IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 20); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i  mercati
interni del gas rinnovabile, del gas naturale  e  dell'idrogeno,  che
modifica la direttiva  (UE)  2023/1791  e  che  abroga  la  direttiva
2009/73/CE (rifusione); 
  Vista  la  direttiva  2008/92/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea  dell'ambiente  e
la  rete  europea  d'informazione  e  di  osservazione   in   materia
ambientale; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Vista  la  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai  bilanci  d'esercizio,  ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie  di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle  direttive  78/660/CEE  e
83/349/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile
2015, che istituisce un  codice  di  rete  in  materia  di  norme  di
interoperabilita' e di scambio dei dati; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che   prevede   una   procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui
prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva
2008/92/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a  garantire
la  sicurezza  dell'approvvigionamento  di  gas  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 994/2010; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  governance   dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima che  modifica  i  regolamenti
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)  2015/652  e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento  europeo,  dell'11
dicembre 2018, che modifica la direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/942 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce  un'Agenzia  dell'Unione
europea per la cooperazione tra i regolatori  nazionali  dell'energia
(rifusione); 
  Visto il regolamento (UE) 2019/943 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  5  giugno  2019,  sul  mercato  interno  dell'energia
elettrica; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 giugno  2021,  che  istituisce  il  quadro  per  il
conseguimento  della  neutralita'  climatica  e   che   modifica   il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/869 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  30  maggio   2022,   sugli   orientamenti   per   le
infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica  i  regolamenti
(CE) n. 715/2009, (UE)  2019/942  e  (UE)  2019/943  e  le  direttive
2009/73/CE e (UE) 2019/944, e  che  abroga  il  regolamento  (UE)  n.
347/2013; 
  Vista la direttiva (UE) 2023/1791  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza  energetica  e  che
modifica il regolamento (UE) 2023/955; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  giugno  2024,  sui  mercati  interni   del   gas
rinnovabile,  del  gas  naturale  e  dell'idrogeno,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942  e  (UE)
2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 715/2009 (rifusione); 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
«Attuazione della direttiva 98/30/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno del gas naturale,  a  norma  dell'articolo  41  della
legge 17 maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge 23  agosto  2004,  n.  239,  recante  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto-legge 18  giugno  2007,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie  in  materia  di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE
relative  a  norme  comuni  per  il  mercato   interno   dell'energia
elettrica, del gas naturale e  ad  una  procedura  comunitaria  sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e  di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive  2003/54/CE  e
2003/55/CE»; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.  73,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, come  modificata  dalla  direttiva
(UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre
2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il  regolamento  (UE)
2018/1999  e  la  direttiva  n.  98/70/CE  per  quanto  riguarda   la
promozione  dell'energia  da  fonti  rinnovabili  e  che  abroga   la
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  210,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa  a  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica e che  modifica  la  direttiva
2012/27/UE, nonche'  recante  disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE  941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  gennaio  2026,  n.  3,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che  modifica  le  direttive  (UE)
2018/2001 e  (UE)  2019/944  per  quanto  riguarda  il  miglioramento
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2026; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta dell'11 giugno 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 2 luglio 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le
politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste, dell'economia e  delle  finanze  e  della
giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Principi  generali  di  organizzazione  dei   mercati   del   gas   e
                            dell'idrogeno 
 
  1. I mercati del gas naturale e dell'idrogeno sono  disciplinati  e
regolati   in   base   ai   principi   di   liberta'   degli   scambi
transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e  le
reti europei, trasparenza  e  dinamicita'  del  sistema  dei  prezzi,
liberta' di  scelta  del  fornitore,  informazione  e  partecipazione
attiva dei clienti finali, protezione dei clienti  vulnerabili  e  in
condizione di poverta' energetica, in conformita' alle previsioni  di
cui al regolamento  (UE)  2024/1789  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 giugno 2024, e alla direttiva  (UE)  2024/1788  del
Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,   del   13   giugno   2024.
L'organizzazione del mercato tiene conto, altresi', dell'esigenza  di
dare  stabilita'  agli  investimenti  necessari  per  la  transizione
energetica previsti dal Piano nazionale  integrato  energia  e  clima
(PNIEC) e per l'aumento della capacita' di interconnessione di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, nonche' dell'esigenza di  garantire  priorita'
al dispacciamento dei vettori da fonti rinnovabili,  con  particolare
riferimento ai settori difficili da decarbonizzare. 
  2.  I  partecipanti  al  mercato  interno  del   gas   naturale   e
dell'idrogeno  provenienti  da  Paesi  non  appartenenti   all'Unione
europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto
nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Si riporta l'articolo 1 l'Allegato A della  legge  13
          giugno 2025, n.91 (Delega al  Governo  per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2024)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025,  n.
