IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  all'attuazione  della  normativa  e
delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante  «Disposizioni  e
deleghe al Governo in materia  di  intelligenza  artificiale»  e,  in
particolare, l'articolo 24, commi 1, 2, lettera h), 3 e 5; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 giugno  2024,  che  stabilisce  regole  armonizzate
sull'intelligenza  artificiale  e  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n.  168/2013,  (UE)  2018/858,  (UE)
2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e
(UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale); 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
concernente regolamento generale sulla protezione dei dati; 
  Vista la direttiva (UE)  2016/680  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
  Vista la direttiva (UE) 2024/2853  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilita'  per  danno  da
prodotti  difettosi  e  che  abroga  la  direttiva   85/374/CEE   del
Consiglio; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Codice di
procedura civile» e, in particolare, l'articolo 116; 
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del Codice civile», e, in particolare, gli articoli 2050  e
2051; 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del
Corpo della guardia di finanza»; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29
settembre 2000, n. 300»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, il Libro primo,  Titolo
IV, Capo V, in  materia  di  compiti  e  attribuzioni  dell'Arma  dei
carabinieri; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, concernente «Regolamento recante norme per  la  determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della  Guardia  di  finanza,  ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  gennaio  2018,
n. 15, concernente «Regolamento a norma dell'articolo 57 del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  l'individuazione  delle
modalita' di  attuazione  dei  principi  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali relativamente al trattamento  dei  dati
effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e  comandi
di polizia»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2026; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 20 luglio 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di  coesione,
dell'interno e della giustizia, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente titolo reca disposizioni in materia di  utilizzo  di
sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi,  uffici  e
comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni
esercitate, coerentemente con le norme e i principi  del  regolamento
(UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  giugno
2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132. 
  2. Le disposizioni del presente titolo si  applicano  nel  rispetto
dei  diritti  fondamentali   e   delle   liberta'   garantite   dalla
Costituzione,  dalla  Carta  dei  diritti  fondamentali   dell'Unione
europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e   delle   liberta'   fondamentali,   nonche'   dei   principi    di
proporzionalita', di non discriminazione, di sorveglianza umana e  di
trasparenza di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025. 
  3. Il presente titolo non comporta nuovi obblighi rispetto a quelli
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi e i modelli  di
intelligenza  artificiale  utilizzati  nelle  attivita'  e   per   le
finalita' di polizia. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -   L'art.76   della   Costituzione   stabilisce    che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 14 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
          settembre 1988: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante:  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24 della  legge  23
          settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al
          Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025: 
                «Art.  24  (Deleghe  al   Governo   in   materia   di
          intelligenza artificiale). - 1. Il Governo e'  delegato  ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con le procedure di cui  all'articolo
          31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri
          delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e del Garante per  la  protezione  dei
          dati  personali,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per
          l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
          2024/1689. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1  il
          Governo  si  attiene,  oltre  che  ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  234,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) attribuire alle autorita'  di  cui  all'articolo
          20, nei limiti della  designazione  operata  ai  sensi  del
          medesimo  articolo  20,  tutti  i  poteri   di   vigilanza,
          ispettivi e  sanzionatori  previsti  dal  regolamento  (UE)
          2024/1689 per la verifica  del  rispetto  delle  norme  del
          regolamento stesso e dalla  normativa  dell'Unione  europea
          attuativa del medesimo regolamento; 
                  b) apportare alla normativa  vigente,  ivi  inclusa
          quella  in  materia   di   servizi   bancari,   finanziari,
          assicurativi e di pagamento, le modifiche, le  integrazioni
          e  le  abrogazioni  necessarie  al  corretto  e   integrale
          adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689; 
                  c) ricorrere alla  disciplina  secondaria  adottata
          dalle autorita' individuate ai sensi dell'articolo 20,  ove
          opportuno e  nel  rispetto  delle  competenze  alle  stesse
          spettanti, nell'ambito e per  le  finalita'  specificamente
          previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e  dalla  normativa
          dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; 
                  d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20
          il  potere  di  imporre  le  sanzioni  e  le  altre  misure
          amministrative previste dall'articolo  99  del  regolamento
          (UE)  2024/1689  per  la   violazione   delle   norme   del
          regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto
          dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo
          articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano
          l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione  delle  altre
          misure amministrative da parte delle autorita' anzidette; 
                  e) previsione di  percorsi  di  alfabetizzazione  e
          formazione  in  materia  di   utilizzo   dei   sistemi   di
          intelligenza artificiale; 
                  f) previsione, da parte degli ordini  professionali
          e   delle   associazioni    di    categoria    maggiormente
          rappresentative, nonche' da parte delle  forme  aggregative
          delle associazioni di cui all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 2013, n.  4,  di  percorsi  di  alfabetizzazione  e
          formazione, per i professionisti e per gli operatori  dello
          specifico settore,  all'uso  dei  sistemi  di  intelligenza
