IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», ed, in
particolare, l'art. 1, commi 493 e seguenti, che hanno istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
Visto il proprio decreto 10 maggio 2019 e successive modifiche,
recante «Modalita' di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo
risparmiatori (FIR)», emanato ai sensi dell'art. 1, comma 501, della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2019;
Visto il proprio decreto 4 luglio 2019, recante «Nomina e relativi
compensi dei componenti della Commissione tecnica di cui all'art. 1,
comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche,
recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 10 maggio 2023, n.
51, convertito, con modifiche, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che
ha disposto la durata della Commissione tecnica del FIR fino al 31
ottobre 2023;
Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», il quale:
al comma 762, consente ai risparmiatori, che hanno
tempestivamente presentato domanda di accesso alle prestazioni del
suindicato Fondo indennizzo risparmiatori, respinta in tutto o in
parte per ragioni di incompletezza documentale o procedimentale, di
ripresentare alla apposita Commissione tecnica domanda di indennizzo,
sulla base dei requisiti e delle procedure previsti dall'art. 1,
commi da 493 a 507, della sopra citata legge 30 dicembre 2018, n.
145, nonche' dal relativo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 10 maggio 2019 sopra menzionato;
al comma 763, dispone che con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze e' nominata la Commissione tecnica di cui al comma
762, composta da tre componenti, e sono determinati gli emolumenti
nella misura massima complessiva di 120.000 euro per l'anno 2026, da
attribuire ai medesimi, non superiori alle misure stabilite dal
menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4
luglio 2019, stabilendo inoltre che dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del cennato decreto ministeriale di nomina da
adottare decorre il termine di centoventi giorni per la presentazione
delle domande di cui al comma 762;
Considerata la necessita' di adottare il decreto ministeriale
previsto dall'art. 1, comma 763, della citata legge n. 199 del 2025,
per nominare i tre componenti della Commissione tecnica per
l'ammissione alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori
(FIR) e per determinare i relativi emolumenti nella misura massima
stabilita dallo stesso comma 763;
Vista la proposta di composizione della Commissione tecnica del FIR
formulata dal Dipartimento del Tesoro con appunto prot. 3205 del 22
gennaio 2026;
Considerato che Consap - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a. e' stata incaricata di espletare l'attivita' di
segreteria tecnica del FIR dall'art. 8, comma 5, del suindicato
decreto ministeriale 10 maggio 2019, richiamato dal citato art. 1,
comma 762, della legge n. 199 del 2025;
Decreta:
Art. 1
Commissione tecnica del FIR
1. La Commissione tecnica prevista dall'art. 1, comma 763, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, competente per l'esame delle domande
e l'ammissione alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori
(FIR), e' composta come segue:
a) Pres. Gianfranco Servello, componente con funzioni di
Presidente;
b) Prof. Fernando Greco, componente;
c) Prof.ssa Anna Scotti, componente;
2. La Commissione tecnica di cui al comma 1 entra in carica con la
registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo
e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2026.
3. In attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 9 del
decreto ministeriale 10 maggio 2019 citato in premessa, nel caso di
dimissioni, decadenza e revoca dei componenti nominati ai sensi del
comma 1 del presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 2
del decreto ministeriale 4 luglio 2019 citato in premessa.