IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  che
sottopone ad accisa i prodotti energetici; 
  Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
con  il  quale  si  stabilisce  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle  aliquote
di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti  ovvero  come
combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al  fine
di compensare le maggiori entrate dell'imposta  sul  valore  aggiunto
derivanti dalle variazioni del  prezzo  internazionale,  espresso  in
euro, del petrolio greggio; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n.  244  del  2007,
che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di
cui al comma 290; 
  Considerato che, con riferimento al periodo dal  1°  giugno  al  30
giugno 2026 si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma
291, della predetta legge n. 244 del 2007, per l'adozione del decreto
previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante 
 
  1. Al fine di  compensare  le  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
valore   aggiunto   rispetto   all'ultima    previsione,    derivanti
dall'aumento  del  prezzo  internazionale,  espresso  in  euro,   del
petrolio greggio, a decorrere dal 28 luglio 2026 e fino al 29  luglio
2026, l'aliquota di accisa sugli oli da gas  o  gasolio,  usato  come
carburante, di cui all'allegato I al testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative, approvato con  il  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e  successive  modificazioni,  e'
rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.