La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Delega al Governo per la riforma
dell'ordinamento della professione forense
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della
professione forense.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale
forense.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione
tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Il parere e' reso entro il termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere comunque
adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni.
4. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti
legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei
decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti
legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del
termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui
al presente articolo.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.