Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto l'art. 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre 2025,
n. 199;
Vista l'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 «Modifiche e
integrazioni al testo unico della ricostruzione privata di cui
all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»;
Visti, in particolare:
a) l'art. 4 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche all'art.
59 del testo unico della ricostruzione privata») che prevede che:
«1. Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione
privata e' sostituito dal seguente:
"6. I lavori di ripristino con rafforzamento locale devono
essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del
contributo ed ultimati entro diciotto mesi dalla data di inizio dei
medesimi. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di
ricostruzione devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di
concessione del contributo ed ultimati entro trentasei mesi dalla
data di inizio dei medesimi; per gli interventi di importo superiore
a 5 milioni di euro il termine e' di quarantotto mesi. Ove
l'interessato non comunichi la data di inizio dei lavori, il relativo
termine di conclusione decorre dal primo giorno successivo alla
scadenza dei tre mesi assegnati per l'inizio degli stessi.".
2. Il comma 7 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione
privata e' sostituito da seguente:
"7. Il direttore dei lavori puo' prorogare o sospendere per
giustificati motivi, nella misura 9 massima di sei mesi, i termini di
cui al precedente comma 6. Ai fini del monitoraggio dei termini
previsti per la conclusione dei lavori, la proroga e/o la sospensione
dei lavori sono trasmesse agli uffici speciali ricostruzione tramite
l'apposita piattaforma informatica.".
3. Dopo il comma 7 dell'art. 59 del testo unico della
ricostruzione privata e' inserito il seguente comma:
"7-bis. Per il caso di presentazione di varianti sostanziali,
ai fini del computo del termine di cui al comma che precede, non sono
computati i tempi impiegati dall'ufficio speciale ricostruzione per
lo svolgimento dell'istruttoria.".
4. Il comma 8 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione
privata e' sostituito dal seguente:
"8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in
dipendenza di provvedimenti emanati da autorita' competenti o per
causa di forza maggiore o caso fortuito, il periodo di sospensione,
accertato dall'ufficio speciale, non e' calcolato ai fini del termine
per l'ultimazione dei lavori medesimi.".
5. I commi 8-bis e 10 dell'art. 59 del testo unico della
ricostruzione privata sono abrogati»;
b) l'art. 5 del dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Introduzione
dell'art. 59-bis del testo unico della ricostruzione privata») che
prevede che:
«1. Dopo l'art. 59 del testo unico della ricostruzione privata
e' aggiunto il seguente art. 59-bis:
"Art. 59-bis (Conseguenze del mancato rispetto dei termini di
esecuzione lavori). - 1. Il mancato rispetto dei termini di cui
all'art. 59 determina una riduzione dell'importo spettante
all'impresa pari allo 0,5% del compenso stesso per ogni mese di
ritardo, fino a un massimo di ulteriori sei mesi. Il mancato rispetto
dei termini di cui all'art. 59 oltre i primi sei mesi determina una
riduzione dell'importo spettante all'impresa pari all'1% del compenso
stesso per ogni mese di ritardo fino a un massimo di ulteriori sei
mesi.
2. Le decurtazioni connesse al superamento dei termini di cui
all'art. 59 sono a carico dell'impresa esecutrice che non puo'
rivalersi sul beneficiario del contributo. I costi di cantiere
contabilizzati su base mensile, superati i termini di cui all'art. 59
sono anch'essi sempre a carico della sola impresa esecutrice dei
lavori. Resta ferma la possibilita' tra le parti di individuare nel
contratto ulteriori penali correlate al mancato rispetto dei termini
di cui all'art. 59.
3. Per i casi di superamento dei termini previsti all'art. 59
le decurtazioni percentuali sugli importi dei compensi spettanti,
previste per l'impresa, si applicano anche alla Direzione Lavori e a
tutte le prestazioni professionali coinvolte nella fase esecutiva.
Per il caso di ritardo superiore a dodici mesi l'USR competente
effettua la segnalazione all'ordine professionale di appartenenza.
Resta ferma la possibilita' tra le parti di individuare, nell'ambito
dei contratti di affidamento dei dieci incarichi professionali,
ulteriori penali correlate agli inadempimenti di cui al precedente
periodo.
