IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finnaze 
 
  Visto  l'art.  70  (Funzioni  e  provvedimenti  del  tribunale   di
sorveglianza), comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, recante  «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative  e  limitative   della   liberta'»,   che   disciplina   la
composizione  del  tribunale  di  sorveglianza  prevedendo  che   «Il
tribunale e' composto  da  tutti  i  magistrati  di  sorveglianza  in
servizio nel distretto  o  nella  circoscrizione  territoriale  della
sezione distaccata di corte d'appello e  da  esperti  scelti  tra  le
categorie indicate nel quarto comma dell'art. 80, nonche' fra docenti
di scienze criminalistiche»; 
  Visto l'art. 80 (Personale dell'amministrazione degli  istituti  di
prevenzione e di pena), comma 4, medesima legge,  che  specifica  che
«Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di  trattamento
l'amministrazione  penitenziaria  puo'  avvalersi  di  professionisti
esperti in psicologia, servizio  sociale,  pedagogia,  psichiatria  e
criminologia clinica nonche' di  mediatori  culturali  e  interpreti,
corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni
effettuate»; 
  Visto  l'art.  67  (Indennita'  degli  esperti  dei  tribunali   di
sorveglianza)  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che equipara,
per il trattamento economico, i giudici  onorari  componenti  esperti
dei collegi di sorveglianza agli esperti di cui all'art. 80, comma 4,
legge n. 354 del 1975, stabilendo  «Agli  esperti  dei  tribunali  di
sorveglianza spetta il trattamento economico  degli  esperti  di  cui
puo' avvalersi l'amministrazione penitenziaria,  ai  sensi  dell'art.
80,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354;  all'adeguamento   del
trattamento dei primi a quello dei secondi si  provvede  con  decreto
dirigenziale del  Ministero  della  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che annovera tra i redditi assimilati a quelli
di  lavoro  dipendente  i  compensi  corrisposti  agli  esperti   del
tribunale di sorveglianza; 
  Visto il decreto n. 2 del 16 gennaio 2024 della Direzione  generale
del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del
Ministero  della  giustizia,  registrato  dall'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il Ministero della giustizia, con  il  quale  -  alla
luce del disposto normativo di cui alla legge 21 aprile 2023, n.  49,
recante «Disposizioni in materia di equo compenso  delle  prestazioni
professionali» - gli importi del  compenso  orario  in  favore  degli
esperti professionisti di cui all'art. 80, comma 4, legge n. 354  del
1975, sono stati aggiornati, a decorrere dal 1° febbraio 2024,  nella
misura di seguito indicata: 
    a) un compenso orario nella misura di euro 30,00 lordo Irpef o al
netto dell'Iva e degli oneri  previdenziali,  da  corrispondere  agli
esperti rientranti nella categoria professionale degli psicologi; 
    b) un compenso orario nella misura di euro 25,00 lordo Irpef o al
netto dell'Iva e degli oneri  previdenziali,  da  corrispondere  agli
esperti rientranti nelle categorie professionali  dei  criminologi  e
dei mediatori culturali; 
  Vista la circolare del 30 gennaio 2024 (GDAP.30/01/2024.0041133.U),
con la quale la Direzione generale  del  personale  del  Dipartimento
amministrazione  penitenziaria  ha   comunicato   ai   provveditorati
regionali  e  alle   Direzioni   degli   istituti   penitenziari   la
rideterminazione degli importi del compenso orario  da  corrispondere
agli esperti professionisti ai sensi dell'art. 80, comma 4, legge  n.
354 del 1975; 
  Visto il decreto interdirettoriale del 9 maggio 2002 del  direttore
generale della giustizia civile del  Ministero  della  giustizia,  di
concerto con il direttore generale del Dipartimento della  Ragioneria
generale, con cui da ultimo  sono  stati  aggiornati  i  compensi  in
favore degli esperti componenti dei tribunali  di  sorveglianza,  con
decorrenza 1° gennaio 2001; 
  Considerata la necessita' di  adeguare  i  compensi  degli  esperti
componenti del tribunale  di  sorveglianza  a  quelli  degli  esperti
professionisti di cui all'art. 80, comma 4, legge n. 354 del 1975, in
applicazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 115 del 2002; 
  Considerato che il  presente  provvedimento  di  aggiornamento  dei
compensi possa avere decorrenza dal 1° febbraio 2024, tale essendo la
data di efficacia  del  decreto  n.  2  del  16  gennaio  2024  della
Direzione     generale     del     personale     del     Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero; 
  Visto l'art. 165 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, secondo cui, ai fini  della  liquidazione  delle
spese, la competenza ad emettere  l'ordine  di  pagamento  spetta  al
funzionario amministrativo addetto all'ufficio, se non  espressamente
attribuita al magistrato; 
  Visto  che  al  relativo  pagamento  si  provvede  con  i  fondi  a
disposizione sul capitolo di bilancio 1360 «spese di  giustizia»,  la
cui gestione e'  attribuita  alla  Direzione  generale  degli  affari
interni del Dipartimento per gli affari  giustizia,  in  qualita'  di
operatore primario di spesa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il compenso da corrispondere in favore  dei  componenti  esperti
dei tribunali di sorveglianza per le  funzioni  di  cui  all'art.  70
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'  fissato,  con  decorrenza  1°
febbraio 2024, secondo le tariffe orarie di seguito specificate: 
    a) euro 30,00 orari, lordo Irpef agli  esperti  rientranti  nella
categoria professionale degli psicologi; 
    b) euro 25,00 orari, lordo Irpef agli  esperti  rientranti  nella
categoria professionale dei criminologi e dei mediatori culturali.