IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2024/1143;
Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del
30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del
Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla
registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle
specialita' tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di
qualita' e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del
17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione, cosi' come da ultimo
modificato dal regolamento delegato (UE) 2025/28 della Commissione,
del 30 ottobre 2024;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione,
del 30 ottobre 2024, che reca modalita' di applicazione del
regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni,
l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione
delle indicazioni geografiche e delle specialita' tradizionali
garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per
quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e
che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE)
2021/1236;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione,
del 17 ottobre 2018, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche
del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli, cosi' come da
ultimo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del
12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone
viticole in cui il titolo alcolometrico puo' essere aumentato, le
pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in
materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la
percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro
eliminazione, nonche' la pubblicazione delle schede dell'OIV, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione,
del 16 aprile 2019, recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche
fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la
notifica delle decisioni degli Stati membri relative all'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad
oggetto riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, avente ad oggetto
codice dell'amministrazione digitale, e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 200 del 28 agosto 2012,
recante disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n.
1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009
della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto
concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avente ad
oggetto riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, cosi' come
modificato dal correttivo previsto dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, concernente disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 dell'8 aprile 2022,
avente ad oggetto disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016,
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri ed, in particolare, l'art. 3, comma 3, del predetto
decreto, ai sensi del quale le denominazioni «Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste» e
«Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, che adotta il regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte
dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, recante individuazione degli
uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, cosi'
come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste 18 aprile 2025, registrato
dalla Corte dei conti il 12 maggio 2025 al n. 737;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 22 dicembre 2025, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 62
del 16 marzo 2026, recante attuazione del regolamento (UE) 2024/1143
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo
alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei
prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e
alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE)
2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e, in
particolare, l'art. 61, comma 3, del predetto decreto;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026,
registrata alla Corte dei conti al n. 170 in data 13 febbraio 2026,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2026, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti
dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella
competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e
dell'ippica, ai sensi del D.P.C.M. n. 178/2023, cosi' come integrata
dalla direttiva del Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare
e dell'ippica prot. n. 126396 del 16 marzo 2026, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
195 in data 19 marzo 2026;
Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata
dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste al n.
159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai
titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le
priorita' politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonche'
dalla Direttiva dipartimentale, sopra citate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023,
registrato dalla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024 reg. 68,
concernente il conferimento, a decorrere dalla data del decreto e per
il periodo di tre anni, dell'incarico di Capo del Dipartimento della
sovranita' alimentare e dell'ippica del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 19,
commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dott. Marco
Lupo, dirigente di prima fascia appartenente ai ruoli del medesimo
Ministero, estraneo all'amministrazione, fermo restando il disposto
dell'art. 19, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 2024 di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, registrato
dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato
alla Corte dei conti al n. 999 in data 4 giugno 2024, con il quale e'
stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di Direttore
dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita'
certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli,
agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
prima, n. 221 del 25 agosto 1972, con il quale e' stata riconosciuta
la denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano
d'Abruzzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di
produzione;
Visti i successivi decreti di modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata del vino
«Trebbiano d'Abruzzo»;
Visto il decreto del direttore generale dello sviluppo
agroalimentare e della qualita' 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.
295 del 20 dicembre 2011, concernente approvazione dei disciplinari
di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche
introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi
di cui all'art. 118-quater, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e
approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla
Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, par. 2 e 3, del reg.
CE n. 1234/2007;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica 7 marzo 2014, pubblicato sul
sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, relativo a modifica dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorita' di controllo
o dell'organismo di controllo di cui all'art. 90 del reg. UE
1306/2013, ai sensi dell'art. 10, comma 9 del decreto ministeriale 7
novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la
presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP
dei vini e di modifica dei disciplinari;
Visto il decreto del direttore generale per la promozione della
qualita' agroalimentare e dell'ippica 22 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 9 del 13 gennaio 2015, concernente modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini
«Trebbiano d'Abruzzo»;
Visto il decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare e
dell'ippica 19 gennaio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 30 del 6 febbraio
2023, concernente modifiche ordinarie al disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata dei vini «Trebbiano
d'Abruzzo»;
Considerato che ai sensi dell'art. 61, comma 3, del decreto
ministeriale 22 dicembre 2025, sopra citato, le previgenti
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 dicembre 2021
continuano ad applicarsi alle procedure di registrazione, modifica
del disciplinare e cancellazione delle DOP e IGP dei vini, per le
quali la relativa domanda e' stata presentata al Ministero entro il
31 marzo 2026;
Esaminata la documentata domanda presentata dal Consorzio tutela
vini d'Abruzzo, acquisita al prot. ingresso n. 0522057 del 7 ottobre
2024, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano
d'Abruzzo», nel rispetto della procedura di cui al sopra citato
decreto ministeriale 6 dicembre 2021;
Considerato che il Consorzio tutela vini d'Abruzzo e' riconosciuto
ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238
ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi
1 e 4, della predetta legge per la denominazione di origine
controllata dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», in virtu' del decreto del
direttore generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 4
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 141 del 19 giugno 2012, da ultimo
confermato con decreto del Dirigente della PQA I della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare 1° settembre
2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 209 del 9 settembre 2025;
Ritenuto che la modifica del disciplinare di produzione, di cui e'
richiesta l'approvazione con la sopra citata domanda, e' una modifica
ordinaria di cui all'art. 24, paragrafo 4, del regolamento (UE)
2024/1143, in quanto non rientra tra i casi previsti dal paragrafo 3
del medesimo articolo, e che la stessa comporta, altresi', una
modifica del documento unico;
Considerato che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del
regolamento delegato (UE) 2025/27, la sopra citata domanda di
approvazione di una modifica ordinaria e' stata esaminata nell'ambito
della procedura nazionale prevista dall'art. 13 del decreto
ministeriale 6 dicembre 2021 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Abruzzo con
prot. ingresso n. 0099402 del 4 marzo 2025;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale
vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 dicembre 2025,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo»;
la suddetta proposta di modifica del disciplinare e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, a fini di opposizione a livello
nazionale ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, primo periodo del
regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13, comma 6, del
decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
della suddetta proposta di modifica non sono pervenute opposizioni.
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della suddetta
procedura nazionale, risultano soddisfatti i requisiti del
regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate in virtu'
dello stesso;
Ritenuto pertanto, di dover approvare la modifica ordinaria del
disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta
dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», che comporta altresi' una modifica
del documento unico, richiesta con la sopra citata domanda,
conformemente all'art. 4, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE)
2025/27 e all'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre
2021, sopra citati;
Ritenuto altresi', di dover procedere, ai sensi dell'art. 4,
paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/27 e dell'art. 13,
comma 7, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione
del presente decreto di approvazione, contenente il disciplinare di
produzione consolidato modificato ed il relativo documento unico
consolidato modificato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, nonche' di dover procedere,
entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto di
approvazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla
comunicazione dell'approvazione della modifica ordinaria in questione
alla Commissione europea, tramite il sistema digitale di cui all'art.
14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, in conformita' a
quanto disposto dall'art. 5 del regolamento delegato (UE) 2025/27,
dall'art. 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dall'art.
13, comma 8, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sopra citati;
Decreta:
Art. 1
Approvazione modifica ordinaria
1. La modifica ordinaria del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», di
cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2026, e'
approvata.
2. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta dei vini «Trebbiano d'Abruzzo», consolidato con la modifica
ordinaria di cui al comma 1 del presente articolo, ed il relativo
documento unico consolidato modificato figurano, rispettivamente,
negli allegati A e B al presente decreto.