IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  3  e
4; 
  Vista la legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante  «Disposizioni  per
il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente
e  del  territorio  e  per  l'istituzione  della  Giornata  nazionale
dell'agricoltura» e, in particolare, gli articoli 10 e 11; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194, recante «Disposizioni  per
la tutela  e  la  valorizzazione  della  biodiversita'  di  interesse
agricolo e alimentare»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2024,  recante  «Regolamento  di  autonomia   finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 2024; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre  2022,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo  Mantovano,  e'
stata delegata la firma dei decreti, degli atti e  dei  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione
di quelli che richiedono una preventiva deliberazione  del  Consiglio
dei  ministri  e  di  quelli  relativi  alle  attribuzioni   di   cui
all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  23  settembre
2025; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
            Premio al merito denominato «De agri cultura» 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i  criteri  di
assegnazione del premio denominato  «De  agri  cultura»,  di  seguito
«premio», istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 2024, n. 24. 
  2. Il premio e' conferito annualmente in relazione a ciascuna delle
seguenti categorie di merito: 
    a) innovazione tecnologica in agricoltura e uso di tecniche e  di
metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema; 
    b) qualita' del bene, competenza e  rivisitazione  della  cultura
tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa. 
  3. Il premio e'  costituito  da  una  somma  in  denaro,  stanziata
annualmente,  da  suddividere,  in  parti  uguali,  tra  i  vincitori
individuati dalla Commissione di cui  all'articolo  5,  in  relazione
alle categorie di cui al comma 2. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  3  e  4,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 - S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo degli articoli  10  e  11,  della
          legge 28 febbraio 2024, n. 24, recante:  «Disposizioni  per
          il riconoscimento  della  figura  dell'agricoltore  custode
          dell'ambiente e del territorio e  per  l'istituzione  della
          Giornata  nazionale  dell'agricoltura»,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 2024: 
              «Art. 10 (Istituzione del premio "De agri cultura").  -
          1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          istituito  un  premio  al  merito,  denominato   "De   agri
          cultura",  riconosciuto  agli  agricoltori  che   si   sono
          distinti per aver prodotto beni di elevata qualita'  o  per
          l'impiego  di  strumenti  di  innovazione  tecnologica   in
          agricoltura  o  di  tecniche  e  metodi   di   coltivazione
          integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la  finalita'  di
          cui al presente comma e' autorizzata  la  spesa  di  20.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
              2. Il  premio  di  cui  al  comma  1  e'  assegnato,  a
          decorrere  dall'anno  2024,  secondo  modalita'  e  criteri
          definiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino
          progetti   volti   alla   rivisitazione    della    cultura
          tradizionale agricola in chiave creativa  e  innovativa  al
          fine di apportare  un  contributo  efficace  all'incremento
          della competitivita' del settore agricolo.». 
              «Art. 11  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, pari  a  20.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2024-2026, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2024,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   relativo   al    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste.». 
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241 recante  «Nuove  norme
          in materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante «Disposizioni
          in materia di giurisdizione e  controllo  della  Corte  dei
          conti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del  14
          gennaio 1994. 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
          «Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,  n.  59.»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999 - S.O. n. 163. 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre
          1999 - S.O. n. 167. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000,  n.  445   recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 - S.O. n. 30. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante
          «Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
          29 luglio 2003 - S.O. n. 123. 
              -  La  legge  1°  dicembre   2015,   n.   194   recante
          «Disposizioni per  la  tutela  e  la  valorizzazione  della
          biodiversita'  di  interesse  agricolo  e  alimentare»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre
          2015. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 10 della legge 28 febbraio
          2024, n. 24 si vedano le note alle premesse.