Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri:
(i) 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023;
(ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023;
(iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023;
(iv) 20 marzo 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024;
Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
il quale ha previsto che «Il Commissario straordinario di cui
all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,
sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni
di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla
ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e
private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno
colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il
territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile
2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023. La
ricognizione di cui al precedente periodo e' sottoposta al Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678 e 678-bis, della
richiamata legge n. 207 del 2024, nel testo risultante dalle
modifiche e integrazioni apportate dall'art. 21-bis (rubricato
«Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9
novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario
straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21») del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69,
secondo cui:
«677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione pubblica a
seguito degli eventi sismici che hanno colpito i territori della
Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9
novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei Comuni
di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11
aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile
2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per
l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attivita'
di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei
fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2,
del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle
attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite
alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione pubblica
e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 e
delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le
modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario straordinario
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21,
provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle
procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei
poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30
a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n.
89 e all'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di
ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata la spesa nel
limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro
per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 362, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi,
altresi', nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e Umbria diversi
da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che
dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi e
gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023,
comprovato da apposita perizia asseverata.»;
Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653 e 673, della
legge n. 207 del 2024;
Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto, altresi', il comma 615 dell'art. 1 della legge n. 199 del
2025, ai sensi del quale:
«Per gli interventi di ricostruzione privata nei territori
interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Marche
il 9 novembre 2022 e la Regione Umbria il 9 marzo 2023, di cui
all'art. 1, comma 677, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90
milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno
2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alla disciplina dei
criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi di
ricostruzione, fino al 100 per cento delle spese occorrenti sulla
base dei danni effettivamente verificatisi e previa verifica del
nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le
risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilita'
speciale intestata al medesimo Commissario straordinario ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229.»;
Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2018, n. 89;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a 3, del richiamato
decreto-legge n. 76 del 2020;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante
«Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il
quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti
pubblici vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del
quale il Commissario straordinario ha dettato le prime linee guida
contenenti indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di
ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che
hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e
il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;
Viste le ordinanze commissariali emanate ai sensi dell'art. 1,
comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge n. 189 del 2016:
n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici
del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»;
n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n. 1
del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n.
207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016»;
n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di
ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del
2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;
n. 4 del 27 gennaio 2026, recante «Contributo per il disagio
abitativo finalizzato alla ricostruzione»;
n. 5 del 23 febbraio 2026, recante «Ulteriori disposizioni e
termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi
su chiese e edifici di culto, nonche' per l'immediato avvio delle
attivita' di progettazione»;
n. 6 del 9 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle
chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e
Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1
del 2 luglio 2025 (primo stralcio)»;
n. 7 del 27 marzo 2026, recante «Modifica termini per la
ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del 2
luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del
2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»;
n. 8 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle
chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e
Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023, ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1
del 2 luglio 2025 (secondo stralcio). Integrazioni all'allegato A
all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»;
n. 9 del 27 marzo 2026, recante «Piano di ricostruzione delle
opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti
dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi
dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025»;
n. 10 del 4 maggio 2026, recante «Piano di ricostruzione delle
chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche e
Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023, ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza n. 1
del 2 luglio 2025 (secondo stralcio)»;
Visto l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n. 1 del
2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024 e
successive modifiche e integrazioni, che stabilisce:
«1. Ai processi di ricostruzione pubblica si applicano, ove
compatibili, le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze,
emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del
2016 e successive modifiche e integrazioni:
a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante "Disposizioni in materia
di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";
b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante "Nuova disciplina delle
modalita' e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie
destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall'art. 16 del
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) e di costituzione di un
fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45,
comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Abrogazione
dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024";
c. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante "Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM";
d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia
di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36".
2. Salvo che non sia diversamente previsto, le modifiche e
integrazioni che dovessero essere apportate alle ordinanze elencate
al precedente comma 1, si applicheranno automaticamente anche ai
processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza.
3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente
ordinanza trova applicazione il nuovo accordo per l'esercizio dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della
trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica
post-sisma Italia centrale (accordo di alta sorveglianza)
sottoscritto con l'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi
dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016 e datato 21 luglio
2023.
