IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  successive  modifiche,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021»,  ed,  in
particolare, l'art. 1, commi 493 e  seguenti,  che  hanno  istituito,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR); 
  Visto il proprio decreto 10 maggio  2019  e  successive  modifiche,
recante «Modalita' di accesso alle prestazioni del  Fondo  indennizzo
risparmiatori (FIR)», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 501,  della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019; 
  Visto il proprio decreto 4 luglio 2019, recante «Nomina e  relativi
compensi dei componenti della Commissione tecnica di cui all'art.  1,
comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive  modifiche,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 10 maggio  2023,  n.
51, convertito, con modifiche, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87,  che
ha disposto la durata della Commissione tecnica del FIR  fino  al  31
ottobre 2023; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2025,  n.  199,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2026  e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», il quale: 
    al   comma   762,   consente   ai   risparmiatori,   che    hanno
tempestivamente presentato domanda di accesso  alle  prestazioni  del
suindicato Fondo indennizzo risparmiatori, respinta  in  tutto  o  in
parte per ragioni di incompletezza documentale o  procedimentale,  di
ripresentare alla apposita Commissione tecnica domanda di indennizzo,
sulla base dei requisiti e  delle  procedure  previsti  dall'art.  1,
commi da 493 a 507, della sopra citata legge  30  dicembre  2018,  n.
145, nonche' dal relativo decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 10 maggio 2019 sopra menzionato; 
    al comma 763, dispone che con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze e' nominata la Commissione tecnica di  cui  al  comma
762, composta da tre componenti, e sono  determinati  gli  emolumenti
nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026,  da
attribuire ai medesimi,  non  superiori  alle  misure  stabilite  dal
menzionato decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  4
luglio  2019,  stabilendo  inoltre  che  dalla  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale del cennato  decreto  ministeriale  di  nomina  da
adottare decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione
delle domande di cui al comma 762; 
  Considerata la  necessita'  di  adottare  il  decreto  ministeriale
previsto dall'art. 1, comma 763, della citata legge n. 199 del  2025,
per  nominare  i  tre  componenti  della  Commissione   tecnica   per
l'ammissione alle  prestazioni  del  Fondo  indennizzo  risparmiatori
(FIR) e per determinare i relativi emolumenti  nella  misura  massima
stabilita dallo stesso comma 763; 
  Vista la proposta di composizione della Commissione tecnica del FIR
formulata dal Dipartimento del Tesoro con appunto prot. 3205  del  22
gennaio 2026; 
  Considerato  che  Consap  -  Concessionaria  servizi   assicurativi
pubblici S.p.a. e'  stata  incaricata  di  espletare  l'attivita'  di
segreteria tecnica del FIR  dall'art.  8,  comma  5,  del  suindicato
decreto ministeriale 10 maggio 2019, richiamato dal  citato  art.  1,
comma 762, della legge n. 199 del 2025; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                     Commissione tecnica del FIR 
 
  1. La Commissione tecnica prevista dall'art. 1,  comma  763,  della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, competente per l'esame delle  domande
e l'ammissione alle prestazioni del  Fondo  indennizzo  risparmiatori
(FIR), e' composta come segue: 
    a)  Pres.  Gianfranco  Servello,  componente  con   funzioni   di
Presidente; 
    b) Prof. Fernando Greco, componente; 
    c) Prof.ssa Anna Scotti, componente; 
  2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 entra in carica con  la
registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo
e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2026. 
  3. In attuazione  delle  disposizioni  stabilite  dall'art.  9  del
decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa, nel  caso  di
dimissioni, decadenza e revoca dei componenti nominati ai  sensi  del
comma 1 del presente articolo si applica quanto previsto dall'art.  2
del decreto ministeriale 4 luglio 2019 citato in premessa.