Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio dei ministri: 
    (i) 6 aprile 2023,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2023; 
    (ii) 11 aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 106 dell'8 maggio 2023; 
    (iii) 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2023; 
    (iv) 20 marzo 2024, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2024; 
  Visto l'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 29 aprile 2024,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
il quale  ha  previsto  che  «Il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  11  gennaio  2023,  n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni
di cui al decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  provvede  alla
ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private, danneggiate per  effetto  degli  eventi  sismici  che  hanno
colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre  2022  e  il
territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali e' stato
dichiarato   lo   stato   di   emergenza   di   rilievo    nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  11
aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  91  del  18  aprile
2023, i  cui  effetti  sono  stati  estesi  dalla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31  maggio  2023,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del  27  giugno  2023.  La
ricognizione di cui al precedente periodo e'  sottoposta  al  Governo
mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile
e le politiche del mare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore   della   legge   di   conversione   del   presente   decreto.
All'attuazione del  presente  comma  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2024,  n.  207,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, commi 677, 678  e  678-bis,  della
richiamata  legge  n.  207  del  2024,  nel  testo  risultante  dalle
modifiche  e  integrazioni  apportate  dall'art.  21-bis   (rubricato
«Misure urgenti per l'attuazione dei processi  di  ricostruzione  dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti  del  9
novembre  2022  e  del  9  marzo  2023  da  parte   del   Commissario
straordinario di cui  all'art.  2,  comma  2,  del  decreto-legge  11
gennaio 2023, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
marzo  2023,  n.  21»)  del  decreto-legge  14  marzo  2025,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  maggio  2025,  n.  69,
secondo cui: 
    «677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione  pubblica  a
seguito degli eventi sismici che  hanno  colpito  i  territori  della
Regione Marche compresi nei Comuni di Ancona,  Fano  e  Pesaro  il  9
novembre 2022 e i territori della Regione Umbria compresi nei  Comuni
di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023, per i quali e'  stato
dichiarato   lo   stato   di   emergenza   di   rilievo    nazionale,
rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  11
aprile 2023, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 106 dell'8 maggio 2023 e 6 aprile 2023, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  91  del  18  aprile
2023, e' autorizzata la spesa nel limite di 5  milioni  di  euro  per
l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per  le  attivita'
di progettazione,  a  seguito  degli  esiti  della  ricognizione  dei
fabbisogni di cui all'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo
2024, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile
2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2,
del  decreto-legge  11  gennaio   2023,   n.   3,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,  provvede  alle
attivita' di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono  trasferite
alla contabilita' speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2025 e a 7 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
    678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione  pubblica
e privata in relazione agli eventi sismici di  cui  al  comma  677  e
delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai  sensi  e  con  le
modalita' di cui ai commi da 644 a 646. Il Commissario  straordinario
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n.  3,
convertito, con modificazioni, dalla legge  10  marzo  2023,  n.  21,
provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle
procedure,  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo  disponibili   a
legislazione vigente e nell'ambito dei  mezzi  e  nell'esercizio  dei
poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30
a 36, 50  e  50-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
all'art. 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
all'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio  2018,
n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018,  n.
89 e all'art. 20-bis del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n.  233.
Al  fine  di  assicurare  l'immediato  avvio  degli   interventi   di
ricostruzione di cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  nel
limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di  euro
per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del  presente
comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a  60  milioni  di
euro per l'anno 2026, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1,  comma  362,  lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
    678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono  applicarsi,
altresi',  nei  limiti  delle  risorse  allo  scopo   disponibili   a
legislazione  vigente,  in  riferimento  a   immobili   distrutti   o
danneggiati situati in comuni delle Regioni Marche e  Umbria  diversi
da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli  interessati  che
dimostrino il nesso di causalita' diretto tra i danni verificatisi  e
gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022  e  il  9  marzo  2023,
comprovato da apposita perizia asseverata.»; 
  Visto, altresi', l'art. 1, commi 644, 645, 646, 653  e  673,  della
legge n. 207 del 2024; 
  Visto l'art. 1, commi 592, 593 e 594, della legge 30 dicembre 2025,
n. 199, recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»; 
  Visto, altresi', il comma 615 dell'art. 1 della legge  n.  199  del
2025, ai sensi del quale: 
    «Per  gli  interventi  di  ricostruzione  privata  nei  territori
interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione  Marche
il 9 novembre 2022 e la Regione  Umbria  il  9  marzo  2023,  di  cui
all'art. 1, comma 677, della legge  30  dicembre  2024,  n.  207,  e'
autorizzata la spesa di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  90
milioni di euro per l'anno 2027 e 220  milioni  di  euro  per  l'anno
2028. Il Commissario straordinario di cui all'art. 2,  comma  2,  del
decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 marzo  2023,  n.  21,  provvede  alla  disciplina  dei
criteri  per  la  concessione  e  l'erogazione  dei   contributi   di
ricostruzione, fino al 100 per cento  delle  spese  occorrenti  sulla
base dei danni effettivamente  verificatisi  e  previa  verifica  del
nesso di causalita' con gli eventi calamitosi, con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente.  Le
risorse di cui al primo periodo  sono  trasferite  alla  contabilita'
speciale intestata al medesimo  Commissario  straordinario  ai  sensi
dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.
