IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo  19,  comma  1,
lettera  m-bis),  concernente   l'ordinamento   della   giurisdizione
tributaria; 
  Vista la legge 8 agosto 2025, n. 120, recante «Modifiche alla legge
9 agosto 2023, n. 111, recante  delega  al  Governo  per  la  riforma
fiscale» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a); 
  Visto il decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545  recante
«Ordinamento degli organi speciali  di  giurisdizione  tributaria  ed
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione  in  attuazione
della delega  al  Governo  contenuta  nell'art.  30  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413»; 
  Visto il decreto legislativo  14  novembre  2024,  n.  175  recante
«Testo unico della giustizia tributaria»; 
  Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento
giudiziario»; 
  Visto il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511,  recante
«Guarentigie della magistratura»; 
  Visto il decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  109,  recante
«Disciplina  degli  illeciti  disciplinari  dei   magistrati,   delle
relative sanzioni e  della  procedura  per  la  loro  applicabilita',
nonche'  modifica  della  disciplina  in  tema  di  incompatibilita',
dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio  dei  magistrati,  a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f),  della  legge  25  luglio
2005, n. 150»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 maggio 2026; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 7 luglio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2026; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e al  testo
  unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo  14
  novembre 2024, n. 175. 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1-bis: 
      1) al comma 1, dopo  le  parole:  «magistrati  tributari»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 1-bis»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei  magistrati
delle  corti  di  giustizia  tributaria,  tenuto  dal  Consiglio   di
presidenza della  giustizia  tributaria,  nel  quale  sono  inseriti,
ancorche' temporaneamente fuori  ruolo,  i  magistrati  tributari  in
servizio  secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica,  i
magistrati  tributari  sono  inseriti  nel  ruolo  unico  secondo  la
maggiore  anzianita'  anagrafica.  Il  ruolo  unico   nazionale   dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il  mese  di
gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di  presidenza
della giustizia tributaria.»; 
      3) al comma 2, le  parole:  «comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1-bis»; 
    b) all'articolo 2: 
      1) al comma 1-bis, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite  le
seguenti: «il magistrato o»; 
      2) al comma 6, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le
seguenti:   «individuandoli   prioritariamente   tra   i   magistrati
tributari,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal  Consiglio   di
presidenza della giustizia tributaria.»; 
    c) all'articolo 4,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Concorso per magistrato tributario»; 
    d) all'articolo 4-quinquies, dopo il  comma  01  e'  inserito  il
seguente: 
      «01-bis.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   puo'
chiedere al Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria  di
assegnare ai concorrenti dichiarati idonei,  secondo  l'ordine  della
graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del
decimo  di  quelli  messi  a  concorso,  nei  limiti  delle  facolta'
assunzionali   dell'amministrazione   disponibili   a    legislazione
vigente.»; 
    e) all'articolo 5-bis, al comma 1 e' anteposto il seguente: 
      «01. Ai componenti  delle  corti  di  giustizia  tributaria  e'
assicurata la formazione  continua  a  garanzia  dell'indipendenza  e
dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare  ai  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria.»; 
    f)  al  capo  II,  dopo  la  rubrica  e'  inserita  la   seguente
intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»; 
    g) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, alinea, la parola:  «componenti»  e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le  disposizioni
relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»; 
    h) all'articolo 8: 
      1) al comma 01, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «I
magistrati tributari non possono appartenere alle corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado,  il  coniuge  o  il
convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo
12  del  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,   ovvero
esercitano anche in  forma  non  individuale,  se  iscritti  in  albi
professionali, le attivita' individuate nella lettera  i)  del  comma
1.»; 
      2) al comma 1, alinea, la parola:  «componenti»  e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
      3) al comma 1-bis: 
        3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
        3.2) il terzo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 4, la  parola:  «componenti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «giudici»; 
      5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
         «4-bis. All'accertamento della sussistenza  delle  cause  di
incompatibilita'  previste  dal  presente   articolo,   provvede   il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; 
    i) all'articolo 11: 
      1) al comma 4-bis, secondo periodo, dopo la  parola:  «giudici»
sono inserite le seguenti: «o magistrati»; 
      2) al comma  4-ter,  lettera  c),  le  parole:  «i  criteri  di
valutazione ed» sono soppresse; 
    l) all'articolo 12: 
      1) al comma 1 e' anteposto il seguente: 
        «01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni  in
materia  di  decadenza  dall'impiego  previste   per   i   magistrati
ordinari.»; 
      2) al comma 1, alinea, la parola:  «componenti»  e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
    m) dopo l'articolo 12 e' inserita la seguente sezione: 
      «Sezione II - Disposizioni integrative  sullo  stato  giuridico
dei magistrati tributari 
   Art. 12-bis (Cessazione del rapporto di impiego per  dimissioni  e
riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si  applicano
le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione  al  servizio
previste per i magistrati ordinari. 
   Art. 12-ter (Dispensa dal servizio o collocamento  in  aspettativa
di ufficio  per  debolezza  di  mente  o  infermita'). -  1.  Se  per
qualsiasi  infermita',  giudicata  permanente,  o  per   sopravvenuta
inettitudine, un magistrato non puo'  adempiere  convenientemente  ed
efficacemente ai  doveri  del  proprio  ufficio,  e'  dispensato  dal
servizio, previo parere conforme del Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta  inettitudine
consentono l'efficace  svolgimento  di  funzioni  amministrative,  il
magistrato dispensato puo' essere destinato, a  domanda,  a  prestare
servizio, nei limiti  dei  posti  disponibili,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'  e  criteri  di
comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
tenuto conto del  tipo  e  della  gravita'  dell'infermita'  o  della
sopravvenuta  inettitudine.  Il  magistrato  dispensato  mantiene  il
diritto  al  trattamento  economico  in  godimento,  con  l'eventuale
attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile,  corrispondente
alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento
alla data del provvedimento di dispensa e  il  trattamento  economico
corrispondente  alla  qualifica  attribuita.   Se   l'infermita'   ha
carattere temporaneo, il magistrato  puo',  su  conforme  parere  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere  collocato
di ufficio in aspettativa fino al termine  massimo  consentito  dalla
legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa  fino  alla
conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria
diretta all'accertamento di una condizione di  infermita'  permanente
emerga  che  lo  stato  di  infermita',  quale  gia'  accertato,   e'
incompatibile  con  il  conveniente  ed  efficace  svolgimento  delle
funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che  ancora
non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa,  e'
dispensato dal servizio. 
