IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante «Delega al  Governo
in materia di revisione del sistema degli incentivi  alle  imprese  e
disposizioni di semplificazione delle relative procedure  nonche'  in
materia di termini di delega per  la  semplificazione  dei  controlli
sulle attivita' economiche» e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e
5; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica  agricola  comune»  e,  in  particolare,
l'articolo 5; 
  Visto il decreto legislativo 27  novembre  2025,  n.  184,  recante
«Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e  2,
lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 27 marzo 2026; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, resa in data 30 aprile 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Ministro delle imprese e del made in  Italy,  di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di coesione,  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, per gli affari regionali e le autonomie, per le
riforme istituzionali e la semplificazione normativa,  del  lavoro  e
delle politiche sociali, degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, per la famiglia, la natalita' e le pari  opportunita'
e per le disabilita'; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di realizzare un sistema degli  incentivi  alle  imprese
organico ed efficace, anche attraverso una delimitazione  del  numero
degli incentivi offerti, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e  2,
lettera a), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il presente  decreto
detta  disposizioni  per  la  razionalizzazione  dell'offerta   degli
incentivi  adottati  dalle  amministrazioni  responsabili   centrali,
concentrando l'intervento pubblico sugli  incentivi  che,  alla  luce
della ricognizione e della sistematizzazione operate sulla  base  dei
principi e criteri direttivi previsti dalla medesima legge n. 160 del
2023, per le caratteristiche riscontrate, risultano strumenti  idonei
per la copertura di particolari ambiti e finalita' di intervento, con
particolare riferimento a quelli individuati  dall'articolo  4  della
predetta legge n. 160 del 2023. 
  2.  La  razionalizzazione  e'  operata,  in  conformita'   con   le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo  4  della
legge n. 160 del 2023, anche attraverso abrogazioni o modifiche della
disciplina legislativa di riferimento, volte  ad  attrarre  incentivi
esistenti  in  quelli  selezionati  ai  sensi  del  comma  1,   anche
ridefinendo le linee di azione di questi ultimi, ovvero ad operare il
coordinamento eventualmente necessario. 
  3. La revisione di cui al presente decreto  e'  articolata  secondo
gli ambiti di competenza  di  ciascuna  amministrazione  responsabile
centrale  e  puo'  essere  progressivamente   integrata,   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 160 del 2023. 
  4. Il presente decreto non si applica agli incentivi in favore  dei
settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5  della
          legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante: «Delega al  Governo
          in materia di revisione del sistema  degli  incentivi  alle
          imprese e disposizioni di  semplificazione  delle  relative
          procedure nonche' in materia di termini di  delega  per  la
          semplificazione dei controlli sulle attivita' economiche»: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5  della
          medesima legge 27 ottobre 2023, n. 160: 
                «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  per
          l'esercizio della delega).  -  1.  Ai  fini  dell'esercizio
          della delega di cui all'articolo 3, il Governo  si  attiene
          ai seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  il  principio  della  pluriennalita'  e   della
          certezza   dell'orizzonte   temporale   delle   misure   di
          incentivazione,  nonche'  dell'adeguatezza   delle   stesse
          rispetto agli obiettivi socio-economici posti, in  coerenza
          con le esigenze di programmazione finanziaria e di bilancio
          e con le valutazioni ex  ante  sulla  base  di  analisi  di
          contesto e indicatori specifici per le diverse tipologie di
          incentivo,  ferma   restando   la   possibilita'   di   una
          rimodulazione nel tempo, alla luce dell'effettivo andamento
          delle misure medesime e delle esigenze di finanza pubblica; 
                  b) il principio  della  misurabilita'  dell'impatto
          nell'ambito economico  oggetto  di  incentivi,  sulla  base
          della valutazione in itinere ed ex post,  delle  principali
          misure relative alle politiche di incentivazione in termini
          di obiettivi socio-economici raggiunti, anche  al  fine  di
          perseguire una migliore allocazione delle risorse; 
                  c)  il   principio   della   programmazione   degli
          interventi di incentivazione da parte delle amministrazioni
          competenti,   anche   con   riferimento   agli   interventi
          cofinanziati dai fondi europei; 
                  d)  il  principio  del  coordinamento  oggettivo  e
          soggettivo  delle  misure  di  incentivazione  in  modo  da
          raggiungere, a  parita'  di  risorse,  il  massimo  effetto
          derivante  dall'applicazione  delle  stesse  e  da  evitare
          duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che  gestiscono
          politiche pubbliche di incentivazione; 
                  e) il principio della agevole conoscibilita'  delle
