IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti»;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure
urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in
stato di insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante
«Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali
di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»;
Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali
del Gruppo ILVA»;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante
«Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria
delle imprese di carattere strategico»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2025, n. 31, recante «Misure
urgenti per assicurare la continuita' produttiva ed occupazionale
degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonche' per il riesame
dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di
interesse strategico nazionale»;
Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, recante «Misure
urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex
ILVA»;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi
all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in
materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita' produttiva
e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 26 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Diposizioni in materia di impianti
di interesse strategico nazionale
1. All'articolo 208, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la
fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate
conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Per le societa' ammesse alla
procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato
di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie di cui
alla presente lettera, comprese quelle riferite agli impianti di
discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del
2003, possono essere prestate, per il periodo dell'amministrazione
straordinaria e sino alla cessione a terzi del compendio aziendale,
su base annuale e comunque per una durata non inferiore a un anno,
anche qualora l'autorizzazione o il periodo di gestione autorizzato
abbia durata superiore. La garanzia cosi' prestata e' considerata
conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di efficacia,
senza necessita' di ulteriori previsioni contrattuali riferite ai
periodi successivi o alle modalita' di escussione. Resta fermo che,
in ogni caso, nessuna attivita' di discarica puo' essere effettuata
in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».