IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Visto il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di sport per lo svolgimento di
grandi eventi e l'efficacia del documento di identita'» e, in
particolare, l'art. 10 comma 1, il quale dispone che al fine di
assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile
alle attivita' connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di
San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della
morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento
degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di
coordinamento di cui al comma 3 del richiamato art. 10, individua,
definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilita',
all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione
e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei
medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua le iniziative
dirette al conseguimento urgente della disponibilita' di beni,
forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la
funzionale organizzazione dei predetti eventi;
Ravvisata la necessita' di dover disporre degli strumenti necessari
a garantire una gestione coordinata delle attivita' connesse con le
celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi presso il
Comune di Assisi dal 2 al 6 agosto 2026, e nei periodi necessari
all'espletamento delle attivita' previste per le giornate del 4 e del
27 ottobre 2026, con l'obiettivo prioritario di garantire
l'assistenza necessaria alla popolazione coinvolta, nonche' di
assicurare in raccordo con le competenti autorita' operanti in via
ordinaria la continuita' operativa, anche ai fini del mantenimento
della sicurezza e dell'ordine pubblico e senza interruzioni nei
servizi essenziali nonche' nel pieno rispetto delle tradizioni
liturgiche e protocollari, tenuto conto del rilievo internazionale
degli eventi;
Rilevato che la situazione in atto necessita di una tempestivita' e
flessibilita' di azione tali da non consentire l'espletamento di
procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri
straordinari in deroga all'ordinamento vigente;
Acquisita l'intesa della Regione Umbria;
Dispone:
Art. 1
Coordinamento delle attivita'
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per
l'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 10 del
decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, si avvale delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione
civile, nonche' del Dipartimento della protezione civile e puo'
nominare soggetti attuatori, ivi comprese societa' in house o
partecipate dalle amministrazioni e/o dagli enti territoriali
interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di specifiche
direttive.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' stipulare
accordi e convenzioni, anche a titolo oneroso, immediatamente
esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di
protezione civile e i soggetti attuatori, per garantire l'urgente
disponibilita' di beni, forniture e servizi necessari e strumentali
per la funzionale organizzazione e gestione delle attivita' oggetto
della presente ordinanza. Se gli accordi e le convenzioni sono a
titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce un rimborso
dei relativi costi, non contemplando alcun utile. Detti accordi e
convenzioni possono prevedere l'erogazione di una prima rata, a
titolo di anticipo, per un importo massimo del 30% dell'importo
complessivo.
3. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Capo del
Dipartimento della protezione civile puo' altresi' avvalersi di
accordi quadro, convenzioni e altri strumenti negoziali gia'
stipulati dalle strutture e dalle componenti del Servizio nazionale
della protezione civile e pienamente operativi.
4. Per l'espletamento delle attivita' connesse allo svolgimento
dell'evento di cui alla presente ordinanza Il Presidente della
Regione Umbria e' nominato soggetto attuatore.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.