   Art. 12-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra  sede
o funzione se  non  a  seguito  di  deliberazione  del  Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  tributaria,  adottata  o  con  il  loro
consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa  stabiliti  dalla
legge. 
   Art. 12-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento
d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire  nelle  ipotesi  di
incompatibilita' di cui all'articolo  8,  commi  01,  1-bis  e  2,  o
quando, per qualsiasi causa, indipendentemente da profili  di  colpa,
non puo' svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena
indipendenza e imparzialita'. 
  2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria,  i
magistrati che ne fanno parte, se non  possono  essere  assegnati  ad
altra corte  di  giustizia  tributaria  nella  stessa  regione,  sono
destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. 
  3. Qualora venga ridotto  l'organico  di  una  corte  di  giustizia
tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino
in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della
stessa regione, sono destinati ai posti vacanti  del  loro  grado  in
altra sede. 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3  si  tiene  conto,  in  quanto
possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire. 
  Art. 12-sexies (Diritto  di  partecipazione).  - 1.  Nelle  ipotesi
disciplinate dagli articoli 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies,
il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia  degli
atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere
sentito personalmente.»; 
    n) dopo l'articolo 12-sexies, introdotto  dalla  lettera  m)  del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione III  -
Trattamento economico»; 
    o) dopo l'articolo 13-bis e' inserita la seguente intestazione: 
      «Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari 
        Sezione I - Disposizioni comuni»; 
    p) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
         «Art.  14-bis   (Procedimento   disciplinare).   -   1.   Il
procedimento disciplinare e' promosso dal  Presidente  del  Consiglio
dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria  di
secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 
        2. Il Consiglio di presidenza, nel termine  di  dieci  giorni
dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida  ad
un  suo  componente  l'incarico  di   procedere   agli   accertamenti
preliminari da svolgersi entro trenta giorni. 
        3. Il Consiglio di presidenza, sulla  base  delle  risultanze
emerse, provvede a contestare i  fatti  all'incolpato  con  invito  a
presentare entro trenta giorni  le  sue  giustificazioni,  a  seguito
delle quali, se non ritiene  di  archiviare  gli  atti,  incarica  un
proprio componente di  procedere  all'istruttoria,  che  deve  essere
conclusa entro novanta giorni con il  deposito  degli  atti  relativi
presso  la  segreteria.  Di  tali  deliberazioni  deve  essere   data
immediata comunicazione all'incolpato. 
        4. Il  presidente  del  Consiglio  di  presidenza,  trascorso
comunque  il  termine  di  cui  al  comma  3,  fissa  la  data  della
discussione davanti allo stesso  con  decreto  da  notificare  almeno
quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo'  prendere  visione
ed estrarre copia degli atti e depositare le  sue  difese  non  oltre
dieci giorni prima della discussione. 
        5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del
Consiglio di presidenza di  cui  al  comma  3  svolge  la  relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere  da  altro
componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero da un avvocato. 
        6. La  sanzione  disciplinare  deliberata  dal  Consiglio  di
presidenza e' applicata con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
        7.  Per  quanto  non  contemplato  dal  presente  decreto  si
applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i
magistrati ordinari di cui al capo  II  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»; 
    q) dopo  l'articolo  14-bis,  introdotto  dalla  lettera  p)  del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione  II  -
Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»; 
    r)  all'articolo  15,  comma  2,  la  parola:   «componenti»   e'
sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»; 
    s) dopo l'articolo 15 e' inserita la seguente sezione: 
      «Sezione III  -  Disposizioni  disciplinari  per  i  magistrati
tributari 
    Art. 15-bis (Illeciti  disciplinari  dei  magistrati  tributari).
- 1. Il magistrato tributario esercita le funzioni attribuitegli  con
imparzialita',   correttezza,   diligenza,   laboriosita',   riserbo,
equilibrio e rispetto della dignita' della persona. 
