IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 4 luglio 2024, n. 102, recante «Delega al Governo in
materia di florovivaismo»; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 10  novembre  2003,  n.  386,  recante
«Attuazione    della    direttiva    1999/105/CE    relativa     alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio  2013,  n.  10,  recante  «Norme  per  lo
sviluppo degli spazi verdi urbani» e, in particolare,  l'articolo  3,
comma 2, lettera c); 
  Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante  «Disposizioni  per
la promozione della  coltivazione  e  della  filiera  agroindustriale
della canapa»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme
per  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei   materiali   di
moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031  e  del  regolamento
(UE) 2017/625»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per  la  produzione  e  la  commercializzazione  dei   materiali   di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'articolo  11  della  legge  4  ottobre   2019,   n.   117,   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi  in  attuazione
dell'articolo  11  della  legge  4  ottobre   2019,   n.   117,   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per   la   produzione   a   scopo   di   commercializzazione   e   la
commercializzazione   di   prodotti    sementieri    in    attuazione
dell'articolo  11  della  legge  4  ottobre   2019,   n.   117,   per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»; 
  Visto il decreto-legge  27  marzo  2026,  n.  38,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2026,   n.   88,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  ed  economica»  e,   in
particolare, l'articolo 14-ter; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2026; 
  Vista l'intesa raggiunta in sede di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta dell'11 giugno 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 luglio 2026; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri  dell'economia
e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle imprese e del
made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro
e  delle   politiche   sociali,   dell'istruzione   e   del   merito,
dell'universita'  e  della  ricerca,  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
e per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Attivita' agricola florovivaistica 
 
  1. L'attivita' agricola florovivaistica e'  l'attivita'  esercitata
dall'imprenditore agricolo,  di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta  alla
produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o  in  altre
strutture, anche mobili,  per  la  protezione  e  la  crescita  delle
piante. 
  2. L'attivita' agricola florovivaistica, in particolare, comprende: 
    a) la floricoltura, concernente la produzione  di  fiori  freschi
recisi e secchi, colorati, stabilizzati  o  sbiancati,  fiori  eduli,
foglie e fronde recise fresche, nonche' piante in vaso da interno, da
fiore e da foglia; 
    b) la  produzione  di  organi  di  propagazione  gamica  (semi  o
sementi) e agamica (bulbi,  tuberi,  rizomi,  talee,  marze  e  altro
materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro); 
    c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione  di  piante
intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale
di moltiplicazione; 
    d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente  la  produzione
di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione
vegetale; 
    e) vivaismo forestale, concernente  la  produzione  di  materiali
forestali di moltiplicazione; 
    f)  vivaismo  orticolo,  concernente  la  produzione  di   piante
orticole,  aromatiche  e  officinali  e  dei  relativi  materiali  di
moltiplicazione. 
  3.  Si  considerano  attivita'  connesse   all'attivita'   agricola
florovivaistica, se svolte nei limiti  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2135, terzo comma, del  codice  civile  ovvero,  per  le
cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma  2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: 
    a) l'attivita' di manipolazione,  conservazione,  trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali; 
    b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora
dei vegetali; 
    c)  le  operazioni  colturali  finalizzate  alla  cura   e   alla
manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati. 
  4. Restano ferme le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma
3-bis, della legge 2 dicembre 2016,  n.  242,  e  i  divieti  di  cui
all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma   3   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'articolo  76  della  Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti; 
              -  L'articolo  87,  quinto  comma,  della  Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti; 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 4 luglio 2024, n. 102, recante:  «Delega  al
          Governo in materia di florovivaismo»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del n. 164 del 15 luglio 2024. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante:  «Orientamento
          e   modernizzazione   del   settore   agricolo,   a   norma
          dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001: 
                «Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. L'articolo 2135
          del Codice civile e' sostituito dal seguente: 
                  "E' imprenditore agricolo chi  esercita  una  delle
          seguenti attivita': coltivazione del  fondo,  selvicoltura,
          allevamento di animali e attivita' connesse. 
                  Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                  Si  intendono  comunque  connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge". 
                2.   Si   considerano   imprenditori   agricoli    le
          cooperative di imprenditori agricoli  ed  i  loro  consorzi
          quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
          all'articolo 2135, terzo comma,  del  Codice  civile,  come
          sostituito   dal   comma   1   del    presente    articolo,
          prevalentemente  prodotti  dei  soci,   ovvero   forniscono
          prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
          allo sviluppo del ciclo biologico.». 
              - Il decreto legislativo  10  novembre  2003,  n.  386,
          recante: «Attuazione della direttiva  1999/105/CE  relativa
          alla  commercializzazione  dei   materiali   forestali   di
          moltiplicazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          23 del 29 gennaio 2004. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo  degli
          spazi verdi urbani» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 27 del 1° febbraio 2013: 
                «Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge  29
          gennaio  1992,  n.  113).  -   1.   Presso   il   Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e'
          istituito un Comitato per lo sviluppo del  verde  pubblico.
          Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare sono definite la  composizione  e  le
          modalita' di funzionamento del Comitato. 
                2. Il Comitato provvede a: 
                  a)    effettuare     azioni     di     monitoraggio
          sull'attuazione delle disposizioni della legge  29  gennaio
          1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni  di  legge
          con finalita' di incremento del verde pubblico e privato; 
                  b)  promuovere  l'attivita'   degli   enti   locali
          interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e
          le  opere  necessarie  a   garantire   l'attuazione   delle
          disposizioni di cui alla lettera a); 
                  c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri  e  linee
          guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno
          alle maggiori conurbazioni e di filari  alberati  lungo  le
          strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle
          infrastrutture pubbliche e scolastiche  che  garantisca  la
          riqualificazione degli  edifici,  in  coerenza  con  quanto
          previsto dagli articoli 5 e 6 della presente  legge,  anche
          attraverso il rinverdimento delle  pareti  e  dei  lastrici
          solari, la creazione di giardini e orti e il  miglioramento
          degli spazi; 
                  d) verificare le azioni poste in essere dagli  enti
          locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e
          dei singoli alberi  posti  a  dimora  in  giardini  e  aree
          pubbliche e promuovere tali  attivita'  per  migliorare  la
          tutela dei cittadini; 
                  e) predisporre una relazione, da  trasmettere  alle
          Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati
          del  monitoraggio  e  la  prospettazione  degli  interventi
          necessari a garantire la piena attuazione  della  normativa
          di settore; 
                  f) monitorare l'attuazione delle  azioni  poste  in
          essere  dalle  istituzioni   scolastiche   nella   Giornata
          nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1; 
                  g) promuovere gli interventi  volti  a  favorire  i
          giardini storici. 
                3. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          nell'ambito delle risorse umane  e  strumentali  vigenti  e
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Ai
          componenti  del  Comitato  di  cui  al  comma  1  non  sono
          corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  spese  o  altri
          emolumenti comunque denominati.». 
              -  La  legge  2  dicembre   2016,   n.   242,   recante
          «Disposizioni per la promozione della coltivazione e  della
          filiera agroindustriale della canapa» e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante:
          «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92  del  20  aprile
          2018. 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  16,
          recante «Norme per la produzione e  la  commercializzazione
          dei materiali di moltiplicazione della vite  in  attuazione
          dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019,  n.  117,  per
          l'adeguamento della normativa nazionale  alle  disposizioni
          del regolamento  (UE)  2016/2031  e  del  regolamento  (UE)
          2017/625» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23
          febbraio 2021 n. 45; 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  18,
          recante «Norme per la produzione e  la  commercializzazione
          dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e
          delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117,  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2016/2031
          e  del  regolamento  (UE)  2017/625»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  19,
          recante:  «Norme  per  la  protezione  delle  piante  dagli
          organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge
          4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2016/2031
          e  del  regolamento  (UE)  2017/625»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021; 
              - Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  20,
          recante:   «Norme   per   la   produzione   a   scopo    di
          commercializzazione e la  commercializzazione  di  prodotti
          sementieri in attuazione dell'articolo  11  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117,  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)  2016/2031
          e  del  regolamento  (UE)  2017/625»  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2021. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   14-ter   del
          decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante:  «Disposizioni
          urgenti in materia fiscale ed  economica»,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026. 
                «Art. 14-ter (Disposizioni  finanziarie  urgenti  per
          l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio  2024,
          n. 102). - 1. Per dare attuazione al criterio di delega  di
          cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  4
          luglio  2024,  n.  102,  i  relativi  oneri,   quantificati
          all'articolo  4,  comma  1,  della  medesima  legge,   sono
          incrementati di 21.513 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2027. 
                2. All'articolo 4, comma  2,  della  legge  4  luglio
          2024, n.  102,  dopo  le  parole:  "compensazione  al  loro
          interno" sono inserite le seguenti: "o  mediante  utilizzo,
          nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e
          2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni  2028  e  2029,
          degli     accantonamenti     relativi     al      Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste dei fondi speciali di  cui  all'articolo  1,  comma
          756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199". 
                3. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  21.513
          euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante
          corrispondente    riduzione    delle    proiezioni    dello
          stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 2026-2028,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2026,
          allo  scopo  utilizzando   l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
          delle foreste. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali  e  Conferenza  unificata).  -  1.   La   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province, dei comuni e delle comunita'  montane,  con
          la Conferenza Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2135  del  Codice
          civile: 
                «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo  chi  esercita  una  delle   seguenti   attivita':
          coltivazione  del  fondo,  selvicoltura,   allevamento   di
          animali e attivita' connesse. 
