Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30  dicembre  2025  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, commi 616, 617 e 618 della legge 30 dicembre  2025,
n. 199; 
  Vista  l'ordinanza  n.  272  del  4  maggio   2026   «Modifiche   e
integrazioni al  testo  unico  della  ricostruzione  privata  di  cui
all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022»; 
  Visti, in particolare: 
    a) l'art. 4 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche  all'art.
59 del testo unico della ricostruzione privata») che prevede che: 
      «1. Il comma 6 dell'art. 59 del testo unico della ricostruzione
privata e' sostituito dal seguente: 
        "6. I lavori di ripristino con  rafforzamento  locale  devono
essere  iniziati  entro  tre  mesi  dalla  data  di  concessione  del
contributo ed ultimati entro diciotto mesi dalla data di  inizio  dei
medesimi. I lavori di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o  di
ricostruzione devono essere iniziati entro tre  mesi  dalla  data  di
concessione del contributo ed ultimati  entro  trentasei  mesi  dalla
data di inizio dei medesimi; per gli interventi di importo  superiore
a  5  milioni  di  euro  il  termine  e'  di  quarantotto  mesi.  Ove
l'interessato non comunichi la data di inizio dei lavori, il relativo
termine di conclusione  decorre  dal  primo  giorno  successivo  alla
scadenza dei tre mesi assegnati per l'inizio degli stessi.". 
      2. Il comma 7 dell'art. 59 del testo unico della  ricostruzione
privata e' sostituito da seguente: 
        "7. Il direttore dei lavori puo' prorogare o  sospendere  per
giustificati motivi, nella misura 9 massima di sei mesi, i termini di
cui al precedente comma 6.  Ai  fini  del  monitoraggio  dei  termini
previsti per la conclusione dei lavori, la proroga e/o la sospensione
dei lavori sono trasmesse agli uffici speciali ricostruzione  tramite
l'apposita piattaforma informatica.". 
      3.  Dopo  il  comma  7  dell'art.  59  del  testo  unico  della
ricostruzione privata e' inserito il seguente comma: 
        "7-bis. Per il caso di presentazione di varianti sostanziali,
ai fini del computo del termine di cui al comma che precede, non sono
computati i tempi impiegati dall'ufficio speciale  ricostruzione  per
lo svolgimento dell'istruttoria.". 
      4. Il comma 8 dell'art. 59 del testo unico della  ricostruzione
privata e' sostituito dal seguente: 
        "8. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in
dipendenza di provvedimenti emanati da  autorita'  competenti  o  per
causa di forza maggiore o caso fortuito, il periodo  di  sospensione,
accertato dall'ufficio speciale, non e' calcolato ai fini del termine
per l'ultimazione dei lavori medesimi.". 
      5. I commi 8-bis e  10  dell'art.  59  del  testo  unico  della
ricostruzione privata sono abrogati»; 
    b) l'art. 5 del dell'ordinanza n.  272  (rubricato  «Introduzione
dell'art. 59-bis del testo unico della  ricostruzione  privata»)  che
prevede che: 
      «1. Dopo l'art. 59 del testo unico della ricostruzione  privata
e' aggiunto il seguente art. 59-bis: 
        "Art. 59-bis (Conseguenze del mancato rispetto dei termini di
esecuzione lavori). - 1. Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui
all'art.  59   determina   una   riduzione   dell'importo   spettante
all'impresa pari allo 0,5% del  compenso  stesso  per  ogni  mese  di
ritardo, fino a un massimo di ulteriori sei mesi. Il mancato rispetto
dei termini di cui all'art. 59 oltre i primi sei mesi  determina  una
riduzione dell'importo spettante all'impresa pari all'1% del compenso
stesso per ogni mese di ritardo fino a un massimo  di  ulteriori  sei
mesi. 
