IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visto  il  decreto-legge  26  giugno   2026,   n.   108,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia  di  sport  per  lo  svolgimento  di
grandi eventi  e  l'efficacia  del  documento  di  identita'»  e,  in
particolare, l'art. 10 comma 1, il  quale  dispone  che  al  fine  di
assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile
alle attivita' connesse con le celebrazioni  dell'anno  giubilare  di
San Francesco d'Assisi, in  occasione  dell'ottavo  centenario  della
morte, per la funzionale organizzazione  e  il  regolare  svolgimento
degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei  poteri  di
coordinamento di cui al comma 3 del richiamato  art.  10,  individua,
definisce e attua le misure organizzative  relative  alla  mobilita',
all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della  popolazione
e a quant'altro occorra a garantire  il  funzionale  svolgimento  dei
medesimi eventi, nonche' individua, definisce e attua  le  iniziative
dirette  al  conseguimento  urgente  della  disponibilita'  di  beni,
forniture  e  servizi  comunque  necessari  e  strumentali   per   la
funzionale organizzazione dei predetti eventi; 
  Ravvisata la necessita' di dover disporre degli strumenti necessari
a garantire una gestione coordinata delle attivita' connesse  con  le
celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi presso  il
Comune di Assisi dal 2 al 6 agosto  2026,  e  nei  periodi  necessari
all'espletamento delle attivita' previste per le giornate del 4 e del
27  ottobre  2026,   con   l'obiettivo   prioritario   di   garantire
l'assistenza  necessaria  alla  popolazione  coinvolta,  nonche'   di
assicurare in raccordo con le competenti autorita'  operanti  in  via
ordinaria la continuita' operativa, anche ai  fini  del  mantenimento
della sicurezza e  dell'ordine  pubblico  e  senza  interruzioni  nei
servizi  essenziali  nonche'  nel  pieno  rispetto  delle  tradizioni
liturgiche e protocollari, tenuto conto  del  rilievo  internazionale
degli eventi; 
  Rilevato che la situazione in atto necessita di una tempestivita' e
flessibilita' di azione tali  da  non  consentire  l'espletamento  di
procedure   ordinarie,   bensi'   richiede   l'utilizzo   di   poteri
straordinari in deroga all'ordinamento vigente; 
  Acquisita l'intesa della Regione Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                    Coordinamento delle attivita' 
 
  1.  Il  Capo  del  Dipartimento  della   protezione   civile,   per
l'espletamento  delle   attribuzioni   di   cui   all'art.   10   del
decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, si avvale  delle  componenti  e
delle strutture operative del  Servizio  nazionale  della  protezione
civile, nonche' del  Dipartimento  della  protezione  civile  e  puo'
nominare  soggetti  attuatori,  ivi  comprese  societa'  in  house  o
partecipate  dalle  amministrazioni  e/o  dagli   enti   territoriali
interessati, che agiscono a titolo gratuito sulla base di  specifiche
direttive. 
  2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo'  stipulare
accordi  e  convenzioni,  anche  a  titolo  oneroso,   immediatamente
esecutivi, con le strutture e le componenti del Servizio nazionale di
protezione civile e i soggetti  attuatori,  per  garantire  l'urgente
disponibilita' di beni, forniture e servizi necessari  e  strumentali
per la funzionale organizzazione e gestione delle  attivita'  oggetto
della presente ordinanza. Se gli accordi  e  le  convenzioni  sono  a
titolo oneroso, l'importo del corrispettivo costituisce  un  rimborso
dei relativi costi, non contemplando alcun  utile.  Detti  accordi  e
convenzioni possono prevedere  l'erogazione  di  una  prima  rata,  a
titolo di anticipo, per  un  importo  massimo  del  30%  dell'importo
complessivo. 
  3. Per le finalita' di cui alla presente  ordinanza,  il  Capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  puo'  altresi'  avvalersi  di
accordi  quadro,  convenzioni  e  altri  strumenti   negoziali   gia'
stipulati dalle strutture e dalle componenti del  Servizio  nazionale
della protezione civile e pienamente operativi. 
  4. Per l'espletamento delle  attivita'  connesse  allo  svolgimento
dell'evento di  cui  alla  presente  ordinanza  Il  Presidente  della
Regione Umbria e' nominato soggetto attuatore. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  ordinanza,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.