229.»; 
  Visto l'art. 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29  maggio
2018, n. 55, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, commi da 1 a  3,  del  richiamato
decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2024,  n.  209,  recante
«Disposizioni  integrative  e  correttive  al  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36»,  il
quale  ha  apportato  numerose  modifiche  al  codice  dei  contratti
pubblici vigente; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio,  ai  sensi  dell'art.  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto e considerato il decreto n. 1 del 28 aprile 2025, a mezzo del
quale il Commissario straordinario ha dettato le  prime  linee  guida
contenenti  indirizzi  e  criteri  per  l'avvio   dei   processi   di
ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi  sismici  che
hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e
il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023; 
  Viste le ordinanze commissariali  emanate  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 678, della legge n. 207 del 2024 e dell'art. 2,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016: 
    n. 1  del  2  luglio  2025,  recante  «Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione dei processi di ricostruzione  pubblica  e  privata  dei
territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi  sismici
del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023»; 
    n. 2 del 18 dicembre 2025, recante «Modifiche all'ordinanza n.  1
del 2 luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678,  della  legge  n.
207 del 2024 e dell'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del
2016»; 
    n. 3 del 19 dicembre 2025, recante «Proroga termini in materia di
ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza  n.  1  del
2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del  2024  e
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; 
    n. 4 del 27 gennaio 2026,  recante  «Contributo  per  il  disagio
abitativo finalizzato alla ricostruzione»; 
    n. 5 del 23 febbraio  2026,  recante  «Ulteriori  disposizioni  e
termini in materia di ricostruzione pubblica e privata, di interventi
su chiese e edifici di culto, nonche'  per  l'immediato  avvio  delle
attivita' di progettazione»; 
    n. 6 del 9 marzo 2026,  recante  «Piano  di  ricostruzione  delle
chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche  e
Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023 ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3,  dell'ordinanza  n.  1
del 2 luglio 2025 (primo stralcio)»; 
    n. 7  del  27  marzo  2026,  recante  «Modifica  termini  per  la
ricostruzione pubblica e privata. Modifiche all'ordinanza n. 1 del  2
luglio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207  del
2024 e dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016»; 
    n. 8 del 27 marzo 2026, recante  «Piano  di  ricostruzione  delle
chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche  e
Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023, ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza  n.  1
del 2 luglio 2025 (secondo  stralcio).  Integrazioni  all'allegato  A
all'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2026»; 
    n. 9 del 27 marzo 2026, recante  «Piano  di  ricostruzione  delle
opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e  Umbria  colpiti
dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, ai sensi
dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025»; 
    n. 10 del 4 maggio 2026, recante «Piano  di  ricostruzione  delle
chiese e degli edifici di culto dei territori delle Regioni Marche  e
Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo
2023, ai sensi dell'art. 3-bis, commi da 1 a 3, dell'ordinanza  n.  1
del 2 luglio 2025 (secondo stralcio)»; 
  Visto l'art. 3 («Ricostruzione pubblica») dell'ordinanza n.  1  del
2025 ai sensi dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del  2024  e
successive modifiche e integrazioni, che stabilisce: 
    «1. Ai processi  di  ricostruzione  pubblica  si  applicano,  ove
compatibili, le  disposizioni  contenute  nelle  seguenti  ordinanze,
emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n.  189  del
2016 e successive modifiche e integrazioni: 
      a. n. 227 del 9 aprile 2025, recante "Disposizioni  in  materia
di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata
in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209"; 
      b. n. 223 del 31 gennaio 2025, recante "Nuova disciplina  delle
modalita' e dei criteri di  ripartizione  delle  risorse  finanziarie
destinate agli incentivi tecnici  di  cui  all'art.  45  del  decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato  dall'art.  16  del
decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209) e di costituzione di un
fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui  all'art.  45,
comma  5,  del  decreto  legislativo  n.  36  del  2023.  Abrogazione
dell'ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024"; 
    c. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  "Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM"; 
      d. n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in  materia
di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo  31  marzo
2023, n. 36". 