  2.  Costituiscono  illeciti   disciplinari   nell'esercizio   delle
funzioni: 
    a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g) e  l),  i
comportamenti che, violando i doveri di  cui  al  comma  1,  arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; 
    b) l'omissione della comunicazione, al  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilita' di cui all'articolo 8; 
    c) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    d)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti delle  parti,  dei  loro  difensori,  dei  testimoni  o  di
chiunque abbia rapporti con il  magistrato  nell'ambito  dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti  di
giustizia tributaria o di collaboratori; 
    e) l'ingiustificata interferenza  nell'attivita'  giudiziaria  di
altro componente delle corti di giustizia tributaria; 
    f) l'omessa comunicazione al  capo  dell'ufficio,  da  parte  del
magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; 
    g) la grave  violazione  di  legge  determinata  da  ignoranza  o
negligenza inescusabile; 
    h)  il  travisamento  dei   fatti   determinato   da   negligenza
inescusabile; 
    i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,  ovvero  la
cui motivazione consiste nella sola  affermazione  della  sussistenza
dei presupposti di legge senza indicazione degli  elementi  di  fatto
dai  quali  tale  sussistenza  risulti,  quando  la  motivazione   e'
richiesta dalla legge; 
    l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi  non  consentiti
dalla legge, per negligenza grave e inescusabile,  che  abbiano  leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; 
    m) la reiterata o grave inosservanza delle  norme  regolamentari,
delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario  o  sui
servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; 
    n) l'indebito affidamento ad altri di  attivita'  rientranti  nei
propri compiti; 
    o) il reiterato, grave e ingiustificato  ritardo  nel  compimento
degli atti relativi all'esercizio  delle  funzioni.  Si  presume  non
grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che  non
eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per  il  compimento
dell'atto; 
    p) l'omessa collaborazione del magistrato  nell'attuazione  delle
misure di cui all'articolo  37,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione
di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se  attribuibili
al magistrato; 
    q) il sottrarsi in modo abituale e  ingiustificato  all'attivita'
di servizio; 
    r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o
il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi  affari  e  di
redigere i relativi provvedimenti; 
    s)  l'inosservanza  dell'obbligo  di  rendersi   reperibile   per
esigenze di  ufficio  quando  esso  sia  imposto  dalla  legge  o  da
disposizione legittima dell'organo competente; 
    t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di  atti  del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto  di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari  definiti,  quando  e'
idonea a ledere indebitamente diritti altrui; 
    u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti
coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non
definiti con provvedimento non  soggetto  a  impugnazione  ordinaria,
quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui; 
    v) il  sollecitare  la  pubblicita'  di  notizie  attinenti  alla
propria attivita' di ufficio  ovvero  il  costituire  e  l'utilizzare
canali informativi personali riservati o privilegiati; 
    z) l'adozione intenzionale di  provvedimenti  affetti  da  palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione,  tali  da
manifestare una precostituita  e  inequivocabile  contraddizione  sul
piano logico, contenutistico o argomentativo; 
    aa) l'omissione, da  parte  del  presidente  della  corte  o  del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione  agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del
collegio; 
    bb) l'omissione, da parte del presidente della  corte  ovvero  da
parte   del   presidente    di    sezione,    della    comunicazione,
rispettivamente,  al  Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
tributaria, ovvero al presidente della corte,  della  sussistenza  di
una delle situazioni  di  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  8,
ovvero delle situazioni  che  possono  dare  luogo  all'adozione  dei
provvedimenti di cui agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies; 
    cc) l'omessa  adozione  da  parte  del  capo  dell'ufficio  delle
iniziative di cui all'articolo 37,  commi  5-bis  e  5-ter,  primo  e
secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del  2011  nonche'  l'omessa
segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di  sezione
delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011; 
    dd) l'omissione, da  parte  del  presidente  della  corte  o  del
presidente  di  sezione,  della  comunicazione,  rispettivamente,  al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  o  al  presidente
della corte delle condotte del componente della corte o della sezione
che non collabori nell'attuazione delle misure  di  cui  all'articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011; 
    ee) l'adozione di provvedimenti non  previsti  da  norme  vigenti
ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettere g), h),  i),
l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di  interpretazione  di  norme  di
diritto e quella di valutazione del fatto e  delle  prove  non  danno
luogo a responsabilita' disciplinare. 
  4. Costituiscono illeciti disciplinari al di  fuori  dell'esercizio
delle funzioni: 
    a) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri; 
    b) il frequentare persona che al magistrato consta  essere  stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o  aver
subito condanna per delitti non colposi alla  pena  della  reclusione
superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la  riabilitazione,  ovvero  l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; 
    c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la  prescritta
autorizzazione  del   Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
tributaria; 
    d) lo svolgimento di  attivita'  incompatibili  con  la  funzione
giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1,  del  regio  decreto  30
gennaio  1941,  n.  12,  o  di  attivita'  tali  da  recare  concreto
pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1; 
    e) l'ottenere, direttamente  o  indirettamente,  per  se'  o  per
altri, prestiti o agevolazioni  da  soggetti  che  il  magistrato  sa
essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le
funzioni  giudiziarie,  ovvero  dai  difensori  di  costoro,  nonche'
ottenere,  direttamente  o  indirettamente,  per  se'  o  per  altri,
prestiti o agevolazioni,  a  condizioni  di  eccezionale  favore,  da
testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti; 
    f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente   incompatibili   con   l'esercizio   delle   funzioni
giudiziarie; 
    g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa  a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti
operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio delle funzioni o comunque  compromettere  l'immagine  del
magistrato; 
    h) l'uso strumentale della qualita' che,  per  la  posizione  del
magistrato  o  per  le  modalita'  di  realizzazione,  e'  diretto  a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste; 
    i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio  delle
funzioni del Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria  al
fine di ottenere un ingiusto vantaggio per  se'  o  per  altri  o  di
arrecare un danno ingiusto ad altri; 
    l)  l'omissione,  da  parte  del  componente  del  Consiglio   di
presidenza  della  giustizia  tributaria,  della  comunicazione  agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito
disciplinare ai sensi della lettera i). 
  5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto  e'
di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto  dal  comma  2,
lettera p), e' estinto quando il piano di  smaltimento,  adottato  ai
sensi dell'articolo 37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011
e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo puo' essere
applicato una sola volta. 
  6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato: 
    a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o  e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma  2,  del
codice di procedura penale, per delitto doloso o  preterintenzionale,
quando la legge stabilisce la pena detentiva sola  o  congiunta  alla
pena pecuniaria; 
    b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o  e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma  2,  del
codice di procedura penale, per  delitto  colposo,  alla  pena  della
reclusione, sempre  che  presentino,  per  modalita'  e  conseguenze,
carattere di particolare gravita'; 
    c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o  e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma  2,  del
codice di  procedura  penale,  alla  pena  dell'arresto,  sempre  che
presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di  particolare
gravita'; 
    d) qualunque fatto costituente reato idoneo a  ledere  l'immagine
del magistrato, anche se il reato e' estinto per  qualsiasi  causa  o
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita. 
   Art. 15-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato che viola i  suoi  doveri  e'  soggetto  alle  seguenti
sanzioni disciplinari: 
    a) l'ammonimento; 
    b) la censura; 
    c) la perdita dell'anzianita'; 
    d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo  o
semidirettivo; 
    e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; 
    f) la rimozione. 
  2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si  debbono
irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si  applica  la  sanzione
prevista  per  l'infrazione  piu'   grave.   Quando   piu'   illeciti
disciplinari, commessi in concorso  tra  loro,  sono  puniti  con  la
medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu'  grave.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere  applicata
anche la sanzione meno grave se compatibile. 
