IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
  Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni  sugli
enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del  clero
cattolico in servizio» ed in particolare gli articoli 47 e 48; 
  Vista  la  legge  11  gennaio  1996,  n.  23,  recante  «Norme  per
l'edilizia scolastica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76,  recante   «Regolamento   recante   criteri   e   procedure   per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF  devoluta
alla diretta gestione statale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», e in particolare l'art.  1,  commi
160 e 172; 
  Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre  2019,  n.  157,   recante
«Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale   e   per   esigenze
indifferibili», e in particolare l'art. 46-bis; 
  Dato atto che il  sopracitato  art.  46-bis  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124 ha modificato l'art. 1, comma 172,  della  legge
n. 107 del 2015 prevedendo che le  risorse  della  quota  a  gestione
statale dell'otto per mille dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche, di cui all'art. 48 della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,
relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli
interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a  seguito
di eventi eccezionali e  imprevedibili  individuati  annualmente  con
decreto del Ministro  dell'istruzione,  anche  sulla  base  dei  dati
contenuti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica; 
  Considerato che l'art. 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.
157 ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali
e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi
straordinari relativi alla ristrutturazione, al  miglioramento,  alla
messa in  sicurezza,  all'adeguamento  antisismico  e  all'incremento
dell'efficienza energetica  degli  immobili  di  proprieta'  pubblica
adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita e'  divisa  in
tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord
(per  le  Regioni  Piemonte,  Valle  d'Aosta,   Lombardia,   Liguria,
Trentino-Alto    Adige,    Veneto,    Friuli-Venezia    Giulia     ed
Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le Regioni Toscana,  Umbria,
Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le Regioni Abruzzo,
Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria); 
  Considerato che  il  medesimo  art.  46-bis  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n.  157  prevede  che  nell'ambito  di  ciascuna  area
geografica  resta  salvo  quanto   stabilito   dalla   programmazione
nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2024,  n.  207  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2025  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2026  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 novembre 2019, n.  1021,  con  il  quale  sono  stati
definiti i criteri per il  finanziamento  degli  interventi  urgenti,
anche a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto
per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; 
  Considerato che  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti  a
valere sulle risorse della quota a  gestione  statale  dell'otto  per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art.
48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,  e  successive  modificazioni,
sono assegnati, nei limiti delle risorse  annualmente  disponibili  e
degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di  ciascuna
area  geografica,  per  interventi  urgenti  e  indifferibili  resisi
necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito
di procedura selettiva e  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
selezione  degli  interventi  relativi  all'edilizia  scolastica   da
finanziare; 
  Dato atto che in data 24 novembre 2021 e' stato pubblicato l'avviso
pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione  degli  interventi  da
ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo  assegnabile
di 400.000,00 euro; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2023, n. 208, come modificato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185, recante  «Regolamento
concernente l'organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  del  7
novembre  2023,  n.  210,  recante  «Approvazione  delle  graduatorie
definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino  delle
condizioni di agibilita' degli edifici scolastici  mediante  utilizzo
risorse  della  quota  a  gestione  statale   dell'otto   per   mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di  cui  all'art.  48
della legge 20 maggio 1985, n. 222»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
dicembre 2024, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  2025  e  per  il  triennio  2025-2027»,   e   in
particolare la tabella 7 allegata al medesimo decreto; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  17
gennaio 2025, n. 6, recante «Individuazione degli uffici  di  livello
dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione e del merito», e in particolare l'art. 13; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  26
febbraio 2025, n. 33, registrato dall'Ufficio centrale  di  bilancio,
in data 28 febbraio  2025,  al  n.  88,  con  il  quale  il  Ministro
dell'istruzione  e  del  merito  ha   assegnato   ai   titolari   dei
Dipartimenti in cui si articola l'amministrazione centrale le risorse
finanziarie  iscritte  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'istruzione e del merito per l'anno 2025,  e  in  particolare  la
tabella D; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 17 marzo
2025, n. 52, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data  18
marzo 2025, al n. 297, di assegnazione  delle  spese  strumentali  in
gestione unificata per l'anno 2025 e, in particolare, l'art. 5  e  la
relativa tabella 5; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato  decreto
del Ministro dell'istruzione e del merito 7  novembre  2023,  n.  210
«Gli enti locali, di cui all'allegato  A  al  presente  decreto  sono
tenuti a ultimare i  lavori  entro  dodici  mesi  dall'aggiudicazione
definitiva  e  a   rendicontare   entro   i   due   mesi   successivi
dall'ultimazione dei lavori»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  21
novembre 2025, n.  230,  con  il  quale  il  termine  ultimo  per  la
rendicontazione finale degli interventi autorizzati con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito 7  novembre  2023,  n.  210  e'
stato prorogato al 31 luglio 2026; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 31 dicembre 2025,  n.