4. Le decurtazioni di cui ai commi che precedono sono
applicabili esclusivamente a carico delle imprese e dei
professionisti direttamente responsabili dei ritardi occorsi e non
potranno essere fatte valere nei confronti di imprese e
professionisti eventualmente incaricati successivamente al
verificarsi del ritardo.
5. Le previsioni di decurtazione degli importi per l'impresa
esecutrice dei lavori e per i tecnici incaricati sono oggetto di
apposite clausole contrattuali da sottoscrivere specificamente in
fase di conclusione dei contratti di affidamento degli incarichi.
6. Decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 59 e al
comma 1 del presente articolo, il Vicecommissario competente notifica
al beneficiario del contributo la diffida ad adempiere assegnando un
termine di novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine il
Vicecommissario dispone la revoca totale o parziale del contributo,
decreta la decadenza dallo stesso e richiede la restituzione del
contributo eventualmente erogato, maggiorato degli interessi
maturati, salvo che il beneficiario dimostri di essersi attivato per
il superamento dei ritardi occorsi. In tale evenienza il
Vicecommissario concede un ulteriore termine di centoventi giorni per
la conclusione dei lavori. In ogni caso, la revoca non e' applicabile
al solo contributo relativo a opere strutturali effettivamente
realizzate e collaudabili.
7. Il superamento dei termini di cui all'art. 59 comporta
altresi':
a) la cessazione della erogazione del contributo per il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'ordinanza
n. 197 del 24 luglio 2024;
b) la cessazione dei rimborsi previsti agli articoli 8 e 10
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016.
Per le finalita' di cui al presente comma gli uffici speciali
per la ricostruzione comunicano ai comuni il superamento dei termini
di cui all'art. 59 per i conseguenti adempimenti di competenza".»;
c) l'art. 8 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche ai commi
3 e 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata») che
al comma 2 prevede che:
«2. Al comma 8 dell'art. 122 del testo unico della
ricostruzione privata le parole "dell'80%, (SAL 0)" sono sostituite
dalle seguenti: "in occasione del SAL 0"»;
d) l'art. 9 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche ai commi
1, 2 e 4 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione privata»)
che al comma 2 prevede che:
«1. Il comma 1 dell'art. 128 testo unico della ricostruzione
privata e' abrogato.
2. Il comma 2 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione
privata e' sostituito dal seguente:
"2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente
testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato
concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo
concesso, il professionista correda la comunicazione dell'impresa
affidataria dei lavori con la documentazione inerente alla
determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi
del presente testo unico".
3. Il comma 4 dell'art. 128 testo unico della ricostruzione
privata e' abrogato.»;
e) l'art. 12 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Disposizioni
transitorie») che prevede che:
«1. La presente ordinanza si applica a tutte le domande per cui
non sia intervenuto il relativo decreto di concessione del contributo
alla data di entrata in vigore della stessa.
2. Con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza sia gia' stato emesso il decreto
di concessione del contributo ai sensi del testo unico della
ricostruzione privata, nonche' ai sensi delle ordinanze previgenti e
non siano scaduti i termini di ultimazione dei lavori, i soggetti
interessati hanno facolta', formulando espressa richiesta all'ufficio
speciale per la ricostruzione territorialmente competente, di
avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste nella
presente ordinanza. Tale facolta' e' subordinata all'adeguamento dei
contratti di diritto privato gia' stipulati alla disciplina dettata
dalla presente ordinanza con riferimento ai termini di cui agli
articoli 59 e 59-bis del testo unico della ricostruzione privata.
3. La richiesta di avvalersi delle disposizioni di maggior
favore previste nella presente ordinanza deve essere presentata al
competente ufficio speciale della ricostruzione nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
L'ufficio speciale della ricostruzione da' seguito alla richiesta
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, previa
acquisizione dell'addendum contrattuale contenente la nuova
disciplina dei termini.