          misure  di   incentivazione   fruibili   da   parte   degli
          imprenditori  e  delle  imprenditrici,  in  relazione  agli
          obiettivi e alla condizione dei medesimi; 
                  f) il  principio  della  digitalizzazione  e  della
          semplicita'  e  uniformita'  delle  procedure   anche   con
          riferimento agli interventi cofinanziati dai fondi europei,
          al fine di ridurre, nella misura piu' ampia possibile,  gli
          oneri burocratici  a  carico  degli  imprenditori  e  delle
          imprenditrici e assicurare  alle  imprese  l'accessibilita'
          dei contenuti e la trasparenza delle procedure; 
                  g) il principio della piu' ampia coesione  sociale,
          economica  e  territoriale  per  uno   sviluppo   economico
          armonico ed  equilibrato  della  Nazione,  con  particolare
          riferimento alle politiche  di  incentivazione  della  base
          produttiva del Mezzogiorno; 
                  h) il principio della valorizzazione del contributo
          dell'imprenditoria  femminile  alla  crescita  economica  e
          sociale della Nazione; 
                  i) il principio della strategicita' per l'interesse
          nazionale,  al  fine  di  supportare  la  realizzazione  di
          progetti di comune  interesse  per  la  competitivita'  del
          sistema economico nazionale anche in ambito europeo; 
                  l) il principio secondo cui  la  qualificazione  di
          professionista non osta alla possibilita' di  usufruire  di
          specifiche  misure  incentivanti   ove   ne   ricorrano   i
          presupposti e ove previsto.». 
                «Art. 3 (Delega al Governo per la definizione  di  un
          sistema organico degli incentivi alle  imprese).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare,  entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per la definizione di  un  sistema
          organico per l'attivazione del sostegno  pubblico  mediante
          incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed  efficaci
          a far fronte  agli  specifici  fallimenti  del  mercato,  a
          stimolare  la  crescita  negli  ambiti   strategici   delle
          politiche industriali nazionali ed europee e a  ottimizzare
          la spesa pubblica dedicata. 
                2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1,
          anche mediante l'abrogazione e la modifica di  disposizioni
          vigenti  nonche'  l'adozione  di  nuove  disposizioni,  nel
          rispetto dei principi generali  di  cui  all'articolo  2  e
          degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti  agli
          articoli 4 e 6, il Governo provvede a: 
                  a)   razionalizzare   l'offerta    di    incentivi,
          individuando un insieme definito, limitato  e  ordinato  di
          modelli di agevolazioni,  ad  esclusione  delle  misure  di
          incentivazione in favore dei settori agricolo  e  forestale
          nonche' della pesca e dell'acquacoltura  e  ferma  restando
          l'autonomia delle regioni nell'individuazione di  ulteriori
          modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel
          rispetto delle diverse realta' territoriali; 
                  b) armonizzare la disciplina di carattere  generale
          in materia di incentivi alle imprese, coordinandola  in  un
          testo  normativo  principale,  denominato   "codice   degli
          incentivi". 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati su proposta del Ministro delle imprese e del  made
          in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, il Ministro per gli affari  europei,  il  Sud,  le
          politiche di coesione e il PNRR, il Ministro  dell'ambiente
          e della sicurezza energetica, il Ministro  per  gli  affari
          regionali e  le  autonomie,  il  Ministro  per  le  riforme
          istituzionali e la semplificazione normativa,  il  Ministro
          del lavoro e delle politiche  sociali,  il  Ministro  degli
          affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  il
          Ministro  per  la  famiglia,  la  natalita'   e   le   pari
          opportunita' e il Ministro per le disabilita',  nonche'  di
          concerto con gli altri  Ministri  eventualmente  competenti
          nelle materie oggetto dei medesimi decreti,  previa  intesa
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi
          sono trasmessi alle Camere per  l'acquisizione  del  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che si esprimono entro trenta  giorni
          dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il  termine
          previsto  per   l'espressione   del   parere,   i   decreti
          legislativi possono essere comunque  adottati.  Qualora  il
          termine  previsto  per  l'espressione  del   parere   delle
          Commissioni  parlamentari  scada  nei  trenta  giorni   che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni.  Con  riferimento  al  decreto  legislativo
          recante il codice degli  incentivi,  di  cui  al  comma  2,
          lettera b), e' acquisito altresi' il parere  del  Consiglio
          di Stato. 
                4. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore dell'ultimo  dei  decreti  legislativi  previsti  al
          comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma  3  e
          dei principi e criteri direttivi stabiliti  dalla  presente
          legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e
          correttive dei decreti medesimi.». 
