IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi  2  e
4; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c); 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  recante  «Riordino  della
legislazione in materia portuale» e, in particolare, gli articoli  5,
comma 1, lettera b), e 6, comma 15; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della  navigazione  6
aprile 1994, recante «Individuazione dei limiti della  circoscrizione
territoriale dell'autorita' portuale di  Catania»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994; 
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  25
gennaio 2000, recante «Estensione della  circoscrizione  territoriale
dell'Autorita'  portuale  di  Catania»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2000; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 11 marzo 2022, con il quale e' stato  approvato
il documento di pianificazione strategica di sistema portuale  (DPSS)
dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale; 
  Considerato che l'articolo 6 della legge n. 84 del  1994  e'  stato
sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169, e prevede ora, al  comma  15,  che  alla  modifica  dei
limiti territoriali delle Autorita' di sistema portuale  si  provveda
con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  n.
400 del 1988; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 5 febbraio 2026; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di  sistema
  portuale del Mare di Sicilia Orientale nel porto di Catania 
 
  1.  La  circoscrizione  territoriale  dell'Autorita'   di   sistema
portuale del Mare di Sicilia Orientale, come individuata nel porto di
Catania dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione  6
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25
gennaio 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  17
febbraio 2000,  e'  integrata  dalle  aree  appartenenti  al  demanio
marittimo e dagli antistanti specchi acquei compresi tra il limite  a
nord della medesima circoscrizione e i punti aventi coordinate piane,
espresse secondo il sistema di riferimento WGS84 (EPSG: 3857): 
    a) sulla costa: 4509909.468 nord e 1681234.488 est; 
    b) in mare: 4509907.811 nord e 1682382.017 est. 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988 - S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Statoe  previo  parere   delle   Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
              Tali regolamenti, per materie  di  competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel  rispetto  dei  principi  posti
          daldecreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  1,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20  recante:  «Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti»: 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1. Il controllo  preventivo  di  legittimita'
          della  Corte  dei  conti  si  esercita  esclusivamente  sui
          seguenti atti non aventi forza di legge: 
                  a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                  b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                  c) atti normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                  c-bis) 
                  d) provvedimenti dei comitati interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                  e) 
                  f) provvedimenti di disposizione del demanio e  del
          patrimonio immobiliare; 
                  f-bis) atti e  contratti  di  cui  all'articolo  7,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e
          successive modificazioni; 
                  f-ter)  atti  e  contratti  concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                  g)   decreti   che   approvano   contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo , ad eccezione di quelli per i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   commi
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto di lavori,  servizi  o  forniture,  se  di
          importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti  passivi,
          se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                  h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,
          di accertamento dei residui e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                  i) atti  per  il  cui  corso  sia  stato  impartito
          l'ordine scritto del Ministro; 
                  l)  atti  che  il  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1,  e  6,
          comma 15, della legge  28  gennaio  1994,  n.  84  recante:
          «Riordino della legislazione in materia portuale»: 
                «Art. 5 (Documento di  programmazione  strategica  di
          sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le  Autorita'  di
          sistema portuale redigono un  documento  di  programmazione
          strategica  di  sistema  (DPSS),  coerente  con  il   Piano
          generale  dei  trasporti  e  della  logistica  e  con   gli
          orientamenti europei in materia di portualita', logistica e
          reti  infrastrutturali  nonche'  con  il  Piano  strategico
          nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS: 
                  a)   definisce   gli    obiettivi    di    sviluppo
          dell'Autorita' di sistema portuale; 
                  b)  individua  gli  ambiti  portuali,  intesi  come
          delimitazione geografica  dei  singoli  porti  amministrati
          dall'Autorita' di sistema portuale che  comprendono,  oltre
          alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di  sistema
          portuale,  le  ulteriori   aree,   pubbliche   e   private,
          assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita'  di  sistema
          portuale; 
                  c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,
          retro-portuali e di interazione tra porto e citta'; 
                  d) individua  i  collegamenti  infrastrutturali  di
          ultimo miglio di tipo viario e ferroviario  con  i  singoli
          porti del sistema esterni all'ambito portuale  nonche'  gli
          attraversamenti  dei  centri  urbani  rilevanti   ai   fini
          dell'operativita' dei singoli porti del sistema. 
              Omissis.». 
                «Art. 6 (Autorita' di sistema portuale). - Omissis. 
                15. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, previo parere della Conferenza  unificata  di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, possono essere modificati i limiti territoriali  di
          ciascuna delle istituite autorita' di sistema portuale.». 
              - Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 recante:
          «Riorganizzazione,  razionalizzazione   e   semplificazione
          della disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui
          alla  legge  28  gennaio  1994,  n.   84,   in   attuazione
          dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto
          2015, n. 124» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203
          del 31 agosto 2016.