IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare,  gli  articoli  13  e  14,
recanti principi e criteri direttivi, rispettivamente, per  la  piena
attuazione del federalismo fiscale regionale e per la  revisione  del
sistema fiscale  dei  comuni,  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province; 
  Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, che ha introdotto: «Modifiche
alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al  Governo  per  la
riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, lettera a),  numero
1), che ha esteso a trentasei mesi il termine per l'attuazione  della
legge delega, e la lettera b), che ha  previsto  la  possibilita'  di
estendere anche ai tributi  regionali  e  locali  la  disciplina  del
trattamento dei debiti tributari di cui agli articoli 23, 63, 64-bis,
88,  245  e  284-bis,  del  codice   della   crisi   di   impresa   e
dell'insolvenza, di cui al  citato  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, concernente il  pagamento  parziale  o  dilazionato  dei
tributi,  e  di  introdurre   analoga   disciplina   per   l'istituto
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2025; 
  Preso atto che, nella seduta del  28  luglio  2026,  la  Conferenza
Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281 non ha raggiunto la prescritta intesa; 
  Vista  la  deliberazione  motivata  del  Consiglio  dei   ministri,
adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, nella riunione del 29 luglio 2026, con la quale si e'
dato atto delle ragioni del mancato raggiungimento dell'intesa  sullo
schema  di  decreto  legislativo  e  si  e'  deciso   di   proseguire
nell'esercizio della delega in materia di tributi regionali e  locali
e di federalismo fiscale regionale; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2026; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie e di concerto con il
Ministro dell'interno; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Potenziamento delle forme di collaborazione 
                         con il contribuente 
 
  1. Nella gestione dei tributi le regioni e gli enti locali assumono
iniziative volte, in particolare, a: 
    a) attivare, anche con l'ausilio di strumenti informatici e delle
tecnologie digitali, le modalita' di diffusione  di  informazioni  in
materia tributaria; 
    b) implementare  le  attivita'  di  assistenza  e  di  consulenza
giuridica ai contribuenti; 
    c) semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; 
    d) prevenire errori al fine di evitare accertamenti non corretti; 
    e) introdurre istituti premiali volti  a  favorire  l'adempimento
spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente; 
    f) semplificare le  modalita'  di  accesso  dei  contribuenti  ai
servizi messi a disposizione dell'ente; 
    g)  realizzare  interventi  finalizzati  ad  assicurare  percorsi
facilitati per l'accesso ai servizi da parte delle persone anziane  o
con disabilita'; 
    h) attivare forme di compensazione tra tributi del medesimo ente,
anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e digitali; 
    i) garantire il tempestivo rimborso  degli  importi  erroneamente
introitati; 
    l) tutelare la posizione dei contribuenti al fine  di  assicurare
lo stesso trattamento agevolativo indipendentemente  dagli  strumenti
di riscossione utilizzati. 
  2. Le regioni e  gli  enti  locali  assicurano  l'applicazione  dei
principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto
dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti,
nel  rispetto  della  propria  autonomia,  a  norma   rispettivamente
dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27  luglio  2000,
n. 212. Le regioni e gli  enti  locali  provvedono,  tra  l'altro,  a
individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di
pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per  i
quali  non  sussiste  il  diritto  al  contraddittorio  informato  ed
effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della citata legge  n.
212 del 2000.