IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo
dei carburanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e
di autotrasporto
1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio
usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata,
dal 7 al 24 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa
di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali
per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni
previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata
nella misura di 532,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 190,2 milioni
di euro per l'anno 2026 e in 2 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede ai sensi dell'articolo 2.
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79,
come modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 luglio
2026, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «da marzo a luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «da marzo a agosto»;
b) al secondo periodo, le parole: «322 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «364,1 milioni».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 42,1 milioni di euro
per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 2.