IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con
il quale e' stato istituito il Ministero della transizione ecologica
e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al Ministero della
transizione ecologica le competenze in materia di energia gia' a
qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 23
settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri, che stabilisce che il Ministero della transizione
ecologica assume la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica» e che le denominazioni «Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque
presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e
«Ministero della transizione ecologica»;
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario
dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la
crisi Covid-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 3, 9 e 17,
che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do not significant harm») e
la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza»;
Visto il regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno
2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono
di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista la Riforma 4 «Misure volte a promuovere la competitivita'
dell'idrogeno» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione
ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e
mobilita' sostenibile» la quale «consiste nel varo di misure fiscali
che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea
con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della
direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II);
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone,
all'art. 23, comma 1, in linea con quanto previsto dalla Riforma 3.2
«Misure per promuovere la competitivita' dell'idrogeno» della Misura
3 «Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali
dell'idrogeno» della Missione 2 - Componente 2 del PNRR, che il
consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di
elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora
l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati
attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non e'
soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 21
settembre 2022, n. 347, recante «Condizioni per l'accesso alle
agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di
elettrolisi per la produzione di idrogeno verde», che individua i
casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di
energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per
la produzione di idrogeno verde accede all'agevolazione consistente
nella restituzione della quota variabile delle componenti tariffarie
a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e
che, all'art. 3, introduce la definizione di idrogeno verde;
Vista la delibera ARERA 557/2022/R/EEL dell'8 novembre 2022 recante
«modalita' per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto del
Ministro della transizione ecologica del 21 settembre 2022 in tema di
energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da impianti di
elettrolisi per la produzione di idrogeno verde» e il relativo art.
4, comma 3, che sospende l'efficacia della stessa deliberazione fino
alla verifica positiva di compatibilita' della misura di agevolazione
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 21
ottobre 2022, n. 463, recante «Attuazione dell'Investimento 3.1
«Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2
«Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione 2,
Componente 2 del PNRR» e, in particolare:
a) l'art. 2, comma 2 il quale definisce l'idrogeno rinnovabile;
b) l'art. 3 il cui primo periodo recita che «Nel caso di
estensione dell'incentivo tariffario di cui al decreto del Ministro
della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante «Attuazione del
PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la
promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo
quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018», anche alla produzione di
combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica,
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del
2021, il predetto incentivo tariffario e' cumulabile nella misura del
100 per cento con le agevolazioni di cui al presente decreto»;
Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:
a) l'art. 11, comma 2, relativo all'incentivazione in materia di
biogas e produzione di biometano, il quale prevede che «Entro il 31
dicembre 2023, con uno piu' decreti del Ministro della transizione
ecologica sono definite le modalita' di attuazione del comma 1,
prevedendo le condizioni di cumulabilita' con altre forme di
sostegno, nonche' la possibilita' di estensione del predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da
fonti rinnovabili , ivi inclusa la produzione di idrogeno originato
dalle biomasse e la produzione di biometano tramite gassificazione
delle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla
normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia
di aiuti di Stato»;
b) l'art. 13 che definisce i principi generali di coordinamento
fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali;
c) l'art. 14 che, al comma 1, ha previsto quanto segue: «Nel
rispetto dei criteri generali di cui all'art. 13, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' per la concessione dei benefici delle
misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con
le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti
criteri specifici: [...] h) in attuazione delle misure «Missione 2,
Componente 2, Investimento 3.1 Produzione di idrogeno in aree
industriali dismesse» e «Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2
Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate» sono definite
modalita' per incentivare la realizzazione di infrastrutture di
produzione e utilizzazione di idrogeno, modalita' per il
riconoscimento dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e
condizioni di cumulabilita' con gli incentivi tariffari di cui
all'art. 11, comma 2;
d) l'art. 30 che regola le caratteristiche per gli
autoconsumatori di energia rinnovabile;
e) l'art. 42 in merito ai criteri di sostenibilita' e di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
f) l'art. 46 in materia di garanzie di origine;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante «attuazione dell'art. 46
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di
garanzie di origine»;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica 7 agosto 2024, n. 294, che attua quanto previsto all'art.