    2. Salvo che  non  sia  diversamente  previsto,  le  modifiche  e
integrazioni che dovessero essere apportate alle  ordinanze  elencate
al precedente comma 1,  si  applicheranno  automaticamente  anche  ai
processi di ricostruzione pubblica di cui alla presente ordinanza. 
    3. Agli interventi di ricostruzione pubblica di cui alla presente
ordinanza trova applicazione il nuovo  accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
post-sisma   Italia   centrale   (accordo   di   alta   sorveglianza)
sottoscritto  con  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ai   sensi
dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016  e  datato  21  luglio
2023. 
    4. In deroga all'art. 50 del decreto legislativo 31  marzo  2023,
n. 36, nell'ambito dei processi di ricostruzione di cui alla presente
ordinanza: 
      a. e' consentito l'affidamento diretto dei contratti relativi a
servizi di ingegneria e architettura o all'attivita' di progettazione
fino alla soglia di 215.000 euro di cui all'art. 14, comma 1, lettera
c),  del  medesimo  decreto  legislativo  n.  36  del   2023,   ferma
l'applicazione del principio di rotazione; 
      b. e' consentito affidamento diretto dei  contratti  di  lavori
sino all'importo massimo di 400.000 euro,  ferma  l'applicazione  del
principio di rotazione. 
    5.  Sino  al  31  dicembre  2026,  nell'ambito  dei  processi  di
ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga agli articoli
62 e 63, e all'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023: 
      a.  e'  sospeso  l'obbligo  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici; 
      b.  e'  sospeso  l'obbligo  di  qualificazione  delle  stazioni
appaltanti per i soli Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  delle
Marche e dell'Umbria, sia per la  fase  relativa  alla  progettazione
tecnico-amministrativa e all'affidamento, sia per  la  fase  relativa
all'esecuzione dei contratti pubblici. 
    6.  Sino  al  31  dicembre  2026,  nell'ambito  dei  processi  di
ricostruzione di cui alla presente ordinanza, in deroga  all'art.  43
del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'art. 48,  comma  6,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, e' sospeso l'obbligo  per  le  stazioni
appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi  e  strumenti  di
gestione informativa digitale delle costruzioni per la  progettazione
e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi
su costruzioni esistenti per un  importo  inferiore  alle  soglie  di
rilevanza europea di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e comma  2,
lettera a), del medesimo decreto legislativo. Resta ferma la facolta'
dei soggetti  attuatori  di  applicare  le  disposizioni  oggetto  di
deroga, anche solo con riferimento a singole procedure di affidamento
di specifici contratti pubblici; 
    7.  Entro  il  31  dicembre  2026,   i   soggetti   interessatati
trasmettono all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente  per
territorio i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP)  di  cui
all'art. 41 e all'allegato I.7 del  decreto  legislativo  n.  36  del
2023,  o  l'eventuale  superiore  livello   di   progettazione   gia'
predisposto, relativi agli interventi di  ricostruzione  pubblica  di
cui si richiede il finanziamento ai sensi dell'art. 1,  commi  677  e
678, della legge n. 207 del  2024.  Tra  gli  interventi  di  cui  al
presente  comma  rientrano  tutti  quelli   su   immobili,   edifici,
strutture, infrastrutture ed opere pubblici, le chiese  e  gli  altri
edifici   di   culto    civilmente    riconosciuti    di    interesse
storico-artistico ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio  2004,
n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12
del medesimo decreto legislativo e  utilizzati  per  le  esigenze  di
culto, nonche' tutti gli  altri  immobili  equiparati  ai  sensi  del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  che  siano  stati  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici del 9 novembre  2022  e  del  9  marzo
2023. 