4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente
ordinanza:
a. e' consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a
servizi di ingegneria e architettura o all'attivita' di progettazione
fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera
c), del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, ferma
l'applicazione del principio di rotazione;
b. e' consentito affidamento diretto dei contratti di lavori
sino all'importo massimo di 400.000 euro, ferma l'applicazione del
principio di rotazione.
5. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di
ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli
62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023:
a. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni
appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici;
b. e' sospeso l'obbligo di qualificazione delle stazioni
appaltanti per i soli Uffici speciali per la ricostruzione delle
Marche e dell'Umbria, sia per la fase relativa alla progettazione
tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per la fase relativa
all'esecuzione dei contratti pubblici.
6. Sino al 31 dicembre 2026, nell'ambito dei processi di
ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga all'art. 43
del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48, comma 6, del
decreto-legge n. 77 del 2021, e' sospeso l'obbligo per le stazioni
appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di
gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione
e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi
su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di
rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2,
lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facolta'
dei soggetti attuatori di applicare le disposizioni oggetto di
deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento
di specifici contratti pubblici;
7. Entro il 31 dicembre 2026, i soggetti interessatati
trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente per
territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) di cui
all'art. 41 e all'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del
2023, o l'eventuale superiore livello di progettazione gia'
predisposto, relativi agli interventi di ricostruzione pubblica di
cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1, commi 677 e
678, della legge n. 207 del 2024. Tra gli interventi di cui al
presente comma rientrano tutti quelli su immobili, edifici,
strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese e gli altri
edifici di culto civilmente riconosciuti di interesse
storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12
del medesimo decreto legislativo e utilizzati per le esigenze di
culto, nonche' tutti gli altri immobili equiparati ai sensi del
decreto-legge n. 189 del 2016, che siano stati danneggiati o
distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023.
8. Gli uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto il
profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente comma 7,
li trasmettono al Commissario straordinario esprimendo il proprio
parere in ordine alla finanziabilita' del relativo intervento. Il
Commissario straordinario, secondo criteri di urgenza,
indifferibilita' e priorita' per il funzionamento delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di consentire
una piu' rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori,
individuera' con ordinanza gli interventi di ricostruzione pubblica
da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.
8-bis. Per lo sviluppo dei progetti di fattibilita'
tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui al
precedente comma 8, nonche' per lo svolgimento delle connesse
attivita' e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce
una percentuale massima del 10% del valore complessivo del singolo
intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o del
lavoro ricavato dal DIP. Le somme di cui al presente comma sono
trasferite agli uffici speciali per la ricostruzione che le
erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche:
20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi di
progettazione;
30% al momento del deposito del PFTE da parte del soggetto
attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione;
50% al momento della approvazione del PFTE.
9. Gli affidamenti dei contratti pubblici inerenti agli
interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza
sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo
approvati dal Commissario straordinario e previamente condivisi con
l'Autorita' nazionale anticorruzione.»;
Visto l'art. 3-bis («Ricostruzione di chiese e edifici di culto»)
dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678 della
legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva ordinanza n.
5 del 2025, il quale al comma 4 sancisce che:
«1. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e
edifici di culto di proprieta' di diocesi o enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
europea secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 189 del 2016, si applica le disposizioni della
presente ordinanza e, ove compatibili, quelle contenute
nell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante "Semplificazione
della ricostruzione degli edifici di culto". Salvo che non sia
diversamente previsto, le modifiche e integrazioni che dovessero
essere apportate all'ordinanza n. 105 del 2020, si applicheranno
automaticamente anche ai processi di ricostruzione di cui al presente
comma.
2. In relazione agli interventi di cui al precedente comma 1, al
fine di accelerare le procedure previste dall'ordinanza n. 105 del
2020, gli uffici speciali per la ricostruzione verificati sotto il
profilo tecnico-amministrativo i DIP presentati ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della presente ordinanza, li trasmettono al Commissario
straordinario esprimendo il proprio parere in ordine alla
finanziabilita' dei singoli interventi. Il Commissario straordinario,
secondo i medesimi criteri utilizzati per l'individuazione degli
interventi ricompresi nel Piano di ricostruzione, riparazione,
ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui all'allegato
A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonche' secondo criteri di urgenza,
indifferibilita' e priorita' per consentire la piu' rapida ripresa o
la continuita' del culto, individuera' con ordinanza gli interventi
da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente.