          145: 
                «Art. 1 (Delega al  Governo  per  l'attuazione  e  il
          recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
          Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i  termini,  le
          procedure, i principi  e  criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,
          nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge,  i
          decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
          atti dell'Unione europea di cui agli articoli  da  4  a  29
          della presente legge e all'annesso allegato A. 
                2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
                3. Fermo restando quanto previsto  agli  articoli  4,
          comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
          comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3,  13,  comma
          17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
          comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3,  23,  comma
          3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28,  comma  3,  e
          29, comma 4,  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi
          vigenti e che non riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi di cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, nei  soli  limiti  occorrenti  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'esercizio  delle  deleghe  di
          cui al medesimo comma 1. Alla relativa  copertura,  nonche'
          alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
          dall'attuazione delle deleghe, laddove  non  sia  possibile
          farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti
          amministrazioni, si provvede mediante riduzione  del  fondo
          per  il  recepimento  della  normativa  europea,   di   cui
          all'articolo 41-bis della citata legge  n.  234  del  2012.
          Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo  si  rivelasse
          insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali  derivino
          nuovi o maggiori oneri sono  emanati  solo  successivamente
          all'entrata in vigore  dei  provvedimenti  legislativi  che
          stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
          all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.». 
                «Allegato A (articolo 1, comma  1).  -  1)  Direttiva
          (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          24 febbraio 2022, che  modifica  le  direttive  1999/62/CE,
          1999/37/CE  e  (UE)  2019/520  per   quanto   riguarda   la
          tassazione  a  carico  di  veicoli  per  l'uso  di   alcune
          infrastrutture; 
                2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  13  settembre  2023,  sull'efficienza
          energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955; 
                3) direttiva (UE) 2023/2226  del  Consiglio,  del  17
          ottobre 2023, recante modifica della direttiva  2011/16/UE,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale; 
                4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  18  ottobre  2023,  che  modifica  la
          direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999  e
          la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la  promozione
          dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
          (UE) 2015/652 del Consiglio; 
                5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  22  novembre  2023,  che  modifica  la
          direttiva  2009/148/CE  sulla  protezione  dei   lavoratori
          contro i rischi  connessi  con  un'esposizione  all'amianto
          durante il lavoro; 
                6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  7  febbraio  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il  riconoscimento
          delle    qualifiche    professionali    degli    infermieri
          responsabili dell'assistenza generale che hanno  completato
          la formazione in Romania; 
                7)   direttiva   delegata   (UE)    2024/782    della
          Commissione, del 4 marzo 2024, che  modifica  la  direttiva
          2005/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti minimi  di  formazione  per  le
          professioni  di  infermiere  responsabile   dell'assistenza
          generale, dentista e farmacista; 
                8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio,  del  28  febbraio  2024,  che  modifica  le
          direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per  quanto  riguarda  la
          responsabilizzazione dei  consumatori  per  la  transizione
          verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
          sleali e dell'informazione; 
                9)   direttiva   delegata   (UE)    2024/846    della
          Commissione, del 14  marzo  2024,  recante  modifica  della
          direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti  (CE)
          n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
          relativi a disposizioni in materia sociale nel settore  dei
          trasporti su strada; 
                10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
          unica di domanda per il rilascio di un permesso  unico  che
          consente ai cittadini  di  paesi  terzi  di  soggiornare  e
          lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un  insieme
          comune di diritti per  i  lavoratori  di  paesi  terzi  che
          soggiornano regolarmente in uno Stato membro; 
                11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il  recupero
          e la confisca dei beni; 
                12)   direttiva   delegata   (UE)   2024/1262   della
          Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica  la  direttiva
          2010/63/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per
          quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e  per  la
          cura e la sistemazione degli animali e per quanto  riguarda
          i metodi di soppressione degli animali; 
                13) direttiva (UE) 2024/1265 del  Consiglio,  del  29
          aprile 2024, recante modifica  della  direttiva  2011/85/UE
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri; 
                14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  sulla  lotta  alla
          violenza contro le donne e alla violenza domestica; 
                15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  14  maggio  2024,  che  modifica   la
          direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente  il  miele,
          la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
          di   frutta   e   altri   prodotti    analoghi    destinati
          all'alimentazione  umana,  la  direttiva  2001/113/CE   del
          Consiglio relativa alle confetture, gelatine  e  marmellate
          di   frutta   e   alla   crema   di    marroni    destinate
