Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  Cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visti il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
    e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia  di
ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in
vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; 
    f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia  di
qualificazione delle stazioni appaltanti per la  fase  di  esecuzione
dei contratti pubblici, uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building Information Modeling - BIM»; 
    g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in  materia
di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
dei contratti pubblici, uffici speciali per  la  ricostruzione  e  di
Building Information Modeling - BIM»; 
  Visto  il  nuovo  accordo  per  l'esercizio  dei  compiti  di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica  post-sisma
Italia centrale  (Accordo  di  alta  sorveglianza)  sottoscritto  con
l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ai  sensi  dell'art.  32  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' disposizioni organizzative e definizione delle  procedure  di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  129   del   13   dicembre   2022,   recante
«Approvazione del Programma  straordinario  di  rigenerazione  urbana
connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di  altre  opere
pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche'  dell'elenco
degli interventi per il recupero del  tessuto  socio-economico  delle
aree colpite dal sisma  finanziati  con  i  fondi  della  Camera  dei
deputati per la Regione Abruzzo»; 
  Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023,  recante  «Approvazione
del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma
e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere  pubbliche  per  la
Regione Marche nonche' dell'elenco degli interventi per  il  recupero
del tessuto socio-economico delle aree colpite dal  sisma  finanziati
con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche  e  norme
di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022»; 
  Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109  del  2020,  n.
129 del 2022 e n. 137 del 2023,  sono  stati  approvati  gli  elenchi
degli  interventi  di  ricostruzione,   riparazione,   miglioramento,
ristrutturazione,  rigenerazione  urbana  la  cui  realizzazione   e'
assolutamente  necessaria  e  urgente  (anche  considerato  il  tempo
trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad  uno  stato
dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire
uno svolgimento normale  della  vita,  anche  socio-economica,  delle
popolazioni residenti e del turismo  quale  era  prima  degli  eventi
sismici; 
  Vista  l'ordinanza  n.  250   del   22   dicembre   2025,   recante
«Approvazione  del  nuovo  piano  di  ricostruzione  di  altre  opere
pubbliche localizzate nei territori della  Regione  Abruzzo  e  della
Regione Lazio»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 («Termini») ai sensi del quale: 
    «1. Entro il 31 gennaio 2026, per ciascuna delle  opere  indicate
negli elenchi allegati alla presente ordinanza, i soggetti  attuatori
inviano  all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  (USR)  e   al
Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative  dei
singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell'Allegato 3
alla presente ordinanza, nonche'  i  CUP  degli  interventi  che  non
dovessero essere gia' stati in precedenza comunicati. 
    2. Entro il termine di cui  al  comma  1,  i  soggetti  attuatori
provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi. 
    3. Entro 31 marzo 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare  le
procedure di scelta del contraente  ai  fini  dell'affidamento  della
progettazione degli interventi ovvero aver conferito l'incarico per i
servizi oggetto di affidamento diretto. 
    4. Entro il 30  novembre  2026,  i  soggetti  attuatori  dovranno
avviare   le   procedure   di   scelta   del   contraente   ai   fini
dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi. 
    5. Nel caso in cui i termini di  cui  al  presente  articolo  non
siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito  il  soggetto
attuatore e il vice-Commissario,  valuta  l'eventuale  necessita'  di
fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva. 
    6. Il Commissario straordinario assicura agli USR e  ai  soggetti
attuatori degli interventi il supporto  informativo,  i  chiarimenti,
l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli
interventi medesimi  attraverso  un  gruppo  di  lavoro  composto  da
professionalita' specializzate nel campo delle opere pubbliche, della
progettazione e della gestione, anche giuridica, delle  procedure  di
gara.»; 
  Vista l'ordinanza n. 263 del 9 marzo  2026,  recante  «Approvazione
del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche localizzate
nei territori della Regione Umbria»; 
  Visto, in particolare, l'art. 2 («Termini») ai sensi del quale: 
    «1. Entro il 31 marzo 2026, per  ciascuna  delle  opere  indicate
nell'elenco allegato alla presente ordinanza,  i  soggetti  attuatori
inviano  all'Ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  (USR)  e   al
Commissario straordinario il cronoprogramma delle fasi attuative  dei
singoli interventi, sulla base della scheda riportata nell'Allegato 2
alla presente ordinanza, nonche'  i  CUP  degli  interventi  che  non
dovessero essere gia' stati in precedenza comunicati. 
    2. Entro il termine di cui  al  comma  1,  i  soggetti  attuatori
provvedono alla nomina dei RUP dei singoli interventi. 
    3. Entro il 31 maggio 2026, i soggetti attuatori dovranno avviare
le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento  della
progettazione degli interventi ovvero aver conferito l'incarico per i
servizi oggetto di affidamento diretto. 
    4. Entro il 31  dicembre  2026,  i  soggetti  attuatori  dovranno
avviare   le   procedure   di   scelta   del   contraente   ai   fini
dell'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi. 
    5. Nel caso in cui i termini di  cui  al  presente  articolo  non
siano rispettati, il Commissario straordinario, sentito  il  soggetto
attuatore e il vice-Commissario,  valuta  l'eventuale  necessita'  di
fornire ulteriore supporto ovvero di intervenire in via sostitutiva. 
    6. Il Commissario straordinario assicura agli USR e  ai  soggetti
attuatori degli interventi il supporto  informativo,  i  chiarimenti,
l'assistenza, la consulenza utile e necessaria per l'attuazione degli
interventi medesimi  attraverso  un  gruppo  di  lavoro  composto  da
professionalita' specializzate nel campo delle opere pubbliche, della
progettazione e della gestione, anche giuridica, delle  procedure  di
gara»; 
  Considerato  opportuno  coordinare  i  termini  per  l'avvio  delle
procedure di affidamento delle progettazioni e  dei  lavori  dei  due
nuovi piani regionali opere pubbliche di cui alle  ordinanze  n.  250
del 2025 e 263 del 2026, al pari di quanto gia' operato per  i  piani
approvati con le ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n.  137
del 2023; 
  Considerato ragionevole fissare i seguenti nuovi termini: 
    (i) avvio procedure di affidamento progettazioni  /  conferimento
incarico in affidamento diretto, 31 luglio 2026; 
    (ii) avvio procedure di affidamento lavori, 31 dicembre 2026; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere conseguentemente  alle  necessarie
modifiche dell'art. 2 dell'ordinanza n. 250 del 2025  e  dell'art.  2
dell'ordinanza n. 263 del 2026; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere al fine  di  avviare  nel  piu'
breve tempo possibile e in quadro regolatorio chiaro le attivita'  di
ricostruzione o comunque adeguamento delle ulteriori opere  pubbliche
individuate come essenziali con la presente ordinanza,  il  tutto  in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici a far data  dal
24 agosto 2016, cosi' da  garantire  la  prosecuzione  della  ripresa
sociale dei territori dell'Italia centrale coinvolti; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 27 maggio 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  termini  di  avvio  delle  procedure  di  affidamento  delle
  progettazioni e dei lavori relative al  nuovo  piano  di  ulteriori
  opere pubbliche delle Regioni Abruzzo e Lazio. Modifica all'art.  2
  dell'ordinanza n. 250 del 2025 
 
  1. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025,
le parole «Entro il 31 marzo 2026» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Entro il 31 luglio 2026». 
  2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 250 del 22 dicembre 2025,
le parole «Entro il 30 novembre 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro il 31 dicembre 2026».