IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con
il quale e' stato istituito il Ministero della transizione  ecologica
e, in particolare,  l'art.  2  che  attribuisce  al  Ministero  della
transizione ecologica le competenze in  materia  di  energia  gia'  a
qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, n.  128,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero della transizione  ecologica»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del  23
settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri,  che  stabilisce  che  il  Ministero   della   transizione
ecologica assume la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica» e che le denominazioni «Ministro  dell'ambiente
e della sicurezza energetica»  e  «Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica»  sostituiscono,  a  ogni  effetto  e   ovunque
presenti, le denominazioni «Ministro della transizione  ecologica»  e
«Ministero della transizione ecologica»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020,  che  istituisce  uno  strumento  di   supporto   straordinario
dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa  dell'economia  dopo  la
crisi Covid-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 3, 9 e 17,
che definiscono gli  obiettivi  ambientali  e  il  principio  di  non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do not significant  harm»)  e
la  comunicazione  della  Commissione   UE   2021/C   58/01   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione del 4  giugno
2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che  consentono
di  determinare  a  quali  condizioni  si   possa   considerare   che
un'attivita'  economica  contribuisce  in   modo   sostanziale   alla
mitigazione  dei   cambiamenti   climatici   o   all'adattamento   ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa  e  resilienza  (PNRR)  la  cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione  del  Consiglio
ECOFIN del 13 luglio  2021  notificata  all'Italia  dal  Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
  Vista la Riforma 4 «Misure volte  a  promuovere  la  competitivita'
dell'idrogeno» della Missione  2  «Rivoluzione  verde  e  transizione
ecologica», Componente  2  «Energia  rinnovabile,  idrogeno,  rete  e
mobilita' sostenibile» la quale «consiste nel varo di misure  fiscali
che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in  linea
con le norme UE in materia di tassazione,  e  nel  recepimento  della
direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II); 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  29  giugno  2022,  n.  79,  che  dispone,
all'art. 23, comma 1, in linea con quanto previsto dalla Riforma  3.2
«Misure per promuovere la competitivita' dell'idrogeno» della  Misura
3 «Promuovere la  produzione,  la  distribuzione  e  gli  usi  finali
dell'idrogeno» della Missione 2 -  Componente  2  del  PNRR,  che  il
consumo di energia elettrica da  fonti  rinnovabili  in  impianti  di
elettrolisi per  la  produzione  di  idrogeno  verde,  anche  qualora
l'impianto di produzione e  quello  di  elettrolisi  siano  collegati
attraverso una rete con obbligo  di  connessione  di  terzi,  non  e'
soggetto al pagamento  degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema
elettrico di cui all'art. 3, comma 11,  del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79; 
  Visto il decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica  21
settembre 2022,  n.  347,  recante  «Condizioni  per  l'accesso  alle
agevolazioni sul  consumo  di  energia  rinnovabile  in  impianti  di
elettrolisi per la produzione di idrogeno  verde»,  che  individua  i
casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali  il  consumo  di
energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per
la produzione di idrogeno verde accede  all'agevolazione  consistente
nella restituzione della quota variabile delle componenti  tariffarie
a copertura degli oneri generali afferenti al  sistema  elettrico,  e
che, all'art. 3, introduce la definizione di idrogeno verde; 
  Vista la delibera ARERA 557/2022/R/EEL dell'8 novembre 2022 recante
«modalita' per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto del
Ministro della transizione ecologica del 21 settembre 2022 in tema di
energia elettrica da  fonti  rinnovabili  prelevata  da  impianti  di
elettrolisi per la produzione di idrogeno verde» e il  relativo  art.