    8. Gli uffici speciali per la ricostruzione verificati, sotto  il
profilo tecnico-amministrativo, i DIP di cui al precedente  comma  7,
li trasmettono al Commissario  straordinario  esprimendo  il  proprio
parere in ordine alla finanziabilita'  del  relativo  intervento.  Il
Commissario    straordinario,    secondo    criteri    di    urgenza,
indifferibilita'   e   priorita'   per   il    funzionamento    delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine di  consentire
una piu' rapida ricostruzione e riparazione  sociale  dei  territori,
individuera' con ordinanza gli interventi di  ricostruzione  pubblica
da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente. 
    8-bis.   Per   lo   sviluppo   dei   progetti   di   fattibilita'
tecnico-economica  (PFTE)  relativi  agli  interventi   di   cui   al
precedente  comma  8,  nonche'  per  lo  svolgimento  delle  connesse
attivita' e funzioni tecniche, il Commissario straordinario riconosce
una percentuale massima del 10% del valore  complessivo  del  singolo
intervento quale risultante dal quadro  economico  dell'opera  o  del
lavoro ricavato dal DIP. Le somme  di  cui  al  presente  comma  sono
trasferite  agli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione   che   le
erogheranno ai soggetti attuatori con le seguenti tempistiche: 
      20% alla sottoscrizione del contratto di appalto di servizi  di
progettazione; 
      30% al momento del deposito del  PFTE  da  parte  del  soggetto
attuatore presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione; 
      50% al momento della approvazione del PFTE. 
    9.  Gli  affidamenti  dei  contratti   pubblici   inerenti   agli
interventi di ricostruzione pubblica di cui alla  presente  ordinanza
sono effettuati mediante l'utilizzo degli atti e delle procedure tipo
approvati dal Commissario straordinario e previamente  condivisi  con
l'Autorita' nazionale anticorruzione.»; 
  Visto l'art. 3-bis («Ricostruzione di chiese e edifici  di  culto»)
dell'ordinanza n. 1 del 2025, ai sensi dell'art. 1, comma  678  della
legge n. 207 del 2024, come introdotto dalla successiva ordinanza  n.
5 del 2025, il quale al comma 4 sancisce che: 
    «1. Per gli interventi  di  ricostruzione  relativi  a  chiese  e
edifici di culto  di  proprieta'  di  diocesi  o  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
europea secondo quanto  stabilito  dall'art.  15,  comma  3-bis,  del
decreto-legge n. 189 del  2016,  si  applica  le  disposizioni  della
presente   ordinanza   e,   ove   compatibili,    quelle    contenute
nell'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante "Semplificazione
della ricostruzione degli  edifici  di  culto".  Salvo  che  non  sia
diversamente previsto, le  modifiche  e  integrazioni  che  dovessero
essere apportate all'ordinanza n.  105  del  2020,  si  applicheranno
automaticamente anche ai processi di ricostruzione di cui al presente
comma. 
    2. In relazione agli interventi di cui al precedente comma 1,  al
fine di accelerare le procedure previste dall'ordinanza  n.  105  del
2020, gli uffici speciali per la ricostruzione  verificati  sotto  il
profilo tecnico-amministrativo i DIP presentati ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della presente  ordinanza,  li  trasmettono  al  Commissario
straordinario  esprimendo  il   proprio   parere   in   ordine   alla
finanziabilita' dei singoli interventi. Il Commissario straordinario,
secondo i medesimi  criteri  utilizzati  per  l'individuazione  degli
interventi  ricompresi  nel  Piano  di  ricostruzione,   riparazione,
ripristino delle chiese e degli edifici di culto di cui  all'allegato
A dell'ordinanza n. 105 del 2020, nonche' secondo criteri di urgenza,
indifferibilita' e priorita' per consentire la piu' rapida ripresa  o
la continuita' del culto, individuera' con ordinanza  gli  interventi
da finanziare nei limiti di spesa fissati dalla normativa vigente. 