  3. L'ammonimento e' un richiamo,  espresso  nel  dispositivo  della
decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato,  dei
suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso. 
  4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel
dispositivo della decisione disciplinare. 
  5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due  mesi
e non puo' superare i due anni. 
  6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico  direttivo  o
semidirettivo non puo'  essere  inferiore  a  sei  mesi  e  non  puo'
superare i due anni. Se il magistrato  svolge  funzioni  direttive  o
semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio  altre  funzioni
non direttive o semidirettive,  corrispondenti  alla  sua  qualifica.
Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere  l'esercizio
delle funzioni direttive o  semidirettive  presso  l'ufficio  ove  le
svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare. 
  7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle
funzioni con la sospensione dallo stipendio  e  il  collocamento  del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi  dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo,  se  il
magistrato sta percependo il  trattamento  economico  riservato  alla
prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a  un
terzo, se alla quarta o quinta qualifica. 
  8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio  e
viene attuata mediante decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
   Art.  15-quater  (Sanzioni  applicabili).  - 1.  Si  applica   una
sanzione non inferiore alla censura per: 
    a) i comportamenti che, violando i  doveri  di  cui  all'articolo
15-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio  a  una
delle parti; 
    b) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della  sussistenza
di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 8; 
    d) il tenere comportamenti che, a  causa  dei  rapporti  comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute  interferenze,  costituiscano  violazione  del   dovere   di
imparzialita'; 
    e)  i  comportamenti  previsti  dall'articolo  15-bis,  comma  2,
lettere d), e) e f); 
    f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 
    g) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni; 
    h) i comportamenti di cui all'articolo 15-bis, comma  2,  lettera
q); 
    i) la scarsa laboriosita', se abituale; 
    l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 
    m) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti; 
    n)  lo  svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari  senza  avere
richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione  dal  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria, qualora  per  l'entita'  e  la
natura  dell'incarico  il  fatto  non  si  appalesi  di   particolare
gravita'. 
  2.  Si  applica   una   sanzione   non   inferiore   alla   perdita
dell'anzianita' per: 
    a) i comportamenti che, violando i  doveri  di  cui  all'articolo
15-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio
a una delle parti; 
    b) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
    c)  i  comportamenti  previsti  dall'articolo  15-bis,  comma  4,
lettera b). 
  3. Si  applica  la  sanzione  della  incapacita'  a  esercitare  un
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza  nell'attivita'
di altro componente,  da  parte  del  dirigente  dell'ufficio  o  del
presidente della  sezione,  se  ripetuta  o  grave,  nonche'  per  la
reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi  5-bis,
5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  4. Si applica una sanzione non  inferiore  alla  sospensione  dalle
funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di  incarichi  e  uffici
vietati dalla legge ovvero per l'accettazione  e  lo  svolgimento  di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la  natura  dell'incarico  il
fatto si appalesi di particolare gravita'. 
  5. Si applica la sanzione della rimozione  al  magistrato  che  sia
stato  condannato  in  sede  disciplinare  per   i   fatti   previsti
dall'articolo  15-bis,  comma  4,  lettera  e),  che  incorre   nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in  seguito  a
condanna penale. 
   Art.  15-quinquies  (Trasferimento   d'ufficio   e   provvedimenti
cautelari).  - 1.  Il  Consiglio  di   presidenza   della   giustizia
tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa  dall'ammonimento  e
dalla rimozione, puo' disporre il  trasferimento  del  magistrato  ad
altra sede o ad altro ufficio quando,  per  la  condotta  tenuta,  la
permanenza nella  stessa  sede  o  nello  stesso  ufficio  appare  in
contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui  e'  inflitta  la
sanzione della sospensione dalle funzioni. 
  2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili  con
una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei  soggetti  di
cui all'articolo 14-bis, comma 1, ove sussistano  gravi  elementi  di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, il Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria,  in
via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad  altra
sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»; 
    t) l'articolo 16 e' abrogato; 
    u) all'articolo 24, comma  1,  lettera  m-bis),  dopo  le  parole
«l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con  priorita'  per  i
magistrati tributari,»; 
    v) all'articolo 44-ter, le parole: «I criteri di valutazione e  i
punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate» sono  sostituite  dalle
seguenti: «I punteggi di cui alla tabella F allegata». 
