Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel
limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Testo unico
della ricostruzione privata»;
Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante
«Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione
programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario
dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; [...]» e
successive modificazioni ed integrazioni;
Considerato che, al fine di completare la ricostruzione delle
chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici, e'
ragionevole prevedere la concessione di finanziamenti di
completamento finalizzati alla copertura dell'eventuale differenza
tra l'importo originariamente concesso e quello essenziale per il
completamento della complessiva azione di ricostruzione;
Considerata che tale evenienza puo' riguardare anche ipotesi di
convergenza sullo stesso immobile di finanziamenti di natura diversa
e che abbiano condotto a lavori svolti in momenti temporali diversi
anche per stralci funzionali allo scopo di mettere in sicurezza
l'immobile e/o velocizzare l'azione di ricostruzione;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla integrazione ai fini di cui
sopra del testo dell'ordinanza n. 105 del 2020;
Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai
quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di
legittimita' da parte della Corte dei conti;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Finanziamenti di completamento. Modifiche
all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020
1. All'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, dopo l'art. 8 e'
inserito il seguente articolo:
«Art. 8-bis (Finanziamenti di completamento). - 1. Il Commissario
straordinario puo' concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1,
della presente ordinanza, finanziamenti finalizzati al completamento
degli interventi di ricostruzione di chiese ed edifici di culto
danneggiati dagli eventi sismici. Il presente comma si applica anche
ai casi in cui una parte del finanziamento necessario alla
realizzazione del singolo intervento derivi da risorse non
ascrivibili alla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' ai casi in cui
l'intervento sia suddiviso in lotti funzionali e gli attuali
finanziamenti coprano solo uno o piu' lotti ma non l'interezza
dell'intervento.
2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti di cui all'art.
1, comma 1, presentano apposita istanza motivata all'Ufficio speciale
per la ricostruzione - USR territorialmente competente. L'USR cura
l'istruttoria secondo le modalita' previste dalla presente ordinanza
e, in caso di esito positivo, propone al Commissario straordinario la
concessione del finanziamento di completamento, il quale provvede con
ordinanza ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. In nessun caso il finanziamento di completamento puo'
comportare che il finanziamento complessivo superi il valore
dell'intervento o ci siano duplicazioni degli importi concessi.».