42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e istituisce il
sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei
biocombustibili, la certificazione dei carburanti rinnovabili di
origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 340
del 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1
e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021,
n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella
rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2,
Investimento 1.4, del PNRR»;
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle
imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto
di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con
decisione della Commissione europea C (2018) 8864 final del 18
dicembre 2018;
Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su
larga scala d'impatto significativo sulla competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1,
comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la
denominazione di «Fondo IPCEI» e puo' intervenire per il sostegno
finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in
tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del
10 febbraio 2023 e successive modifiche e integrazioni che integra la
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme
dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e
gassosi di origine non biologica per il trasporto, ovvero per la
produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai
sensi delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE)
2024/1408 della Commissione del 14 marzo 2024;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del
10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti
derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di
valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per
il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Visti l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
nonche' l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;
Vista la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8
luglio 2020 «Una strategia europea per l'idrogeno climaticamente
neutra», che individua l'esigenza di stimolare la produzione e
l'introduzione dell'idrogeno rinnovabile nel tessuto produttivo
europeo;
Visti gli obiettivi fissati nell'ambito del cosiddetto pacchetto
Fit for 55% e, in particolare:
a) la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che ha introdotto obblighi specifici di impiego di combustibili
rinnovabili di origine non biologica nell'industria e nel settore dei
trasporti;
b) il regolamento (UE) 2023/ 1805 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili
e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo che ha
introdotto, tra l'altro, limiti dell'intensita' dei gas a effetto
serra per il tramite di combustibili rinnovabili e a basse emissioni
di carbonio;
c) il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di
parita' per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) che ha
introdotto obblighi specifici per i fornitori di carburante per
l'aviazione di una quota minima di carburante sostenibile per
l'aviazione, compresa una quota minima di carburante sintetico;
Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva
2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE)
2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di attuazione
delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che
modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto
serra;
Vista la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati
interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
Visto il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas
rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;
Visti gli obiettivi di consumo di idrogeno rinnovabile, come
previsti nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC) 2030, trasmesso alla Commissione nel
luglio 2024, e di seguito indicati:
a) settore industria: 330 ktep, ovvero 0,115 Mton di idrogeno
rinnovabile al 2030;
b) settore trasporti: 391 ktep, ovvero 0,137 Mton di idrogeno
rinnovabile al 2030, di cui aviazione e navigazione 36 ktep, ovvero
0,013 Mton di idrogeno rinnovabile;
Viste altresi' le politiche di promozione dell'idrogeno verde e
rinnovabile indicate nell'aggiornamento del PNIEC e, in particolare,
la proposta della misura «Incentivi alla produzione finalizzata
all'uso di idrogeno» e la previsione del crescente il ruolo
dell'idrogeno di origine biologica nel raggiungimento della
decarbonizzazione;
Visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione
statistica delle attivita' economiche NACE Revisione 2 e successive
modifiche e integrazioni;
Considerati gli elevanti costi di funzionamento connessi ai consumi
energetici per il funzionamento degli elettrolizzatori;
Considerato che con il citato Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR
sono state riconosciuti incentivi a copertura dei costi di
investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;
Considerato che l'idrogeno prodotto da biomasse «non e' considerato
carburante rinnovabile di origine non biologica, ma e' contemplato
dalla direttiva sull'energia da fonti rinnovabili alla definizione di
«combustibili da biomassa», come ha chiarito la Commissione europea
con le domande e risposte del 13 febbraio 2023 sugli Atti delegati
dell'UE sull'idrogeno rinnovabile, e che il considerando (13) della
direttiva (UE) 2024/1788 ha ulteriormente precisato, in modo piu'
specifico, che «L'idrogeno rinnovabile prodotto da energia da
biomassa rientra nella definizione di «biogas» ai sensi della
direttiva (UE) 2018/2001»;
Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'art. 11, comma 2
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione di
quanto di seguito indicato:
a) gli obiettivi del PNIEC sono specifici per l'idrogeno
rinnovabile;
b) l'idrogeno di origine biologica prodotto sul territorio
nazionale puo' assumere un ruolo determinante nella decarbonizzazione
dei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti;
c) e' opportuno che l'ambito di applicazione del presente decreto
sia prevalentemente dedicato alla promozione dell'idrogeno
rinnovabile e di origine biologica sul territorio nazionale,
rimandando ad altri strumenti la promozione della produzione di altri
gas rinnovabile o la loro importazione;
d) e' opportuno che le agevolazioni riconosciute dal presente
decreto siano finalizzate prevalentemente all'utilizzo dell'idrogeno
nei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti, stante
l'elevato costo connesso alla produzione dell'idrogeno stesso;
e) e' opportuno che le agevolazioni riconosciute dal presente
decreto garantiscano un'adeguata copertura dei costi di investimento
e di funzionamento per la produzione di idrogeno, tenendo
opportunamente conto degli incentivi gia' riconosciuti per i progetti
