IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e
4;
Vista la legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante «Disposizioni per
il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente
e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale
dell'agricoltura» e, in particolare, gli articoli 10 e 11;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni per
la tutela e la valorizzazione della biodiversita' di interesse
agricolo e alimentare»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2024, recante «Regolamento di autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio
dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 settembre
2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Premio al merito denominato «De agri cultura»
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri di
assegnazione del premio denominato «De agri cultura», di seguito
«premio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24.
2. Il premio e' conferito annualmente in relazione a ciascuna delle
seguenti categorie di merito:
a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e di
metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema;
b) qualita' del bene, competenza e rivisitazione della cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa.
3. Il premio e' costituito da una somma in denaro, stanziata
annualmente, da suddividere, in parti uguali, tra i vincitori
individuati dalla Commissione di cui all'articolo 5, in relazione
alle categorie di cui al comma 2.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - S.O. n. 86:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11, della
legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante: «Disposizioni per
il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della
Giornata nazionale dell'agricoltura», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024:
«Art. 10 (Istituzione del premio "De agri cultura"). -
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
istituito un premio al merito, denominato "De agri
cultura", riconosciuto agli agricoltori che si sono
distinti per aver prodotto beni di elevata qualita' o per
l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in
agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione
integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalita' di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 20.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Il premio di cui al comma 1 e' assegnato, a
decorrere dall'anno 2024, secondo modalita' e criteri
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino
progetti volti alla rivisitazione della cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al
fine di apportare un contributo efficace all'incremento
della competitivita' del settore agricolo.».
«Art. 11 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari a 20.000
euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14
gennaio 1994.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto
1999 - S.O. n. 163.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
1999 - S.O. n. 167.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - S.O. n. 30.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003 - S.O. n. 123.
- La legge 1° dicembre 2015, n. 194 recante
«Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della
biodiversita' di interesse agricolo e alimentare» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre
2015.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 10 della legge 28 febbraio
2024, n. 24 si vedano le note alle premesse.