IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del  costo  dei
carburanti; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 luglio 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese  e
del Made in Italy,  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Disposizioni in materia di accisa sul gasolio 
              usato come carburante e di autotrasporto 
 
  1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi  dei  prodotti
energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da  gas  o  gasolio  usato
come  carburante,  di  cui  all'Allegato  I  al  testo  unico   delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata,
dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella  misura  di  532,90
euro per mille litri. 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di  accisa
di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in  consumo  tal  quali
per essere impiegati come carburanti, che  soddisfano  le  condizioni
previste dall'articolo 44,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  e'  rideterminata
nella misura di 532,90 euro per mille litri. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in  83,8  milioni
di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro  per  l'anno  2028,  si
provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  4.  All'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  2026,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13  maggio  2026,  n.  79,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  le  parole:  «da  marzo  a  giugno»  sono
sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «322 milioni». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro  per
l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.