IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonche' in
materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli
sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e
5;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune» e, in particolare,
l'articolo 5;
Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante
«Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, resa in data 30 aprile 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 22 giugno 2026;
Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione, dell'ambiente e della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del lavoro e
delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita'
e per le disabilita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Al fine di realizzare un sistema degli incentivi alle imprese
organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione del numero
degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2,
lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente decreto
detta disposizioni per la razionalizzazione dell'offerta degli
incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali,
concentrando l'intervento pubblico sugli incentivi che, alla luce
della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla base dei
principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del
2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti idonei
per la copertura di particolari ambiti e finalita' di intervento, con
particolare riferimento a quelli individuati dall'articolo 4 della
predetta legge n. 160 del 2023.
2. La razionalizzazione e' operata, in conformita' con le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4 della
legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della
disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi
esistenti in quelli selezionati ai sensi del comma 1, anche
ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il
coordinamento eventualmente necessario.
3. La revisione di cui al presente decreto e' articolata secondo
gli ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile
centrale e puo' essere progressivamente integrata, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023.
4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore dei
settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della
legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante: «Delega al Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi alle
imprese e disposizioni di semplificazione delle relative
procedure nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 della
medesima legge 27 ottobre 2023, n. 160:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali per
l'esercizio della delega). - 1. Ai fini dell'esercizio
della delega di cui all'articolo 3, il Governo si attiene
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) il principio della pluriennalita' e della
certezza dell'orizzonte temporale delle misure di
incentivazione, nonche' dell'adeguatezza delle stesse
rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in coerenza
con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio
e con le valutazioni ex ante sulla base di analisi di
contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di
incentivo, ferma restando la possibilita' di una
rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento
delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica;
b) il principio della misurabilita' dell'impatto
nell'ambito economico oggetto di incentivi, sulla base
della valutazione in itinere ed ex post, delle principali
misure relative alle politiche di incentivazione in termini
di obiettivi socio-economici raggiunti, anche al fine di
perseguire una migliore allocazione delle risorse;
c) il principio della programmazione degli
interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni
competenti, anche con riferimento agli interventi
cofinanziati dai fondi europei;
d) il principio del coordinamento oggettivo e
soggettivo delle misure di incentivazione in modo da
raggiungere, a parita' di risorse, il massimo effetto
derivante dall'applicazione delle stesse e da evitare
duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono
politiche pubbliche di incentivazione;
e) il principio della agevole conoscibilita' delle
misure di incentivazione fruibili da parte degli
imprenditori e delle imprenditrici, in relazione agli
obiettivi e alla condizione dei medesimi;
f) il principio della digitalizzazione e della
semplicita' e uniformita' delle procedure anche con
riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei,
al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile, gli
oneri burocratici a carico degli imprenditori e delle
imprenditrici e assicurare alle imprese l'accessibilita'
dei contenuti e la trasparenza delle procedure;
g) il principio della piu' ampia coesione sociale,
economica e territoriale per uno sviluppo economico
armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare
riferimento alle politiche di incentivazione della base
produttiva del Mezzogiorno;
h) il principio della valorizzazione del contributo
dell'imprenditoria femminile alla crescita economica e
sociale della Nazione;
i) il principio della strategicita' per l'interesse
nazionale, al fine di supportare la realizzazione di
progetti di comune interesse per la competitivita' del
sistema economico nazionale anche in ambito europeo;
l) il principio secondo cui la qualificazione di
professionista non osta alla possibilita' di usufruire di
specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i
presupposti e ove previsto.».
«Art. 3 (Delega al Governo per la definizione di un
sistema organico degli incentivi alle imprese). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema
organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante
incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci
a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a
stimolare la crescita negli ambiti strategici delle
politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare
la spesa pubblica dedicata.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni
vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel
rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e
degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli
articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi,
individuando un insieme definito, limitato e ordinato di
modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di
incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale
nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando
l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori
modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
rispetto delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale
in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un
testo normativo principale, denominato "codice degli
incentivi".
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme
istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, il
Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari
opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di
concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti
nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi
sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine
previsto per l'espressione del parere, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Con riferimento al decreto legislativo
recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2,
lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio
di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al
comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e
dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente
legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi.».
