La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi
internazionali,  anche  di  carattere   bilaterale,   nonche'   dalla
normativa dell'Unione europea, al  fine  di  promuovere  lo  sviluppo
della cultura attraverso l'esposizione di opere  d'arte  e  di  altri
beni di rilevante interesse culturale, i  beni  culturali  stranieri,
pubblici  o  appartenenti  a  istituzioni  di   rilevante   interesse
culturale o scientifico, destinati a manifestazioni e  mostre  presso
musei o altre istituzioni culturali in  Italia,  non  possono  essere
sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili
davanti al giudice italiano concernenti la loro proprieta' o il  loro
possesso, a seguito del  rilascio  della  garanzia  di  immunita'  da
sequestro di cui al comma 2, per il periodo della loro permanenza  in
Italia. 
  2. A condizione di reciprocita', il Ministero della  cultura  puo',
su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali
di cui al comma 1, rilasciare all'ente o  istituzione  straniero  che
concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di immunita'  da
sequestro valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le
modalita'  definite  con  decreto  del  Ministro  della  cultura,  di
concerto con il Ministro della giustizia  e  con  il  Ministro  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 luglio 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                        Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio