IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 13 e 14,
recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per la piena
attuazione del federalismo fiscale regionale e per la revisione del
sistema fiscale dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
province;
Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, che ha introdotto: «Modifiche
alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la
riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, lettera a), numero
1), che ha esteso a trentasei mesi il termine per l'attuazione della
legge delega, e la lettera b), che ha previsto la possibilita' di
estendere anche ai tributi regionali e locali la disciplina del
trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88, 245 e 284-bis, del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, concernente il pagamento parziale o dilazionato dei
tributi, e di introdurre analoga disciplina per l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2025;
Preso atto che, nella seduta del 28 luglio 2026, la Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 non ha raggiunto la prescritta intesa;
Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei ministri,
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si e'
dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa sullo
schema di decreto legislativo e si e' deciso di proseguire
nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e locali
e di federalismo fiscale regionale;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il
Ministro dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Potenziamento delle forme di collaborazione
con il contribuente
1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono
iniziative volte, in particolare, a:
a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle
tecnologie digitali, le modalita' di diffusione di informazioni in
materia tributaria;
b) implementare le attivita' di assistenza e di consulenza
giuridica ai contribuenti;
c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti;
d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti;
e) introdurre istituti premiali volti a favorire l'adempimento
spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente;
f) semplificare le modalita' di accesso dei contribuenti ai
servizi messi a disposizione dell'ente;
g) realizzare interventi finalizzati ad assicurare percorsi
facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane o
con disabilita';
h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente,
anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali;
i) garantire il tempestivo rimborso degli importi erroneamente
introitati;
l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine di assicurare
lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente dagli strumenti
di riscossione utilizzati.
2. Le regioni e gli enti locali assicurano l'applicazione dei
principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto
dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti,
nel rispetto della propria autonomia, a norma rispettivamente
dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000,
n. 212. Le regioni e gli enti locali provvedono, tra l'altro, a
individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di
pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i
quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed
effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge n.
212 del 2000.