                «Art. 4 (Principi e criteri direttivi di  delega  per
          la  razionalizzazione  dell'offerta  di  incentivi).  -  1.
          Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2,
          lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi  e
          criteri  direttivi  generali  di  cui  all'articolo  2,  ai
          seguenti  principi  e  criteri  direttivi  specifici,   nel
          rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni: 
                  a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di
          incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano
          conto degli ambiti o delle finalita' delle stesse, quali il
          sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al
          lavoro,     all'occupazione,     alla      riqualificazione
          professionale   dei   lavoratori,   alla    formazione    e
          all'innovazione e alla sostenibilita'  ambientale,  nonche'
          la facilitazione nell'accesso al  credito  da  parte  delle
          imprese, il rafforzamento patrimoniale delle  stesse  e  la
          crescita dimensionale, anche  favorendo  l'aggregazione,  o
          altri ambiti e finalita' del sostegno, in rapporto: 
                    1) alle diverse fasi  del  ciclo  di  vita  delle
          imprese  e  alle  diverse   dimensioni   di   impresa   con
          riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola
          e   media   impresa,   di   piccole   imprese    a    media
          capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione; 
                    2) al livello di complessita' e  alla  dimensione
          dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo
          anche riguardo alla circostanza che i  programmi  di  spesa
          proposti o attuati dai soggetti beneficiari  necessitino  o
          meno di essere  sottoposti  a  valutazioni  istruttorie  di
          carattere tecnico, economico e finanziario; 
                    3) agli obiettivi di coesione sociale,  economica
          e territoriale e all'esigenza  di  sostenere  uno  sviluppo
          economico  armonico  ed  equilibrato  della  Nazione,   con
          particolare riferimento alle  politiche  di  incentivazione
          della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree  interne
          cosi' come individuate dall'accordo di partenariato con  la
          Repubblica italiana relativo  al  ciclo  di  programmazione
          2021-2027,  di  cui  alla  decisione  di  esecuzione  della
          Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022; 
                    4) alla capacita' di  coprire  ambiti  strategici
          dello   sviluppo   economico,    quali    l'efficientamento
          energetico  e  la  transizione  ecologica,  la  transizione
          digitale e  l'innovazione  tecnologica,  la  valorizzazione
          delle produzioni nazionali e del  made  in  Italy  o  delle
          specificita' territoriali, la  competitivita'  nei  mercati
          esteri, l'attrazione di investimenti  esteri,  il  sostegno
          all'imprenditoria  giovanile,   nonche'   all'imprenditoria
          femminile  ai  fini  del  perseguimento  della  parita'  di
          genere; 
                    5) alle forme  delle  misure  di  incentivazione,
          anche  mediante  il   ricorso   a   strumenti   automatici,
          compatibilmente con le specificita' delle singole misure; 
                    6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2,
          comma  1,  lettera  a),  all'implementazione  di  soluzioni
          tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio
          che l'assegnazione delle  risorse  finanziarie  disponibili
          per  gli  interventi  avvenga  in   un   lasso   di   tempo
          estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base  del  solo
          ordine cronologico di presentazione dell'istanza; 
                  b)  concentrazione   dell'offerta   di   incentivi,
          diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi  e
          la frammentazione del sostegno pubblico, mediante: 
                    1) la  selezione,  nell'ambito  delle  misure  di
          incentivazione individuate ai sensi della  lettera  a),  di
          quelle piu' idonee a costituire uno standard tipologico e a
          ricomprendere  misure  sia  gia'  esistenti  che  future  e
          potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione
          e del riscontro in  termini  di  adesione  da  parte  delle
          imprese, nonche', ove  disponibili,  delle  valutazioni  di
          impatto delle misure stesse; 
                    2)  il  riordino  della  disciplina   legislativa
          vigente  relativa  alle  misure   di   incentivazione,   da
          ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi  del
          numero  1),  provvedendo  alle  conseguenti   modifiche   e
          abrogazioni; 
                  c)    programmazione    degli     interventi     di
          incentivazione  da  parte   di   ciascuna   amministrazione
          competente per un congruo periodo temporale, adeguato  alle
          finalita' di sostegno secondo le valutazioni effettuate  ex
          ante, in modo da  assicurare  un  sostegno  tendenzialmente
          continuativo  e  pluriennale,  fatte  salve  le  specifiche
          esigenze degli interventi di carattere emergenziale.  Negli
          atti  programmatici  sono  stabiliti,  per  il  periodo  di
          riferimento: 
                    1) gli obiettivi strategici di sviluppo; 
                    2) le tipologie  di  interventi  da  adottare  in
          relazione agli obiettivi strategici; 
                    3)  il   cronoprogramma   di   massima   relativo
          all'attuazione degli obiettivi strategici; 
                    4) il quadro  finanziario  delle  risorse  e  dei
          fabbisogni di stanziamento.». 