3. Al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione
degli interventi di cui ai precedenti commi, il Commissario
straordinario riconosce per l'effettuazione dei relativi servizi di
progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una
anticipazione sul contributo pari a un massimo del 10% del valore
complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro
economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP. Gli importi di
cui al presente comma sono trasferiti agli uffici speciali per la
ricostruzione che li erogheranno ai soggetti attuatori con le
seguenti tempistiche:
20% alla sottoscrizione del contratto con il professionista
incaricato della progettazione;
80% al momento della approvazione del progetto secondo le
procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020.
4. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e
edifici di culto di proprieta' pubblica o per gli interventi relativi
a chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi o enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti di importo superiore alla
soglia di rilevanza europea secondo quanto stabilito dall'art. 15,
comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano le
disposizioni relative alla ricostruzione pubblica di cui al
precedente art. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica
di cui al precedente art. 3 si applicano, altresi', agli interventi
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea relativi a
chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi per i quali queste
ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore e
rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dal
Ministero della cultura, dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle singole regioni, anche
attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione.
5. Per gli interventi di ricostruzione relativi a chiese e
edifici di culto di proprieta' di soggetti privati diversi da quelli
di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni relative alla
ricostruzione privata di cui al precedente art. 2»;
Viste le note dell'USR Marche, acquisite ai protocolli della
struttura commissariale con i numeri CGRTS-0021700-A-25/05/2026,
CGRTS-0021701-A-25/05/2026, CGRTS-0021702-A-25/05/2026,
CGRTS-0021703-A-25/05/2026, CGRTS-0021704-A-25/05/2026,
CGRTS-0021715-A-25/05/2026, CGRTS-0021716-A-25/05/2026,
CGRTS-0021717-A-25/05/2026, CGRTS-0021718-A-25/05/2026,
CGRTS-0021719-A-25/05/2026, CGRTS-0021720-A-25/05/2026,
CGRTS-0021721-A-25/05/2026 e CGRTS-0021722-A-25/05/2026, con le quali
si comunica l'esito positivo della valutazione dei Documenti di
indirizzo della progettazione (DIP), con particolare riferimento alla
stima dei costi finalizzata alla pianificazione dell'intervento,
predisposti dai seguenti soggetti attuatori:
(a) quanto al Piano opere pubbliche:
Comune di Ancona, (prot. USR n. 182092 del 19 dicembre 2025,
prot. USR n. 181913 del 19 dicembre 2025, prot. USR n. 181060 del 18
dicembre 2025, prot. USR n. 182088 del 19 dicembre 2025, prot. USR n.
182097 del 19 dicembre 2025);
Comune di Frontone, (prot. USR n. 38477 del 26 marzo 2026,
prot. USR n. 38512 del 26 marzo 2026, prot. USR n. 38469 del 26 marzo
2026,);
Comune di Monte Grimano Terme, (prot. USR n. 20074 del 18
febbraio 2026, USR n. 20100 del 18 febbraio 2026);
Comune di Porto Recanati, (prot. USR n. 183734 del 22 dicembre
2025);
Comune di Santa Maria Nuova, (prot. USR n. 35380 del 20 marzo
2026);
rispettivamente in relazione alle seguenti opere pubbliche:
mattatoio edificio 1, scheda AeDES n. 005 del 16 luglio 2024,
stima dei costi euro 1.180.000,00 di cui euro 772.500,00 IVA esclusa
per lavori ed euro 407.500,00 a titolo di somme a disposizione per le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona;
cimitero Castello di Frontone - ala destra, scheda AeDES n. 001
del 29 luglio 2024, stima dei costi euro 410.000,00 di cui euro
245.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 165.000,00 a titolo di
somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la
progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto
attuatore Comune di Frontone;
laboratori arti e mestieri struttura socio-sanitaria -
intervento di riparazione del danno e rafforzamento locale, scheda
AeDES n. 007 del 9 luglio 2024, stima dei costi euro 1.800.000,00 di
cui euro 1.150.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 650.000,00 a
titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la
progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto
attuatore Comune di Ancona;
Cimitero Castello di Frontone - ala sinistra, scheda AeDES n.