4, comma 3, che sospende l'efficacia della stessa deliberazione  fino
alla verifica positiva di compatibilita' della misura di agevolazione
con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato; 
  Visto il decreto  del  Ministero  della  transizione  ecologica  21
ottobre 2022,  n.  463,  recante  «Attuazione  dell'Investimento  3.1
«Produzione in aree industriali  dismesse»  e  dell'Investimento  3.2
«Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate», della Missione  2,
Componente 2 del PNRR» e, in particolare: 
    a) l'art. 2, comma 2 il quale definisce l'idrogeno rinnovabile; 
    b) l'art. 3  il  cui  primo  periodo  recita  che  «Nel  caso  di
estensione dell'incentivo tariffario di cui al decreto  del  Ministro
della transizione ecologica 5 agosto 2022,  recante  «Attuazione  del
PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del  biometano  secondo  criteri  per  la
promozione dell'economia circolare - produzione di biometano  secondo
quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018», anche alla  produzione  di
combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine  non  biologica,
ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  n.  199  del
2021, il predetto incentivo tariffario e' cumulabile nella misura del
100 per cento con le agevolazioni di cui al presente decreto»; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare: 
    a) l'art. 11, comma 2, relativo all'incentivazione in materia  di
biogas e produzione di biometano, il quale prevede che «Entro  il  31
dicembre 2023, con uno piu' decreti del  Ministro  della  transizione
ecologica sono definite le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1,
prevedendo  le  condizioni  di  cumulabilita'  con  altre  forme   di
sostegno,  nonche'  la  possibilita'  di  estensione   del   predetto
incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da
fonti rinnovabili , ivi inclusa la produzione di  idrogeno  originato
dalle biomasse e la produzione di  biometano  tramite  gassificazione
delle biomasse, nel  rispetto  dei  limiti  emissivi  previsti  dalla
normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in  materia
di aiuti di Stato»; 
    b) l'art. 13 che definisce i principi generali  di  coordinamento
fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali; 
    c) l'art. 14 che, al comma 1,  ha  previsto  quanto  segue:  «Nel
rispetto dei criteri generali di cui all'art.  13,  con  decreto  del
Ministro della  transizione  ecologica,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
disciplinate le modalita'  per  la  concessione  dei  benefici  delle
misure PNRR specificate nel seguito, favorendone  l'integrazione  con
le misure di cui al  presente  decreto  e  sulla  base  dei  seguenti
criteri specifici: [...] h) in attuazione delle misure  «Missione  2,
Componente  2,  Investimento  3.1  Produzione  di  idrogeno  in  aree
industriali dismesse» e «Missione 2, Componente 2,  Investimento  3.2
Utilizzo  dell'idrogeno  in  settori  hard-to-abate»  sono   definite
modalita' per  incentivare  la  realizzazione  di  infrastrutture  di
produzione  e   utilizzazione   di   idrogeno,   modalita'   per   il
riconoscimento  dell'idrogeno  prodotto  da   fonti   rinnovabili   e
condizioni di  cumulabilita'  con  gli  incentivi  tariffari  di  cui
all'art. 11, comma 2; 
    d)  l'art.   30   che   regola   le   caratteristiche   per   gli
autoconsumatori di energia rinnovabile; 
    e) l'art.  42  in  merito  ai  criteri  di  sostenibilita'  e  di
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti,
i bioliquidi e i combustibili da biomassa; 
    f) l'art. 46 in materia di garanzie di origine; 
  Visto il decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante «attuazione  dell'art.  46
del decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199  in  materia  di
garanzie di origine»; 
  Visto il decreto del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica 7 agosto 2024, n. 294, che attua quanto previsto  all'art.
42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199  e  istituisce  il
sistema  nazionale  di  certificazione   della   sostenibilita'   dei
biocombustibili, la  certificazione  dei  carburanti  rinnovabili  di
origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato; 
  Visto il decreto del Ministro della transizione  ecologica  n.  340
del 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1
e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella
rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2,  Componente  2,
Investimento 1.4, del PNRR»; 
  Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo finalizzato  all'erogazione  dei  contributi  alle
imprese che partecipano alla realizzazione  dell'importante  progetto
di interesse comune europeo sulla microelettronica,  autorizzato  con
decisione della Commissione  europea  C  (2018)  8864  final  del  18
dicembre 2018; 
  Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
che stabilisce che, per favorire le iniziative di  collaborazione  su
larga   scala   d'impatto    significativo    sulla    competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il  fondo  di  cui  all'art.  1,
comma  203,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  assume   la
denominazione di «Fondo IPCEI» e puo'  intervenire  per  il  sostegno
finanziario  alle  imprese  che  partecipano  alla  realizzazione  di
importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art.  107,
paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in
tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione  del
10 febbraio 2023 e successive modifiche e integrazioni che integra la
direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
definendo  una   metodologia   dell'Unione   che   stabilisce   norme