  2. Al testo unico della giustizia tributaria,  di  cui  al  decreto
legislativo 14 novembre 2024, n.  175,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, le  parole:  «comma  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 1-bis»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. E' istituito il ruolo unico nazionale dei  magistrati
delle  corti  di  giustizia  tributaria,  tenuto  dal  Consiglio   di
presidenza della  giustizia  tributaria,  nel  quale  sono  inseriti,
ancorche' temporaneamente fuori  ruolo,  i  magistrati  tributari  in
servizio  secondo  la  rispettiva  anzianita'   di   servizio   nella
qualifica. In caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica,  i
magistrati  tributari  sono  inseriti  nel  ruolo  unico  secondo  la
maggiore  anzianita'  anagrafica.  Il  ruolo  unico   nazionale   dei
magistrati tributari e' reso pubblico annualmente, entro il  mese  di
gennaio, nel sito internet istituzionale del Consiglio di  presidenza
della giustizia tributaria.»; 
      3) al comma 5,  le  parole:  «I  criteri  di  valutazione  e  i
punteggi» sono sostituite dalle seguenti: «I punteggi»; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 2, dopo le parole:  «comma  1,»  sono  inserite  le
seguenti: «il magistrato o»; 
      2) al comma 7, dopo le parole: «altre sezioni» sono aggiunte le
seguenti:   «individuandoli   prioritariamente   tra   i   magistrati
tributari,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal  Consiglio   di
presidenza della giustizia tributaria.»; 
    c) all'articolo 5,  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Concorso per magistrato tributario»; 
    d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' chiedere
al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di assegnare ai
concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un
numero di ulteriori posti non  superiore  al  doppio  del  decimo  di
quelli messi a  concorso,  nei  limiti  delle  facolta'  assunzionali
dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.»; 
    e) all'articolo 11, al comma 1 e' anteposto il seguente: 
      «01. Ai componenti  delle  corti  di  giustizia  tributaria  e'
assicurata la formazione  continua  a  garanzia  dell'indipendenza  e
dell'efficienza dell'ordinamento giudiziario tributario. I magistrati
tributari sono tenuti a partecipare  ai  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento indicati come obbligatori dal Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria.»; 
    f)  al  capo  II,  dopo  la  rubrica  e'  inserita  la   seguente
intestazione: «Sezione I - Disposizioni generali»; 
    g) all'articolo 13: 
      1) al comma 1, alinea, la parola:  «componenti»  e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Ai magistrati tributari si applicano le  disposizioni
relative ai requisiti generali previste per i magistrati ordinari.»; 
    h) all'articolo 14: 
      1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
magistrati tributari non possono appartenere alle corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado presso le cui sedi i loro parenti
fino al secondo grado, gli affini in primo grado,  il  coniuge  o  il
convivente, sono abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo
57, ovvero esercitano anche in forma non individuale, se iscritti  in
albi professionali, le attivita' individuate  nella  lettera  h)  del
comma 2.»; 
      2) al comma 2, alinea, la parola:  «componenti»  e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
      3) al comma 3: 
        3.1) la parola: «componenti», ovunque ricorre, e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
        3.2) il terzo periodo e' soppresso; 
      4) al comma 6, la  parola:  «componenti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «giudici»; 
      5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. All'accertamento della  sussistenza  delle  cause  di
incompatibilita'  previste  dal  presente   articolo,   provvede   il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.»; 
    i) all'articolo 17: 
      1) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «giudici»  sono
inserite le seguenti: «o magistrati»; 
      2) al comma 6, lettera c), le parole: «i criteri di valutazione
ed» sono soppresse; 
    l) all'articolo 18: 
      1) al comma 1 e' anteposto il seguente: 
        «01. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni  in
materia  di  decadenza  dall'impiego  previste   per   i   magistrati
ordinari.»; 
      2) al comma 1, alinea, la parola:  «componenti»  e'  sostituita
dalla seguente: «giudici»; 
    m) dopo l'articolo 18 e' inserita la seguente sezione: 
      «Sezione II - Disposizioni integrative  sullo  stato  giuridico
dei magistrati tributari 
    Art. 18-bis (Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni  e
riammissione in servizio). - 1. Ai magistrati tributari si  applicano
le disposizioni in materia di dimissioni e riammissione  al  servizio
previste per i magistrati ordinari. 
    Art. 18-ter (Dispensa dal servizio o collocamento in  aspettativa
di ufficio per  debolezza  di  mente  o  infermita').  -  1.  Se  per
qualsiasi  infermita',  giudicata  permanente,  o  per   sopravvenuta
inettitudine, un magistrato non puo'  adempiere  convenientemente  ed
efficacemente ai  doveri  del  proprio  ufficio,  e'  dispensato  dal
servizio, previo parere conforme del Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria. Se l'infermita' o la sopravvenuta  inettitudine
consentono l'efficace  svolgimento  di  funzioni  amministrative,  il
magistrato dispensato puo' essere destinato, a  domanda,  a  prestare
servizio, nei limiti  dei  posti  disponibili,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  modalita'  e  criteri  di
comparazione definiti con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,
tenuto conto del  tipo  e  della  gravita'  dell'infermita'  o  della
sopravvenuta  inettitudine.  Il  magistrato  dispensato  mantiene  il
diritto  al  trattamento  economico  in  godimento,  con  l'eventuale
attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile,  corrispondente
alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento
alla data del provvedimento di dispensa e  il  trattamento  economico
corrispondente  alla  qualifica  attribuita.   Se   l'infermita'   ha
carattere temporaneo, il magistrato  puo',  su  conforme  parere  del
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, essere  collocato
di ufficio in aspettativa fino al termine  massimo  consentito  dalla
legge. Il magistrato puo' essere collocato in aspettativa  fino  alla
conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria
diretta all'accertamento di una condizione di  infermita'  permanente
emerga  che  lo  stato  di  infermita',  quale  gia'  accertato,   e'
incompatibile  con  il  conveniente  ed  efficace  svolgimento  delle
funzioni giudiziarie. Decorso tale termine, il magistrato che  ancora
non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa,  e'
dispensato dal servizio. 
   Art. 18-quater (Garanzie). - 1. I magistrati tributari non possono
essere dispensati o sospesi dal servizio ne' destinati ad altra  sede
o funzione se  non  a  seguito  di  deliberazione  del  Consiglio  di
presidenza  della  giustizia  tributaria,  adottata  o  con  il  loro
consenso o per i motivi e con le garanzie di difesa  stabiliti  dalla
legge. 
   Art. 18-quinquies (Trasferimento d'ufficio). - 1. Il trasferimento
d'ufficio del magistrato tributario puo' avvenire  nelle  ipotesi  di
incompatibilita' di cui all'articolo 14, commi 1, 3 e  4,  o  quando,
per qualsiasi causa, indipendentemente da profili di colpa, non  puo'
svolgere,  nella  sede  occupata,  le  proprie  funzioni  con   piena
indipendenza e imparzialita'. 
  2. In caso di soppressione di una corte di giustizia tributaria,  i
magistrati che ne fanno parte, se non  possono  essere  assegnati  ad
altra corte  di  giustizia  tributaria  nella  stessa  regione,  sono
destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede. 
  3. Qualora venga ridotto  l'organico  di  una  corte  di  giustizia
tributaria, i magistrati con minore anzianita' di ruolo che risultino
in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altra corte della
stessa regione, sono destinati ai posti vacanti  del  loro  grado  in
altra sede. 
  4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3  si  tiene  conto,  in  quanto
possibile, delle richieste formulate dai magistrati da trasferire. 