    3. Al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione
degli  interventi  di  cui  ai  precedenti  commi,   il   Commissario
straordinario riconosce per l'effettuazione dei relativi  servizi  di
progettazione e delle connesse attivita'  e  funzioni  tecniche,  una
anticipazione sul contributo pari a un massimo  del  10%  del  valore
complessivo  del  singolo  intervento  quale  risultante  dal  quadro
economico dell'opera o dei lavori ricavato dal DIP.  Gli  importi  di
cui al presente comma sono trasferiti agli  uffici  speciali  per  la
ricostruzione  che  li  erogheranno  ai  soggetti  attuatori  con  le
seguenti tempistiche: 
      20% alla sottoscrizione del  contratto  con  il  professionista
incaricato della progettazione; 
      80% al momento  della  approvazione  del  progetto  secondo  le
procedure previste dall'ordinanza n. 105 del 2020. 
    4. Per gli  interventi  di  ricostruzione  relativi  a  chiese  e
edifici di culto di proprieta' pubblica o per gli interventi relativi
a chiese  e  edifici  di  culto  di  proprieta'  di  diocesi  o  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti  di  importo  superiore  alla
soglia di rilevanza europea secondo quanto  stabilito  dall'art.  15,
comma 3-bis, del decreto-legge n.  189  del  2016,  si  applicano  le
disposizioni  relative  alla  ricostruzione  pubblica   di   cui   al
precedente art. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 3, del  decreto-legge
n. 189 del 2016, le disposizioni relative alla ricostruzione pubblica
di cui al precedente art. 3 si applicano, altresi',  agli  interventi
di importo inferiore alla soglia  di  rilevanza  europea  relativi  a
chiese e edifici di culto di proprieta' di diocesi per i quali queste
ultime non si siano proposte per la funzione di soggetto attuatore  e
rispetto ai quali le funzioni di soggetto attuatore sono  svolte  dal
Ministero della cultura, dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dall'Agenzia del demanio o dalle  singole  regioni,  anche
attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione. 
    5. Per gli  interventi  di  ricostruzione  relativi  a  chiese  e
edifici di culto di proprieta' di soggetti privati diversi da  quelli
di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni relative alla
ricostruzione privata di cui al precedente art. 2»; 
  Viste le  note  dell'USR  Marche,  acquisite  ai  protocolli  della
struttura  commissariale  con  i  numeri  CGRTS-0021700-A-25/05/2026,
CGRTS-0021701-A-25/05/2026,               CGRTS-0021702-A-25/05/2026,
CGRTS-0021703-A-25/05/2026,               CGRTS-0021704-A-25/05/2026,
CGRTS-0021715-A-25/05/2026,               CGRTS-0021716-A-25/05/2026,
CGRTS-0021717-A-25/05/2026,               CGRTS-0021718-A-25/05/2026,
CGRTS-0021719-A-25/05/2026,               CGRTS-0021720-A-25/05/2026,
CGRTS-0021721-A-25/05/2026 e CGRTS-0021722-A-25/05/2026, con le quali
si comunica l'esito  positivo  della  valutazione  dei  Documenti  di
indirizzo della progettazione (DIP), con particolare riferimento alla
stima dei  costi  finalizzata  alla  pianificazione  dell'intervento,
predisposti dai seguenti soggetti attuatori: 
    (a) quanto al Piano opere pubbliche: 
      Comune di Ancona, (prot. USR n. 182092 del  19  dicembre  2025,
prot. USR n. 181913 del 19 dicembre 2025, prot. USR n. 181060 del  18
dicembre 2025, prot. USR n. 182088 del 19 dicembre 2025, prot. USR n.
