IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1,  comma  6,
2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18 e 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi»; 
  Visto il decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.  346,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   concernenti   l'imposta   sulle
successioni e donazioni»; 
  Visto il decreto legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  recante
«testo unico delle disposizioni concernenti le imposte  ipotecaria  e
catastale.»; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»; 
  Visto il decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.  463,  recante
«Semplificazione  in  materia  di  versamenti  unitari  per   tributi
determinati dagli enti impositori  e  di  adempimenti  connessi  agli
uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e
g), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»; 
  Visto il decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  recante
«Riordino del servizio nazionale  della  riscossione,  in  attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  recante
«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e  di  controllo  delle
cessioni di beni effettuate attraverso  distributori  automatici,  in
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge  11
marzo 2014, n. 23.»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2023,  n.  209,  recante
«Attuazione  della  riforma  fiscale   in   materia   di   fiscalita'
internazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,  recante
«Attuazione del primo modulo di riforma  delle  imposte  sul  reddito
delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»; 
  Visto il decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  219,  recante
«Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visto il decreto legislativo 18 settembre  2024,  n.  139,  recante
«Disposizioni per  la  razionalizzazione  dell'imposta  di  registro,
dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di  bollo  e
degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»; 
  Visto il decreto legislativo 26 settembre  2024,  n.  141,  recante
«Disposizioni nazionali complementari al codice doganale  dell'Unione
e revisione del sistema sanzionatorio in materia di  accise  e  altre
imposte indirette sulla produzione e sui consumi»; 
  Visto il decreto legislativo  5  novembre  2024,  n.  173,  recante
«Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»; 
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2024,  n.  192,  recante
«Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»; 
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,  recante  «Testo
unico in materia di versamenti e di riscossione»; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  imposta  di
registro e di altri tributi indiretti»; 
  Visto il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore
aggiunto»; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante «Testo
unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  imposte  sui
redditi»; 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, recante  «Testo
unico delle disposizioni legislative  in  materia  di  adempimenti  e
accertamento»; 
  Ritenuta la necessita' di introdurre disposizioni correttive  e  di
coordinamento alle disposizioni  in  materia  di  IRPEF  e  IRES,  di
fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e  donazioni,
di imposta sul valore aggiunto, nonche' in  materia  di  Statuto  dei
diritti del contribuente e di accise; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2026; 
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espressa nella seduta del 28 luglio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2026; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
             Trattamento fiscale dei familiari a carico 
 
  1. All'articolo 12, comma 4-ter, del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente
o percepiscono assegni alimentari  non  risultanti  da  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse; 
    b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo  433  del
codice civile, che  convivono  con  il  contribuente  o  percepiscono
assegni alimentari non  risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria». 
  2. All'articolo 12, comma 7, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di imposte sui  redditi,  di  cui  al  decreto
legislativo 19 giugno  2026,  n.  117,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo periodo le parole: «che convivono con il contribuente
o percepiscono assegni alimentari  non  risultanti  da  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria» sono soppresse; 
    b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e, limitatamente alle altre persone elencate nell'articolo  433  del
codice civile, che  convivono  con  il  contribuente  o  percepiscono
assegni alimentari non  risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria». 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.