          all'alimentazione umana  e  la  direttiva  2001/114/CE  del
          Consiglio  relativa  a  taluni  tipi  di  latte  conservato
          parzialmente    o    totalmente    disidratato    destinato
          all'alimentazione umana; 
                16) direttiva (UE) 2024/1499  del  Consiglio,  del  7
          maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi  per  la
          parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
          indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
          persone   in   materia    di    occupazione    e    impiego
          indipendentemente  dalla  religione  o  dalle   convinzioni
          personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
          sessuale e  tra  le  donne  e  gli  uomini  in  materia  di
          sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni  e
          servizi e la loro fornitura, e che  modifica  le  direttive
          2000/43/CE e 2004/113/CE; 
                17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme  riguardanti
          gli organismi per la parita' nel settore della  parita'  di
          trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
          materia  di  occupazione  e  impiego,  e  che  modifica  le
          direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; 
                18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   le
          direttive  (UE)  2018/2001  e  (UE)  2019/944  per   quanto
          riguarda  il   miglioramento   dell'assetto   del   mercato
          dell'energia elettrica dell'Unione; 
                19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  del  13  giugno  2024,  che  modifica   la
          direttiva  2011/36/UE  concernente  la  prevenzione  e   la
          repressione della tratta di esseri umani  e  la  protezione
          delle vittime; 
                20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme  comuni
          per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
          e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
          che abroga la direttiva 2009/73/CE; 
                21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e
          del Consiglio,  del  27  novembre  2024,  che  modifica  la
          direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          che  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di
          inchieste  sugli  incidenti  nel  settore   del   trasporto
          marittimo e che abroga il  regolamento  (UE)  n.  1286/2011
          della Commissione.». 
              - La direttiva 2024/1788/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 13 giugno 2024, (relativa a norme comuni
          per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
          e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
          che abroga la direttiva  2009/73/CE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 15 luglio 2024, Serie L. 
              - La direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 22 ottobre 2008, (concernente una  procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale  di  gas  e  di  energia  elettrica)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2008, n. L 298. 
              - Il regolamento 401/2009/CE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 23 aprile  2009,  (sull'Agenzia  europea
          dell'ambiente  e  la  rete  europea  d'informazione  e   di
          osservazione in materia  ambientale)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 21° maggio 2009, n. L 126. 
              - La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 13 luglio 2009, (relativa a norme comuni per
          il mercato  interno  del  gas  naturale  e  che  abroga  la
          direttiva  2003/55/CE)  e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  14
          agosto 2009, n. L 211. 
              - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio,  del  26  giugno  2013,  (relativa  ai   bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio  e  abrogazione  delle  direttive  78/660/CEE   e
          83/349/CEE del Consiglio) e' pubblicata nella  G.U.U.E.  29
          giugno 2013, n. L 182. 
              - Il regolamento 2015/703/UE della Commissione, del  30
          aprile 2015, (che istituisce un codice di rete  in  materia
          di norme di interoperabilita' e di  scambio  dei  dati)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 1° maggio 2015, n. L 113. 
              - La direttiva 2015/1535/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del  9  settembre  2015,  (che  prevede  una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione)  e'   pubblicata   nella   G.U.U.E.   17
          settembre 2015, n. L 241. 
              - Il regolamento 2016/1952/UE del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  26  ottobre  2016,   (relativo   alle
          statistiche europee sui prezzi di gas naturale  ed  energia
          elettrica  e  che  abroga  la  direttiva   2008/92/CE)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 17 novembre 2016, n. L 311. 
              - Il regolamento 2017/1938/UE del  Parlamento  europeo,
          del 25 ottobre 2017, (concernente misure volte a  garantire
          la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
          regolamento (UE) n. 994/2010) e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          28 ottobre 2017, n. L 280. 
              - Il regolamento 2018/1999/UE del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, dell'11  dicembre  2018,  (sulla  governance
          dell'Unione dell'energia e dell'azione  per  il  clima  che
          modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n.  715/2009
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
          94/22/CE,  98/70/CE,  2009/31/CE,  2009/73/CE,  2010/31/UE,
          2012/27/UE  e  2013/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, le direttive del Consiglio  2009/119/CE  e  (UE)
          2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n.  525/2013  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - La direttiva 2018/2001/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11  dicembre  2018,  (sulla  promozione
          dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)  e'  pubblicato
          nella G.U.C.E. 21 dicembre 2018, n. L 328. 
              - La direttiva 2018/2002/UE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, dell'11  dicembre  2018,  (che  modifica  la
          direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza   energetica)   e'
          pubblicata nella G.U.C.E. del 21 dicembre 2018, Serie L. 
              - Il regolamento 2019/942/UE del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  5  giugno   2019,   (che   istituisce
          un'Agenzia dell'Unione europea per la  cooperazione  fra  i
          regolatori  nazionali  dell'energia)  e'  pubblicato  nella
          G.U.C.E. del 14 giugno 2019, Serie L. 