002 del 29 luglio 2024, stima dei costi euro 470.000,00 di cui euro
280.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 190.000,00 a titolo di
somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la
progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto
attuatore Comune di Frontone;
ex forno di Paterno, scheda AeDES n. 008 del 25 luglio 2024,
stima dei costi euro 205.000,00 di cui euro 124.000,00 IVA esclusa
per lavori ed euro 81.000,00 a titolo di somme a disposizione per le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona;
cimitero Castello di Frontone - chiesa, scheda AeDES n. 008 del
29 luglio 2024, stima dei costi euro 370.000,00 di cui euro
210.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 160.000,00 a titolo di
somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la
progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto
attuatore Comune di Frontone;
cimitero di Savignano - monte Tassi, scheda AeDES numeri 002,
005, 006, 007 del 29 luglio /2024, stima dei costi euro 800.000,00 di
cui euro 475.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 325.000,00 a
titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la
progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto
attuatore Comune di Monte Grimano Terme;
Mattatoio edificio 3, scheda AeDES n. 007 del 16 luglio 2024,
stima dei costi euro 1.035.000,00 di cui euro 674.650,00 IVA esclusa
per lavori ed euro 360.350,00 a titolo di somme a disposizione per le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona;
municipio - palazzo Massajoli, scheda AeDES n. 001 del 29
luglio 2024, stima dei costi euro 300.000,00 di cui euro 180.000,00
IVA esclusa per lavori ed euro 120.000,00 a titolo di somme a
disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione),
indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di
Monte Grimano Terme;
municipio - palazzo Volpini, scheda AeDES n. 004 del 12 agosto
2024, stima dei costi euro 1.500.000,00 di cui euro 999.600,00 IVA
esclusa per lavori ed euro 500.400,00 a titolo di somme a
disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione),
indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di
Porto Recanati;
scuole elementari e medie, scheda AeDES n. 001 del 24 luglio
2024, stima dei costi euro 2.300.000,00 di cui euro 1.700.000,00 IVA
esclusa per lavori ed euro 600.000,00 a titolo di somme a
disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la progettazione),
indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di
Santa Maria Nuova;
villa Beer, scheda AeDES n. 008 del 16 luglio 2024, stima dei
costi euro 2.439.150,00 di cui euro 1.585.540,00 IVA esclusa per
lavori ed euro 853.610,00 a titolo di somme a disposizione per le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini, imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona;
(b) quanto al piano ricostruzione chiese ed edifici di culto:
ente Casa generalizia della congregazione degli eremiti
Camaldolesi in Toscana, (prot. USR n. 186059 del 29 dicembre 2025),
relativamente all'Eremo di Montegiove, scheda A-DC n. 001 del 23
settembre 2024, stima dei costi euro 1.540.000,00 di cui euro
1.000.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 540.000,00 a titolo di
somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa la
progettazione), indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto
attuatore ente Casa generalizia della congregazione degli eremiti
Camaldolesi;
Preso atto che l'USR Marche ha esaminato i richiamati DIP e
verificato la completezza documentale considerate anche le schede
AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi agli edifici
in questione;
Preso altresi' atto che l'USR Marche ha valutato corretta la stima
dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra
riportati;
Preso, infine, atto della volonta' dei comuni, sopracitati di
fungere da soggetto attuatore dei richiamati interventi di
ricostruzione;
Considerata la rilevanza che le opere pubbliche e l'edificio di
culto menzionati rivestono sotto il profilo pubblico nell'ambito
delle Marche, e la conseguente indifferibilita' e urgenza
nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta dei soggetti
attuatori sopracitati e di procedere all'inserimento degli interventi
in questione nei piani di ricostruzione delle opere pubbliche e delle
chiese e degli edifici di culto dei territori della Regione Marche e
della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022
e del 9 marzo 2023;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, della citata ordinanza
n. 1 del 2025, al fine di accelerare lo sviluppo dei progetti di
fattibilita' tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui
alla presente ordinanza, nonche' per lo svolgimento delle connesse
attivita' e funzioni tecniche, di riconoscere una percentuale massima
del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale
risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato dal
DIP;
