IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di
rifiuti»; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  dicembre  2012,  n.  231,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela  della  salute,  dell'ambiente  e  dei
livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti  industriali
di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2015,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante «Disposizioni
urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico  nazionale
in crisi e per lo sviluppo della citta' e dell'area di Taranto»; 
  Visto il decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali
del Gruppo ILVA»; 
  Visto il decreto-legge  5  gennaio  2023,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3  marzo  2023,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 10 agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  ottobre  2023,   n.   136,   recante
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di  attivita'
economiche e finanziarie e investimenti strategici»; 
  Visto il decreto-legge 18  gennaio  2024,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15   marzo   2024,   n.   28,   recante
«Disposizioni urgenti in  materia  di  amministrazione  straordinaria
delle imprese di carattere strategico»; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2025,  n.  3,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo  2025,  n.  31,  recante  «Misure
urgenti per assicurare la  continuita'  produttiva  ed  occupazionale
degli  impianti  dell'ex  ILVA  S.p.A.,  nonche'   per   il   riesame
dell'autorizzazione  integrata  ambientale  per   gli   impianti   di
interesse strategico nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 1° dicembre 2025, n.  180,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026,  n.  8,  recante  «Misure
urgenti per assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex
ILVA»; 
  Visto  il  decreto-legge  27   luglio   2026,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  prezzi  petroliferi  connessi
all'ulteriore crisi dei  mercati  internazionali  e  disposizioni  in
materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
ulteriori misure finalizzate ad assicurare la continuita'  produttiva
e  occupazionale  degli   stabilimenti   industriali   di   interesse
strategico nazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 agosto 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e   del   Ministro
dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Diposizioni in materia di impianti 
                  di interesse strategico nazionale 
 
  1. All'articolo 208, comma 11, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate
solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le
garanzie finanziarie per la gestione della discarica,  anche  per  la
fase  successiva  alla  sua  chiusura,   dovranno   essere   prestate
conformemente  a  quanto  disposto  dall'articolo  14   del   decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.  Per  le  societa'  ammesse  alla
procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla  legge
18 febbraio 2004, n. 39, che gestiscono almeno un impianto dichiarato
di interesse  strategico  nazionale  ai  sensi  dell'articolo  1  del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le garanzie finanziarie di  cui
alla presente lettera, comprese  quelle  riferite  agli  impianti  di
discarica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del
2003, possono essere prestate, per  il  periodo  dell'amministrazione
straordinaria e sino alla cessione a terzi del  compendio  aziendale,
su base annuale e comunque per una durata non inferiore  a  un  anno,
anche qualora l'autorizzazione o il periodo di  gestione  autorizzato
abbia durata superiore. La garanzia  cosi'  prestata  e'  considerata
conforme ai requisiti di legge per il relativo periodo di  efficacia,
senza necessita' di ulteriori  previsioni  contrattuali  riferite  ai
periodi successivi o alle modalita' di escussione. Resta  fermo  che,
in ogni caso, nessuna attivita' di discarica puo'  essere  effettuata
in mancanza della predetta garanzia finanziaria;».