La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                  Delega al Governo per la riforma 
             dell'ordinamento della professione forense 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  per   la   riforma   organica   dell'ordinamento   della
professione forense. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale
forense. 
  3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di  una  relazione
tecnica che dia conto della  neutralita'  finanziaria  dei  medesimi,
sono trasmessi alle Camere per  l'espressione  del  parere  da  parte
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Il parere e' reso entro il termine di trenta  giorni  dalla  data  di
trasmissione, decorso  il  quale  il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato. Qualora detto termine scada nei trenta  giorni  antecedenti
allo spirare del termine previsto dal comma 1 o  successivamente,  la
scadenza di quest'ultimo e' prorogata di trenta giorni. 
  4.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
decreti legislativi adottati ai sensi  della  presente  legge,  entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo  dei  decreti
legislativi  medesimi  ovvero  dalla  scadenza,  se  successiva,  del
termine di cui al comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui
al presente articolo. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.