IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025); 
  Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge
30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo  da
ripartire a favore delle amministrazioni centrali  dello  Stato,  per
assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo
infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva  di  18.486
milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027,  1.464
milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029,
1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2030  al  2033  e
1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»; 
  Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.
207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del  fondo  di  cui  al
comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
quelle relative ai Ministeri di  cui  all'allegato  VI  annesso  alla
presente legge con uno o piu' decreti del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di  cui
al comma  875  e'  destinato  a  interventi,  anche  gia'  finanziati
parzialmente,   che   presentino   un   cronoprogramma    procedurale
compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti
delle risorse previste  per  ciascuna  amministrazione  dal  suddetto
allegato VI. I predetti  decreti  sono  comunicati  alle  Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I  decreti  prevedono
le modalita' di monitoraggio  degli  interventi  mediante  i  sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  e
il relativo codice unico di  progetto  nonche'  la  disciplina  della
revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse  di
cui  al  presente  comma  possono   essere   destinate   anche   alla
rimodulazione   o   riprogrammazione   delle   risorse   previste   a
legislazione vigente, tenuto conto dei  tempi  di  realizzazione  del
singolo intervento.»; 
  Visto l'allegato VI alla  legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  che
attribuisce le risorse di  cui  al  predetto  comma  875  a  ciascuna
amministrazione; 
  Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma  875,
della legge di bilancio 2025-2027,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo
n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni
centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di
investimenti e infrastrutture»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
marzo 2025  con  il  quale  e'  stata  disposta  l'assegnazione,  per
interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari  a  complessivi  euro
140.000.000 delle risorse del Fondo di cui  all'art.  1,  comma  875,
della legge n. 207 del 2024,  a  valere  sulla  quota  attribuita  al
Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000
per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per
l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno  2030,  euro  18.500.000  per
l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed  euro  6.000.000  per
l'anno 2033; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
202426 del 23 settembre 2025 con  il  quale  sono  state  attuate  le
occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  attuazione  del  richiamato
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  dell'11  marzo
2025; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
206419 del 13  ottobre  2025,  contenente  l'elenco  delle  linee  di
investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni
titolari, con il quale e' stata disposta l'assegnazione di un importo
pari a complessivi euro 12.800.144.546 di cui euro 1.895.380.672  per
l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per
l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030,  euro  1.501.136.900
per  l'anno  2031,  euro  1.473.609.407   per   l'anno   2032,   euro
1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100  per  l'anno  2034,
euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed  euro  955.805.000  per  l'anno
2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui
al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024; 
  Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale,  in  sezione
seconda, e' stata  disposta  l'assegnazione  di  un  importo  pari  a
complessivi euro 1.238.377.778, di cui euro  156.000.000  per  l'anno
2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000  per  l'anno
2029, euro 126.000.000  per  l'anno  2030  ed  euro  116.000.000  per
ciascuno  degli  anni  dal  2031  al  2036  mediante   corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875,
della legge n. 207 del 2024; 
  Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale,  in
sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1,  comma  875,  e'
stato altresi' rifinanziato di un importo pari a  euro  1.510.000.000
per  l'anno  2034,  euro  1.470.000.000   per   l'anno   2035,   euro
1.320.000.000 per ciascuno degli  anni  dal  2036  al  2040  ed  euro
1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonche' definanziato di  un
importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034  e  euro  970.000.000
annui a decorrere dal 2035; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
101388  del  18  maggio  2026  con  il  quale   e'   stata   disposta
l'assegnazione, per interventi della Regione Umbria,  di  un  importo
pari a complessivi euro 15.510.000, ripartite in euro  5.512.600  per
l'anno 2027, euro 5.857.400 per l'anno 2028, euro 94.600  per  l'anno
2029 ed euro  4.045.400  per  l'anno  2030,  mediante  corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875,
della legge n. 207 del 2024,  a  valere  sulla  quota  attribuita  al
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
164390  del  26  giugno  2026  con  il  quale   e'   stata   disposta
l'assegnazione e  la  rimodulazione  per  interventi  vari,  mediante
riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875,
della legge n. 207 del 2024,  a  valere  sulla  quota  attribuita  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  per  un  importo  di  euro
35.193.431 per l'anno 2030 e 4.576.280 per l'anno 2031 e  conseguente
incremento del predetto Fondo per un importo di euro  12.200.000  per
l'anno 2027; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera a),  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per  le  amministrazioni
pubbliche  di   detenere   e   alimentare   un   sistema   gestionale
informatizzato contenente i  dati  necessari  al  monitoraggio  della
spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato  il  dettaglio  dei  dati
necessari per l'alimentazione  del  sistema  di  «Monitoraggio  delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice  unico  di  progetto
(CUP)  nelle  fatture  elettroniche   emesse   verso   le   pubbliche
amministrazioni; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», in attuazione delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei   servizi
postali, come integrato  e  modificato  dal  decreto  legislativo  31
dicembre 2024, n. 209; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art.  17-bis  rubricato
«Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici»; 
  Vista la nota prot. n. 18069 del 30 giugno  2026  del  sindaco  del
Comune di Sacile, con la quale e' stato richiesto  di  accedere  alle
risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, per un  importo
pari a complessivi 6 milioni di euro, per il finanziamento dei lavori
di ristrutturazione dell'ex caserma G. da  Sacile  sita  in  via  XXV
Aprile; 
  Ritenuto di procedere all'assegnazione di una quota  delle  risorse
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del
predetto allegato VI per il finanziamento del sopra citato intervento
proposto  dal  Comune  di  Sacile,  per  il  quale  sono  stati  resi
disponibili  il  codice  unico  di  progetto  e   il   cronoprogramma
procedurale; 
  Tenuto conto che l'intervento proposto presenta  un  cronoprogramma
procedurale  compatibile  con  il  rispetto  dei  saldi  di   finanza
pubblica; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il proprio decreto  del  30  dicembre  2025,  concernente  la
ripartizione in capitoli delle unita' di voto  parlamentare  relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2026  e
per il triennio 2026-2028; 
  Ritenuta la necessita' di apportare  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della  legge  30
dicembre 2024, n.  207,  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
    b) Amministrazione titolare: il Ministero dell'interno; 
    c) Intervento: progetto di investimento individuato con il CUP  e
oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP; 
    d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun
progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento  cardine  per  il
funzionamento del sistema di  monitoraggio,  ai  sensi  dell'art.  11
della legge l6 gennaio 2003, n. 3; 
    e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o  privato  responsabile
dell'attuazione del singolo intervento; 
    f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni  sorte
a seguito dalla stipulazione del contratto, ai  sensi  dall'art.  18,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; 
    g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo  o  alla
regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni; 
    h) Monitoraggio: l'impianto  complessivo  di  norme,  processi  e
sistemi informativi teso a rilevare e fornire  anche  automaticamente
le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in  essere  per
l'attuazione degli interventi; 
    i) Sistemi informativi: i sistemi  informativi  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche  attraverso
interoperabilita'  con   altri   sistemi   informativi   esterni   al
Dipartimento,  per  la  rilevazione  dei  dati  relativi  alle  opere
pubbliche; in particolare, si fa riferimento al  sistema  Banca  dati
delle amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  nel  cui  ambito  opera  il
Monitoraggio  delle  opere  pubbliche  (MOP)  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 229 del 2011.