dettagliate per la produzione di  carburanti  rinnovabili  liquidi  e
gassosi di origine non biologica per  il  trasporto,  ovvero  per  la
produzione di combustibili rinnovabili di origine non  biologica,  ai
sensi  delle  modifiche  introdotte  dal  regolamento  delegato  (UE)
2024/1408 della Commissione del 14 marzo 2024; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione  del
10  febbraio  2023  che  integra  la  direttiva  (UE)  2018/2001  del
Parlamento europeo e del Consiglio  definendo  la  soglia  minima  di
riduzione delle emissioni di  gas  a  effetto  serra  dei  carburanti
derivanti da  carbonio  riciclato  e  precisando  la  metodologia  di
valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a  effetto  serra  da
carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per
il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto  il  decreto-legge   1°   luglio   2009,   n.   78,   recante
«Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga  di  termini»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visti l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,
l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  123,
nonche' l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; 
  Vista la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8
luglio 2020 «Una  strategia  europea  per  l'idrogeno  climaticamente
neutra», che  individua  l'esigenza  di  stimolare  la  produzione  e
l'introduzione  dell'idrogeno  rinnovabile  nel  tessuto   produttivo
europeo; 
  Visti gli obiettivi fissati nell'ambito  del  cosiddetto  pacchetto
Fit for 55% e, in particolare: 
    a) la direttiva (UE)  2023/2413  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  18  ottobre  2023  che  modifica  la  direttiva  (UE)
2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva  n.  98/70/CE
per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e
che ha introdotto  obblighi  specifici  di  impiego  di  combustibili
rinnovabili di origine non biologica nell'industria e nel settore dei
trasporti; 
    b) il regolamento (UE) 2023/ 1805 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili
e a basse emissioni  di  carbonio  nel  trasporto  marittimo  che  ha
introdotto, tra l'altro, limiti dell'intensita'  dei  gas  a  effetto
serra per il tramite di combustibili rinnovabili e a basse  emissioni
di carbonio; 
    c) il regolamento (UE) 2023/2405 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18  ottobre  2023  sulla  garanzia  di  condizioni  di
parita' per un trasporto aereo sostenibile (ReFuelEU Aviation) che ha
introdotto obblighi specifici  per  i  fornitori  di  carburante  per
l'aviazione  di  una  quota  minima  di  carburante  sostenibile  per
l'aviazione, compresa una quota minima di carburante sintetico; 
  Vista la direttiva (UE)  2023/959  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  10  maggio  2023  recante  modifica  della  direttiva
2003/87/CE, che istituisce un sistema per  lo  scambio  di  quote  di
emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE)
2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva
stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra; 
  Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.  47  di  attuazione
delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958  e  (UE)  2023/959,  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  10  maggio  2023,   che
modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema  per  lo
scambio di quote di emissioni dei gas a  effetto  serra  nell'Unione,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo
e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  relativa  all'istituzione  e  al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel  sistema
dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei  gas  a  effetto
serra; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1788  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i  mercati
interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  13  giugno  2024,  sui  mercati  interni   del   gas
rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno; 
  Visti gli  obiettivi  di  consumo  di  idrogeno  rinnovabile,  come
previsti  nell'aggiornamento  del  Piano  nazionale   integrato   per
l'energia e il clima (PNIEC) 2030,  trasmesso  alla  Commissione  nel
luglio 2024, e di seguito indicati: 
    a) settore industria: 330 ktep, ovvero  0,115  Mton  di  idrogeno
rinnovabile al 2030; 
    b) settore trasporti: 391 ktep, ovvero  0,137  Mton  di  idrogeno
rinnovabile al 2030, di cui aviazione e navigazione 36  ktep,  ovvero
0,013 Mton di idrogeno rinnovabile; 
  Viste altresi' le politiche di  promozione  dell'idrogeno  verde  e
rinnovabile indicate nell'aggiornamento del PNIEC e, in  particolare,
la proposta  della  misura  «Incentivi  alla  produzione  finalizzata
all'uso  di  idrogeno»  e  la  previsione  del  crescente  il   ruolo
dell'idrogeno  di  origine   biologica   nel   raggiungimento   della
decarbonizzazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20  dicembre  2006  che  definisce  la  classificazione
statistica delle attivita' economiche NACE Revisione 2  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Considerati gli elevanti costi di funzionamento connessi ai consumi
energetici per il funzionamento degli elettrolizzatori; 
  Considerato che con il citato Investimento 3.1 della M2C2 del  PNRR
sono  state  riconosciuti  incentivi  a  copertura   dei   costi   di
investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile; 
  Considerato che l'idrogeno prodotto da biomasse «non e' considerato
carburante rinnovabile di origine non biologica,  ma  e'  contemplato
dalla direttiva sull'energia da fonti rinnovabili alla definizione di
«combustibili da biomassa», come ha chiarito la  Commissione  europea