        2. Le decurtazioni connesse al superamento dei termini di cui
all'art. 59 sono  a  carico  dell'impresa  esecutrice  che  non  puo'
rivalersi sul  beneficiario  del  contributo.  I  costi  di  cantiere
contabilizzati su base mensile, superati i termini di cui all'art. 59
sono anch'essi sempre a carico  della  sola  impresa  esecutrice  dei
lavori. Resta ferma la possibilita' tra le parti di  individuare  nel
contratto ulteriori penali correlate al mancato rispetto dei  termini
di cui all'art. 59. 
        3. Per i casi di superamento dei termini previsti all'art. 59
le decurtazioni percentuali sugli  importi  dei  compensi  spettanti,
previste per l'impresa, si applicano anche alla Direzione Lavori e  a
tutte le prestazioni professionali coinvolte  nella  fase  esecutiva.
Per il caso di ritardo  superiore  a  dodici  mesi  l'USR  competente
effettua la segnalazione all'ordine  professionale  di  appartenenza.
Resta ferma la possibilita' tra le parti di individuare,  nell'ambito
dei contratti  di  affidamento  dei  dieci  incarichi  professionali,
ulteriori penali correlate agli inadempimenti di  cui  al  precedente
periodo. 
        4. Le  decurtazioni  di  cui  ai  commi  che  precedono  sono
applicabili   esclusivamente   a   carico   delle   imprese   e   dei
professionisti direttamente responsabili dei ritardi  occorsi  e  non
potranno  essere  fatte   valere   nei   confronti   di   imprese   e
professionisti   eventualmente    incaricati    successivamente    al
verificarsi del ritardo. 
        5. Le previsioni di decurtazione degli importi per  l'impresa
esecutrice dei lavori e per i  tecnici  incaricati  sono  oggetto  di
apposite clausole contrattuali  da  sottoscrivere  specificamente  in
fase di conclusione dei contratti di affidamento degli incarichi. 
        6. Decorsi inutilmente i termini di  cui  all'art.  59  e  al
comma 1 del presente articolo, il Vicecommissario competente notifica
al beneficiario del contributo la diffida ad adempiere assegnando  un
termine di novanta giorni. Decorso inutilmente anche tale termine  il
Vicecommissario dispone la revoca totale o parziale  del  contributo,
decreta la decadenza dallo stesso  e  richiede  la  restituzione  del
contributo  eventualmente   erogato,   maggiorato   degli   interessi
maturati, salvo che il beneficiario dimostri di essersi attivato  per
il  superamento  dei  ritardi   occorsi.   In   tale   evenienza   il
Vicecommissario concede un ulteriore termine di centoventi giorni per
la conclusione dei lavori. In ogni caso, la revoca non e' applicabile
al  solo  contributo  relativo  a  opere  strutturali  effettivamente
realizzate e collaudabili. 
        7. Il superamento dei termini di  cui  all'art.  59  comporta
altresi': 
          a) la cessazione della erogazione  del  contributo  per  il
disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione di cui all'ordinanza
n. 197 del 24 luglio 2024; 
          b) la cessazione dei rimborsi previsti agli articoli 8 e 10
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016. 
        Per le finalita' di cui al presente comma gli uffici speciali
per la ricostruzione comunicano ai comuni il superamento dei  termini
di cui all'art. 59 per i conseguenti adempimenti di competenza".»; 
    c) l'art. 8 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche ai  commi
3 e 8 dell'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata») che
al comma 2 prevede che: 
      «2.  Al  comma  8  dell'art.  122   del   testo   unico   della
ricostruzione privata le parole "dell'80%, (SAL 0)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "in occasione del SAL 0"»; 
    d) l'art. 9 dell'ordinanza n. 272 (rubricato «Modifiche ai  commi
1, 2 e 4 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione  privata»)
che al comma 2 prevede che: 
      «1. Il comma 1 dell'art. 128 testo  unico  della  ricostruzione
privata e' abrogato. 
      2. Il comma 2 dell'art. 128 del testo unico della ricostruzione
privata e' sostituito dal seguente: 
        "2. Per gli interventi disciplinati dall'art. 57 del presente
testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto  sia  stato
concluso  con  un  corrispettivo  inferiore  rispetto  al  contributo
concesso, il professionista  correda  la  comunicazione  dell'impresa
affidataria  dei  lavori  con   la   documentazione   inerente   alla
determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai  sensi
del presente testo unico". 
