IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
per contenere gli effetti derivanti dal perdurante aumento del  costo
dei carburanti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  dell'ambiente  e   della
sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e
                          di autotrasporto 
 
  1. In considerazione del perdurante nuovo incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o  gasolio
usato come carburante, di cui all'Allegato I  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  approvato
con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata,
dal 27 agosto al 5 settembre 2026, nella misura di  532,90  euro  per
mille litri. 
  2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di  accisa
di cui all'articolo 3, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  marzo
2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da
idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in  consumo  tal  quali
per essere impiegati come carburanti, che  soddisfano  le  condizioni
previste dall'articolo 44,  paragrafo  5,  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del  17  giugno  2014,  e'  rideterminata
nella misura di 532,90 euro per mille litri. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 105,6  milioni
di euro per l'anno 2026 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2028,  si
provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 
  4. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo  del  decreto-legge  18
marzo 2026, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13
maggio 2026, n. 79, come modificato dall'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133 e dall'articolo 1, comma  4  del
decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, le parole: «364,1 milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «386,2 milioni». 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22,1  milioni  di  euro
per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.