La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) Isola di Capri»; 
    b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) Punta Campanella». 
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica
provvede, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per  l'istituzione
dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a). 
  3. Per le esigenze di funzionamento delle aree marine  protette  di
cui al  comma  1,  lettera  a),  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 
  4. Agli oneri di cui al comma  3,  pari  a  300.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2027,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2026-2028,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione « Fondi  da  ripartire  »  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1° settembre 2026 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 36  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge  quadro  sulle  aree
          protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 292  del  13
          dicembre 1991, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36 (Aree marine di  reperimento).  -  1.  Sulla
          base delle indicazioni programmatiche di  cui  all'art.  4,
          possono essere istituiti parchi marini  o  riserve  marine,
          oltre che nelle aree di cui  all'art.  31  della  legge  31
          dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree: 
                  a) Isola di Gallinara; 
                  b) Monti dell'Uccellina - Formiche  di  Grosseto  -
          Foce dell'Ombrone - Talamone; 
                  c) Secche di Torpaterno; 
                  d) Isola di Capri; 
                  d-bis) Punta Campanella; 
                  e) Costa degli Infreschi; 
                  f) Costa di Maratea; 
                  g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli  -
          Capo di Leuca; 
                  h) Costa del Monte Conero; 
                  i) Isola di Pantelleria; 
                  l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
                  m) Acicastello - Le Grotte; 
                  n) Arcipelago della Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
                  o) Capo Spartivento; 
                  p) Capo Testa - Punta Falcone; 
                  q) Santa Maria di Castellabate; 
                  r) Monte di Scauri; 
                  s) Monte a Capo Gallo -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine; 
                  t) Parco marino del Piceno; 
                  u) Isole di Ischia, Vivara e Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata "regno di Nettuno"; 
                  v) Isola di Bergeggi; 
                  z) Stagnone di Marsala; 
                  aa) Capo Passero; 
                  bb) Pantani di Vindicari; 
                  cc) Isola di San Pietro; 
                  dd) Isola dell'Asinara; 
                  ee) Capo Carbonara; 
                  ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; 
                  ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure  «Santuario  dei
          cetacei»; 
                  ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; 
                  ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
                  ee-sexies) Capo Milazzo; 
                  ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
          Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente  alle  parti
          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire
          anche separatamente; 
                  ee-octies)  Isole  Cheradi  e   Mar   Piccolo,   da
          istituire anche separatamente. 
                2. La Consulta per la difesa del mare puo', comunque,
          individuare, ai sensi dell'art. 26 della legge 31  dicembre
          1982, n. 979, altre aree marine  di  particolare  interesse
          nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  23
          marzo 2001, n. 93, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          79 del 4 aprile 2001: 
                «Art.  8  (Aree  naturali  protette).  -  1.  Per  la
          realizzazione delle attivita'  necessarie  al  mantenimento
          dell'ecosistema  delle   riserve   naturali   dello   Stato
          denominate "Saline di Cervia" e "Saline  di  Tarquinia"  e'
          autorizzata rispettivamente la spesa di lire 1.000  milioni
          e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001  e  2002  a
          favore dei comuni di Cervia e di Tarquinia. 
                2. Per la sistemazione dei  sentieri  di  alta  quota
          situati nella provincia di Cuneo, e' autorizzata  la  spesa
          di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001  e
          2002 da assegnare all'Amministrazione provinciale. 
                3. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente,  d'intesa  con   la
          regione  interessata,  sentiti  i  comuni  interessati,  e'
          istituito  il  Parco  nazionale  "Costa  dei  Trabocchi   e
          Teatina".  Il  Ministro  dell'ambiente  procede  ai   sensi
          dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991,  n.
          394, entro centottanta giorni a  decorrere  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il
          funzionamento del Parco nazionale "Costa  dei  Trabocchi  e
          Teatina" sono finanziati nei limiti  massimi  di  spesa  di
          lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. 
                4. All'articolo 36, comma 1, della  citata  legge  n.
          394 del 1991, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
          ee-ter), e' aggiunta la seguente: 
                  "ee-quater)  Penisola   Maddalena-Capo   Murro   Di
          Porco". 
                5. Il Ministero dell'ambiente provvede, entro  il  31
          dicembre  2001,  all'istruttoria  tecnica  necessaria   per
          avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui alla
          lettera ee-quater) dell'articolo 36, comma 1, della  citata
          legge n. 394 del 1991, introdotta dal comma 4 del  presente
          articolo. 
                6.   All'articolo   1,   primo   comma,   del   regio
          decreto-legge 11 gennaio  1923,  n.  257,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  12  luglio  1923,  n.  1511,  e
          successive modificazioni, dopo le  parole:  "e'  dichiarato
          Parco nazionale dell'Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: ",
          Lazio e Molise". 
                7. Per favorire  l'estensione  del  patrimonio  delle
          aree  naturali  protette,  i  beni  immobili  di  interesse
          storico e artistico riconosciuti ai sensi del decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e del testo unico  delle
          disposizioni legislative in materia  di  beni  culturali  e
          ambientali, approvato con decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490, e le aree sottoposte al rischio  di  dissesto
          idrogeologico, di proprieta'  dello  Stato,  che  insistono
          sulle zone limitrofe alle  aree  naturali  protette  o  che
          risultino  potenzialmente  utili  al  loro  ampliamento   o
          all'istituzione  di  nuove  aree  naturali  protette,  sono
          alienati, qualora sia stata gia' decisa o si decida la loro
          dismissione, con diritto  di  prelazione  ai  comuni,  alle
          province e alle regioni, che lo richiedano, per un  importo
          pari all'indennita' di esproprio. 
                8. All'articolo 18, comma 1, della  citata  legge  n.
          394 del  1991,  sono  soppresse  le  seguenti  parole:  "di
          concerto con il Ministro della marina mercantile e". 
                9. All'articolo 18 della legge 6  dicembre  1991,  n.
          394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
                  "1-bis. L'istituzione delle  aree  protette  marine
          puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e
          il Ministero dell'ambiente". 
                10. Per il funzionamento e  la  gestione  delle  aree
          protette marine previste dalle leggi 31 dicembre  1982,  n.
          979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa  di
          lire  3.000  milioni  a  decorrere  dall'anno  2001.  Nelle
          medesime  aree   protette   marine   e'   autorizzata   per
          investimenti la spesa di lire  2.000  milioni  a  decorrere
          dall'anno 2000. 
                11.  La  segreteria  tecnica  per  le  aree  protette
          marine, istituita dall'articolo 2, comma 14, della legge  9
          dicembre 1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 e'  incrementata
          di dieci unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire
          900 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.  Al  relativo
          onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere  dall'anno
          2001, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del  Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  per  l'anno  2001,  allo   scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          Ministero dell'ambiente.».