182097 del 19 dicembre 2025); 
      Comune di Frontone, (prot. USR n.  38477  del  26  marzo  2026,
prot. USR n. 38512 del 26 marzo 2026, prot. USR n. 38469 del 26 marzo
2026,); 
      Comune di Monte Grimano Terme,  (prot.  USR  n.  20074  del  18
febbraio 2026, USR n. 20100 del 18 febbraio 2026); 
      Comune di Porto Recanati, (prot. USR n. 183734 del 22  dicembre
2025); 
      Comune di Santa Maria Nuova, (prot. USR n. 35380 del  20  marzo
2026); 
    rispettivamente in relazione alle seguenti opere pubbliche: 
      mattatoio edificio 1, scheda AeDES n. 005 del 16  luglio  2024,
stima dei costi euro 1.180.000,00 di cui euro 772.500,00 IVA  esclusa
per lavori ed euro 407.500,00 a titolo di somme a disposizione per le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini,  imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona; 
      cimitero Castello di Frontone - ala destra, scheda AeDES n. 001
del 29 luglio 2024, stima dei  costi  euro  410.000,00  di  cui  euro
245.000,00 IVA esclusa per lavori ed  euro  165.000,00  a  titolo  di
somme  a  disposizione  per  le  spese  tecniche  (ivi   inclusa   la
progettazione), indagini, imprevisti,  economie  ed  IVA  -  soggetto
attuatore Comune di Frontone; 
      laboratori  arti  e  mestieri   struttura   socio-sanitaria   -
intervento di riparazione del danno e  rafforzamento  locale,  scheda
AeDES n. 007 del 9 luglio 2024, stima dei costi euro 1.800.000,00  di
cui euro 1.150.000,00 IVA esclusa per lavori  ed  euro  650.000,00  a
titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa  la
progettazione), indagini, imprevisti,  economie  ed  IVA  -  soggetto
attuatore Comune di Ancona; 
      Cimitero Castello di Frontone - ala sinistra, scheda  AeDES  n.
002 del 29 luglio 2024, stima dei costi euro 470.000,00 di  cui  euro
280.000,00 IVA esclusa per lavori ed  euro  190.000,00  a  titolo  di
somme  a  disposizione  per  le  spese  tecniche  (ivi   inclusa   la
progettazione), indagini, imprevisti,  economie  ed  IVA  -  soggetto
attuatore Comune di Frontone; 
      ex forno di Paterno, scheda AeDES n. 008 del  25  luglio  2024,
stima dei costi euro 205.000,00 di cui euro  124.000,00  IVA  esclusa
per lavori ed euro 81.000,00 a titolo di somme a disposizione per  le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini,  imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona; 
      cimitero Castello di Frontone - chiesa, scheda AeDES n. 008 del
29  luglio  2024,  stima  dei  costi  euro  370.000,00  di  cui  euro
210.000,00 IVA esclusa per lavori ed  euro  160.000,00  a  titolo  di
somme  a  disposizione  per  le  spese  tecniche  (ivi   inclusa   la
progettazione), indagini, imprevisti,  economie  ed  IVA  -  soggetto
attuatore Comune di Frontone; 
      cimitero di Savignano - monte Tassi, scheda AeDES  numeri  002,
005, 006, 007 del 29 luglio /2024, stima dei costi euro 800.000,00 di
cui euro 475.000,00 IVA esclusa  per  lavori  ed  euro  325.000,00  a
titolo di somme a disposizione per le spese tecniche (ivi inclusa  la
progettazione), indagini, imprevisti,  economie  ed  IVA  -  soggetto
attuatore Comune di Monte Grimano Terme; 
      Mattatoio edificio 3, scheda AeDES n. 007 del 16  luglio  2024,
stima dei costi euro 1.035.000,00 di cui euro 674.650,00 IVA  esclusa
per lavori ed euro 360.350,00 a titolo di somme a disposizione per le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini,  imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona; 
      municipio - palazzo Massajoli,  scheda  AeDES  n.  001  del  29
luglio 2024, stima dei costi euro 300.000,00 di cui  euro  180.000,00
IVA esclusa per lavori  ed  euro  120.000,00  a  titolo  di  somme  a
disposizione per le spese tecniche (ivi  inclusa  la  progettazione),
indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune  di
Monte Grimano Terme; 
      municipio - palazzo Volpini, scheda AeDES n. 004 del 12  agosto
2024, stima dei costi euro 1.500.000,00 di cui  euro  999.600,00  IVA
esclusa  per  lavori  ed  euro  500.400,00  a  titolo  di   somme   a
disposizione per le spese tecniche (ivi  inclusa  la  progettazione),
indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune  di
Porto Recanati; 
      scuole elementari e medie, scheda AeDES n. 001  del  24  luglio