con le domande e risposte del 13 febbraio 2023  sugli  Atti  delegati
dell'UE sull'idrogeno rinnovabile, e che il considerando  (13)  della
direttiva (UE) 2024/1788 ha ulteriormente  precisato,  in  modo  piu'
specifico,  che  «L'idrogeno  rinnovabile  prodotto  da  energia   da
biomassa  rientra  nella  definizione  di  «biogas»  ai  sensi  della
direttiva (UE) 2018/2001»; 
  Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'art. 11,  comma  2
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione di
quanto di seguito indicato: 
    a)  gli  obiettivi  del  PNIEC  sono  specifici  per   l'idrogeno
rinnovabile; 
    b)  l'idrogeno  di  origine  biologica  prodotto  sul  territorio
nazionale puo' assumere un ruolo determinante nella decarbonizzazione
dei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti; 
    c) e' opportuno che l'ambito di applicazione del presente decreto
sia   prevalentemente   dedicato   alla   promozione    dell'idrogeno
rinnovabile  e  di  origine  biologica  sul   territorio   nazionale,
rimandando ad altri strumenti la promozione della produzione di altri
gas rinnovabile o la loro importazione; 
    d) e' opportuno che le  agevolazioni  riconosciute  dal  presente
decreto siano finalizzate prevalentemente all'utilizzo  dell'idrogeno
nei settori dell'industria manifatturiera  e  dei  trasporti,  stante
l'elevato costo connesso alla produzione dell'idrogeno stesso; 
    e) e' opportuno che le  agevolazioni  riconosciute  dal  presente
decreto garantiscano un'adeguata copertura dei costi di  investimento
e  di  funzionamento  per  la   produzione   di   idrogeno,   tenendo
opportunamente conto degli incentivi gia' riconosciuti per i progetti
idrogeno, di cui al citato Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR o per
i quali e' stato attivato il Fondo IPCEI, di cui art. 1,  comma  232,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Ritenuto  opportuno  fornire  un  quadro  di  rifermento  normativo
nazionale in materia di idrogeno univoco e  chiaro,  armonizzando  le
definizioni di idrogeno  rinnovabile  e  idrogeno  verde  con  quanto
previsto  dal  citato  regolamento  delegato  (UE)  2023/1184   della
Commissione  del  10  febbraio  2023   e   successive   modifiche   e
integrazioni e definendo un  unico  meccanismo  incentivante  per  la
produzione di idrogeno di origine rinnovabile; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere  con  il  presente  decreto  a
modificare: 
    a)  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  Ministero   della
transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347; 
    b) l'art. 2 del decreto del Ministero della transizione ecologica
21 ottobre 2022, n. 463; 
    c) l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224; 
  Ritenuto altresi' opportuno prevedere procedure coordinate  per  il
riconoscimento e l'erogazione dell'aiuto, di cui al presente decreto,
e dell'agevolazione, di cui al  decreto  ministeriale  del  Ministero
della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347; 
  Visto  l'art.  25  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,
con il quale si disciplinano le modalita' di  copertura  degli  oneri
sostenuti dal Gestore  dei  servizi  energetici  GSE  S.p.a.  per  lo
svolgimento delle attivita' di gestione, di verifica e di  controllo,
inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno; 
  Considerato che il GSE ha per  oggetto  sociale  l'esercizio  delle
funzioni  di  natura  pubblicistica  nel  settore  energetico  e,  in
particolare, opera a favore  della  promozione  della  sostenibilita'
ambientale e in particolare, in materia  di  promozione  delle  fonti
rinnovabili elettriche  e  termiche,  dell'integrazione  delle  fonti
rinnovabili   nei   trasporti   e   della   mobilita'    sostenibile,
dell'efficienza  energetica,  comprese  le  attivita'  di   carattere
regolamentare, di monitoraggio  e  le  altre  competenze,  diritti  e
poteri ad esse inerenti; 
  Considerato che  la  delibera  dell'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) 557/2022/R/EEL dell'8 novembre 2022,
definisce le modalita' per l'ottenimento delle  agevolazioni  di  cui
all'art. 3 del decreto ministeriale n. 347 del 21 settembre 2022,  in
tema di energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da  impianti
di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde; 
  Considerato che il GSE e' stato individuato quale soggetto  gestore
del meccanismo previsto per l'accesso alla misura  di  esonero  dagli
oneri generali di sistema di cui all'art. 3 del decreto  ministeriale
n. 347 del 21 settembre 2022,  ai  sensi  della  deliberazione  ARERA
557/2022/R/eel; 
  Visto il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17  giugno
2014 che dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Vista la comunicazione della  Commissione  (2022/C  80/01)  del  18
febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di  aiuti  di  Stato  a
favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»; 
  Considerato che la comunicazione della Commissione (2022/C  80/01),
recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del  clima,
dell'ambiente  e  dell'energia  2022»,  prevede  la  possibilita'  di
valutare aiuti a favore  della  produzione  di  idrogeno  rinnovabile
nell'ambito  della  Sezione  n.  4.1  «Aiuti  per  la   riduzione   e
l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra  anche  tramite
il sostegno a favore  delle  energie  rinnovabili  e  dell'efficienza
energetica»; 
  Considerata la definizione di «avvio dei lavori»,  contenuta  nella
comunicazione della Commissione  (2022/C  80/01),  ossia:  «il  primo
fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature  o  ad  avviare  i
lavori  di  costruzione)  che  renda  irreversibile   l'investimento.
