettera c) del comma  449  determini  una  variazione  delle
risorse di riferimento, tra un anno e l'altro,  superiore  a  +4  per
cento o inferiore a -4 per cento rispetto all'ammontare delle risorse
storiche di riferimento, si puo' applicare un correttivo  finalizzato
a limitare le predette variazioni. Le  risorse  di  riferimento  sono
definite dai gettiti dell'IMU e  della  TASI,  entrambi  valutati  ad
aliquota di base, e dalla dotazione netta del Fondo  di  solidarieta'
comunale. Per il calcolo delle risorse  storiche  di  riferimento  la
dotazione netta del  Fondo  di  solidarieta'  comunale  e'  calcolata
considerando  pari  a  zero  la  percentuale  di  applicazione  della
differenza tra capacita' fiscali e fabbisogni standard  di  cui  alla
lettera  c)  del  comma  449.  Ai  fini  di  cui  al  primo  periodo,
nell'ambito del Fondo di  solidarieta'  comunale,  e'  costituito  un
accantonamento alimentato dai comuni  che  registrano  un  incremento
delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore al 4
per cento. I  predetti  enti  contribuiscono  in  modo  proporzionale
all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza  di  risorse
rispetto alla  soglia  del  4  per  cento  e,  comunque,  nel  limite
complessivo  delle  risorse  necessarie  per  ridurre  le  variazioni
negative dei comuni con una perdita superiore  al  4  per  cento.  Il
predetto accantonamento e' ripartito proporzionalmente tra  i  comuni
che registrano  una  riduzione  delle  risorse  complessive  rispetto
all'anno precedente superiore al 4 per cento nei limiti delle risorse
accantonate»; 
  Visto l'art. 1, comma 451, della legge n. 232 del  2016,  il  quale
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previo  parere
tecnico della Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  di
concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da  sancire  in
sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  15
ottobre dell'anno precedente a quello di  riferimento  e  da  emanare
entro il 31 ottobre dell'anno precedente  a  quello  di  riferimento,
sono stabiliti  i  criteri  di  riparto  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale. In caso di mancato accordo, il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al  periodo  precedente  e',  comunque,
emanato entro  il  15  novembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 452, della legge n. 232 del  2016,  il  quale
prevede che con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
di cui al comma 451, puo' essere previsto un accantonamento sul Fondo
di solidarieta' comunale nell'importo massimo di 15 milioni di  euro,
da destinare per eventuali conguagli a singoli  comuni  derivanti  da
rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto  del  Fondo.  Le
rettifiche  decorrono  dall'anno  di   riferimento   del   Fondo   di
solidarieta' comunale cui si riferiscono. Gli accantonamenti  di  cui
al primo periodo non utilizzati  sono  destinati  all'incremento  dei
contributi straordinari di cui all'art. 15, comma 3, del testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio,  anche  mediante  il
versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  e  la  successiva
riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'interno; 
  Visto l'art. 1, comma 783, della legge n. 160 del  2019,  il  quale
prevede che, ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'  comunale,
resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della
legge n. 232 del 2016 in materia di ristoro ai comuni per il  mancato
gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a  16,
53 e 54 dell'art. 1 della legge  n.  208  del  2015  e  che  restano,
altresi', fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in  materia
di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale; 
  Considerato, pertanto, che  la  quota  del  Fondo  di  solidarieta'
comunale da ripartire con il presente provvedimento e'  pari  a  euro
6.887.700.365; 
  Vista la nota di aggiornamento  della  metodologia  dei  fabbisogni
standard dei comuni per il 2026 approvata dalla  Commissione  tecnica
per i  fabbisogni  standard  nella  seduta  del  14  ottobre  2025  e
riapprovata, con modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026; 
  Considerata la metodologia  di  neutralizzazione  della  componente
«raccolta  e  smaltimento  rifiuti»  nel   calcolo   del   Fondo   di
solidarieta' comunale approvata nella  seduta  del  13  ottobre  2020
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; 
  Vista la nota metodologica concernente l'adozione della stima della
capacita' fiscale per l'anno 2026 dei comuni delle regioni a  statuto
ordinario, approvata  dalla  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard  nella  seduta  del  14  ottobre  2025  e  riapprovata,  con
modificazioni, nella seduta del 15 gennaio 2026; 
  Visto il parere tecnico della Commissione tecnica per i  fabbisogni
standard del 15 gennaio 2026 espresso  sulla  nota  metodologica  che
descrive i criteri di riparto del Fondo di solidarieta' comunale  per
l'anno 2026; 
  Visto l'Accordo  sancito  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali  il  21  gennaio  2026,  ai  sensi  del  comma  451,
dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott.  Alfredo  Mantovano,  e'
delegata la firma dei decreti, degli  atti  e  dei  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri,  ad  esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei ministri; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Composizione del Fondo di solidarieta' 
                      comunale per l'anno 2026 
 
  1. Per l'anno 2026 il Fondo di solidarieta' comunale e' composto: 
    a) dalla  quota  assicurata  attraverso  una  quota  dell'imposta
municipale propria (IMU),  di  spettanza  dei  comuni,  pari  a  euro
2.768.800.000, di cui all'art. 1, comma 448, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, incrementata dell'ulteriore  quota  dell'IMU  derivante
dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia
di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso; 
    b) dalla quota di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  a),  della
legge n. 232 del 2016, pari a  euro  3.753.389.000,  al  netto  della
riduzione di euro 14.171.000 in conseguenza della diminuita  esigenza
di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI; 
    c) dalla quota di cui all'art.  1,  comma  449,  lettera  d-bis),
della legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di euro 25.000.000; 
    d) dalla quota di cui all'art.  1,  comma  449,  lettera  d-ter),
della legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000; 
    e) dalla quota di cui l'art. 1,  comma  449,  lettera  d-quater),
della legge n. 232 del 2016, pari a euro 672.000.000; 
    f) dalla quota di cui l'art. 1, comma  449,  lettera  d-septies),
della legge n. 232 del 2016, pari a euro 1.077.000. 
  2. Per l'anno 2026 a valere sulla quota di cui al comma 1,  lettera
a)  del  presente  articolo  e'  prededotto   il   contributo,   sino
all'importo di euro 64.740.376,50, destinato alle  finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016.