   Art. 18-sexies (Diritto di partecipazione).  -  1.  Nelle  ipotesi
disciplinate dagli articoli 18-bis, 18-ter, 18-quater e 18-quinquies,
il magistrato ha diritto di prendere visione ed estrarre copia  degli
atti del procedimento, puo' presentare deduzioni e chiedere di essere
sentito personalmente.»; 
    n) dopo l'articolo 18-sexies, introdotto  dalla  lettera  m)  del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione  III -
Trattamento economico»; 
    o) dopo l'articolo 20 e' inserita la seguente intestazione: 
      «Capo II-bis - Responsabilita' e disposizioni disciplinari 
  Sezione I - Disposizioni comuni»; 
    p) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
       «Art. 21-bis (Procedimento disciplinare). - 1. Il procedimento
disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri  o
dal presidente della corte di giustizia tributaria di  secondo  grado
nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato. 
      2. Il Consiglio di presidenza,  nel  termine  di  dieci  giorni
dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida  ad
un  suo  componente  l'incarico  di   procedere   agli   accertamenti
preliminari da svolgersi entro trenta giorni. 
      3. Il Consiglio di  presidenza,  sulla  base  delle  risultanze
emerse, provvede a contestare i  fatti  all'incolpato  con  invito  a
presentare entro trenta giorni  le  sue  giustificazioni,  a  seguito
delle quali, se non ritiene  di  archiviare  gli  atti,  incarica  un
proprio componente di  procedere  all'istruttoria,  che  deve  essere
conclusa entro novanta giorni con il  deposito  degli  atti  relativi
presso  la  segreteria.  Di  tali  deliberazioni  deve  essere   data
immediata comunicazione all'incolpato. 
      4.  Il  presidente  del  Consiglio  di  presidenza,   trascorso
comunque  il  termine  di  cui  al  comma  3,  fissa  la  data  della
discussione davanti allo stesso  con  decreto  da  notificare  almeno
quaranta giorni prima all'incolpato, il quale puo'  prendere  visione
ed estrarre copia degli atti e depositare le  sue  difese  non  oltre
dieci giorni prima della discussione. 
      5. Nella seduta fissata per la discussione, il  componente  del
Consiglio di presidenza di  cui  al  comma  3  svolge  la  relazione.
L'incolpato ha per ultimo la parola e puo' farsi assistere  da  altro
componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado,
ovvero da un avvocato. 
      6.  La  sanzione  disciplinare  deliberata  dal  Consiglio   di
presidenza e' applicata con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
      7. Per quanto non  contemplato  dal  presente  testo  unico  si
applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i
magistrati ordinari di cui al capo  II  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2006, n. 109, in quanto compatibili.»; 
    q) dopo  l'articolo  21-bis,  introdotto  dalla  lettera  p)  del
presente comma, e' inserita la seguente intestazione: «Sezione  II  -
Disposizioni disciplinari per i giudici tributari»; 
        r) all'articolo 22,  comma  2,  la  parola:  «componenti»  e'
sostituita dalle seguenti: «giudici tributari»; 
        s) dopo l'articolo 22 e' inserita la seguente sezione: 
  «Sezione III - Disposizioni disciplinari per i magistrati tributari 
   Art. 22-bis (Illeciti disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato  tributario  esercita  le  funzioni  attribuitegli  con
imparzialita',   correttezza,   diligenza,   laboriosita',   riserbo,
equilibrio e rispetto della dignita' della persona. 
  2.  Costituiscono  illeciti   disciplinari   nell'esercizio   delle
funzioni: 
    a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), g)  e  l)  i
comportamenti che, violando i doveri di  cui  al  comma  1,  arrecano
ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; 
    b) l'omissione della comunicazione, al  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria, della sussistenza di una delle situazioni
di incompatibilita' di cui all'articolo 14. 
    c) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    d)  i  comportamenti  abitualmente  o  gravemente  scorretti  nei
confronti delle  parti,  dei  loro  difensori,  dei  testimoni  o  di
chiunque abbia rapporti con il  magistrato  nell'ambito  dell'ufficio
giudiziario, ovvero nei confronti di altri componenti delle corti  di
giustizia tributaria o di collaboratori; 
    e) l'ingiustificata interferenza  nell'attivita'  giudiziaria  di
altro componente delle corti di giustizia tributaria; 
    f) l'omessa comunicazione al  capo  dell'ufficio,  da  parte  del
magistrato destinatario, delle avvenute interferenze; 
    g) la grave  violazione  di  legge  determinata  da  ignoranza  o
negligenza inescusabile; 
    h)  il  travisamento  dei   fatti   determinato   da   negligenza
inescusabile; 
    i) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione,  ovvero  la
cui motivazione consiste nella sola  affermazione  della  sussistenza
dei presupposti di legge senza indicazione degli  elementi  di  fatto
dai  quali  tale  sussistenza  risulti,  quando  la  motivazione   e'
richiesta dalla legge; 
    l) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi  non  consentiti
dalla legge, per negligenza grave e inescusabile,  che  abbiano  leso
diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; 
    m) la reiterata o grave inosservanza delle  norme  regolamentari,
delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario  o  sui
servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti; 
    n) l'indebito affidamento ad altri di  attivita'  rientranti  nei
propri compiti; 
    o) il reiterato, grave e ingiustificato  ritardo  nel  compimento
degli atti relativi all'esercizio  delle  funzioni.  Si  presume  non
grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che  non
eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per  il  compimento
dell'atto; 
    p) l'omessa collaborazione del magistrato  nell'attuazione  delle
misure di cui all'articolo  37,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, nonche' la reiterazione, all'esito dell'adozione
di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se  attribuibili
al magistrato; 
    q) il sottrarsi in modo abituale e  ingiustificato  all'attivita'
di servizio; 
    r) per il presidente della corte o il presidente di una sezione o
il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi  affari  e  di
redigere i relativi provvedimenti; 
    s)  l'inosservanza  dell'obbligo  di  rendersi   reperibile   per
esigenze di  ufficio  quando  esso  sia  imposto  dalla  legge  o  da
disposizione legittima dell'organo competente; 
    t) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di  atti  del
procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto  di
pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli
affari in corso di trattazione, o sugli affari  definiti,  quando  e'