        3. Il comma 4 dell'art. 128 testo unico  della  ricostruzione
privata e' abrogato.»; 
    e) l'art.  12  dell'ordinanza  n.  272  (rubricato  «Disposizioni
transitorie») che prevede che: 
      «1. La presente ordinanza si applica a tutte le domande per cui
non sia intervenuto il relativo decreto di concessione del contributo
alla data di entrata in vigore della stessa. 
      2. Con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza sia gia' stato emesso  il  decreto
di  concessione  del  contributo  ai  sensi  del  testo  unico  della
ricostruzione privata, nonche' ai sensi delle ordinanze previgenti  e
non siano scaduti i termini di ultimazione  dei  lavori,  i  soggetti
interessati hanno facolta', formulando espressa richiesta all'ufficio
speciale  per  la  ricostruzione  territorialmente   competente,   di
avvalersi  delle  disposizioni  di  maggior  favore  previste   nella
presente ordinanza. Tale facolta' e' subordinata all'adeguamento  dei
contratti di diritto privato gia' stipulati alla  disciplina  dettata
dalla presente ordinanza con  riferimento  ai  termini  di  cui  agli
articoli 59 e 59-bis del testo unico della ricostruzione privata. 
      3. La richiesta di  avvalersi  delle  disposizioni  di  maggior
favore previste nella presente ordinanza deve  essere  presentata  al
competente ufficio speciale della ricostruzione nel termine di trenta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza.
L'ufficio speciale della ricostruzione  da'  seguito  alla  richiesta
entro  il  termine  di  trenta   giorni   dal   ricevimento,   previa
acquisizione   dell'addendum   contrattuale   contenente   la   nuova
disciplina dei termini. 
      4. Con riferimento agli  interventi  per  cui  sono  scaduti  i
termini di ultimazione dei lavori secondo la  previgente  disciplina,
il termine di ultimazione lavori e' fissato al 31 dicembre  2026.  In
caso di mancata ultimazione  dei  lavori  nel  predetto  termine,  si
applica la disciplina contenuta all'art. 59-bis del testo unico della
ricostruzione privata introdotto con la presente ordinanza.»; 
  Visto l'art.  128  dell'ordinanza  n.  130  del  15  dicembre  2022
(rubricato «Testo unico della ricostruzione privata») come modificato
dall'art. 9 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026 che ai commi 2  e
4 prevede che: 
    «2. Per gli interventi disciplinati  dall'art.  57  del  presente
testo unico, nei soli casi in cui il contratto di appalto  sia  stato
concluso  con  un  corrispettivo  inferiore  rispetto  al  contributo
concesso, il professionista  correda  la  comunicazione  dell'impresa
affidataria  dei  lavori  con   la   documentazione   inerente   alla
determinazione del nuovo importo del contributo concedibile ai  sensi
del presente testo unico.»; 
    «4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo,  i  termini  di
inizio lavori previsti decorrono dalla data  della  comunicazione  di
cui al comma 1.»; 
  Considerato che: 
    in coerenza proprio con le modifiche apportate con l'ordinanza n.