Ritenuto di trasferire le relative somme agli uffici speciali per
la ricostruzione (che le erogheranno ai soggetti attuatori con le
seguenti tempistiche dal menzionato art. 3, comma 8-bis,
dell'ordinanza n. 1 del 2025) le seguenti anticipazioni del
contributo:
mattatoio edificio 1 di Ancona, anticipazione massima sul
contributo pari ad euro 118.000,00;
cimitero Castello di Frontone - ala destra, anticipazione massima
sul contributo pari ad euro 41.000,00;
laboratori arti e mestieri struttura socio sanitaria - intervento
di riparazione del danno e rafforzamento locale di Ancona,
anticipazione massima sul contributo pari ad euro 180.000,00;
cimitero Castello di Frontone - ala sinistra, anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 47.000,00;
ex forno di Paterno di Ancona, anticipazione massima sul
contributo pari ad euro 20.500,00;
cimitero Castello di Frontone - chiesa di Frontone, anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 37.000,00;
cimitero di Savignano - Monte Tassi di Monte Grimano Terme,
anticipazione massima sul contributo pari ad euro 80.000,00;
mattatoio edificio 3 di Ancona, anticipazione massima sul
contributo pari ad euro 103.500,00;
municipio - palazzo Massajoli di Monte Grimano Terme,
anticipazione massima sul contributo pari ad euro 30.000,00;
municipio - palazzo Volpini di Porto Recanati, anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 150.000,00;
scuole elementari e medie di Santa Maria Nuova, anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 230.000,00;
villa Beer di Ancona, anticipazione massima sul contributo pari
ad euro 243.915,00;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della citata ordinanza
n. 1 del 2026 (come introdotto dall'ordinanza n. 5 del 2026), al fine
di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione degli
interventi in questione, di riconoscere al soggetto attuatore, per
l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle
connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione nel limite
massimo del 10% del valore complessivo dei singoli interventi,
secondo quanto previsto dal medesimo art. 3-bis, comma 3, rimettendo
poi all'USR Marche la successiva erogazione del quantum
effettivamente concordato con il professionista nell'ambito del
contratto di progettazione che sara' stipulato:
Eremo di Montegiove di Fano, anticipazione massima sul contributo
pari ad euro 154.000,00;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie stanziate
dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 677 e 678 e
confluite nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 25 maggio 2026 e'
pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima data, l'ammontare
delle risorse disponibili per la programmazione e' pari a euro
90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 5.486.331,14 per le spese
di progettazione;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'art.
1, comma 678, della legge n. 207 del 2024;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare il piu'
rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle sopracitate
opere danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il
tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza e risultato
dell'azione amministrativa e anche nell'ottica della riparazione
sociale dei territori in questione;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Umbria
nell'ambito della Cabina di coordinamento del 27 maggio 2026;
Dispone:
Art. 1
Approvazione del terzo stralcio del Piano di ricostruzione delle
opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti
dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai
sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025
1. E' approvato il terzo stralcio del Piano di ricostruzione delle
opere pubbliche del territorio della Regione Marche colpiti dagli
eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi
dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, di cui
all'allegato 1 alla presente ordinanza che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, primo periodo, dell'ordinanza
n. 1 del 2025, nell'ambito del Piano di ricostruzione di cui
all'allegato A, saranno in questa fase oggetto di finanziamento le
sole attivita' di sviluppo del progetto di fattibilita'
tecnico-economica e le connesse attivita' e funzioni tecniche nel
limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, secondo periodo,
dell'ordinanza n. 1 del 2025, e nei limiti dei finanziamenti
concessi, gli uffici speciali per la ricostruzione potranno erogare
ai soggetti attuatori esclusivamente le somme risultanti dai
contratti di appalto di servizi di progettazione che saranno
stipulati e dovranno essere depositati presso gli USR.
4. l'allegato 1 della presente ordinanza integra l'allegato A
all'ordinanza n. 9 del 2026 (primo stralcio), gia' integrato con
l'ordinanza n. 10 del 2026 (secondo stralcio), il quale assume un
valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni pari a
euro 5.885.411,92.