L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali  la  richiesta  di
permessi o la realizzazione di studi di fattibilita' preliminari  non
sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni,  per
«avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di  attivi
direttamente collegati allo stabilimento acquisito»; 
  Considerato che il punto 31 della comunicazione  della  Commissione
(2022/C 80/01), individua i casi eccezionali per i quali l'aiuto puo'
comportare un effetto di incentivazione anche per progetti  che  sono
stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto; 
  Considerato, ai fini dell'applicabilita' del punto 31,  lettera  b,
della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), che le seguenti
informative sono state rese accessibili su sito web  pubblico  ed  in
particolare che: 
    a) in data 18 gennaio 2024, sul sito istituzionale del  Ministero
dell'ambiente e sicurezza energetica (MASE) e' stata  pubblicata  una
comunicazione con la quale il Ministero ha indicato  l'intenzione  di
istituire,  subordinatamente   all'approvazione   della   Commissione
europea, una  misura  di  aiuto  per  incentivare  la  produzione  di
idrogeno rinnovabile e ha  dato  avvio  alla  relativa  consultazione
pubblica, specificando tipologia dei progetti e previsioni temporali; 
    b) in data 1° luglio 2024, e' stato  trasmesso  alla  Commissione
europea  e  pubblicato  sul  sito  istituzione  del  MASE  il   testo
definitivo del Piano nazionale integrato energia e clima,  nel  quale
sono state rese pubbliche ulteriori evidenze sul decreto ministeriale
con cui il Ministero intende istituire un meccanismo di aiuto per  la
produzione  di  idrogeno  di  origine  rinnovabile,   gia'   previsto
dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
199; 
    c) in data 1° luglio 2024, il MASE  ha  pubblicato,  sul  proprio
sito istituzionale, una  comunicazione  per  fornire  chiarimenti  ai
soggetti attuatori dei due investimenti che finanziano  progetti  per
la produzione e l'utilizzo  di  idrogeno  rinnovabile,  di  cui  alla
Missione 2, Componente  2  (M2C2)  del  PNRR,  I.3.1  «Produzione  di
idrogeno  in   aree   industriali   dismesse»   e   I.3.2   «Utilizzo
dell'idrogeno  in  settori   hard-to-abate»,   e   rappresentare   la
possibilita' di avviare i lavori dei  progetti  ammessi  ai  predetti
investimenti, senza che tale avvio  pregiudichi  l'ammissibilita'  al
riconoscimento dell'incentivo di cui al presente decreto,  se,  prima
dell'avvio dei lavori, essi informano la Direzione generale mercati e
infrastrutture energetiche del  MASE,  secondo  quanto  previsto  dal
summenzionato  punto  31,  lettera  b,  della   comunicazione   della
Commissione (2022/C 80/01), nelle modalita'  descritte  nella  stessa
nota di chiarimento pubblicata; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2026) 2050 final del
30 marzo 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso  di  non
sollevare obiezioni nei  confronti  del  presente  provvedimento,  in
quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e ambito 
                           di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 199 del 2021, e' finalizzato  a  sostenere  la
produzione di idrogeno di origine rinnovabile,  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lett. a), destinata all'utilizzo nel settore dei trasporti e
nei settori industriali,  in  linea  con  gli  obiettivi  del  PNIEC,
mediante il riconoscimento del contributo di cui all'art. 2, comma 1,
lett. cc).