Il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e
delle  foreste,  esaminata  la  domanda   intesa   ad   ottenere   la
registrazione  della   denominazione   «Albicocca   Vesuviana»   come
indicazione geografica protetta, nel quadro della procedura  prevista
dal regolamento (UE) 2024/1143,  presentata  dal  Comitato  promotore
dell'«Albicocca Vesuviana» IGP, acquisito il parere favorevole  della
Regione Campania, e a seguito della riunione di pubblico accertamento
tenutasi  il  giorno  16  luglio  2026,   alle   ore   17,30   presso
l'Universita' degli studi di Napoli Federico  II  -  Dipartimento  di
agraria - Reggia di Portici, provvede, visto l'art. 61, comma 3,  del
decreto ministeriale n. 690637 del  22  dicembre  2025,  e  viste  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale  14
ottobre 2013,  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del disciplinare  di  produzione  affinche'  ogni
persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e  residente
sul territorio nazionale  possa  fare  opposizione  alla  domanda  di
registrazione. 
    Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate,  relative  alla
domanda   di   registrazione,   dovranno   pervenire   al   Ministero
dell'agricoltura  della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  -
Dipartimento della sovranita' alimentare e  dell'ippica  -  Direzione
generale per la promozione della qualita'  agroalimentare  -  Ufficio
PQA 1  -  via  XX  Settembre  n.  20  -  00187  ROMA,  indirizzo  pec
aoo.pqa@pec.masaf.gov.it  -  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
presente disciplinare di produzione, dalle  sole  persone  fisiche  o
giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti  sul  territorio
nazionale. 
    Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero  nei
tempi sopra esposti, pena irricevibilita' nonche',  se  con  adeguata
documentazione, dimostrano i requisiti di cui all'art.  9,  comma  3,
del sopra citato decreto ministeriale 14 ottobre 2013. 
    Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o
dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la
predetta domanda sara' notificata, per la registrazione ai competenti
organi comunitari.