2024, stima dei costi euro 2.300.000,00 di cui euro 1.700.000,00  IVA
esclusa  per  lavori  ed  euro  600.000,00  a  titolo  di   somme   a
disposizione per le spese tecniche (ivi  inclusa  la  progettazione),
indagini, imprevisti, economie ed IVA - soggetto attuatore Comune  di
Santa Maria Nuova; 
      villa Beer, scheda AeDES n. 008 del 16 luglio 2024,  stima  dei
costi euro 2.439.150,00 di cui  euro  1.585.540,00  IVA  esclusa  per
lavori ed euro 853.610,00 a titolo di somme  a  disposizione  per  le
spese tecniche (ivi inclusa la progettazione), indagini,  imprevisti,
economie ed IVA - soggetto attuatore Comune di Ancona; 
    (b) quanto al piano ricostruzione chiese ed edifici di culto: 
      ente  Casa  generalizia  della  congregazione   degli   eremiti
Camaldolesi in Toscana, (prot. USR n. 186059 del 29  dicembre  2025),
relativamente all'Eremo di Montegiove, scheda  A-DC  n.  001  del  23
settembre 2024,  stima  dei  costi  euro  1.540.000,00  di  cui  euro
1.000.000,00 IVA esclusa per lavori ed euro 540.000,00  a  titolo  di
somme  a  disposizione  per  le  spese  tecniche  (ivi   inclusa   la
progettazione), indagini, imprevisti,  economie  ed  IVA  -  soggetto
attuatore ente Casa generalizia  della  congregazione  degli  eremiti
Camaldolesi; 
      Preso atto che l'USR Marche ha esaminato  i  richiamati  DIP  e
verificato la completezza documentale  considerate  anche  le  schede
AeDES/A-DC da cui si rilevano i danni che sono occorsi  agli  edifici
in questione; 
  Preso altresi' atto che l'USR Marche ha valutato corretta la  stima
dei costi finalizzata alla pianificazione degli interventi come sopra
riportati; 
  Preso, infine, atto  della  volonta'  dei  comuni,  sopracitati  di
fungere  da  soggetto  attuatore   dei   richiamati   interventi   di
ricostruzione; 
  Considerata la rilevanza che le opere  pubbliche  e  l'edificio  di
culto menzionati rivestono  sotto  il  profilo  pubblico  nell'ambito
delle  Marche,  e   la   conseguente   indifferibilita'   e   urgenza
nell'avviare i correlati interventi di ricostruzione e riparazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  accogliere  la  richiesta  dei   soggetti
attuatori sopracitati e di procedere all'inserimento degli interventi
in questione nei piani di ricostruzione delle opere pubbliche e delle
chiese e degli edifici di culto dei territori della Regione Marche  e
della Regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022
e del 9 marzo 2023; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, della citata ordinanza
n. 1 del 2025, al fine di accelerare  lo  sviluppo  dei  progetti  di
fattibilita' tecnico-economica (PFTE) relativi agli interventi di cui
alla presente ordinanza, nonche' per lo  svolgimento  delle  connesse
attivita' e funzioni tecniche, di riconoscere una percentuale massima
del  10%  del  valore  complessivo  del  singolo   intervento   quale
risultante dal quadro economico dell'opera o del lavoro ricavato  dal
DIP; 
  Ritenuto di trasferire le relative somme agli uffici  speciali  per
la ricostruzione (che le erogheranno ai  soggetti  attuatori  con  le
seguenti  tempistiche   dal   menzionato   art.   3,   comma   8-bis,
dell'ordinanza  n.  1  del  2025)  le  seguenti   anticipazioni   del
contributo: 
    mattatoio  edificio  1  di  Ancona,  anticipazione  massima   sul
contributo pari ad euro 118.000,00; 
    cimitero Castello di Frontone - ala destra, anticipazione massima
sul contributo pari ad euro 41.000,00; 
    laboratori arti e mestieri struttura socio sanitaria - intervento
di  riparazione  del  danno  e  rafforzamento   locale   di   Ancona,
anticipazione massima sul contributo pari ad euro 180.000,00; 
    cimitero Castello  di  Frontone  -  ala  sinistra,  anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 47.000,00; 
    ex  forno  di  Paterno  di  Ancona,  anticipazione  massima   sul
contributo pari ad euro 20.500,00; 
    cimitero Castello di Frontone - chiesa di Frontone, anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 37.000,00; 
    cimitero di Savignano -  Monte  Tassi  di  Monte  Grimano  Terme,
anticipazione massima sul contributo pari ad euro 80.000,00; 
    mattatoio  edificio  3  di  Ancona,  anticipazione  massima   sul
contributo pari ad euro 103.500,00; 
