IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante
«Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419 recante «Delega al Governo
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», che individua i livelli
essenziali di assistenza e, in particolare, l'art. 2, nel quale sono
indicate le «aree di attivita' della prevenzione collettiva e sanita'
pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis, il
quale prevede che, nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di
gestione integrata dei servizi sociosanitari e della tutela alla
dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al
Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato
in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del
Sistema sanitario nazionale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione
del Ministero della salute;
Vista la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia di responsabilita' professionale degli esercenti le
professioni sanitarie», ed in particolare l'art. 5, comma 1, nel
quale e' disposta l'istituzione, con decreto del Ministro della
salute, dell'elenco delle societa' scientifiche e dalle associazioni
tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017 che, in
attuazione della gia' menzionata disposizione, istituisce «l'Elenco
delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie» aggiornato, da ultimo, in data 9
settembre 2024;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali
di Assistenza (LEA) nel quale sono definite le aree di prevenzione
collettiva e sanita' pubblica, stabilendosi , in particolare, che
«nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il
Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi
nonche' avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le
seguenti attivita'» (...) «f) la sorveglianza e prevenzione delle
malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i
programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione
nutrizionale»;
Visto il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato con
intesa in Conferenza Stato-regioni il 6 agosto 2020 (Rep. Atti n.
127/CSR) che prevede, tra l'altro, quale obiettivo strategico lo
«Sviluppo di programmi di promozione della salute, anche trasversali
ai principali fattori di rischio, condivisi tra Servizi sanitari e
sociosanitari, istituzioni educative e datori di lavoro, attivando
reti e comunita' locali, finalizzati a contrasto
all'obesita'/sovrappeso, in particolare quella infantile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero della salute»;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato 2 aprile 2025 e
successive modificazioni ed integrazioni con il quale e' stato
istituito presso il Ministero della salute il Tavolo nazionale sulla
sicurezza nutrizionale (TaNSiN) con il compito, tra l'altro, di
assicurare la raccolta ed elaborazione dei dati sullo stato di
nutrizione della popolazione in ogni fase della vita, nonche' di
promuovere iniziative legate alla sana alimentazione;
Vista la legge 3 ottobre 2025, n. 149 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la cura dell'obesita'», con l'obiettivo di garantire la
tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei
pazienti affetti da obesita';
Visto, in particolare, l'art. 1 della suindicata normativa, ove si
dispone che «la presente legge detta i principi fondamentali in
materia di prevenzione e di cura dell'obesita', al fine di garantire
la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita
dei pazienti affetti da obesita'», e si riconosce che «l'obesita',
correlata ad altre patologie di interesse sociale, e' una malattia
progressiva e recidivante»;
Visto l'art. 3, comma 1, che autorizza «la spesa di 700.000 euro
per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027» per il programma nazionale di
prevenzione e cura dell'obesita';
Visto l'art. 3, comma 2, nel quale si dispone che «le risorse di
cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai fini dell'adozione di iniziative
volte:
a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesita', in
particolare infantile, e delle relative complicanze nonche' al
miglioramento della cura delle persone con obesita';
b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale
nutrimento necessario a prevenire l'obesita' infantile, sostenendone
la continuita' almeno fino al sesto mese di eta', come indicato
dall'Organizzazione mondiale della sanita', anche nei luoghi di
lavoro e negli asili nido;
c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di
un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di
limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un
elevato apporto energetico e con scarse qualita' nutrizionali;
d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesita' nelle
attivita' scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;
e) alla promozione delle attivita' sportive e della conoscenza
delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria
di primo e di secondo grado, finalizzate a migliorare lo stile di
vita degli studenti;
f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche
extracurricolari per lo svolgimento di attivita' sportive e per
rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile
di vita;
g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i
mass media e le reti di prossimita', in collaborazione con gli enti
locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile
di vita;
h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesita' e dello
stato di sovrappeso;
i) a promuovere la piu' ampia conoscenza dei centri per i
disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesita'
esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in
una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesita'»;
Visti i commi 1 e 2 dell'art. 4, della menzionata legge, con i
quali e' istituto presso il Ministero della salute l'Osservatorio per
lo studio dell'obesita' (OSO), ed e' stabilito che «il Ministro della
salute, con proprio decreto, definisce la composizione
dell'Osservatorio, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del
Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito
nonche' delle societa' scientifiche maggiormente rappresentative
nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti
dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»;
Visto il comma 3, del medesimo art. 4, nel quale e' precisato che
«l'Osservatorio contribuisce alla redazione del programma nazionale
di cui all'art. 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle
azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle
province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e
diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con
strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
Considerata l'importanza di promuovere azioni di prevenzione,
educazione alimentare, sostegno all'allattamento al seno, diffusione
di corretti stili di vita, contrasto alla sedentarieta' nonche'
favorire l'accesso alle cure e la formazione degli operatori
sanitari, anche attraverso iniziative scolastiche e lavorative;
Considerato che il presente decreto contribuisce ad assicurare
l'unitarieta' e l'efficacia del Sistema sanitario nazionale per
quanto riguarda la prevenzione e cura dell'obesita', nel rispetto
delle competenze regionali;
Ritenuto necessario, pertanto, definire la composizione
dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto definisce la composizione dell'Osservatorio
per lo studio dell'obesita' (OSO), istituito presso il Ministero
della salute dall'art. 4 della legge 3 ottobre 2025, n. 149.