idrogeno, di cui al citato Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR o per
i quali e' stato attivato il Fondo IPCEI, di cui art. 1, comma 232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Ritenuto opportuno fornire un quadro di rifermento normativo
nazionale in materia di idrogeno univoco e chiaro, armonizzando le
definizioni di idrogeno rinnovabile e idrogeno verde con quanto
previsto dal citato regolamento delegato (UE) 2023/1184 della
Commissione del 10 febbraio 2023 e successive modifiche e
integrazioni e definendo un unico meccanismo incentivante per la
produzione di idrogeno di origine rinnovabile;
Ritenuto pertanto di dover procedere con il presente decreto a
modificare:
a) l'art. 3 del decreto ministeriale del Ministero della
transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;
b) l'art. 2 del decreto del Ministero della transizione ecologica
21 ottobre 2022, n. 463;
c) l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;
Ritenuto altresi' opportuno prevedere procedure coordinate per il
riconoscimento e l'erogazione dell'aiuto, di cui al presente decreto,
e dell'agevolazione, di cui al decreto ministeriale del Ministero
della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
con il quale si disciplinano le modalita' di copertura degli oneri
sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. per lo
svolgimento delle attivita' di gestione, di verifica e di controllo,
inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;
Considerato che il GSE ha per oggetto sociale l'esercizio delle
funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico e, in
particolare, opera a favore della promozione della sostenibilita'
ambientale e in particolare, in materia di promozione delle fonti
rinnovabili elettriche e termiche, dell'integrazione delle fonti
rinnovabili nei trasporti e della mobilita' sostenibile,
dell'efficienza energetica, comprese le attivita' di carattere
regolamentare, di monitoraggio e le altre competenze, diritti e
poteri ad esse inerenti;
Considerato che la delibera dell'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) 557/2022/R/EEL dell'8 novembre 2022,
definisce le modalita' per l'ottenimento delle agevolazioni di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale n. 347 del 21 settembre 2022, in
tema di energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da impianti
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde;
Considerato che il GSE e' stato individuato quale soggetto gestore
del meccanismo previsto per l'accesso alla misura di esonero dagli
oneri generali di sistema di cui all'art. 3 del decreto ministeriale
n. 347 del 21 settembre 2022, ai sensi della deliberazione ARERA
557/2022/R/eel;
Visto il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno
2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 80/01) del 18
febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;
Considerato che la comunicazione della Commissione (2022/C 80/01),
recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima,
dell'ambiente e dell'energia 2022», prevede la possibilita' di
valutare aiuti a favore della produzione di idrogeno rinnovabile
nell'ambito della Sezione n. 4.1 «Aiuti per la riduzione e
l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite
il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica»;
Considerata la definizione di «avvio dei lavori», contenuta nella
comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), ossia: «il primo
fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i
lavori di costruzione) che renda irreversibile l'investimento.
L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari non
sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per
«avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi
direttamente collegati allo stabilimento acquisito»;
Considerato che il punto 31 della comunicazione della Commissione
(2022/C 80/01), individua i casi eccezionali per i quali l'aiuto puo'
comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono
stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto;
Considerato, ai fini dell'applicabilita' del punto 31, lettera b,
della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), che le seguenti
informative sono state rese accessibili su sito web pubblico ed in
particolare che:
a) in data 18 gennaio 2024, sul sito istituzionale del Ministero
dell'ambiente e sicurezza energetica (MASE) e' stata pubblicata una
comunicazione con la quale il Ministero ha indicato l'intenzione di
istituire, subordinatamente all'approvazione della Commissione
europea, una misura di aiuto per incentivare la produzione di
idrogeno rinnovabile e ha dato avvio alla relativa consultazione
pubblica, specificando tipologia dei progetti e previsioni temporali;
b) in data 1° luglio 2024, e' stato trasmesso alla Commissione
europea e pubblicato sul sito istituzione del MASE il testo
definitivo del Piano nazionale integrato energia e clima, nel quale
sono state rese pubbliche ulteriori evidenze sul decreto ministeriale
con cui il Ministero intende istituire un meccanismo di aiuto per la
produzione di idrogeno di origine rinnovabile, gia' previsto
dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199;
c) in data 1° luglio 2024, il MASE ha pubblicato, sul proprio
sito istituzionale, una comunicazione per fornire chiarimenti ai
soggetti attuatori dei due investimenti che finanziano progetti per
la produzione e l'utilizzo di idrogeno rinnovabile, di cui alla
Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, I.3.1 «Produzione di
idrogeno in aree industriali dismesse» e I.3.2 «Utilizzo
dell'idrogeno in settori hard-to-abate», e rappresentare la
possibilita' di avviare i lavori dei progetti ammessi ai predetti
investimenti, senza che tale avvio pregiudichi l'ammissibilita' al
riconoscimento dell'incentivo di cui al presente decreto, se, prima
dell'avvio dei lavori, essi informano la Direzione generale mercati e
infrastrutture energetiche del MASE, secondo quanto previsto dal
summenzionato punto 31, lettera b, della comunicazione della
Commissione (2022/C 80/01), nelle modalita' descritte nella stessa
nota di chiarimento pubblicata;
Vista la decisione della Commissione europea C(2026) 2050 final del
30 marzo 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non
sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in
quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito
di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del
decreto legislativo n. 199 del 2021, e' finalizzato a sostenere la
produzione di idrogeno di origine rinnovabile, di cui all'art. 2,
comma 1, lett. a), destinata all'utilizzo nel settore dei trasporti e
nei settori industriali, in linea con gli obiettivi del PNIEC,
mediante il riconoscimento del contributo di cui all'art. 2, comma 1,
lett. cc).