IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6,
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle
successioni e donazioni»;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante
«testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale.»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante
«Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi
determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli
uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e
g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante
«Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11
marzo 2014, n. 23.»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante
«Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita'
internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante
«Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante
«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro,
dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»;
Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante
«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione
e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;
Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante
«Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo
unico in materia di versamenti e di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di
registro e di altri tributi indiretti»;
Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui
redditi»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento»;
Ritenuta la necessita' di introdurre disposizioni correttive e di
coordinamento alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di
fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni,
di imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di Statuto dei
diritti del contribuente e di accise;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2026;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 28 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trattamento fiscale dei familiari a carico
1. All'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente
o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del
codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria».
2. All'articolo 12, comma 7, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto
legislativo 19 giugno 2026, n. 117, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente
o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse;
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo 433 del
codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono
assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria».
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal
periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.