La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Al fine di incentivare e sostenere in tutto il Paese le
attivita' educative e ricreative non formali che coinvolgono i
bambini e gli adolescenti, di contrastare la poverta' educativa e
l'esclusione sociale, di favorire il protagonismo delle nuove
generazioni anche con il coinvolgimento delle stesse nei processi
decisionali che le riguardano, nonche' di sostenere le famiglie anche
mediante l'offerta di opportunita' educative rivolte al benessere dei
figli dalla nascita fino al compimento della maggiore eta', la
presente legge, nel rispetto del principio di sussidiarieta'
verticale, definisce i principi generali per l'istituzione di
attivita' educative e ricreative non formali.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.