Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30  dicembre  2025  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visti il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  Codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visti, in particolare: 
    (i) l'art. 6, comma 7, del richiamato decreto-legge  n.  189  del
2016, ai  sensi  del  quale  «Con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, e' individuata una metodologia  di  calcolo
del contributo basata sul confronto tra  il  costo  convenzionale  al
metro quadrato  per  le  superfici  degli  alloggi,  delle  attivita'
produttive e delle parti comuni  di  ciascun  edificio  e  i  computi
metrici  estimativi  redatti   sulla   base   del   prezzario   unico
interregionale, predisposto dal  Commissario  straordinario  d'intesa
con i vice commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di  cui
all'articolo 1, comma 5,  ovvero,  in  alternativa,  sulla  base  dei
prezzari regionali di riferimento  vigenti,  tenendo  conto  sia  del
livello di danno che della vulnerabilita'. I provvedimenti di cui  al
primo periodo prevedono una  maggiorazione  del  contributo  per  gli
interventi relativi a murature portanti  di  elevato  spessore  e  di
bassa capacita' strutturale.»; 
    (ii) l'art. 41, con particolare riguardo al comma 13, del decreto
legislativo n. 36 del 2023 e il successivo allegato  I.14  denominato
«Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali»; 
  Visto l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge  30  dicembre
2024, n. 207; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre  2022  con  cui  e'  stato
approvato il testo unico della Ricostruzione privata (TURP),  nonche'
tutte le successive  ordinanze  che  ne  hanno  disposto  correzioni,
modifiche e integrazioni; 
  Vista l'ordinanza n. 276 del 4 maggio 2026,  recante  «Approvazione
del prezzario unico del cratere del Centro Italia  -  Edizione  2026.
Disposizioni di coordinamento per la disciplina  della  ricostruzione
pubblica e privata»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4 (rubricato «Modifiche  puntuali  al
testo unico della ricostruzione privata di cui all'ordinanza  n.  130
del 15 dicembre 2022») ai sensi del quale: 
    «1. All'allegato 4 (Soglie di  danno,  gradi  di  vulnerabilita',
livelli operativi e costi parametrici per i danni gravi negli edifici
a  destinazione  produttiva)  del  testo  unico  della  ricostruzione
privata, alla tabella  6  (costi  parametrici)  i  costi  parametrici
riferiti ai livelli operativi della  precedente  tabella  5  (livelli
operativi) del medesimo allegato 4 sono sostituiti dai seguenti: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Considerato che, nella casella  della  tabella  relativa  ai  costi
parametrici per immobili da 2.000 a 5.000 mq con livello operativo L3
e' presente un errore materiale per cui per i costi  di  cui  al  PUC
2026 si dovra' applicare 425 (PUC 2022) + 2% = 434, anziche' 4334; 
  Ritenuto necessario correggere il suddetto errore materiale al fine
di evitare possibili dubbi in sede applicativa; 
  Ritenuto, pertanto, di sostituire la tabella in questione  con  una
nuova tabella con emendato il richiamato errore di calcolo; 
  Considerato che,  in  futuro,  potrebbero  essere  necessari  degli
aggiornamenti puntuali al PUC 2026, al fine di aggiornare  lo  stesso
alle mutevoli esigenze del mercato, senza la necessita' di  approvare
un nuovo prezzario unico; 
  Ritenuto di prevedere che, in attuazione dei principi di efficienza
ed efficacia dell'azione amministrativa, nonche'  del  principio  del
risultato, di cui all'art. 1, della legge n. 241 del 1990 e dell'art.
1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, modifiche puntuali al  PUC
2026  potranno  essere  apportate   con   decreto   del   Commissario
straordinario; 
  Ritenuto, dunque, di modificare in questi  termini  l'ordinanza  n.
276 del 2026; 
  Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni  previste  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere  al  fine  di  evitare  che  un
errore materiale possa  generare  dubbi  in  sede  applicativa  e  in
definitiva comportare ritardi nell'applicazione del nuovo PUC; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Correzione errore materiale all'art.  4  dell'ordinanza  n.  276  del
  2026. Modifiche al testo unico della ricostruzione privata  di  cui
  all'ordinanza n. 130 del 2022 
 
  1. La tabella contenuta all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n.  276
del 4 maggio 2026, e'  sostituita  dalla  seguente  e,  pertanto,  la
stessa va a  modificare  i  costi  parametrici  riferiti  ai  livelli
operativi della tabella 6 (costi  parametrici)  riferiti  ai  livelli
operativi   della   precedente   tabella   5   (livelli    operativi)
dell'allegato 4 al testo unico della  ricostruzione  privata  di  cui
all'ordinanza n. 130 del 2022. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico