IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e
da eventi climatici avversi;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso,
compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili
con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, che individua le procedure e le modalita' per
l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione
o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la
dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi,
l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze
concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse
finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle
regioni l'erogazione degli aiuti;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa
agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento
2022/2472, riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni
causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamita'
naturali»;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 31 agosto
2023, recante le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi
assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i
danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamita'
naturali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ai
sensi del regolamento (UE) 2022/2472;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) 2022/2472,
rubricata al n. SA.109287(2023/XA);
Esaminata la proposta della Regione Molise di declaratoria degli
eventi avversi di seguito indicati, approvata con deliberazione n.
158 del 28 maggio 2026, successivamente integrata e modificata dalla
deliberazione n. 211 del 29 giugno 2026, per l'applicazione nei
territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta'
nazionale:
piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026 nelle Province
di Campobasso e Isernia;
Dato atto alla Regione Molise di aver effettuato i necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente
richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.
102/2004;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Molise di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta'
nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e
alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola;
Decreta:
Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli
eventi calamitosi indicati a fianco delle sottoindicate province per
i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture
connesse all'attivita' agricola nei sottoelencati territori agricoli,
in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di
intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:
Provincia di Campobasso:
piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei
Comuni di: Baranello, Bonefro, Campobasso, Campolieto, Campomarino,
Casacalenda, Castellino del Biferno, Castelmauro, Castropignano,
Cercemaggiore, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera,
Guglionesi, Larino, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice,
Monacilioni, Montagano, Montecilfone, Montefalcone nel Sannio,
Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio,
Palata, Petacciato, Pietracatella, Portocannone, Ripalimosani,
Roccavivara, San Felice del Molise, San Giuliano di Puglia, Santa
Croce di Magliano, Sant'Elia a Pianisi, Tavenna, Termoli, Toro,
Trivento, Tufara, Vinchiaturo;
piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio dei
Comuni di: Baranello, Busso, Castelmauro, Castropignano, Colle
d'Anchise, Fossalto, Guglionesi, Limosano, Montorio nei Frentani,
Morrone del Sannio, Palata, Portocannone, Rotello, San Giacomo degli
Schiavoni, Sant'Angelo Limosano;
Provincia di Isernia:
piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei
Comuni di: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Frosolone,
Pescopennataro;
piogge alluvionali dal 30 marzo al 4 aprile 2026;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 6, nel territorio del
Comune di: Rionero Sannitico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2026
Il Ministro: Lollobrigida