272 del  4  maggio  2026  e'  necessario  riallineare  la  disciplina
dell'art. 122 del TURP con la nuova disciplina del SAL 0,  attraverso
una ottimizzazione del testo della  medesima  ordinanza  n.  272  del
2026; 
    in coerenza con le modifiche apportate con l'ordinanza n. 272 del
4 maggio 2026 agli articoli 55, comma 6 e 67 del TURP in relazione ai
nuovi termini previsti per l'indicazione dell'impresa affidataria dei
lavori, e' necessario  riallineare  la  disciplina  e  per  l'effetto
abrogare l'art. 128 del TURP e il comma 2 dell'art. 9  dell'ordinanza
n. 272; 
    risulta necessario prorogare il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 12, comma 3,  per  consentire  ai  beneficiari  di  potersi
avvalere delle nuove disposizioni introdotte  dall'ordinanza  n.  272
del 4 maggio 2026 in materia di termini di ultimazione dei  lavori  e
conseguenti  sanzioni,  fissando  un  termine  a  data  fissa  al  30
settembre 2026; la proroga consente ai soggetti interessati di  avere
tempo sufficiente per adeguare alla nuova disciplina i  contratti  di
diritto privato gia' stipulati, come prescritto dalla norma; 
    in conformita' ai principi  che  regolano  la  successione  delle
leggi nel tempo, al fine di garantire la corretta applicazione  della
disciplina transitoria e' necessario specificare: 
      i) che nel caso in cui i soggetti interessati non esercitano la
facolta'  di  avvalersi  delle  disposizioni  di  maggior  favore  si
applicano le disposizioni di cui  all'art.  59,  comma  10  del  TURP
vigente sino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 272; 
      ii) che nei casi in cui trova applicazione la disciplina di cui
all'ordinanza n. 272  non  si  applicano  disposizioni  incompatibili
eventualmente previste da altre ordinanze; 
      iii)  al  fine  di  accelerare  il  processo  di  ricostruzione
privata, con riferimento agli interventi per cui alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza sia gia' stato emesso  il  decreto
di concessione del contributo, e' necessario stabilire che il termine
di ultimazione lavori e' prorogato al 31 dicembre  2026  in  tutti  i
casi in cui i termini scadono dopo il 4 maggio 2026 ed  entro  il  31
dicembre 2026; 
  Ritenuto, dunque, di integrare in tal senso l'ordinanza n. 272  del
4 maggio 2026 e l'art. 128 del TURP, esercitando i poteri  di  deroga
riconosciuti al commissario straordinario ai  sensi  della  normativa
vigente; 
  Vista l'ordinanza n. 273 del 4 maggio  2026  recante  «Disposizioni
attuative dell'art. 1, commi 616 e 618, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199, in tema di incremento di contributo a copertura  delle  spese
rimaste  a  carico  dei  beneficiari  in  conseguenza   del   mancato
completamento degli interventi interessati dal Superbonus»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 rubricato «Termini per l'esecuzione
dei lavori e casi di revoca del contributo» che al  comma  4  prevede
che:  «In  caso  di  mancato  rispetto  dei  termini   previsti   per
l'esecuzione dei lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art.
59, comma 10, del TURP.»; 
  Considerato che: 
    l'art. 4, comma  5  dell'ordinanza  n.  272  del  4  maggio  2026
«Modifiche e integrazioni al testo unico della ricostruzione  privata
di cui all'ordinanza  n.  130  del  15  dicembre  2022»  ha  disposto
l'abrogazione dell'art. 59, comma 10 del TURP; 
    l'art. 5 dell'ordinanza n. 272 del 4  maggio  2026  «Modifiche  e
integrazioni al  testo  unico  della  ricostruzione  privata  di  cui
all'ordinanza n. 130 del  15  dicembre  2022»  ha  introdotto  l'art.
59-bis recante «Conseguenze  del  mancato  rispetto  dei  termini  di
esecuzione lavori.»; 
  Ritenuto, dunque, di dover allineare le disposizioni dell'ordinanza
n.  273  con  le  disposizioni  modificative   del   TURP   contenute
nell'ordinanza n. 272; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016  e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di garantire il buon
esito  della  ricostruzione  privata,   imprimendo   una   definitiva
accelerazione  alle  attivita'   di   cantiere   e   al   conseguente
completamento delle opere; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 8, comma 2 dell'ordinanza n. 272 del 4 maggio 2026
  e all'art. 122 del testo unico della ricostruzione privata  di  cui
  all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 
 
  1. L'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 272 del 4  maggio  2026  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Al comma 8 dell'art. 122 del testo unico della  ricostruzione
privata  le  parole  "dell'anticipazione  dell'80%,  (SAL  0),"  sono
sostituite dalle seguenti: "del primo SAL utile,"».