IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale  di
protezione civile il  cui  punto  di  riferimento  e'  il  Centro  di
coordinamento  della  risposta  alle  emergenze  dell'Unione  europea
(ERCC); 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale  di  protezione
civile, partecipa  alle  attivita'  di  soccorso  e  assistenza  alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026  con
cui e' stato dichiarato, per sei mesi,  lo  stato  di  emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici
che hanno colpito il territorio a ovest di Caracas  nella  Repubblica
Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026; 
  Ravvisata la necessita'  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative  di  protezione  civile
anche  attraverso  la  realizzazione  di  interventi   di   carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile  2024  recante:  «Disciplina  dell'autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Ritenuta,  pertanto,   l'esigenza   di   inviare   risorse   umane,
attrezzature  e  materiali  per  fronteggiare  adeguatamente,  ed  in
termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi  nell'area
interessata, anche mediante la piena  e  completa  attivazione  delle
componenti, delle strutture operative e dei soggetti  concorrenti  di
cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1  del
2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
     Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel  territorio
a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela  il  24
giugno  2026,  il  Dipartimento  della   protezione   civile,   anche
avvalendosi  delle  componenti,  delle  strutture  operative  e   dei
soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione  civile,
di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2  gennaio  2018,
n. 1, coordina  gli  interventi  nazionali  di  protezione  civile  a
supporto della popolazione  interessata  dagli  eventi  in  rassegna,
concorrendo  alle  attivita'  di  soccorso  e  assistenza,  anche  in
raccordo con l'ERCC della Commissione  europea  (DG-ECHO)  e  con  le
competenti autorita' della Repubblica Bolivariana del Venezuela  e  i
soggetti eventualmente da questa all'uopo individuati. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione  civile  coordina  l'invio  di  personale   del   medesimo
Dipartimento, delle  componenti,  delle  strutture  operative  e  dei
soggetti concorrenti del Servizio nazionale della  protezione  civile
nonche' di beni e attrezzature, inclusi materiali sanitari, farmaci e
beni di prima necessita', all'uopo  individuati  e  resi  disponibili
dalle summenzionate articolazioni del  citato  Servizio  nazionale  e
autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione  civile
o in via bilaterale, con oneri posti a carico delle  risorse  di  cui
all'art. 5. 
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al
fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.