IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n.
76, recante «Regolamento recante criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta
alla diretta gestione statale»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art. 1, commi
160 e 172;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis;
Dato atto che il sopracitato art. 46-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'art. 1, comma 172, della legge
n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione
statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, di cui all'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli
interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito
di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con
decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati
contenuti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica;
Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.
157 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali
e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi
straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla
messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento
dell'efficienza energetica degli immobili di proprieta' pubblica
adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e' divisa in
tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord
(per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria,
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed
Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana, Umbria,
Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
Considerato che il medesimo art. 46-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area
geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati
definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti,
anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a
valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni,
sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e
degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna
area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi
necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito
di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalita' di
selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da
finanziare;
Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso
pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da
ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile
di 400.000,00 euro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante «Regolamento
concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del
merito»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7
novembre 2023, n. 210, recante «Approvazione delle graduatorie
definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle
condizioni di agibilita' degli edifici scolastici mediante utilizzo
risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027», e in
particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17
gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26
febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio,
in data 28 febbraio 2025, al n. 88, con il quale il Ministro
dell'istruzione e del merito ha assegnato ai titolari dei
Dipartimenti in cui si articola l'amministrazione centrale le risorse
finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione e del merito per l'anno 2025, e in particolare la
tabella D;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo
2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data 18
marzo 2025, al n. 297, di assegnazione delle spese strumentali in
gestione unificata per l'anno 2025 e, in particolare, l'art. 5 e la
relativa tabella 5;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210
«Gli enti locali, di cui all'allegato A al presente decreto sono
tenuti a ultimare i lavori entro dodici mesi dall'aggiudicazione
definitiva e a rendicontare entro i due mesi successivi
dall'ultimazione dei lavori»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21
novembre 2025, n. 230, con il quale il termine ultimo per la
rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210 e'
stato prorogato al 31 luglio 2026;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 31 dicembre 2025, n.
265, con il quale il termine di rendicontazione del 31 luglio 2026 e'
stato esteso a tutti gli interventi conclusi entro il 31 maggio 2026;
Dato atto che, in pendenza dei termini previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, taluni
enti beneficiari hanno rappresentato la necessita' di procedere
all'espletamento di una nuova procedura di gara, per cause
sopravvenute a essi non imputabili;
Considerato che, dall'ordinaria attivita' di ricognizione e di
monitoraggio effettuata dalla Direzione generale per l'edilizia
scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, e'
emerso che alcuni enti locali necessitano di una ulteriore proroga
del termine di rendicontazione finale degli interventi;
Considerato che, pur avendo completato i lavori entro il 31 maggio
2026, alcuni enti non sono in grado di completare la relativa
rendicontazione entro il termine attualmente previsto del 31 luglio
2026;
Considerato che le difficolta' riscontrate dagli enti nel rispetto
del predetto termine risultano connesse alla complessita' delle
attivita' di verifica e di chiusura amministrativo-contabile degli
interventi, alla concomitante gestione di ulteriori programmi di
investimento finanziati a valere su linee ordinarie e straordinarie,
nonche', in taluni casi, alle oggettive difficolta' organizzative
derivanti dalla limitata disponibilita' delle risorse umane
necessarie all'espletamento delle relative attivita';
Considerato che la linea di finanziamento in questione e' destinata
al ripristino delle condizioni di agibilita' degli edifici
scolastici;
Ritenuta quindi, opportuna, alla luce delle criticita'
rappresentate, l'individuazione di un nuovo termine per la
rendicontazione finale degli interventi di ripristino delle
condizioni di agibilita' degli edifici scolastici autorizzati con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n.
210;
Decreta:
Art. 1
Proroga del termine di rendicontazione
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine per la
rendicontazione finale degli interventi autorizzati con decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, i cui
lavori sono stati conclusi entro il 31 maggio 2026, e' prorogato al
31 ottobre 2026.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi
per i quali, in pendenza dei termini previsti dal decreto del
Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, gli
enti beneficiari abbiano espletato una nuova procedura di gara. Per
tali interventi, ai sensi del citato decreto, la conclusione dei
lavori deve avvenire entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva
della nuova procedura di gara e la rendicontazione entro i due mesi
successivi dall'ultimazione dei lavori.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al comma 2
comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.
4. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i termini di cui al
comma 1 e al comma 2, le eventuali risorse ricevute ai sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7
novembre 2023, n. 210 sono versate da parte degli enti locali
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle
risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art. 48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni.
5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto,
restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2026
Il Ministro: Valditara
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della cultura, reg. n. 1690