IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Vista la legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto e, in particolare,
l'articolo 1, comma 1, lettera e);
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE e, in
particolare, l'articolo 19-bis, comma 4;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, recante
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE)
2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante il codice della nautica da diporto e, in particolare,
l'articolo 92;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 novembre
2016, recante disposizioni per il rilascio e il mantenimento
dell'autorizzazione agli organismi di valutazione della conformita'
secondo il decreto legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva
2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che
abroga la direttiva 94/25/CE;
Considerata l'entrata in vigore della norma UNI EN ISO 16315:2016 -
Unita' di piccole dimensioni - Sistema di propulsione elettrica;
Acquisito il concerto del Ministro delle imprese e del made in
Italy, espresso con nota n. 4220 del 25 febbraio 2025;
Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, espresso con nota n. 11442 del 20 gennaio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione
consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 14 gennaio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 4165 del 5 febbraio 2026 e successiva nota n.
11006 del 2 aprile 2026;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i sistemi finalizzati ad
assicurare la propulsione elettrica sulle unita' da diporto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12
settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, della
legge 7 ottobre 2015, n. 167 recante: «Delega al Governo
per la riforma del codice della nautica da diporto»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre
2015:
«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della
salute, per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della giustizia, dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, dello sviluppo economico
e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, uno o
piu' decreti legislativi di revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:
a) regime amministrativo e navigazione delle unita'
da diporto, ivi comprese le navi di cui all'articolo 3
della legge 8 luglio 2003, n. 172;
b) attivita' di controllo in materia di sicurezza
della navigazione da diporto e di prevenzione degli
incidenti in prossimita' della costa con l'obiettivo della
salvaguardia della vita umana in mare e nelle acque
interne, anche in relazione alle attivita' che si svolgono
nelle medesime acque, con particolare riferimento
all'attivita' subacquea;
c) revisione della disciplina sanzionatoria in
relazione alla gravita' e al pregiudizio arrecato alla
tutela degli interessi pubblici nonche' alla natura del
pericolo derivante da condotte illecite al fine di
garantire comunque l'effettivita' degli istituti
sanzionatori;
d) aggiornamento dei requisiti psicofisici
necessari per il conseguimento della patente nautica;
e) procedure per l'approvazione e l'installazione
di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto
(GPL), metano ed elettrici, su unita' da diporto e relativi
motori di propulsione, di nuova costruzione o gia' immessi
sul mercato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 recante: «Attuazione
della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 11
gennaio 2016, n. 7:
«Art. 19-bis (Compartimenti motori e motori
alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa
tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi
motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su
unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul
mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel
rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa,
della normativa internazionale di riferimento, individuata
secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli
articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della
conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le
imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di
alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o
che provvedono alla loro installazione sono responsabili
della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le
operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e
controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1
sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione
alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di
propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola
tecnica elaborata nel rispetto della normativa
internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle
regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa
installatrice di cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice
di un sistema di qualita' approvato da un organismo
notificato e autorizzato ai fini della valutazione della
conformita' dei sistemi di qualita' aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di
cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di
gestione della qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei
motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle
norme di sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni
con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto,
metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita'
da diporto e dei relativi motori di propulsione gia'
immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli
impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una
apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a
tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso
l'amministrazione competente di un elenco delle imprese
installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di
informare l'amministrazione competente del possesso dei
requisiti di cui alla lettera c).».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223
recante: «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012,
sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018.
- Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2022 e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
- Si riporta il testo dell'articolo 92 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio
2008, n. 146 recante: «Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
2008:
«Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati
con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio
della certificazione di conformita' dei natanti e delle
imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con
combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche
con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico
dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto
attiene alla certificazione CE.
2. Per il rilascio della certificazione di
conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi
motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia'
immessi sul mercato, alimentati con combustibili
alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema
di produzione e di accumulo di energia di ultima
generazione, si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5.
