IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti, altresi', gli articoli 9 e 41 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la
direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE e, in
particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14
gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia
plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
Testo rilevante ai fini del SEE;
Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e
degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e
del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
obblighi di compostabilita' per specifiche categorie di imballaggi
per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli Stati membri
di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati sistemi
di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, in
deroga agli obblighi di riciclabilita' di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, del regolamento medesimo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e
dell'ambiente e della sicurezza energetica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di obbligo
di compostabilita' di imballaggi
1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 226-quater e' aggiunto il seguente:
«Articolo 226-quinquies (Obbligo di compostabilita' per
determinate tipologie di imballaggio). - 1. I seguenti imballaggi
sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale,
oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento
(UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre
2024, qualora certificati da organismi accreditati come
biodegradabili e compostabili in conformita' alla norma UNI EN 13432
o a standard di compostabilita' equivalenti riconosciuti a livello
europeo:
a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di
meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande,
riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero,
della ristorazione e del catering;
c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero,
della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di
condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffe' e zucchero,
ad eccezione degli:
1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto
destinati al consumo immediato senza necessita' di ulteriori
preparazioni;
2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e
l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura
individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie
assistenziali;
d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per
l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025, destinati
esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti
prima dell'arrivo dell'ospite successivo.
2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente
articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del
regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle
lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo,
alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25,
nonche' dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40.
3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei
prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B
dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il
divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.
4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto
degli obblighi di conformita' alla normativa sull'utilizzo dei
materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in
attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011
della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n.
2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonche' delle
previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo
182-ter del presente decreto.»;
b) all'articolo 261, dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il
seguente:
«4-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-quinquies,
anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformita' o altre
diciture ingannevoli o elusive, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione
amministrativa di cui al primo periodo e' aumentata fino al quadruplo
del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di
imballaggi il cui valore e' superiore al dieci per cento del
fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo
periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689
e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il
presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.».
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.