    municipio  -  palazzo   Massajoli   di   Monte   Grimano   Terme,
anticipazione massima sul contributo pari ad euro 30.000,00; 
    municipio - palazzo  Volpini  di  Porto  Recanati,  anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 150.000,00; 
    scuole elementari e medie di  Santa  Maria  Nuova,  anticipazione
massima sul contributo pari ad euro 230.000,00; 
    villa Beer di Ancona, anticipazione massima sul  contributo  pari
ad euro 243.915,00; 
  Ritenuto, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della citata ordinanza
n. 1 del 2026 (come introdotto dall'ordinanza n. 5 del 2026), al fine
di  accelerare  l'avvio  delle  attivita'  di   progettazione   degli
interventi in questione, di riconoscere al  soggetto  attuatore,  per
l'effettuazione  dei  relativi  servizi  di  progettazione  e   delle
connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione nel  limite
massimo del  10%  del  valore  complessivo  dei  singoli  interventi,
secondo quanto previsto dal medesimo art. 3-bis, comma 3,  rimettendo
poi   all'USR   Marche   la   successiva   erogazione   del   quantum
effettivamente  concordato  con  il  professionista  nell'ambito  del
contratto di progettazione che sara' stipulato: 
    Eremo di Montegiove di Fano, anticipazione massima sul contributo
pari ad euro 154.000,00; 
  Verificata la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  stanziate
dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art.  1,  commi  677  e  678  e
confluite nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del  25  maggio  2026  e'
pari a euro 102.000.000,00, mentre, alla medesima  data,  l'ammontare
delle risorse disponibili  per  la  programmazione  e'  pari  a  euro
90.000.000,00 per la ricostruzione ed euro 5.486.331,14 per le  spese
di progettazione; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016  e  dall'art.
1, comma 678, della legge n. 207 del 2024; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di avviare  il  piu'
rapidamente possibile il processo di ricostruzione delle  sopracitate
opere danneggiate dal sisma del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 il
tutto nell'ottica dei principi di efficacia, efficienza  e  risultato
dell'azione amministrativa  e  anche  nell'ottica  della  riparazione
sociale dei territori in questione; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche  e  Umbria
nell'ambito della Cabina di coordinamento del 27 maggio 2026; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione del terzo stralcio  del  Piano  di  ricostruzione  delle
  opere pubbliche dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti
  dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del  9  marzo  2023,  ai
  sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025 
 
  1. E' approvato il terzo stralcio del Piano di ricostruzione  delle
opere pubbliche del territorio della  Regione  Marche  colpiti  dagli
eventi sismici del 9 novembre 2022 e  del  9  marzo  2023,  ai  sensi
dell'art.  3  dell'ordinanza  n.  1  del  2  luglio  2025,   di   cui
all'allegato 1 alla  presente  ordinanza  che  ne  costituisce  parte
integrante e sostanziale. 
  2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8-bis, primo periodo, dell'ordinanza
n. 1  del  2025,  nell'ambito  del  Piano  di  ricostruzione  di  cui
all'allegato A, saranno in questa fase oggetto  di  finanziamento  le
sole   attivita'   di   sviluppo   del   progetto   di   fattibilita'
tecnico-economica e le connesse attivita'  e  funzioni  tecniche  nel
limite massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.   3,   comma   8-bis,   secondo   periodo,
dell'ordinanza  n.  1  del  2025,  e  nei  limiti  dei  finanziamenti
concessi, gli uffici speciali per la ricostruzione  potranno  erogare
ai  soggetti  attuatori  esclusivamente  le  somme   risultanti   dai
contratti  di  appalto  di  servizi  di  progettazione  che   saranno
stipulati e dovranno essere depositati presso gli USR. 
  4. l'allegato 1  della  presente  ordinanza  integra  l'allegato  A
all'ordinanza n. 9 del 2026  (primo  stralcio),  gia'  integrato  con
l'ordinanza n. 10 del 2026 (secondo stralcio),  il  quale  assume  un
valore totale massimo dei finanziamenti per le progettazioni  pari  a
euro 5.885.411,92.