265, con il quale il termine di rendicontazione del 31 luglio 2026 e'
stato esteso a tutti gli interventi conclusi entro il 31 maggio 2026; 
  Dato atto che, in pendenza dei termini  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, taluni
enti beneficiari  hanno  rappresentato  la  necessita'  di  procedere
all'espletamento  di  una  nuova  procedura  di   gara,   per   cause
sopravvenute a essi non imputabili; 
  Considerato che, dall'ordinaria  attivita'  di  ricognizione  e  di
monitoraggio  effettuata  dalla  Direzione  generale  per  l'edilizia
scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, e'
emerso che alcuni enti locali necessitano di  una  ulteriore  proroga
del termine di rendicontazione finale degli interventi; 
  Considerato che, pur avendo completato i lavori entro il 31  maggio
2026, alcuni enti  non  sono  in  grado  di  completare  la  relativa
rendicontazione entro il termine attualmente previsto del  31  luglio
2026; 
  Considerato che le difficolta' riscontrate dagli enti nel  rispetto
del predetto  termine  risultano  connesse  alla  complessita'  delle
attivita' di verifica e di  chiusura  amministrativo-contabile  degli
interventi, alla concomitante  gestione  di  ulteriori  programmi  di
investimento finanziati a valere su linee ordinarie e  straordinarie,
nonche', in taluni casi,  alle  oggettive  difficolta'  organizzative
derivanti  dalla  limitata   disponibilita'   delle   risorse   umane
necessarie all'espletamento delle relative attivita'; 
  Considerato che la linea di finanziamento in questione e' destinata
al  ripristino  delle  condizioni   di   agibilita'   degli   edifici
scolastici; 
  Ritenuta   quindi,   opportuna,   alla   luce   delle    criticita'
rappresentate,  l'individuazione  di  un   nuovo   termine   per   la
rendicontazione  finale  degli   interventi   di   ripristino   delle
condizioni di agibilita' degli  edifici  scolastici  autorizzati  con
decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n.
210; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Proroga del termine di rendicontazione 
 
  1. Per le motivazioni indicate  in  premessa,  il  termine  per  la
rendicontazione finale degli interventi autorizzati con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210, i  cui
lavori sono stati conclusi entro il 31 maggio 2026, e'  prorogato  al
31 ottobre 2026. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli interventi
per i quali,  in  pendenza  dei  termini  previsti  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023,  n.  210,  gli
enti beneficiari abbiano espletato una nuova procedura di  gara.  Per
tali interventi, ai sensi del  citato  decreto,  la  conclusione  dei
lavori deve avvenire entro dodici mesi dall'aggiudicazione definitiva
della nuova procedura di gara e la rendicontazione entro i  due  mesi
successivi dall'ultimazione dei lavori. 
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al  comma  2
comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi. 
  4. Nell'ipotesi in cui non siano rispettati i  termini  di  cui  al
comma 1 e  al  comma  2,  le  eventuali  risorse  ricevute  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione e del  merito  7
novembre 2023, n.  210  sono  versate  da  parte  degli  enti  locali
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  alle
risorse della quota dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche a diretta gestione statale, di cui all'art.  48
della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni. 
  5. Per ogni ulteriore aspetto non regolato  dal  presente  decreto,
restano in vigore le disposizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n. 210. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 luglio 2026 
 
                                               Il Ministro: Valditara 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito,  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e   del
Ministero della cultura, reg. n. 1690