IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 4 luglio 2024, n. 102, recante «Delega al Governo in
materia di florovivaismo»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e, in particolare,
l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante
«Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani» e, in particolare, l'articolo 3,
comma 2, lettera c);
Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per
la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale
della canapa»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo
unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento
(UE) 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme
per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme
per la produzione a scopo di commercializzazione e la
commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» e, in
particolare, l'articolo 14-ter;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 2026;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta dell'11 giugno 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2026;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'economia
e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle imprese e del
made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro
e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito,
dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei
trasporti, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Attivita' agricola florovivaistica
1. L'attivita' agricola florovivaistica e' l'attivita' esercitata
dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice
civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla
produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre
strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle
piante.
2. L'attivita' agricola florovivaistica, in particolare, comprende:
a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi
recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli,
foglie e fronde recise fresche, nonche' piante in vaso da interno, da
fiore e da foglia;
b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o
sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro
materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante
intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale
di moltiplicazione;
d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione
di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione
vegetale;
e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali
forestali di moltiplicazione;
f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante
orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di
moltiplicazione.
3. Si considerano attivita' connesse all'attivita' agricola
florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le
cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
a) l'attivita' di manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora
dei vegetali;
c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla
manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui
all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti;
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti;
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 4 luglio 2024, n. 102, recante: «Delega al
Governo in materia di florovivaismo» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del n. 164 del 15 luglio 2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: «Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001:
«Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. L'articolo 2135
del Codice civile e' sostituito dal seguente:
"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle
seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura,
allevamento di animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge".
2. Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi
quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo,
prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed
allo sviluppo del ciclo biologico.».
- Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386,
recante: «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
23 del 29 gennaio 2004.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 10, recante: «Norme per lo sviluppo degli
spazi verdi urbani» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 27 del 1° febbraio 2013:
«Art. 3 (Monitoraggio sull'attuazione della legge 29
gennaio 1992, n. 113). - 1. Presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite la composizione e le
modalita' di funzionamento del Comitato.
2. Il Comitato provvede a:
a) effettuare azioni di monitoraggio
sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio
1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge
con finalita' di incremento del verde pubblico e privato;
b) promuovere l'attivita' degli enti locali
interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e
le opere necessarie a garantire l'attuazione delle
disposizioni di cui alla lettera a);
c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee
guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno
alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le
strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle
infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la
riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto
previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche
attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici
solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento
degli spazi;
d) verificare le azioni poste in essere dagli enti
locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e
dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree
pubbliche e promuovere tali attivita' per migliorare la
tutela dei cittadini;
e) predisporre una relazione, da trasmettere alle
Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati
del monitoraggio e la prospettazione degli interventi
necessari a garantire la piena attuazione della normativa
di settore;
f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in
essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata
nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;
g) promuovere gli interventi volti a favorire i
giardini storici.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede
nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
- La legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante
«Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
filiera agroindustriale della canapa» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante:
«Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile
2018.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16,
recante «Norme per la produzione e la commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione
dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE)
2017/625» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
febbraio 2021 n. 45;
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18,
recante «Norme per la produzione e la commercializzazione
dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e
delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4
ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,
recante: «Norme per la protezione delle piante dagli
organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge
4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2021;
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,
recante: «Norme per la produzione a scopo di
commercializzazione e la commercializzazione di prodotti
sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4
ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031
e del regolamento (UE) 2017/625» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante: «Disposizioni
urgenti in materia fiscale ed economica», convertito con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026.
«Art. 14-ter (Disposizioni finanziarie urgenti per
l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024,
n. 102). - 1. Per dare attuazione al criterio di delega di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4
luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati
all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono
incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno
2027.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio
2024, n. 102, dopo le parole: "compensazione al loro
interno" sono inserite le seguenti: "o mediante utilizzo,
nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e
2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029,
degli accantonamenti relativi al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma
756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199".
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513
euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2135 del Codice
civile:
«Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
agricolo chi esercita una delle seguenti attivita':
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attivita' connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attivita' dirette
alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attivita',
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del
fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola
esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 si vedano le note alle premesse;
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
2 dicembre 2016, n. 242, recante: «Disposizioni per la
promozione della coltivazione e della filiera
agroindustriale della canapa», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge reca
norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e
della filiera industriale della canapa (Cannabis sativa
L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione
dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del
consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita
di biodiversita', nonche' come coltura da impiegare quale
possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura
da rotazione.
2. La presente legge si applica alle coltivazioni di
canapa delle varieta' ammesse iscritte nel Catalogo comune
delle varieta' delle specie di piante agricole, ai sensi
dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio,
del 13 giugno 2002, le quali non rientrano nell'ambito di
applicazione del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3. Il sostegno e la promozione riguardano in via
esclusiva la coltura della canapa comprovatamente
finalizzata:
a) alla coltivazione e alla trasformazione;
b) all'incentivazione della realizzazione di
semilavorati di canapa provenienti da filiere
prioritariamente locali, per gli usi consentiti dalla
legge;
c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate
che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano
l'integrazione locale e la reale sostenibilita' economica e
ambientale;
d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie
prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le
industrie di diversi settori;
e) alla realizzazione di opere di bioingegneria,
bonifica dei terreni, attivita' didattiche e di ricerca.
3-bis. Salvo quanto disposto dal successivo articolo
2, comma 2, lettera g-bis), le disposizioni della presente
legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione,
alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al
commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla
consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti
costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma
semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali
infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli
da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.».
«Art. 2 (Liceita' della coltivazione). - 1. La
coltivazione delle varieta' di canapa di cui all'articolo
1, comma 2, e' consentita senza necessita' di
autorizzazione.
2. Dalla canapa coltivata ai sensi del comma 1 e'
possibile ottenere:
a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel
rispetto delle discipline dei rispettivi settori;
b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri,
cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e
alle attivita' artigianali di diversi settori, compreso
quello energetico;
c) materiale destinato alla pratica del sovescio;
d) materiale organico destinato ai lavori di
bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia;
e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per
la bonifica di siti inquinati;
f) coltivazioni dedicate alle attivita' didattiche
e dimostrative nonche' di ricerca da parte di istituti
pubblici o privati;
g) coltivazioni destinate al florovivaismo
professionale;
g-bis) produzione agricola di semi destinati agli
usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione
stabiliti dal decreto del Ministro della salute ai sensi
dell'articolo 5 della presente legge.
3. L'uso della canapa come biomassa ai fini
energetici di cui alla lettera b) del comma 2 e' consentito
esclusivamente per l'autoproduzione energetica aziendale,
nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni.
3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la
lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto,
l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze
della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente
articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o
triturata, nonche' di prodotti contenenti o costituiti da
tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli
oli da esse derivati. Si applicano le disposizioni
sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. E' consentita solo la lavorazione delle
infiorescenze per la produzione agricola dei semi di cui
alla lettera g-bis) del comma 2.».