                Per coltivazione del fondo, per  selvicoltura  e  per
          allevamento di animali si intendono  le  attivita'  dirette
          alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico  o  di  una
          fase necessaria del ciclo stesso, di carattere  vegetale  o
          animale, che utilizzano o possono utilizzare il  fondo,  il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
                Si  intendono   comunque   connesse   le   attivita',
          esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature   o   risorse
          dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita'  agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio e del patrimonio rurale e forestale,  ovvero  di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.». 
              - Per il testo dell'articolo 1 del decreto  legislativo
          18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse; 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          2 dicembre 2016, n.  242,  recante:  «Disposizioni  per  la
          promozione   della    coltivazione    e    della    filiera
          agroindustriale della canapa»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016: 
                «Art. 1 (Finalita'). -  1.  La  presente  legge  reca
          norme per il sostegno e la promozione della coltivazione  e
          della filiera industriale  della  canapa  (Cannabis  sativa
          L.), quale coltura in grado di contribuire  alla  riduzione
          dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione  del
          consumo dei suoli e della desertificazione e  alla  perdita
          di biodiversita', nonche' come coltura da  impiegare  quale
          possibile sostituto di colture eccedentarie e come  coltura
          da rotazione. 
                2. La presente legge si applica alle coltivazioni  di
          canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo  comune
          delle varieta' delle specie di piante  agricole,  ai  sensi
          dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del  Consiglio,
          del 13 giugno 2002, le quali non rientrano  nell'ambito  di
          applicazione del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
          disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze   psicotrope,
          prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi  stati  di
          tossicodipendenza, di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 
                3. Il sostegno e  la  promozione  riguardano  in  via
          esclusiva   la   coltura   della   canapa   comprovatamente
          finalizzata: 
                  a) alla coltivazione e alla trasformazione; 
                  b)  all'incentivazione   della   realizzazione   di
          semilavorati   di    canapa    provenienti    da    filiere
          prioritariamente  locali,  per  gli  usi  consentiti  dalla
          legge; 
                  c) allo sviluppo di filiere territoriali  integrate
          che valorizzino i  risultati  della  ricerca  e  perseguano
          l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e
          ambientale; 
                  d) alla produzione di alimenti, cosmetici,  materie
          prime  biodegradabili  e  semilavorati  innovativi  per  le
          industrie di diversi settori; 
                  e) alla realizzazione di  opere  di  bioingegneria,
          bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca. 
                3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo  articolo
          2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della  presente
          legge non si applicano all'importazione, alla  lavorazione,
          alla detenzione,  alla  cessione,  alla  distribuzione,  al
          commercio, al trasporto, all'invio, alla  spedizione,  alla
          consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti
          costituiti da  infiorescenze  di  canapa,  anche  in  forma
          semilavorata, essiccata  o  triturata,  o  contenenti  tali
          infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli  oli
          da esse derivati. Restano ferme le disposizioni  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309.». 
                «Art.  2  (Liceita'  della  coltivazione).  -  1.  La
          coltivazione delle varieta' di canapa di  cui  all'articolo
          1,   comma   2,   e'   consentita   senza   necessita'   di
          autorizzazione. 
                2. Dalla canapa coltivata ai sensi  del  comma  1  e'
          possibile ottenere: 
                  a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel
          rispetto delle discipline dei rispettivi settori; 
                  b) semilavorati, quali  fibra,  canapulo,  polveri,
          cippato, oli o carburanti, per forniture alle  industrie  e
          alle attivita' artigianali  di  diversi  settori,  compreso
          quello energetico; 
                  c) materiale destinato alla pratica del sovescio; 
                  d)  materiale  organico  destinato  ai  lavori   di
          bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; 
                  e) materiale finalizzato alla  fitodepurazione  per
          la bonifica di siti inquinati; 
                  f) coltivazioni dedicate alle attivita'  didattiche
          e dimostrative nonche' di  ricerca  da  parte  di  istituti
          pubblici o privati; 
                  g)   coltivazioni   destinate   al    florovivaismo
          professionale; 
                  g-bis) produzione agricola di semi  destinati  agli
          usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione
          stabiliti dal decreto del Ministro della  salute  ai  sensi
          dell'articolo 5 della presente legge. 
                3.  L'uso  della  canapa  come   biomassa   ai   fini
          energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito
          esclusivamente per l'autoproduzione  energetica  aziendale,
          nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X  alla
          parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          e successive modificazioni. 
                3-bis. Sono vietati l'importazione, la  cessione,  la
          lavorazione, la distribuzione, il commercio, il  trasporto,
          l'invio, la spedizione e la  consegna  delle  infiorescenze
          della canapa coltivata ai sensi del comma  1  del  presente
          articolo,  anche  in  forma   semilavorata,   essiccata   o
          triturata, nonche' di prodotti contenenti o  costituiti  da
          tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e  gli
          oli  da  esse  derivati.  Si  applicano   le   disposizioni
          sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre
          1990, n. 309.  E'  consentita  solo  la  lavorazione  delle
          infiorescenze per la produzione agricola dei  semi  di  cui
          alla lettera g-bis) del comma 2.».