IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante  delega  al  Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1, lettera e); 
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle  moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE  e,   in
particolare, l'articolo 19-bis, comma 4; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2017,  n.  223,  recante
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva  (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre
2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il  codice  della  nautica  da  diporto  e,  in  particolare,
l'articolo 92; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  4  novembre
2016,  recante  disposizioni  per  il  rilascio  e  il   mantenimento
dell'autorizzazione agli organismi di valutazione  della  conformita'
secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione  della  direttiva
2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  20  novembre
2013, relativa alle unita' da diporto  e  alle  moto  d'acqua  e  che
abroga la direttiva 94/25/CE; 
  Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN ISO 16315:2016 -
Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica; 
  Acquisito il concerto del Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy, espresso con nota n. 4220 del 25 febbraio 2025; 
  Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della  sicurezza
energetica, espresso con nota n. 11442 del 20 gennaio 2026; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  nella  Sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 14 gennaio 2025; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 4165 del 5 febbraio 2026 e successiva nota  n.
11006 del 2 aprile 2026; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  i  sistemi  finalizzati  ad
assicurare la propulsione elettrica sulle unita' da  diporto  di  cui
all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  11
gennaio 2016, n. 5. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214  del  12
          settembre 1998: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e) 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza elle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          agosto 2005, n. 202, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171
          recante: «Codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  della
          legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante:  «Delega  al  Governo
          per  la  riforma  del  codice  della  nautica  da  diporto»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del  21  ottobre
          2015: 
                «Art. 1. - 1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di concerto con  i  Ministri
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          gli affari europei, dell'economia e  delle  finanze,  della
          salute,   per   la   semplificazione    e    la    pubblica
          amministrazione,    della    giustizia,    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo  economico
          e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
          piu' decreti legislativi di revisione ed  integrazione  del
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante  codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie: 
                  a) regime amministrativo e navigazione delle unita'
          da diporto, ivi comprese le  navi  di  cui  all'articolo  3
          della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
                  b) attivita' di controllo in materia  di  sicurezza
          della  navigazione  da  diporto  e  di  prevenzione   degli
          incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo  della
          salvaguardia  della  vita  umana  in  mare  e  nelle  acque
          interne, anche in relazione alle attivita' che si  svolgono
          nelle   medesime   acque,   con   particolare   riferimento
          all'attivita' subacquea; 
                  c)  revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in
          relazione alla gravita'  e  al  pregiudizio  arrecato  alla
          tutela degli interessi pubblici  nonche'  alla  natura  del
          pericolo  derivante  da  condotte  illecite  al   fine   di
          garantire   comunque    l'effettivita'    degli    istituti
          sanzionatori; 
                  d)   aggiornamento   dei   requisiti    psicofisici
          necessari per il conseguimento della patente nautica; 
                  e) procedure per l'approvazione  e  l'installazione
          di sistemi di alimentazione con gas di petrolio  liquefatto
          (GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi
          motori di propulsione, di nuova costruzione o gia'  immessi
          sul mercato. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del  decreto
          legislativo 11 gennaio  2016,  n.  5  recante:  «Attuazione
          della direttiva 2013/53/UE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa  alle  unita'  da
          diporto e alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva
          94/25/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del  11
          gennaio 2016, n. 7: 
                «Art.   19-bis   (Compartimenti   motori   e   motori
          alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa
          tecnica regolante i sistemi  di  alimentazione  e  relativi
          motori  di  propulsione  alimentati  con  gas  di  petrolio
          liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su
          unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi  sul
          mercato, e' conforme  alla  regola  tecnica  elaborata  nel
          rispetto della normativa europea o, in mancanza di  questa,
          della normativa internazionale di riferimento,  individuata
          secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4. 
                2.  Il  fabbricante  o  l'importatore  di  cui   agli
          articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della
          conformita' del sistema di  alimentazione  alternativo.  Le
          imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di
          alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o
          che provvedono alla loro  installazione  sono  responsabili
          della loro sistemazione a bordo. 
                3. I certificati e le dichiarazioni previste  per  le
          operazioni  periodiche   di   ispezione,   sostituzione   e
          controllo previsti dalla regola tecnica di cui al  comma  1
          sono documenti di bordo. 
