Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visti il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il
quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti
pubblici vigente;
Visti, in particolare:
(i) l'art. 6, comma 7, del richiamato decreto-legge n. 189 del
2016, ai sensi del quale «Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia di calcolo
del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al
metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita'
produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi
metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico
interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa
con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 5, ovvero, in alternativa, sulla base dei
prezzari regionali di riferimento vigenti, tenendo conto sia del
livello di danno che della vulnerabilita'. I provvedimenti di cui al
primo periodo prevedono una maggiorazione del contributo per gli
interventi relativi a murature portanti di elevato spessore e di
bassa capacita' strutturale.»;
(ii) l'art. 41, con particolare riguardo al comma 13, del decreto
legislativo n. 36 del 2023 e il successivo allegato I.14 denominato
«Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali»;
Visto l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre
2024, n. 207;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con cui e' stato
approvato il testo unico della Ricostruzione privata (TURP), nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto correzioni,
modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026, recante «Approvazione
del prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2026.
Disposizioni di coordinamento per la disciplina della ricostruzione
pubblica e privata»;
Visto, in particolare, l'art. 4 (rubricato «Modifiche puntuali al
testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza n. 130
del 15 dicembre 2022») ai sensi del quale:
«1. All'allegato 4 (Soglie di danno, gradi di vulnerabilita',
livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici
a destinazione produttiva) del testo unico della ricostruzione
privata, alla tabella 6 (costi parametrici) i costi parametrici
riferiti ai livelli operativi della precedente tabella 5 (livelli
operativi) del medesimo allegato 4 sono sostituiti dai seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Considerato che, nella casella della tabella relativa ai costi
parametrici per immobili da 2.000 a 5.000 mq con livello operativo L3
e' presente un errore materiale per cui per i costi di cui al PUC
2026 si dovra' applicare 425 (PUC 2022) + 2% = 434, anziche' 4334;
Ritenuto necessario correggere il suddetto errore materiale al fine
di evitare possibili dubbi in sede applicativa;
Ritenuto, pertanto, di sostituire la tabella in questione con una
nuova tabella con emendato il richiamato errore di calcolo;
Considerato che, in futuro, potrebbero essere necessari degli
aggiornamenti puntuali al PUC 2026, al fine di aggiornare lo stesso
alle mutevoli esigenze del mercato, senza la necessita' di approvare
un nuovo prezzario unico;
Ritenuto di prevedere che, in attuazione dei principi di efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche' del principio del
risultato, di cui all'art. 1, della legge n. 241 del 1990 e dell'art.
1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, modifiche puntuali al PUC
2026 potranno essere apportate con decreto del Commissario
straordinario;
Ritenuto, dunque, di modificare in questi termini l'ordinanza n.
276 del 2026;
Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di evitare che un
errore materiale possa generare dubbi in sede applicativa e in
definitiva comportare ritardi nell'applicazione del nuovo PUC;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Correzione errore materiale all'art. 4 dell'ordinanza n. 276 del
2026. Modifiche al testo unico della ricostruzione privata di cui
all'ordinanza n. 130 del 2022
1. La tabella contenuta all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 276
del 4 maggio 2026, e' sostituita dalla seguente e, pertanto, la
stessa va a modificare i costi parametrici riferiti ai livelli
operativi della tabella 6 (costi parametrici) riferiti ai livelli
operativi della precedente tabella 5 (livelli operativi)
dell'allegato 4 al testo unico della ricostruzione privata di cui
all'ordinanza n. 130 del 2022.
Parte di provvedimento in formato grafico