IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di
protezione civile il cui punto di riferimento e' il Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea
(ERCC);
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione
civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026 con
cui e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza per
intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici
che hanno colpito il territorio a ovest di Caracas nella Repubblica
Bolivariana del Venezuela il 24 giugno 2026;
Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile
anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento
giuridico vigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2024 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane,
attrezzature e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in
termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area
interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle
componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di
cui agli articoli 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del
2018;
Dispone:
Art. 1
Coordinamento delle iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio
a ovest di Caracas nella Repubblica Bolivariana del Venezuela il 24
giugno 2026, il Dipartimento della protezione civile, anche
avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei
soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile,
di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, coordina gli interventi nazionali di protezione civile a
supporto della popolazione interessata dagli eventi in rassegna,
concorrendo alle attivita' di soccorso e assistenza, anche in
raccordo con l'ERCC della Commissione europea (DG-ECHO) e con le
competenti autorita' della Repubblica Bolivariana del Venezuela e i
soggetti eventualmente da questa all'uopo individuati.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della
protezione civile coordina l'invio di personale del medesimo
Dipartimento, delle componenti, delle strutture operative e dei
soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile
nonche' di beni e attrezzature, inclusi materiali sanitari, farmaci e
beni di prima necessita', all'uopo individuati e resi disponibili
dalle summenzionate articolazioni del citato Servizio nazionale e
autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile
o in via bilaterale, con oneri posti a carico delle risorse di cui
all'art. 5.
3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al
fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.