IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finnaze
Visto l'art. 70 (Funzioni e provvedimenti del tribunale di
sorveglianza), comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'», che disciplina la
composizione del tribunale di sorveglianza prevedendo che «Il
tribunale e' composto da tutti i magistrati di sorveglianza in
servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della
sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti tra le
categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti
di scienze criminalistiche»;
Visto l'art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena), comma 4, medesima legge, che specifica che
«Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento
l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti
esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e
criminologia clinica nonche' di mediatori culturali e interpreti,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni
effettuate»;
Visto l'art. 67 (Indennita' degli esperti dei tribunali di
sorveglianza) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che equipara,
per il trattamento economico, i giudici onorari componenti esperti
dei collegi di sorveglianza agli esperti di cui all'art. 80, comma 4,
legge n. 354 del 1975, stabilendo «Agli esperti dei tribunali di
sorveglianza spetta il trattamento economico degli esperti di cui
puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'art.
80, della legge 26 luglio 1975, n. 354; all'adeguamento del
trattamento dei primi a quello dei secondi si provvede con decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che annovera tra i redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente i compensi corrisposti agli esperti del
tribunale di sorveglianza;
Visto il decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 della Direzione generale
del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero della giustizia, registrato dall'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero della giustizia, con il quale - alla
luce del disposto normativo di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49,
recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni
professionali» - gli importi del compenso orario in favore degli
esperti professionisti di cui all'art. 80, comma 4, legge n. 354 del
1975, sono stati aggiornati, a decorrere dal 1° febbraio 2024, nella
misura di seguito indicata:
a) un compenso orario nella misura di euro 30,00 lordo Irpef o al
netto dell'Iva e degli oneri previdenziali, da corrispondere agli
esperti rientranti nella categoria professionale degli psicologi;
b) un compenso orario nella misura di euro 25,00 lordo Irpef o al
netto dell'Iva e degli oneri previdenziali, da corrispondere agli
esperti rientranti nelle categorie professionali dei criminologi e
dei mediatori culturali;
Vista la circolare del 30 gennaio 2024 (GDAP.30/01/2024.0041133.U),
con la quale la Direzione generale del personale del Dipartimento
amministrazione penitenziaria ha comunicato ai provveditorati
regionali e alle Direzioni degli istituti penitenziari la
rideterminazione degli importi del compenso orario da corrispondere
agli esperti professionisti ai sensi dell'art. 80, comma 4, legge n.
354 del 1975;
Visto il decreto interdirettoriale del 9 maggio 2002 del direttore
generale della giustizia civile del Ministero della giustizia, di
concerto con il direttore generale del Dipartimento della Ragioneria
generale, con cui da ultimo sono stati aggiornati i compensi in
favore degli esperti componenti dei tribunali di sorveglianza, con
decorrenza 1° gennaio 2001;
Considerata la necessita' di adeguare i compensi degli esperti
componenti del tribunale di sorveglianza a quelli degli esperti
professionisti di cui all'art. 80, comma 4, legge n. 354 del 1975, in
applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002;
Considerato che il presente provvedimento di aggiornamento dei
compensi possa avere decorrenza dal 1° febbraio 2024, tale essendo la
data di efficacia del decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 della
Direzione generale del personale del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero;
Visto l'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, secondo cui, ai fini della liquidazione delle
spese, la competenza ad emettere l'ordine di pagamento spetta al
funzionario amministrativo addetto all'ufficio, se non espressamente
attribuita al magistrato;
Visto che al relativo pagamento si provvede con i fondi a
disposizione sul capitolo di bilancio 1360 «spese di giustizia», la
cui gestione e' attribuita alla Direzione generale degli affari
interni del Dipartimento per gli affari giustizia, in qualita' di
operatore primario di spesa;
Decreta:
Art. 1
1. Il compenso da corrispondere in favore dei componenti esperti
dei tribunali di sorveglianza per le funzioni di cui all'art. 70
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' fissato, con decorrenza 1°
febbraio 2024, secondo le tariffe orarie di seguito specificate:
a) euro 30,00 orari, lordo Irpef agli esperti rientranti nella
categoria professionale degli psicologi;
b) euro 25,00 orari, lordo Irpef agli esperti rientranti nella
categoria professionale dei criminologi e dei mediatori culturali.