                «Art. 5 (Coordinamento con gli incentivi  regionali).
          - 1. Al  fine  di  favorire  un  utilizzo  sinergico  delle
          complessive  risorse  disponibili,  ivi   comprese   quelle
          assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e
          di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti
          legislativi di  cui  all'articolo  3  nel  disciplinare  la
          programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),
          favoriscono la compartecipazione finanziaria delle regioni,
          nonche'  il  coordinamento   e   l'integrazione   con   gli
          interventi regionali, e  individuano  le  condizioni  e  le
          soluzioni di raccordo, ivi compresa l'istituzione di tavoli
          di    confronto    interistituzionali,     affinche'     la
          programmazione regionale, ivi compresa quella  relativa  ai
          Fondi strutturali e di investimento europei,  possa  tenere
          conto di quella nazionale  in  funzione  del  perseguimento
          della complementarita'  di  sistemi  incentivanti  e  della
          massima incentivazione complessiva. Lo Stato e  le  regioni
          possono stipulare specifici accordi programmatici. 
                2. Le soluzioni  di  raccordo  devono  in  ogni  caso
          prevedere elementi di flessibilita' per consentire a  tutte
          le amministrazioni il rispetto dei vincoli e dei  tempi  di
          spesa previsti dalle programmazioni di  livello  regionale,
          nazionale o europeo.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi», e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
          «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di
          sostegno pubblico alle imprese, a  norma  dell'articolo  4,
          comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  99  del  30  aprile
          1998. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti  per
          l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR)   e   del   Piano   nazionale   degli   investimenti
          complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle
          politiche di coesione e della  politica  agricola  comune»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile  2023,
          n. 41: 
                «Art. 5  (Disposizioni  in  materia  di  controllo  e
          monitoraggio dell'attuazione  degli  interventi  realizzati
          con risorse nazionali ed europee). - 1. Per  assicurare  il
          monitoraggio dello stato di attuazione degli  interventi  e
          per lo svolgimento dei controlli previsti  dalla  normativa
          europea e nazionale sulle attivita' finanziate  nell'ambito
          del PNRR e delle politiche di coesione, del  PNC,  e  delle
          politiche di  investimento  nazionali,  le  amministrazioni
          competenti alimentano i  sistemi  informativi  gestiti  dal
          Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  con  i
          dati del codice fiscale, della partita IVA e con  eventuali
          altri  dati  personali,  necessari  per   l'identificazione
          fiscale dei soggetti destinatari o  aggiudicatari  o  degli
          altri soggetti che, a qualsiasi titolo,  ricevano  benefici
          economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo  periodo
          puo' comprendere anche i  dati  relativi  alla  salute,  ai
          minori d'eta' e agli appartenenti  alle  categorie  di  cui
          all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          esclusivamente nel caso  in  cui  l'acquisizione  si  renda
          strettamente necessaria per la  rilevazione  di  specifiche
          condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento
          e con modalita' rigorosamente proporzionate alla  finalita'
          perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per  la
          protezione dei dati personali, sono stabilite le  modalita'
          di attuazione del presente comma. 
                2. In relazione ai  dati  di  cui  al  comma  1,  nel
          rispetto della normativa vigente in materia  di  protezione
          dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al
          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
          196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
          effettua  le  attivita'  di   trattamento   dei   dati   di
          monitoraggio  dei  progetti  PNRR  e  delle  politiche   di
          coesione comunitarie e nazionali, nonche' del PNC  e  delle
          politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini  di
          controllo,  ispezione,  valutazione  e  monitoraggio,   ivi
          comprese le attivita' di incrocio e raffronto  con  i  dati
          detenuti   da   altre   pubbliche    amministrazioni.    Il
          Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  rende
          accessibili  i  dati  di  cui   al   primo   periodo   alle
          Amministrazioni  centrali  dello  Stato  responsabili   del
          coordinamento  delle  politiche  e  dei  singoli  fondi   o
          titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonche' agli
          organismi di gestione e  controllo  nazionali  ed  europei,
          nell'ambito delle  rispettive  competenze  e  nel  rispetto
          della normativa vigente  in  materia  di  tutela  dei  dati
          personali. 
