IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti, altresi', gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2025/40  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 dicembre 2024  sugli  imballaggi  e  i  rifiuti  di
imballaggio,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  2019/1020  e   la
direttiva (UE) 2019/904 e che abroga  la  direttiva  94/62/CE  e,  in
particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); 
  Visto il regolamento (UE) n.  10/2011  della  Commissione,  del  14
gennaio 2011  riguardante  i  materiali  e  gli  oggetti  di  materia
plastica destinati a venire a  contatto  con  i  prodotti  alimentari
Testo rilevante ai fini del SEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della  Commissione,  del  22
dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei  materiali  e
degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 5 giugno 2019  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
obblighi di compostabilita' per specifiche  categorie  di  imballaggi
per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli  Stati  membri
di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati  sistemi
di raccolta e trattamento della frazione  organica  dei  rifiuti,  in
deroga  agli  obblighi  di  riciclabilita'  di  cui  all'articolo  6,
paragrafo 1, del regolamento medesimo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
             Disposizioni urgenti in materia di obbligo 
                  di compostabilita' di imballaggi 
 
  1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 226-quater e' aggiunto il seguente: 
      «Articolo  226-quinquies  (Obbligo   di   compostabilita'   per
determinate tipologie di imballaggio). -  1.  I  seguenti  imballaggi
sono messi a disposizione per la prima volta sul  mercato  nazionale,
oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti  dal  regolamento
(UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  dicembre
2024,   qualora   certificati   da   organismi    accreditati    come
biodegradabili e compostabili in conformita' alla norma UNI EN  13432
o a standard di compostabilita' equivalenti  riconosciuti  a  livello
europeo: 
        a) imballaggi di plastica monouso per il  confezionamento  di
meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati; 
        b) imballaggi di plastica  monouso  di  alimenti  e  bevande,
riempiti e destinati al consumo nei locali del  settore  alberghiero,
della ristorazione e del catering; 
        c) imballaggi di plastica monouso  del  settore  alberghiero,
della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali  di
condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffe' e  zucchero,
ad eccezione degli: 
          1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto
destinati  al  consumo  immediato  senza  necessita'   di   ulteriori
preparazioni; 
          2)  imballaggi  necessari  per  garantire  la  sicurezza  e
l'igiene in strutture  in  cui  vige  un  requisito  medico  di  cura
individuale,  quali  ospedali,   cliniche   o   residenze   sanitarie
assistenziali; 
        d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per
l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come  descritti  nella
classificazione delle  attivita'  economiche  ATECO  2025,  destinati
esclusivamente a una prenotazione individuale  e  a  essere  smaltiti
prima dell'arrivo dell'ospite successivo. 
      2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del  presente
articolo, le esenzioni di  cui  all'articolo  25,  paragrafo  4,  del
regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli  imballaggi  di  cui  alle
lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1  del  presente  articolo,
alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo  25,
nonche' dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40. 
      3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1  del  presente  articolo  consistano  nei
prodotti di plastica monouso di  cui  al  numero  3)  della  parte  B
dell'allegato al decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  196,  il
divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto. 
      4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il  rispetto
degli  obblighi  di  conformita'  alla  normativa  sull'utilizzo  dei
materiali  destinati  al  contatto  con  gli  alimenti  adottata   in
attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE)  n.  10/2011
della Commissione, del 14 gennaio 2011, e  del  regolamento  (CE)  n.
2023/2006 della Commissione, del  22  dicembre  2006,  nonche'  delle
previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo
182-ter del presente decreto.»; 
    b) all'articolo 261, dopo  il  comma  4-quater,  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «4-quinquies.  Salvo  che  il  fatto  costituisca   reato,   la
violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  226-quinquies,
anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformita'  o  altre
diciture  ingannevoli  o  elusive,  e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  2.500  a  25.000  euro.  La  sanzione
amministrativa di cui al primo periodo e' aumentata fino al quadruplo
del massimo se la violazione dell'obbligo  riguarda  quantitativi  di
imballaggi il  cui  valore  e'  superiore  al  dieci  per  cento  del
fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al  secondo
periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689
e  all'accertamento  delle  violazioni  provvedono,  d'ufficio  o  su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689  del  1981.  Il
presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.». 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.