Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre  2025,  n.  199,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; 
  Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025,  con
il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione
del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre
2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma
4, del decreto-legge n. 189 del  2016;  stabilendo  altresi'  che  le
previsioni  di  cui  agli  articoli  3,  50  e  50-bis   del   citato
decreto-legge n. 189 del 2016,  si  applicano  per  l'anno  2026  nel
limite di spesa di 59 milioni di euro; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  nonche'  il
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Testo unico
della ricostruzione privata»; 
  Vista  l'ordinanza  n.  105  del   17   settembre   2020,   recante
«Semplificazione  della  ricostruzione  degli  edifici  di  culto»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022, recante «Approvazione
programma stralcio degli edifici di  culto  per  l'ottavo  centenario
dalla morte di San Francesco d'Assisi,  Patrono  d'Italia;  [...]»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Considerato che, al  fine  di  completare  la  ricostruzione  delle
chiese e degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici,  e'
ragionevole   prevedere   la   concessione   di   finanziamenti    di
completamento finalizzati alla  copertura  dell'eventuale  differenza
tra l'importo originariamente concesso e  quello  essenziale  per  il
completamento della complessiva azione di ricostruzione; 
  Considerata che tale evenienza puo'  riguardare  anche  ipotesi  di
convergenza sullo stesso immobile di finanziamenti di natura  diversa
e che abbiano condotto a lavori svolti in momenti  temporali  diversi
anche per stralci funzionali  allo  scopo  di  mettere  in  sicurezza
l'immobile e/o velocizzare l'azione di ricostruzione; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere alla integrazione ai fini  di  cui
sopra del testo dell'ordinanza n. 105 del 2020; 
  Visti l'art. 33, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base  ai
quali i provvedimenti commissariali, divengono  efficaci  decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
  Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 27 maggio 2026
con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Finanziamenti di completamento. Modifiche 
             all'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 
 
  1. All'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020,  dopo  l'art.  8  e'
inserito il seguente articolo: 
    «Art. 8-bis (Finanziamenti di completamento). - 1. Il Commissario
straordinario puo' concedere ai soggetti di cui all'art. 1, comma  1,
della presente ordinanza, finanziamenti finalizzati al  completamento
degli interventi di ricostruzione  di  chiese  ed  edifici  di  culto
danneggiati dagli eventi sismici. Il presente comma si applica  anche
ai  casi  in  cui  una  parte  del  finanziamento   necessario   alla
realizzazione  del  singolo  intervento   derivi   da   risorse   non
ascrivibili alla contabilita' speciale di cui all'art.  4,  comma  3,
del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  nonche'  ai  casi   in   cui
l'intervento  sia  suddiviso  in  lotti  funzionali  e  gli   attuali
finanziamenti coprano solo  uno  o  piu'  lotti  ma  non  l'interezza
dell'intervento. 
    2. Ai fini di cui al precedente comma, i soggetti di cui all'art.
1, comma 1, presentano apposita istanza motivata all'Ufficio speciale
per la ricostruzione - USR territorialmente  competente.  L'USR  cura
l'istruttoria secondo le modalita' previste dalla presente  ordinanza
e, in caso di esito positivo, propone al Commissario straordinario la
concessione del finanziamento di completamento, il quale provvede con
ordinanza ex art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
    3.  In  nessun  caso  il  finanziamento  di  completamento   puo'
comportare  che  il  finanziamento  complessivo  superi   il   valore
dell'intervento o ci siano duplicazioni degli importi concessi.».