                3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati: 
                  a)  ai  sensi  del   regolamento   (UE)   2021/241,
          nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma
          1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
                  b)  sul  portale  web  unico   nazionale   per   la
          trasparenza  delle  politiche  di  coesione  comunitarie  e
          nazionali  di  cui  all'articolo  46,   lettera   b),   del
          regolamento (UE) 2021/1060 del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo
          1, lettera  b),  del  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. 
                4. E' in ogni caso esclusa la pubblicazione dei  dati
          di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo  10  del
          predetto  regolamento  (UE)  2016/679,  dei  dati  di   cui
          all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14  marzo
          2013, n. 33, nonche' dei dati relativi a soggetti minori di
          eta'. 
                5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per consentire l'acquisizione  automatica
          dei dati e delle informazioni  necessari  all'attivita'  di
          monitoraggio del PNRR nonche' del PNC di cui all'articolo 1
          del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per  gli
          affidamenti  superiori  a   cinquemila   euro   e'   sempre
          richiesta, anche ai fini del  trasferimento  delle  risorse
          relative  all'intervento,  l'acquisizione  di   un   codice
          identificativo di gara (CIG) ordinario. 
                6. A partire dal 1° giugno 2023 le  fatture  relative
          all'acquisizione dei beni e servizi  oggetto  di  incentivi
          pubblici alle attivita'  produttive,  erogati  a  qualunque
          titolo   e   in   qualunque   forma   da    una    Pubblica
          Amministrazione, anche per il  tramite  di  altri  soggetti
          pubblici  o  privati,  o  in   qualsiasi   modo   ad   essi
          riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto
          (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,
          n. 3, riportato nell'atto di concessione  o  comunicato  al
          momento di assegnazione  dell'incentivo  stesso  ovvero  al
          momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo  non  si
          applica  per  le  istanze  di  concessione   di   incentivi
          presentate prima dell'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. 
                7. L'obbligo di cui al comma 6 non  si  applica  alle
          fatture emesse da soggetti  che  non  siano  stabiliti  nel
          territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma  1,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, nonche'  alle  fatture  emesse  prima
          della corretta attribuzione del codice  unico  di  progetto
          (CUP),  nell'ambito  delle  procedure  di  assegnazione  di
          incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive
          o della disciplina  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  ove
          applicabile,  ammettono   il   sostenimento   delle   spese
          anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di  cui  al
          periodo precedente, le amministrazioni  pubbliche  titolari
          delle misure,  anche  nell'ambito  delle  disposizioni  che
          disciplinano  il  funzionamento  delle   medesime   misure,
          impartiscono ai beneficiari le  necessarie  istruzioni  per
          garantire  la  dimostrazione,   anche   attraverso   idonei
          identificativi da riportare nella documentazione di  spesa,
          ivi comprese le quietanze di pagamento, della  correlazione
          tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse
          pubbliche. 
                8.  Al  fine  di   assicurare   e   semplificare   il
          monitoraggio della spesa pubblica e valutarne  l'efficacia,
          i dati delle  fatture  elettroniche  oggetto  del  presente
          articolo confluiscono nella banca dati di cui  all'articolo
          13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Tali  dati  sono
          messi  a  disposizione  delle   pubbliche   amministrazioni
          concedenti gli incentivi  di  cui  al  comma  6  anche  per
          semplificare i  processi  di  concessione,  assegnazione  e
          gestione  dei  medesimi  incentivi,  nel   rispetto   della
          normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei   dati
          personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e  al  codice
          di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre
          2022, n. 197, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          «In alternativa all'assegnazione delle  risorse  in  favore
          dei singoli  Comuni,  il  supporto  tecnico  potra'  essere
          assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di
          natura  pubblica  e   privata,   ordini   professionali   o
          Associazioni  di  categoria,  ovvero  societa'  partecipate
          dallo  Stato,  sulla  base  di   Convenzioni,   Accordi   o
          Protocolli in essere o da stipulare.». 
              - Il decreto legislativo  27  novembre  2025,  n.  184,
          recante   «Codice   degli    incentivi,    in    attuazione
          dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b),  della  legge  27
          ottobre  2023,  n.  160»  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei Ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo degli artt. 3 e 4 della legge 27 ottobre
          2023, n. 160, recante «Delega  al  Governo  in  materia  di
          revisione  del  sistema  degli  incentivi  alle  imprese  e
          disposizioni di semplificazione  delle  relative  procedure
          nonche'  in  materia  di   termini   di   delega   per   la
          semplificazione dei controlli sulle attivita'  economichesi
          rinvia alle note  al  titolo»,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.