«Art. 4 (Principi e criteri direttivi di delega per
la razionalizzazione dell'offerta di incentivi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai
seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel
rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:
a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di
incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano
conto degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il
sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al
lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione
professionale dei lavoratori, alla formazione e
all'innovazione e alla sostenibilita' ambientale, nonche'
la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle
imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la
crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o
altri ambiti e finalita' del sostegno, in rapporto:
1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle
imprese e alle diverse dimensioni di impresa con
riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola
e media impresa, di piccole imprese a media
capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
2) al livello di complessita' e alla dimensione
dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo
anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa
proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o
meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di
carattere tecnico, economico e finanziario;
3) agli obiettivi di coesione sociale, economica
e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo
economico armonico ed equilibrato della Nazione, con
particolare riferimento alle politiche di incentivazione
della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne
cosi' come individuate dall'accordo di partenariato con la
Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione
2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
4) alla capacita' di coprire ambiti strategici
dello sviluppo economico, quali l'efficientamento
energetico e la transizione ecologica, la transizione
digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione
delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle
specificita' territoriali, la competitivita' nei mercati
esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno
all'imprenditoria giovanile, nonche' all'imprenditoria
femminile ai fini del perseguimento della parita' di
genere;
5) alle forme delle misure di incentivazione,
anche mediante il ricorso a strumenti automatici,
compatibilmente con le specificita' delle singole misure;
6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2,
comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni
tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio
che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili
per gli interventi avvenga in un lasso di tempo
estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo
ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
b) concentrazione dell'offerta di incentivi,
diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e
la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
1) la selezione, nell'ambito delle misure di
incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di
quelle piu' idonee a costituire uno standard tipologico e a
ricomprendere misure sia gia' esistenti che future e
potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione
e del riscontro in termini di adesione da parte delle
imprese, nonche', ove disponibili, delle valutazioni di
impatto delle misure stesse;
2) il riordino della disciplina legislativa
vigente relativa alle misure di incentivazione, da
ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del
numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e
abrogazioni;
c) programmazione degli interventi di
incentivazione da parte di ciascuna amministrazione
competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle
finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex
ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente
continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche
esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli
atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di
riferimento:
1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
2) le tipologie di interventi da adottare in
relazione agli obiettivi strategici;
3) il cronoprogramma di massima relativo
all'attuazione degli obiettivi strategici;
4) il quadro finanziario delle risorse e dei
fabbisogni di stanziamento.».
«Art. 5 (Coordinamento con gli incentivi regionali).
- 1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle
complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle
assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e
di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti
legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la
programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c),
favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni,
nonche' il coordinamento e l'integrazione con gli
interventi regionali, e individuano le condizioni e le
soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli
di confronto interistituzionali, affinche' la
programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai
Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere
conto di quella nazionale in funzione del perseguimento
della complementarita' di sistemi incentivanti e della
massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le regioni
possono stipulare specifici accordi programmatici.
2. Le soluzioni di raccordo devono in ogni caso
prevedere elementi di flessibilita' per consentire a tutte
le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei tempi di
spesa previsti dalle programmazioni di livello regionale,
nazionale o europeo.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1998.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
politiche di coesione e della politica agricola comune»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023,
n. 41:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di controllo e
monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati
con risorse nazionali ed europee). - 1. Per assicurare il
monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e
per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa
europea e nazionale sulle attivita' finanziate nell'ambito
del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle
politiche di investimento nazionali, le amministrazioni
competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i
dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali
altri dati personali, necessari per l'identificazione
fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli
altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici
economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo
puo' comprendere anche i dati relativi alla salute, ai
minori d'eta' e agli appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda
strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche
condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
e con modalita' rigorosamente proporzionate alla finalita'
perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma.
2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
effettua le attivita' di trattamento dei dati di
monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di
coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC e delle
politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di
controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi
comprese le attivita' di incrocio e raffronto con i dati
detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende
accessibili i dati di cui al primo periodo alle
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del
coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o
titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
organismi di gestione e controllo nazionali ed europei,
nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto
della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali.
3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:
a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,
nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
b) sul portale web unico nazionale per la
trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e
nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del
regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo
1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del
predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui
all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
eta'.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica
dei dati e delle informazioni necessari all'attivita' di
monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli
affidamenti superiori a cinquemila euro e' sempre
richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse
relative all'intervento, l'acquisizione di un codice
identificativo di gara (CIG) ordinario.
6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative
all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi
pubblici alle attivita' produttive, erogati a qualunque
titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti
pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi
riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
(CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al
momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al
momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si
applica per le istanze di concessione di incentivi
presentate prima dell'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle
fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel
territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, nonche' alle fatture emesse prima
della corretta attribuzione del codice unico di progetto
(CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di
incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive
o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove
applicabile, ammettono il sostenimento delle spese
anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al
periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari
delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che
disciplinano il funzionamento delle medesime misure,
impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per
garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei
identificativi da riportare nella documentazione di spesa,
ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione
tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
pubbliche.
8. Al fine di assicurare e semplificare il
monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia,
i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente
articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo
13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono
messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni
concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per
semplificare i processi di concessione, assegnazione e
gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore
dei singoli Comuni, il supporto tecnico potra' essere
assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
natura pubblica e privata, ordini professionali o
Associazioni di categoria, ovvero societa' partecipate
dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o
Protocolli in essere o da stipulare.».
- Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184,
recante «Codice degli incentivi, in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
Note all'art. 1:
- Per il testo degli artt. 3 e 4 della legge 27 ottobre
2023, n. 160, recante «Delega al Governo in materia di
revisione del sistema degli incentivi alle imprese e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure
nonche' in materia di termini di delega per la
semplificazione dei controlli sulle attivita' economichesi
rinvia alle note al titolo», si veda nelle note alle
premesse.