4. Con riferimento agli interventi per cui sono scaduti i
termini di ultimazione dei lavori secondo la previgente disciplina,
il termine di ultimazione lavori e' fissato al 31 dicembre 2026. In
caso di mancata ultimazione dei lavori nel predetto termine, si
applica la disciplina contenuta all'art. 59-bis del testo unico della
ricostruzione privata introdotto con la presente ordinanza.»;
Visto l'art. 128 dell'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022
(rubricato «Testo unico della ricostruzione privata») come modificato
dall'art. 9 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 che ai commi 2 e
4 prevede che:
«2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente
testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto sia stato
concluso con un corrispettivo inferiore rispetto al contributo
concesso, il professionista correda la comunicazione dell'impresa
affidataria dei lavori con la documentazione inerente alla
determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai sensi
del presente testo unico.»;
«4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, i termini di
inizio lavori previsti decorrono dalla data della comunicazione di
cui al comma 1.»;
Considerato che:
in coerenza proprio con le modifiche apportate con l'ordinanza n.
272 del 4 maggio 2026 e' necessario riallineare la disciplina
dell'art. 122 del TURP con la nuova disciplina del SAL 0, attraverso
una ottimizzazione del testo della medesima ordinanza n. 272 del
2026;
in coerenza con le modifiche apportate con l'ordinanza n. 272 del
4 maggio 2026 agli articoli 55, comma 6 e 67 del TURP in relazione ai
nuovi termini previsti per l'indicazione dell'impresa affidataria dei
lavori, e' necessario riallineare la disciplina e per l'effetto
abrogare l'art. 128 del TURP e il comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza
n. 272;
risulta necessario prorogare il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 12, comma 3, per consentire ai beneficiari di potersi
avvalere delle nuove disposizioni introdotte dall'ordinanza n. 272
del 4 maggio 2026 in materia di termini di ultimazione dei lavori e
conseguenti sanzioni, fissando un termine a data fissa al 30
settembre 2026; la proroga consente ai soggetti interessati di avere
tempo sufficiente per adeguare alla nuova disciplina i contratti di
diritto privato gia' stipulati, come prescritto dalla norma;
in conformita' ai principi che regolano la successione delle
leggi nel tempo, al fine di garantire la corretta applicazione della
disciplina transitoria e' necessario specificare:
i) che nel caso in cui i soggetti interessati non esercitano la
facolta' di avvalersi delle disposizioni di maggior favore si
applicano le disposizioni di cui all'art. 59, comma 10 del TURP
vigente sino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 272;
ii) che nei casi in cui trova applicazione la disciplina di cui
all'ordinanza n. 272 non si applicano disposizioni incompatibili
eventualmente previste da altre ordinanze;
iii) al fine di accelerare il processo di ricostruzione
privata, con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza sia gia' stato emesso il decreto
di concessione del contributo, e' necessario stabilire che il termine
di ultimazione lavori e' prorogato al 31 dicembre 2026 in tutti i
casi in cui i termini scadono dopo il 4 maggio 2026 ed entro il 31
dicembre 2026;
Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'ordinanza n. 272 del
4 maggio 2026 e l'art. 128 del TURP, esercitando i poteri di deroga
riconosciuti al commissario straordinario ai sensi della normativa
vigente;
Vista l'ordinanza n. 273 del 4 maggio 2026 recante «Disposizioni
attuative dell'art. 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura delle spese
rimaste a carico dei beneficiari in conseguenza del mancato
completamento degli interventi interessati dal Superbonus»;
Visto, in particolare, l'art. 7 rubricato «Termini per l'esecuzione
dei lavori e casi di revoca del contributo» che al comma 4 prevede
che: «In caso di mancato rispetto dei termini previsti per
l'esecuzione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art.
59, comma 10, del TURP.»;
Considerato che:
l'art. 4, comma 5 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026
«Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione privata
di cui all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022» ha disposto
l'abrogazione dell'art. 59, comma 10 del TURP;
l'art. 5 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 «Modifiche e
integrazioni al testo unico della ricostruzione privata di cui
all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022» ha introdotto l'art.
59-bis recante «Conseguenze del mancato rispetto dei termini di
esecuzione lavori.»;
Ritenuto, dunque, di dover allineare le disposizioni dell'ordinanza
n. 273 con le disposizioni modificative del TURP contenute
nell'ordinanza n. 272;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire il buon
esito della ricostruzione privata, imprimendo una definitiva
accelerazione alle attivita' di cantiere e al conseguente
completamento delle opere;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026
e all'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata di cui
all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022
1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 e'
sostituito dal seguente:
«2. Al comma 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione
privata le parole "dell'anticipazione dell'80%, (SAL 0)," sono
sostituite dalle seguenti: "del primo SAL utile,"».