IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);
Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge
30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per
assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486
milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464
milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029,
1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e
1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036.»;
Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n.
207 del 2024 che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al
comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono
disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e
quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla
presente legge con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui
al comma 875 e' destinato a interventi, anche gia' finanziati
parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale
compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti
delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto
allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono
le modalita' di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi
informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e
il relativo codice unico di progetto nonche' la disciplina della
revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di
cui al presente comma possono essere destinate anche alla
rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a
legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del
singolo intervento.»;
Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che
attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna
amministrazione;
Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875,
della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo
n. 7558 denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni
centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di
investimenti e infrastrutture»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
marzo 2025 con il quale e' stata disposta l'assegnazione, per
interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro
140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875,
della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al
Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000
per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per
l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per
l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per
l'anno 2033;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
202426 del 23 settembre 2025 con il quale sono state attuate le
occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del richiamato
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo
2025;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di
investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni
titolari, con il quale e' stata disposta l'assegnazione di un importo
pari a complessivi euro 12.800.144.546 di cui euro 1.895.380.672 per
l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per
l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900
per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro
1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034,
euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno
2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui
al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in sezione
seconda, e' stata disposta l'assegnazione di un importo pari a
complessivi euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno
2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno
2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per
ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875,
della legge n. 207 del 2024;
Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in
sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, e'
stato altresi' rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000
per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro
1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro
1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonche' definanziato di un
importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000
annui a decorrere dal 2035;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
101388 del 18 maggio 2026 con il quale e' stata disposta
l'assegnazione, per interventi della Regione Umbria, di un importo
pari a complessivi euro 15.510.000, ripartite in euro 5.512.600 per
l'anno 2027, euro 5.857.400 per l'anno 2028, euro 94.600 per l'anno
2029 ed euro 4.045.400 per l'anno 2030, mediante corrispondente
riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875,
della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al
Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
164390 del 26 giugno 2026 con il quale e' stata disposta
l'assegnazione e la rimodulazione per interventi vari, mediante
riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875,
della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al
Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di euro
35.193.431 per l'anno 2030 e 4.576.280 per l'anno 2031 e conseguente
incremento del predetto Fondo per un importo di euro 12.200.000 per
l'anno 2027;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni
pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale
informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della
spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche
amministrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31
dicembre 2024, n. 209;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-bis rubricato
«Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni
pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici»;
Vista la nota prot. n. 18069 del 30 giugno 2026 del sindaco del
Comune di Sacile, con la quale e' stato richiesto di accedere alle
risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, per un importo
pari a complessivi 6 milioni di euro, per il finanziamento dei lavori
di ristrutturazione dell'ex caserma G. da Sacile sita in via XXV
Aprile;
Ritenuto di procedere all'assegnazione di una quota delle risorse
attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
predetto allegato VI per il finanziamento del sopra citato intervento
proposto dal Comune di Sacile, per il quale sono stati resi
disponibili il codice unico di progetto e il cronoprogramma
procedurale;
Tenuto conto che l'intervento proposto presenta un cronoprogramma
procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza
pubblica;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2025, concernente la
ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative
al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
per il triennio 2026-2028;
Ritenuta la necessita' di apportare le occorrenti variazioni di
bilancio;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 30
dicembre 2024, n. 207, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze;
b) Amministrazione titolare: il Ministero dell'interno;
c) Intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e
oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;
d) CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun
progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il
funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11
della legge l6 gennaio 2003, n. 3;
e) soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile
dell'attuazione del singolo intervento;
f) Obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte
a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
g) Economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla
regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;
h) Monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e
sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente
le informazioni utili alla conoscenza delle attivita' in essere per
l'attuazione degli interventi;
i) Sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso
interoperabilita' con altri sistemi informativi esterni al
Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere
pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati
delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il
Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto
legislativo n. 229 del 2011.