              - Il regolamento 2019/943/UE del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 5  giugno  2019,  (sul  mercato  interno
          dell'energia elettrica) e' pubblicato nella G.U.C.E. del 14
          giugno 2019, Serie L. 
              - La direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 5 giugno 2019, (relativa a norme comuni  per
          il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
          direttiva 2012/27/UE) e' pubblicata nella G.U.C.E.  del  14
          giugno 2019, Serie L. 
              - Il regolamento 2021/1119/UE del Parlamento Europeo  e
          del Consiglio, del  30  giugno  2021,  (che  istituisce  il
          quadro per il conseguimento della neutralita'  climatica  e
          che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento
          UE  n.  2018/1999  -  Normativa  europea  sul   clima)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243. 
              - Il regolamento 2022/869/UE del Parlamento  Europeo  e
          del Consiglio, del 30 maggio 2022, (sugli orientamenti  per
          le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica  i
          regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943
          e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga  il
          regolamento (UE) n. 347/2013) e' pubblicato nella  G.U.U.E.
          3 giugno 2022, n. L 152. 
              - La direttiva 2023/1791/UE del  Parlamento  Europeo  e
          del  Consiglio  del  13  settembre  2023,  (sull'efficienza
          energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 3 giugno 2022, n. L 152. 
              - Il regolamento 2024/1789/UE del Parlamento Europeo  e
          del Consiglio, del 13 giugno 2024, (sui mercati interni del
          gas rinnovabile, del  gas  naturale  e  dell'idrogeno,  che
          modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011,  (UE)  2017/1938,
          (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE)  2017/684
          e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009) e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 15 luglio 2024, Serie L. 
              - La legge 4  novembre  1995,  n.  481  (Norme  per  la
          concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita')  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O.. 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164
          (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142. 
              - La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia)  e'
          pubblicata nella Gazz. Uff.  13  settembre  2004,  n.  215,
          S.O.. 
              - Il  decreto-legge  18  giugno  2007,  n.  73  (Misure
          urgenti per l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
          materia di liberalizzazione dei mercati  dell'energia.)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139. 
              - La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia) e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  31
          luglio 2009, n. 176, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  marzo   2011,   n.   28
          (Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione
          dell'uso  dell'energia  da   fonti   rinnovabili,   recante
          modifica   e   successiva   abrogazione   delle   direttive
          2001/77/CE  e  2003/30/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71. 
              -  Il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.   93
          (Attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,   2009/73/CE   e
          2008/92/CE relative a norme comuni per il  mercato  interno
          dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
          comunitaria sulla trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore
          finale industriale di gas e di energia  elettrica,  nonche'
          abrogazione delle direttive 2003/54/CE  e  2003/55/CE),  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2011, n. 148, S.O. 
              - Il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno  2014,  n.
          144. 
              -  Il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.   102
          (Attuazione  della  direttiva  2012/27/UE   sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165. 
              - La legge 4 agosto 2017, n. 124 (recante Legge annuale
          per il mercato  e  la  concorrenza.)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  luglio  2020,  n.   73
          (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica  la
          direttiva   2012/27/UE   sull'efficienza   energetica)   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2020, n. 175. 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  199
          (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento
          europeo e  del  Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla
          promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come
          modificata dalla direttiva (UE)  2023/2413  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che  modifica
          la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)  2018/1999
          e  la  direttiva  n.  98/70/CE  per  quanto   riguarda   la
          promozione dell'energia da fonti rinnovabili e  che  abroga
          la direttiva (UE) 2015/652  del  Consiglio)  e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021 n.285, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  210
          (Attuazione della direttiva  UE  2019/944,  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  5  giugno  2019,  relativa  a
          norme comuni per il mercato interno dell'energia  elettrica
          e che modifica la  direttiva  2012/27/UE,  nonche'  recante
          disposizioni per l'adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del regolamento UE 943/2019  sul  mercato
          interno  dell'energia  elettrica  e  del   regolamento   UE
          941/2019  sulla  preparazione   ai   rischi   nel   settore
          dell'energia  elettrica   e   che   abroga   la   direttiva
          2005/89/CE) e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  11  dicembre
          2021, n. 294. 
              - La legge  30  dicembre  2024,  n.  207  (Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e
          bilancio  pluriennale  per  il   triennio   2025-2027)   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2024, n. 305, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  7  gennaio  2026,   n.   3
          (Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,  che  modifica
          le direttive (UE) 2018/2001  e  (UE)  2019/944  per  quanto
          riguarda  il   miglioramento   dell'assetto   del   mercato
          dell'energia elettrica  dell'Unione)  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 9 gennaio 2026, n. 6. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2024/1789  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti della direttiva (UE)  2024/1788  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2018/1999  si
          veda nelle note alle premesse.