idonea a ledere indebitamente diritti altrui; 
    u) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti
coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non
definiti con provvedimento non  soggetto  a  impugnazione  ordinaria,
quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui; 
    v) il  sollecitare  la  pubblicita'  di  notizie  attinenti  alla
propria attivita' di ufficio  ovvero  il  costituire  e  l'utilizzare
canali informativi personali riservati o privilegiati; 
    z) l'adozione intenzionale di  provvedimenti  affetti  da  palese
incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione,  tali  da
manifestare una precostituita  e  inequivocabile  contraddizione  sul
piano logico, contenutistico o argomentativo; 
    aa) l'omissione, da  parte  del  presidente  della  corte  o  del
presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione  agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti
disciplinari compiuti dai componenti della corte, della sezione o del
collegio; 
    bb) l'omissione, da parte del presidente della  corte  ovvero  da
parte del presidente di sezione della comunicazione, rispettivamente,
al Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria,  ovvero  al
presidente della corte, della sussistenza di una delle situazioni  di
incompatibilita' di cui all'articolo 14, ovvero delle situazioni  che
possono  dare  luogo  all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  agli
articoli 18-ter, 18-quater e 18-quinquies; 
    cc) l'omessa  adozione  da  parte  del  capo  dell'ufficio  delle
iniziative di cui all'articolo 37,  commi  5-bis  e  5-ter,  primo  e
secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  nonche'
l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di
sezione delle situazioni di cui all'articolo 37, comma 5-quater,  del
citato decreto-legge n. 98 del 2011; 
    dd) l'omissione, da  parte  del  presidente  della  corte  o  del
presidente  di  sezione,  della  comunicazione,  rispettivamente,  al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  o  al  presidente
della corte delle condotte del componente della corte o della sezione
che non collabori nell'attuazione delle misure  di  cui  all'articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011; 
    ee) l'adozione di provvedimenti non  previsti  da  norme  vigenti
ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile
negligenza. 
  3. Fermo restando, quanto previsto dal comma 2, lettere g), h), i),
l), m), n), z) ed ee), l'attivita' di  interpretazione  di  norme  di
diritto e quella di valutazione del fatto e  delle  prove  non  danno
luogo a responsabilita' disciplinare. 
  4. Costituiscono illeciti disciplinari al di  fuori  dell'esercizio
delle funzioni: 
    a) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti per se' o per altri; 
    b) il frequentare persona che al magistrato consta  essere  stata
dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o  aver
subito condanna per delitti non colposi alla  pena  della  reclusione
superiore a tre anni o essere sottoposto a una misura di prevenzione,
salvo che sia intervenuta la  riabilitazione,  ovvero  l'intrattenere
rapporti consapevoli di affari con una di tali persone; 
    c) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la  prescritta
autorizzazione  del   Consiglio   di   presidenza   della   giustizia
tributaria; 
    d) lo svolgimento di  attivita'  incompatibili  con  la  funzione
giudiziaria di cui all'articolo 16, comma 1,  del  regio  decreto  30
gennaio  1941,  n.  12,  o  di  attivita'  tali  da  recare  concreto
pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dal comma 1; 
    e) l'ottenere, direttamente  o  indirettamente,  per  se'  o  per
altri, prestiti o agevolazioni  da  soggetti  che  il  magistrato  sa
essere parti in procedimenti tributari pendenti nei quali esercita le
funzioni  giudiziarie,  ovvero  dai  difensori  di  costoro,  nonche'
ottenere,  direttamente  o  indirettamente,  per  se'  o  per  altri,
prestiti o agevolazioni,  a  condizioni  di  eccezionale  favore,  da
testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti; 
    f) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono
oggettivamente   incompatibili   con   l'esercizio   delle   funzioni
giudiziarie; 
    g) l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa  a
partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attivita' di soggetti
operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare
l'esercizio delle funzioni o comunque  compromettere  l'immagine  del
magistrato; 
    h) l'uso strumentale della qualita' che,  per  la  posizione  del
magistrato  o  per  le  modalita'  di  realizzazione,  e'  diretto  a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste; 
    i) l'adoperarsi per condizionare indebitamente l'esercizio  delle
funzioni del Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria  al
fine di ottenere un ingiusto vantaggio per  se'  o  per  altri  o  di
arrecare un danno ingiusto ad altri; 
    l)  l'omissione,  da  parte  del  componente  del  Consiglio   di
presidenza  della  giustizia  tributaria,  della  comunicazione  agli
organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito
disciplinare ai sensi della lettera i). 
  5. L'illecito disciplinare non e' configurabile quando il fatto  e'
di scarsa rilevanza. L'illecito disciplinare previsto, dal  comma  2,
lettera p), e' estinto quando il piano di  smaltimento,  adottato  ai
sensi dell'articolo 37, comma 5-bis,  del  decreto-legge  n.  98  del
2011, e' stato rispettato. Il beneficio di cui al primo periodo  puo'
essere applicato una sola volta. 
  6. Costituiscono illeciti disciplinari conseguenti a reato: 
    a) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o  e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma  2,  del
codice di procedura penale, per delitto doloso o  preterintenzionale,
quando la legge stabilisce la pena detentiva sola  o  congiunta  alla
pena pecuniaria; 
    b) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o  e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma  2,  del
codice di procedura penale, per  delitto  colposo,  alla  pena  della
reclusione, sempre  che  presentino,  per  modalita'  e  conseguenze,
carattere di particolare gravita'; 
    c) i fatti per i quali e' intervenuta condanna irrevocabile o  e'
stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma  2,  del
codice di  procedura  penale,  alla  pena  dell'arresto,  sempre  che
presentino, per le modalita' di esecuzione, carattere di  particolare
gravita'; 
    d) qualunque fatto costituente reato idoneo a  ledere  l'immagine
del magistrato, anche se il reato e' estinto per  qualsiasi  causa  o
l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita. 
   Art. 22-ter (Sanzioni disciplinari dei magistrati tributari). - 1.
