IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto
legislativo n. 46 del 1999, il quale dispone, tra l'altro, che puo'
essere effettuata mediante ruolo la riscossione coattiva della
tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale;
Visto il comma 3-bis del medesimo art. 17 del decreto legislativo
n. 46 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 151, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione
coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle
societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225,
il quale prevedeva che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le
amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare
di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le
attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate
tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto
dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»;
Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del
lavoro e per esigenze indifferibili», che ha modificato il citato
art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, sopprimendo le
parole da «e, fermo restando quanto» fino a «delle societa' da esse
partecipate»;
Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29
agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha
stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46
del 1999, articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui
all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della
tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo
n. 152 del 2006, art. 156, che costituisce un'entrata di diritto
privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente
efficacia esecutiva.»;
Vista la legge della Regione Campania 2 dicembre 2015, n. 15,
recante «Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione
dell'Ente idrico campano», che prevede la costituzione di un Ambito
territoriale ottimale unico, coincidente con l'intero territorio
regionale e ripartito in Ambiti distrettuali;
Visto, in particolare, l'art. 21 della citata legge regionale n. 15
del 2015, recante disposizioni transitorie volte a garantire la
continuita' del servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Considerato che Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione, interamente
partecipata dal Comune di Solofra (AV), gestisce il servizio idrico
integrato nel territorio comunale, in quanto affidataria della
gestione del servizio a seguito di Convenzione con lo stesso comune,
al quale l'Ente idrico campano ha riconosciuto i requisiti tecnici e
la sussistenza dei presupposti e delle condizioni previste dall'art.
147, comma 2-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, per la salvaguardia delle gestioni comunali in forma autonoma
del servizio nel predetto comune;
Vista la nota del 4 luglio 2025 con la quale Solofra Servizi S.p.a.
in liquidazione ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva
mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico;
Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato n. 283003 del 31 dicembre 2025;
Vista la sentenza del 7 aprile 2026 del Tribunale di Avellino (P.U.
n. 2/2025) di omologazione del concordato preventivo in continuita'
aziendale proposto dalla Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione;
Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati da Solofra
Servizi S.p.a. in liquidazione, in ragione della natura
dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico
integrato;
Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte
di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17,
commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo n. 46 del 1999;
Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo dei crediti vantati da Solofra Servizi S.p.a. in liquidazione,
in concordato preventivo, interamente partecipata dal Comune di
Solofra (AV), relativamente alla tariffa del servizio idrico
integrato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2026
Il Vice Ministro: Leo