IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  recante
«Modificazioni al decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
recante riordino della  disciplina  in  materia  sanitaria,  a  norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al  Governo
per la razionalizzazione  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  per
l'adozione  di  un  testo  unico  in  materia  di  organizzazione   e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»; 
  Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2017,  recante  «Definizione  e  aggiornamento  dei  livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502»,  che  individua  i  livelli
essenziali di assistenza e, in particolare, l'art. 2, nel quale  sono
indicate le «aree di attivita' della prevenzione collettiva e sanita'
pubblica»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed  in  particolare  l'art.  47-bis,  il
quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia  e  di
gestione integrata dei servizi  sociosanitari  e  della  tutela  alla
dignita' della persona  umana  e  alla  salute,  sono  attribuite  al
Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato
in materia di tutela  della  salute  umana  e  di  coordinamento  del
Sistema sanitario nazionale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente  l'istituzione
del Ministero della salute; 
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie», ed in particolare  l'art.  5,  comma  1,  nel
quale e' disposta  l'istituzione,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, dell'elenco delle societa' scientifiche e dalle  associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto  2017  che,  in
attuazione della gia' menzionata disposizione,  istituisce  «l'Elenco
delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle  professioni  sanitarie»  aggiornato,  da  ultimo,  in  data  9
settembre 2024; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi  Livelli  Essenziali
di Assistenza (LEA) nel quale sono definite le  aree  di  prevenzione
collettiva e sanita' pubblica, stabilendosi  ,  in  particolare,  che
«nell'ambito della Prevenzione  collettiva  e  sanita'  pubblica,  il
Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri  servizi
nonche' avvalendosi  dei  medici  ed  i  pediatri  convenzionati,  le
seguenti attivita'» (...) «f) la  sorveglianza  e  prevenzione  delle
malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani  ed  i
programmi  organizzati  di  screening;  sorveglianza  e   prevenzione
nutrizionale»; 
  Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato  con
intesa in Conferenza Stato-regioni il 6 agosto  2020  (Rep.  Atti  n.
127/CSR) che prevede, tra  l'altro,  quale  obiettivo  strategico  lo
«Sviluppo di programmi di promozione della salute, anche  trasversali
ai principali fattori di rischio, condivisi tra  Servizi  sanitari  e
sociosanitari, istituzioni educative e datori  di  lavoro,  attivando
reti    e    comunita'    locali,     finalizzati     a     contrasto
all'obesita'/sovrappeso, in particolare quella infantile»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero della salute»; 
  Visto il decreto del Sottosegretario  di  Stato  2  aprile  2025  e
successive modificazioni  ed  integrazioni  con  il  quale  e'  stato
istituito presso il Ministero della salute il Tavolo nazionale  sulla
sicurezza nutrizionale (TaNSiN)  con  il  compito,  tra  l'altro,  di
assicurare la raccolta  ed  elaborazione  dei  dati  sullo  stato  di
nutrizione della popolazione in ogni  fase  della  vita,  nonche'  di
promuovere iniziative legate alla sana alimentazione; 
  Vista la legge 3 ottobre 2025, n. 149 recante «Disposizioni per  la
prevenzione e la cura dell'obesita'», con l'obiettivo di garantire la
tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di  vita  dei
pazienti affetti da obesita'; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 della suindicata normativa, ove  si
dispone che «la presente  legge  detta  i  principi  fondamentali  in
materia di prevenzione e di cura dell'obesita', al fine di  garantire
la tutela della salute e il miglioramento delle  condizioni  di  vita
dei pazienti affetti da obesita'», e si  riconosce  che  «l'obesita',
correlata ad altre patologie di interesse sociale,  e'  una  malattia
progressiva e recidivante»; 
  Visto l'art. 3, comma 1, che autorizza «la spesa  di  700.000  euro
per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2027» per il programma nazionale  di
prevenzione e cura dell'obesita'; 
  Visto l'art. 3, comma 2, nel quale si dispone che  «le  risorse  di
cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione  di  iniziative
volte: 
    a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesita', in
particolare  infantile,  e  delle  relative  complicanze  nonche'  al
miglioramento della cura delle persone con obesita'; 
    b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno  quale
nutrimento necessario a prevenire l'obesita' infantile,  sostenendone
la continuita' almeno fino al  sesto  mese  di  eta',  come  indicato
dall'Organizzazione mondiale  della  sanita',  anche  nei  luoghi  di
lavoro e negli asili nido; 
    c)  alla  responsabilizzazione  dei  genitori  nella  scelta   di
un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza  di
limitare il consumo giornaliero di  alimenti  e  di  bevande  con  un
elevato apporto energetico e con scarse qualita' nutrizionali; 
    d) ad agevolare l'inserimento delle persone  con  obesita'  nelle
attivita' scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative; 
    e) alla promozione delle attivita' sportive  e  della  conoscenza
delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria
di primo e di secondo grado, finalizzate a  migliorare  lo  stile  di
vita degli studenti; 
    f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche  di  cui  alla  lettera  e),  di  iniziative   didattiche
extracurricolari per lo  svolgimento  di  attivita'  sportive  e  per
rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile
di vita; 
    g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite  i
mass media e le reti di prossimita', in collaborazione con  gli  enti
locali, le farmacie, i medici di medicina generale e  i  pediatri  di
libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un  corretto  stile
di vita; 
    h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesita' e dello
stato di sovrappeso; 
    i) a promuovere  la  piu'  ampia  conoscenza  dei  centri  per  i
disturbi alimentari e per  l'assistenza  alle  persone  con  obesita'
esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali  strutture  anche  in
una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesita'»; 
  Visti i commi 1 e 2 dell'art. 4,  della  menzionata  legge,  con  i
quali e' istituto presso il Ministero della salute l'Osservatorio per
lo studio dell'obesita' (OSO), ed e' stabilito che «il Ministro della
salute,   con   proprio   decreto,    definisce    la    composizione
dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del
Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione  e  del  merito
nonche'  delle  societa'  scientifiche  maggiormente  rappresentative
nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti
dell'Osservatorio  non  spettano  compensi,  gettoni   di   presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»; 
  Visto il comma 3, del medesimo art. 4, nel quale e'  precisato  che
«l'Osservatorio contribuisce alla redazione del  programma  nazionale
di cui all'art. 3, verifica  l'attuazione  degli  obiettivi  e  delle
azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni  e  delle
province  autonome  e  svolge  compiti  di  monitoraggio,  studio   e
diffusione di  stili  di  vita  corretti.  L'Osservatorio  opera  con
strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della  salute,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
  Considerata  l'importanza  di  promuovere  azioni  di  prevenzione,
educazione alimentare, sostegno all'allattamento al seno,  diffusione
di corretti stili  di  vita,  contrasto  alla  sedentarieta'  nonche'
favorire  l'accesso  alle  cure  e  la  formazione  degli   operatori
sanitari, anche attraverso iniziative scolastiche e lavorative; 
  Considerato che il  presente  decreto  contribuisce  ad  assicurare
l'unitarieta' e  l'efficacia  del  Sistema  sanitario  nazionale  per
quanto riguarda la prevenzione e  cura  dell'obesita',  nel  rispetto
delle competenze regionali; 
  Ritenuto   necessario,   pertanto,   definire    la    composizione
dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce la composizione  dell'Osservatorio
per lo studio dell'obesita'  (OSO),  istituito  presso  il  Ministero
della salute dall'art. 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149.