                4. Con uno o piu' decreti da  adottare  in  relazione
          alle  specificita'  dei  diversi  sistemi  alternativi   di
          propulsione di cui al comma 1, ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          disciplina: 
                  a)  l'individuazione  dei  criteri   della   regola
          tecnica   elaborata   nel    rispetto    della    normativa
          internazionale; 
                  b) le  procedure  connesse  all'applicazione  delle
          regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto; 
                  c)  i  requisiti  che  deve   possedere   l'impresa
          installatrice di cui al comma 2; 
                  d) l'adozione da parte  dell'impresa  installatrice
          di  un  sistema  di  qualita'  approvato  da  un  organismo
          notificato e autorizzato ai fini  della  valutazione  della
          conformita' dei sistemi di qualita' aziendali; 
                  e) le modalita' con cui l'organismo  notificato  di
          cui alla lettera d) effettua i  controlli  sul  sistema  di
          gestione della qualita' dell'impresa installatrice; 
                  f) procedure  per  l'immissione  in  commercio  dei
          motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive  delle
          norme di sicurezza in materia; 
                  g) procedure per la conversione alle  alimentazioni
          con gas di petrolio liquefatto,  gas  naturale  liquefatto,
          metano ed elettrici o a doppia alimentazione  delle  unita'
          da diporto  e  dei  relativi  motori  di  propulsione  gia'
          immessi sul mercato; 
                  h)  le  operazioni  di  controllo  periodico  sugli
          impianti di cui al comma 1, nonche'  l'istituzione  di  una
          apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto  a
          tali controlli; 
                  i)   le   procedure   per   l'istituzione    presso
          l'amministrazione competente di  un  elenco  delle  imprese
          installatrici; 
                  l)  l'obbligo  per  le  imprese  installatrici   di
          informare l'amministrazione  competente  del  possesso  dei
          requisiti di cui alla lettera c).». 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  2017,  n.  223
          recante:  «Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
          disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.   1025/2012   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  ottobre  2012,
          sulla normazione europea e della direttiva  (UE)  2015/1535
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre
          2015, che prevede una procedura d'informazione nel  settore
          delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai
          servizi della  societa'  dell'informazione»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018. 
              - Il decreto-legge 11 novembre 2022,  n.  173  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni  dei  Ministeri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022  e'  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 92 del decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  29  luglio
          2008,  n.   146   recante:   «Regolamento   di   attuazione
          dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171,  recante  il  codice  della   nautica   da   diporto»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
          2008: 
                «Art. 92 (Compartimenti motori  e  motori  alimentati
          con fonti energetiche alternative). - 1.  Per  il  rilascio
          della certificazione di conformita'  dei  natanti  e  delle
          imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con
          combustibili alternativi oppure con motori elettrici  anche
          con sistema di produzione  e  di  accumulo  di  energia  di
          ultima  generazione,  si  osserva  il  regolamento  tecnico
          dell'organismo  tecnico  notificato,  in   conformita'   al
          decreto legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5  per  quanto
          attiene alla certificazione CE. 
                2.  Per   il   rilascio   della   certificazione   di
          conformita' dei sistemi di  alimentazione  e  dei  relativi
          motori dei natanti e delle  imbarcazioni  da  diporto  gia'
          immessi   sul   mercato,   alimentati   con    combustibili
          alternativi oppure con motori elettrici anche  con  sistema
          di  produzione  e  di  accumulo  di   energia   di   ultima
          generazione,  si   osservano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 19-bis  del  decreto  legislativo  11  gennaio
          2016, n. 5. 
                3.  Per   il   rilascio   della   certificazione   di
          conformita'  delle   navi   da   diporto   alimentate   con
          combustibili alternativi oppure con motori elettrici  anche
          con sistema di produzione  e  di  accumulo  di  energia  di
          ultima  generazione,  si  osserva  il  regolamento  tecnico
          dell'organismo tecnico autorizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104.». 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4
          novembre 2016  reca  disposizioni  per  il  rilascio  e  il
          mantenimento   dell'autorizzazione   agli   organismi    di
          valutazione   della   conformita'   secondo   il    decreto
          legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  20  novembre
          2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e
          che abroga la direttiva 94/25/CE. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5: 
                «Art. 3 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                  a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
          attivita'  sportive  o  ricreative,   classificabile   come
          imbarcazione  da  diporto  o  natante  da  diporto  o  moto
          d'acqua; 
                  b) imbarcazione da diporto:  un'unita'  da  diporto
          con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino  a
          ventiquattro  metri,   indipendentemente   dal   mezzo   di
          propulsione; 
                  c) natante da diporto:  un'unita'  da  diporto  con
          lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e  cinquanta
          centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo  di
          propulsione e con esclusione delle moto d'acqua; 
                  d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
          dello scafo inferiore a  quattro  metri,  che  utilizza  un
          motore di propulsione con una pompa a  getto  d'acqua  come
          fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
          da una o piu' persone  sedute,  in  piedi  o  inginocchiate
          sullo scafo, anziche' al suo interno; 
                  e) unita' da diporto costruita per  uso  personale:
          un'unita' da  diporto  costruita  prevalentemente  dal  suo
          utente futuro per il proprio uso personale; 
                  f)  motore  di  propulsione:  qualsiasi  motore   a
          combustione interna, ad accensione comandata  o  spontanea,
          utilizzato  direttamente  o  indirettamente   a   fini   di
          propulsione; 
                  g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
          motore di propulsione che potrebbe  avere  per  effetto  il
          superamento  dei  valori  limite  di  emissione   stabiliti
          all'allegato II, parte B, del decreto  legislativo  n.  171
          del 2005 come sostituito  dall'  allegato  I  del  presente
          decreto, o che determina un aumento superiore  al  quindici
          per cento della potenza nominale del motore; 
                  h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
          una trasformazione di un'unita' da diporto che ne  modifica
          il  mezzo  di  propulsione,  che  comporta   una   modifica
          rilevante del motore o che altera l'unita'  da  diporto  in
          misura  tale  che  potrebbe  non  soddisfare  i   requisiti
          essenziali applicabili in materia di sicurezza  e  ambiente
          previsti dal presente decreto; 
                  i) mezzo di  propulsione:  il  metodo  con  cui  e'
          assicurata la propulsione dell'unita' da diporto; 
                  l)   famiglia   di   motori:   il   raggruppamento,
          effettuato dal fabbricante, di  motori  che,  per  la  loro
          progettazione, presentano caratteristiche di  emissione  di
          gas di scarico o acustiche simili; 
                  m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello  scafo
          misurata conformemente alla norma armonizzata; 
                  n messa a disposizione sul mercato: la fornitura di
          un prodotto per la distribuzione, il consumo  o  l'uso  sul
          mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
          a titolo oneroso o gratuito; 
                  o)  immissione  sul  mercato:  la  prima  messa   a
          disposizione  di  un  prodotto  sul   mercato   dell'Unione
          europea; 
                  p) messa in servizio: il primo impiego  nell'Unione
          europea di un prodotto  oggetto  del  presente  decreto  da
          parte del suo utilizzatore finale; 
                  q)  fabbricante:   qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica che fabbrica un prodotto o  lo  fa  progettare  o
          fabbricare e lo commercializza  sotto  il  proprio  nome  o
          marchio; 
                  r) rappresentante  autorizzato:  qualsiasi  persona
          fisica o giuridica stabilita  nell'Unione  europea  che  ha
          ricevuto  dal  fabbricante  un  mandato  scritto   che   la
          autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
          compiti; 
                  s)  importatore:   qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica stabilita nell'Unione  europea  che  immette  sul
          mercato dell'Unione europea un prodotto  originario  di  un
          paese terzo; 
                  t) importatore privato: qualsiasi persona fisica  o
          giuridica  stabilita  nell'Unione   europea   che   importa
          nell'Unione  europea,  nel  quadro  di   un'attivita'   non
          commerciale, un prodotto originario di un  paese  terzo  al
          fine della sua messa in servizio per uso proprio; 
                  u)  distributore:  qualsiasi   persona   fisica   o
          giuridica  nella   catena   di   fornitura,   diversa   dal
          fabbricante o dall'importatore, che  mette  a  disposizione
          sul mercato un prodotto; 
                  v)  operatori   economici:   il   fabbricante,   il
          rappresentante    autorizzato,    l'importatore    e     il
          distributore; 
                  z) norma armonizzata: una norma  armonizzata  quale
          definita  all'articolo  2,  punto  1,   lettera   c),   del
          regolamento (UE) n. 1025/2012; 
                  aa) accreditamento: attestazione  da  parte  di  un
          organismo nazionale di accreditamento che certifica che  un
          determinato  organismo  di  valutazione  della  conformita'
          soddisfa i criteri stabiliti da norme  armonizzate  e,  ove
          appropriato, ogni altro requisito  supplementare,  compresi
          quelli definiti nei  rilevanti  programmi  settoriali,  per
          svolgere  una  specifica  attivita'  di  valutazione  della
          conformita'; 
                  bb) organismo nazionale di accreditamento:  l'unico
          organismo   autorizzato    a    svolgere    attivita'    di
          accreditamento; 
                  cc) valutazione  della  conformita':  la  procedura
          atta a dimostrare se le prescrizioni del  presente  decreto
          relative ad un prodotto siano state rispettate; 
                  dd) organismo di valutazione della conformita':  un
          organismo notificato che svolge  attivita'  di  valutazione
          della conformita', fra cui tarature, prove,  certificazioni
          e ispezioni; 
                  ee)  richiamo:  qualsiasi  provvedimento  volto   a
          ottenere la restituzione di un prodotto che e'  gia'  stato
          messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 
                  ff)  ritiro:  qualsiasi   provvedimento   volto   a
          impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
          nella catena di fornitura; 
                  gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e  i
          provvedimenti  adottati  dalla  competente  autorita'   per
          garantire  che  i  prodotti  siano  conformi  ai  requisiti
          applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
          dell'Unione europea  e  non  pregiudichino  la  salute,  la
          sicurezza o qualsiasi  altro  aspetto  legato  alla  tutela
          dell'interesse pubblico; 
                  hh) marcatura CE: una  marcatura  mediante  cui  il
          fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
          applicabili stabiliti  nella  normativa  di  armonizzazione
          dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione; 
                  ii)   normativa   di   armonizzazione   dell'Unione
          europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza  le
          condizioni di commercializzazione dei prodotti.».