3. Per il rilascio della certificazione di
conformita' delle navi da diporto alimentate con
combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche
con sistema di produzione e di accumulo di energia di
ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico
dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
novembre 2016 reca disposizioni per il rilascio e il
mantenimento dell'autorizzazione agli organismi di
valutazione della conformita' secondo il decreto
legislativo 5/2016 di attuazione della direttiva 2013/53/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre
2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e
che abroga la direttiva 94/25/CE.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) unita' da diporto: ogni costruzione destinata ad
attivita' sportive o ricreative, classificabile come
imbarcazione da diporto o natante da diporto o moto
d'acqua;
b) imbarcazione da diporto: un'unita' da diporto
con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a
ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione;
c) natante da diporto: un'unita' da diporto con
lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta
centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di
propulsione e con esclusione delle moto d'acqua;
d) moto d'acqua: un'unita' da diporto con lunghezza
dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un
motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come
fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata
da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate
sullo scafo, anziche' al suo interno;
e) unita' da diporto costruita per uso personale:
un'unita' da diporto costruita prevalentemente dal suo
utente futuro per il proprio uso personale;
f) motore di propulsione: qualsiasi motore a
combustione interna, ad accensione comandata o spontanea,
utilizzato direttamente o indirettamente a fini di
propulsione;
g) modifica rilevante del motore: la modifica di un
motore di propulsione che potrebbe avere per effetto il
superamento dei valori limite di emissione stabiliti
all'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 171
del 2005 come sostituito dall' allegato I del presente
decreto, o che determina un aumento superiore al quindici
per cento della potenza nominale del motore;
h) trasformazione rilevante dell'unita' da diporto:
una trasformazione di un'unita' da diporto che ne modifica
il mezzo di propulsione, che comporta una modifica
rilevante del motore o che altera l'unita' da diporto in
misura tale che potrebbe non soddisfare i requisiti
essenziali applicabili in materia di sicurezza e ambiente
previsti dal presente decreto;
i) mezzo di propulsione: il metodo con cui e'
assicurata la propulsione dell'unita' da diporto;
l) famiglia di motori: il raggruppamento,
effettuato dal fabbricante, di motori che, per la loro
progettazione, presentano caratteristiche di emissione di
gas di scarico o acustiche simili;
m) lunghezza dello scafo: la lunghezza dello scafo
misurata conformemente alla norma armonizzata;
n messa a disposizione sul mercato: la fornitura di
un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul
mercato dell'Unione nel quadro di un'attivita' commerciale,
a titolo oneroso o gratuito;
o) immissione sul mercato: la prima messa a
disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione
europea;
p) messa in servizio: il primo impiego nell'Unione
europea di un prodotto oggetto del presente decreto da
parte del suo utilizzatore finale;
q) fabbricante: qualsiasi persona fisica o
giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o
fabbricare e lo commercializza sotto il proprio nome o
marchio;
r) rappresentante autorizzato: qualsiasi persona
fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha
ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la
autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati
compiti;
s) importatore: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul
mercato dell'Unione europea un prodotto originario di un
paese terzo;
t) importatore privato: qualsiasi persona fisica o
giuridica stabilita nell'Unione europea che importa
nell'Unione europea, nel quadro di un'attivita' non
commerciale, un prodotto originario di un paese terzo al
fine della sua messa in servizio per uso proprio;
u) distributore: qualsiasi persona fisica o
giuridica nella catena di fornitura, diversa dal
fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione
sul mercato un prodotto;
v) operatori economici: il fabbricante, il
rappresentante autorizzato, l'importatore e il
distributore;
z) norma armonizzata: una norma armonizzata quale
definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del
regolamento (UE) n. 1025/2012;
aa) accreditamento: attestazione da parte di un
organismo nazionale di accreditamento che certifica che un
determinato organismo di valutazione della conformita'
soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove
appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi
quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per
svolgere una specifica attivita' di valutazione della
conformita';
bb) organismo nazionale di accreditamento: l'unico
organismo autorizzato a svolgere attivita' di
accreditamento;
cc) valutazione della conformita': la procedura
atta a dimostrare se le prescrizioni del presente decreto
relative ad un prodotto siano state rispettate;
dd) organismo di valutazione della conformita': un
organismo notificato che svolge attivita' di valutazione
della conformita', fra cui tarature, prove, certificazioni
e ispezioni;
ee) richiamo: qualsiasi provvedimento volto a
ottenere la restituzione di un prodotto che e' gia' stato
messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
ff) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a
impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto
nella catena di fornitura;
gg) vigilanza del mercato: le attivita' svolte e i
provvedimenti adottati dalla competente autorita' per
garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea e non pregiudichino la salute, la
sicurezza o qualsiasi altro aspetto legato alla tutela
dell'interesse pubblico;
hh) marcatura CE: una marcatura mediante cui il
fabbricante indica che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione
dell'Unione europea che ne prevede l'apposizione;
ii) normativa di armonizzazione dell'Unione
europea: la normativa dell'Unione europea che armonizza le
condizioni di commercializzazione dei prodotti.».