IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numero 20);
Vista la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati
interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che
modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva
2009/73/CE (rifusione);
Vista la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas
e di energia elettrica;
Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e
la rete europea d'informazione e di osservazione in materia
ambientale;
Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2015/703 della Commissione, del 30 aprile
2015, che istituisce un codice di rete in materia di norme di
interoperabilita' e di scambio dei dati;
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Visto il regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui
prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva
2008/92/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010;
Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti
(CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE,
2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e
che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Vista la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo, dell'11
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica;
Visto il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione
europea per la cooperazione tra i regolatori nazionali dell'energia
(rifusione);
Visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia
elettrica;
Vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE;
Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il
conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il
regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999;
Visto il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti
(CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive
2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n.
347/2013;
Vista la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che
modifica il regolamento (UE) 2023/955;
Visto il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas
rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE)
2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento
(CE) n. 715/2009 (rifusione);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
«Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di
liberalizzazione dei mercati dell'energia»;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia»;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante
«Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
«Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante
«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva
(UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre
2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE)
2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la
promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la
direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE, nonche' recante disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul
mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019
sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 2005/89/CE»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE)
2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento
dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
espresso nella seduta dell'11 giugno 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 2 luglio 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, dell'economia e delle finanze e della
giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Principi generali di organizzazione dei mercati del gas e
dell'idrogeno
1. I mercati del gas naturale e dell'idrogeno sono disciplinati e
regolati in base ai principi di liberta' degli scambi
transfrontalieri, integrazione e interconnessione con i mercati e le
reti europei, trasparenza e dinamicita' del sistema dei prezzi,
liberta' di scelta del fornitore, informazione e partecipazione
attiva dei clienti finali, protezione dei clienti vulnerabili e in
condizione di poverta' energetica, in conformita' alle previsioni di
cui al regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1788 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
L'organizzazione del mercato tiene conto, altresi', dell'esigenza di
dare stabilita' agli investimenti necessari per la transizione
energetica previsti dal Piano nazionale integrato energia e clima
(PNIEC) e per l'aumento della capacita' di interconnessione di cui al
regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2018, nonche' dell'esigenza di garantire priorita'
al dispacciamento dei vettori da fonti rinnovabili, con particolare
riferimento ai settori difficili da decarbonizzare.
2. I partecipanti al mercato interno del gas naturale e
dell'idrogeno provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea sono tenuti al rispetto del diritto dell'Unione e del diritto
nazionale, compresa la normativa in materia di ambiente e sicurezza.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.».
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 4 gennaio 2013, n. 3.
- Si riporta l'articolo 1 l'Allegato A della legge 13
giugno 2025, n.91 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2025, n.
145:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«Allegato A (articolo 1, comma 1). - 1) Direttiva
(UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE,
1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la
tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune
infrastrutture;
2) direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza
energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955;
3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17
ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale;
4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la
direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e
la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio;
5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la
direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro;
6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la
direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento
delle qualifiche professionali degli infermieri
responsabili dell'assistenza generale che hanno completato
la formazione in Romania;
7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della
Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le
professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista e farmacista;
8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le
direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la
responsabilizzazione dei consumatori per la transizione
verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche
sleali e dell'informazione;
9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della
Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della
direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE)
n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE
relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei
trasporti su strada;
10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura
unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e
lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme
comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero
e la confisca dei beni;
12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della
Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la
cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda
i metodi di soppressione degli animali;
13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29
aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri;
14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica;
15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele,
la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi
di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del
Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate
di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del
Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato
parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana;
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la
parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
persone in materia di occupazione e impiego
indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive
2000/43/CE e 2004/113/CE;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti
gli organismi per la parita' nel settore della parita' di
trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
materia di occupazione e impiego, e che modifica le
direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le
direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto
riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato
dell'energia elettrica dell'Unione;
19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la
direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime;
20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni
per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
che abroga la direttiva 2009/73/CE;
21) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la
direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
che stabilisce i principi fondamentali in materia di
inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto
marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011
della Commissione.».
- La direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, (relativa a norme comuni
per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale
e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e
che abroga la direttiva 2009/73/CE) e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 luglio 2024, Serie L.
- La direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, (concernente una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2008, n. L 298.
- Il regolamento 401/2009/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 aprile 2009, (sull'Agenzia europea
dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di
osservazione in materia ambientale) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21° maggio 2009, n. L 126.
- La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, (relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la
direttiva 2003/55/CE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
agosto 2009, n. L 211.
- La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, (relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
giugno 2013, n. L 182.
- Il regolamento 2015/703/UE della Commissione, del 30
aprile 2015, (che istituisce un codice di rete in materia
di norme di interoperabilita' e di scambio dei dati) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 1° maggio 2015, n. L 113.
- La direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 settembre 2015, (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
settembre 2015, n. L 241.
- Il regolamento 2016/1952/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 ottobre 2016, (relativo alle
statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia
elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 17 novembre 2016, n. L 311.
- Il regolamento 2017/1938/UE del Parlamento europeo,
del 25 ottobre 2017, (concernente misure volte a garantire
la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il
regolamento (UE) n. 994/2010) e' pubblicato nella G.U.U.E.
28 ottobre 2017, n. L 280.
- Il regolamento 2018/1999/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- La direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e' pubblicato
nella G.U.C.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- La direttiva 2018/2002/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, (che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e'
pubblicata nella G.U.C.E. del 21 dicembre 2018, Serie L.
- Il regolamento 2019/942/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, (che istituisce
un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell'energia) e' pubblicato nella
G.U.C.E. del 14 giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento 2019/943/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, (sul mercato interno
dell'energia elettrica) e' pubblicato nella G.U.C.E. del 14
giugno 2019, Serie L.
- La direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, (relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE) e' pubblicata nella G.U.C.E. del 14
giugno 2019, Serie L.
- Il regolamento 2021/1119/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 30 giugno 2021, (che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e
che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento
UE n. 2018/1999 - Normativa europea sul clima) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.
- Il regolamento 2022/869/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2022, (sugli orientamenti per
le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i
regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943
e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il
regolamento (UE) n. 347/2013) e' pubblicato nella G.U.U.E.
3 giugno 2022, n. L 152.
- La direttiva 2023/1791/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 13 settembre 2023, (sull'efficienza
energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 3 giugno 2022, n. L 152.
- Il regolamento 2024/1789/UE del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2024, (sui mercati interni del
gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938,
(UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684
e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009) e' pubblicato
nella G.U.U.E. 15 luglio 2024, Serie L.
- La legge 4 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita') e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O..
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa) e' pubblicata nella
Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O..
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O..
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215,
S.O..
- Il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (Misure
urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2007, n. 139.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31
luglio 2009, n. 176, S.O.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71.
- Il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93
(Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche'
abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE), e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2011, n. 148, S.O.
- Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n.
144.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2014, n. 165.
- La legge 4 agosto 2017, n. 124 (recante Legge annuale
per il mercato e la concorrenza.) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189.
- Il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2020, n. 175.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come
modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica
la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999
e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la
promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga
la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021 n.285, S.O.
- Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
(Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonche' recante
disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato
interno dell'energia elettrica e del regolamento UE
941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore
dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
2005/89/CE) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre
2021, n. 294.
- La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e
bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) e'
pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2024, n. 305, S.O.
- Il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3
(Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica
le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto
riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato
dell'energia elettrica dell'Unione) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 9 gennaio 2026, n. 6.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2024/1789 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2024/1788 si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2018/1999 si
veda nelle note alle premesse.