Il magistrato che viola i  suoi  doveri  e'  soggetto  alle  seguenti
sanzioni disciplinari: 
    a) l'ammonimento; 
    b) la censura; 
    c) la perdita dell'anzianita'; 
    d) l'incapacita' temporanea a esercitare un incarico direttivo  o
semidirettivo; 
    e) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; 
    f) la rimozione. 
  2. Quando per il concorso di piu' illeciti disciplinari si  debbono
irrogare piu' sanzioni di diversa gravita', si  applica  la  sanzione
prevista  per  l'infrazione  piu'   grave.   Quando   piu'   illeciti
disciplinari, commessi in concorso  tra  loro,  sono  puniti  con  la
medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente piu'  grave.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo, puo' essere  applicata
anche la sanzione meno grave se compatibile. 
  3. L'ammonimento e' un richiamo,  espresso  nel  dispositivo  della
decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato,  dei
suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso. 
  4. La censura e' una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel
dispositivo della decisione disciplinare. 
  5. La perdita dell'anzianita' non puo' essere inferiore a due  mesi
e non puo' superare i due anni. 
  6. La temporanea incapacita' a esercitare un incarico  direttivo  o
semidirettivo non puo'  essere  inferiore  a  sei  mesi  e  non  puo'
superare i due anni. Se il magistrato  svolge  funzioni  direttive  o
semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio  altre  funzioni
non direttive o semidirettive,  corrispondenti  alla  sua  qualifica.
Applicata la sanzione, il magistrato non puo' riprendere  l'esercizio
delle funzioni direttive o  semidirettive  presso  l'ufficio  ove  le
svolgeva anteriormente al provvedimento disciplinare. 
  7. La sospensione dalle funzioni consiste nell'allontanamento dalle
funzioni con la sospensione dallo stipendio  e  il  collocamento  del
magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato
sospeso e' corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi  dello
stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo,  se  il
magistrato sta percependo il  trattamento  economico  riservato  alla
prima qualifica; alla meta', se alla seconda e terza qualifica; a  un
terzo, se alla quarta o quinta qualifica. 
  8. La rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio  e
viene attuata mediante decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
   Art.  22-quater  (Sanzioni  applicabili).  -  1.  Si  applica  una
sanzione non inferiore alla censura per: 
    a) i comportamenti che, violando i  doveri  di  cui  all'articolo
22-bis, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio  a  una
delle parti; 
    b) la consapevole inosservanza  dell'obbligo  di  astensione  nei
casi previsti dalla legge; 
    c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria della  sussistenza
di una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 14; 
    d) il tenere comportamenti che, a  causa  dei  rapporti  comunque
esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di
avvenute  interferenze,  costituiscano  violazione  del   dovere   di
imparzialita'; 
    e)  i  comportamenti  previsti  dall'articolo  22-bis,  comma  2,
lettere d), e) e f); 
    f) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 
    g) il  reiterato  o  grave  ritardo  nel  compimento  degli  atti
relativi all'esercizio delle funzioni; 
    h) i comportamenti di cui all'articolo 22-bis, comma  2,  lettera
q); 
    i) la scarsa laboriosita', se abituale; 
    l) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 
    m) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti; 
    n)  lo  svolgimento  di  incarichi  extragiudiziari  senza  avere
richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione  dal  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria, qualora  per  l'entita'  e  la
natura  dell'incarico  il  fatto  non  si  appalesi  di   particolare
gravita'. 
  2.  Si  applica   una   sanzione   non   inferiore   alla   perdita
dell'anzianita' per: 
    a) i comportamenti che, violando i  doveri  di  cui  all'articolo
22-bis, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio
a una delle parti; 
    b) l'uso della qualita'  di  magistrato  al  fine  di  conseguire
vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
    c)  i  comportamenti  previsti  dall'articolo  22-bis,  comma  4,
lettera b). 
  3. Si  applica  la  sanzione  della  incapacita'  a  esercitare  un
incarico direttivo o semidirettivo per l'interferenza  nell'attivita'
di altro componente,  da  parte  del  dirigente  dell'ufficio  o  del
presidente della  sezione,  se  ripetuta  o  grave,  nonche'  per  la
reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi  5-bis,
5-ter e 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  4. Si applica una sanzione non  inferiore  alla  sospensione  dalle
funzioni per l'accettazione e lo svolgimento di  incarichi  e  uffici
vietati dalla legge ovvero per l'accettazione  e  lo  svolgimento  di
incarichi per i quali non e' stata richiesta o ottenuta la prescritta
autorizzazione, qualora per l'entita' e la  natura  dell'incarico  il
fatto si appalesi di particolare gravita'. 
  5. Si applica la sanzione della rimozione  al  magistrato  che  sia
stato  condannato  in  sede  disciplinare  per   i   fatti   previsti
dall'articolo  22-bis,  comma  4,  lettera  e),  che  incorre   nella
interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in  seguito  a
condanna penale. 
   Art.  22-quinquies  (Trasferimento   d'ufficio   e   provvedimenti
cautelari).  -  1.  Il  Consiglio  di  presidenza   della   giustizia
tributaria, nell'infliggere una sanzione diversa  dall'ammonimento  e
dalla rimozione, puo' disporre il  trasferimento  del  magistrato  ad
altra sede o ad altro ufficio quando,  per  la  condotta  tenuta,  la
permanenza nella  stessa  sede  o  nello  stesso  ufficio  appare  in
contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
Il trasferimento e' sempre disposto nel caso in cui  e'  inflitta  la
sanzione della sospensione dalle funzioni. 
  2. Nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili  con
una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta dei  soggetti  di
cui all'articolo 21-bis, comma 1, ove sussistano  gravi  elementi  di
fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare
urgenza, il Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria,  in
via cautelare e provvisoria, puo' disporre il trasferimento ad  altra
sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.»; 
  t) l'articolo 23 e' abrogato. 
  u)  all'articolo  30,  comma  1,  lettera  o),   dopo   le   parole
«l'applicazione» sono aggiunte le seguenti: «, con  priorita'  per  i
magistrati tributari,».