          artificiale;    previsione    della     possibilita'     di
          riconoscimento di un equo compenso  modulabile  sulla  base
          delle responsabilita' e dei  rischi  connessi  all'uso  dei
          sistemi di intelligenza artificiale; 
                  g)   potenziamento,   all'interno   dei   curricoli
          scolastici,  dello  sviluppo  di  competenze  scientifiche,
          tecnologiche, ingegneristiche  e  matematiche  legate  alle
          discipline STEM, nonche' artistiche, al fine di  promuovere
          la scelta da parte  delle  studentesse  e  degli  studenti,
          anche   attraverso   mirate   attivita'   di   orientamento
          personalizzato,  di  percorsi   di   formazione   superiore
          relativi alle menzionate discipline; 
                  h)  previsione  di   un'apposita   disciplina   per
          l'utilizzo  di  sistemi  di  intelligenza  artificiale  per
          l'attivita' di polizia; 
                  i)  previsione,  nei  corsi  universitari  e  delle
          istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e
          coreutica  (AFAM),  nonche'  nei  percorsi  di   istruzione
          tecnologica superiore offerti  dagli  istituti  tecnologici
          superiori (ITS Academy),  coerentemente  con  i  rispettivi
          profili culturali e professionali, di  attivita'  formative
          per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole  anche
          sotto il profilo  giuridico  delle  tecnologie,  anche  con
          riferimento ai sistemi  di  intelligenza  artificiale  come
          definiti dalla disciplina europea, nonche' per la  corretta
          interpretazione della produzione di tali sistemi in termini
          di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni; 
                  l) valorizzazione delle attivita' di ricerca  e  di
          trasferimento  tecnologico  in  materia   di   intelligenza
          artificiale svolte da universita',  istituzioni  AFAM,  ITS
          Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante  disposizioni
          finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
                    1)  agevolare  il  coinvolgimento   del   sistema
          dell'universita' e della ricerca  nella  promozione,  nella
          realizzazione e nell'utilizzo di spazi  di  sperimentazione
          normativa in collaborazione con il mondo produttivo; 
                    2)  incentivare  le  attivita'  di   supporto   e
          semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema
          dell'universita' e della ricerca e degli ITS Academy  e  le
          Autorita' nazionali di cui all'articolo 20; 
                  m)   definizione   dei    poteri    di    vigilanza
          dell'autorita' di vigilanza del  mercato  che  conferiscano
          all'autorita'  i  poteri  di  imporre  ai  fornitori  e  ai
          potenziali  fornitori  di  trasmettere   informazioni,   di
          effettuare ispezioni a distanza  o  in  loco,  anche  senza
          preavviso, e di svolgere controlli sulla  conduzione  delle
          prove  in  condizioni  reali  e  sui  relativi  sistemi  di
          intelligenza artificiale ad alto rischio; 
                  n) adeguamento del quadro sanzionatorio,  anche  in
          deroga ai criteri e ai limiti  previsti  dall'articolo  32,
          comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
          e alla legge 24 novembre 1981,  n.  689,  ivi  compresa  la
          definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi
          del regolamento (UE) 2024/1689,  nonche'  del  procedimento
          applicabile   per   l'irrogazione    delle    sanzioni    o
          l'applicazione  delle  misure  di  esecuzione,   anche   in
          coerenza  con  quanto  previsto  dall'articolo  17,   comma
          4-quater,  del  decreto-legge  14  giugno  2021,   n.   82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109. 
                3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  adeguare  e
          specificare la disciplina dei casi di  realizzazione  e  di
          impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale. 
                4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
          3 sono adottati su proposta del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri e del Ministro della  giustizia,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'interno,  e  sono   successivamente
          trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti.   Decorsi   sessanta
          giorni dalla data della  trasmissione,  i  decreti  possono
          essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora  detto
          termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti  alla
          scadenza del termine previsto per l'esercizio della  delega
          o successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  sessanta
          giorni. 
                5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                  a)  previsione  di  strumenti,   anche   cautelari,
          finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti
          generati illecitamente anche con  sistemi  di  intelligenza
          artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive,
          proporzionate e dissuasive; 
                  b) introduzione di autonome fattispecie  di  reato,
          punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate  sull'omessa
          adozione o sull'omesso adeguamento di misure  di  sicurezza
          per la produzione, la messa in  circolazione  e  l'utilizzo
          professionale  di  sistemi  di  intelligenza   artificiale,
          quando da tali omissioni deriva pericolo  concreto  per  la
          vita o  l'incolumita'  pubblica  o  individuale  o  per  la
          sicurezza dello Stato; 
                  c) precisazione dei criteri  di  imputazione  della
          responsabilita'   penale   delle    persone    fisiche    e
          amministrativa degli  enti  per  gli  illeciti  inerenti  a
          sistemi di intelligenza artificiale, che  tenga  conto  del
          livello effettivo di  controllo  dei  sistemi  predetti  da
          parte dell'agente; 
                  d) nei casi di responsabilita'  civile,  previsione
          di strumenti di tutela del  danneggiato,  anche  attraverso
          una specifica regolamentazione dei criteri di  ripartizione
          dell'onere della prova, tenuto conto della  classificazione
          dei sistemi di  intelligenza  artificiale  e  dei  relativi
          obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689; 
                  e)  regolazione  dell'utilizzo   dei   sistemi   di
          intelligenza artificiale nelle  indagini  preliminari,  nel
          rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e  ai
          dati  personali  dei  terzi,  nonche'   dei   principi   di
          proporzionalita', non discriminazione e trasparenza; 
                  f)  modifica,  a  fini  di   coordinamento   e   di
          razionalizzazione del sistema, della normativa  sostanziale
          e processuale vigente, in  conformita'  ai  principi  e  ai
          criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e). 
                5-bis.   Per   l'adozione   delle   misure   relative
          all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera  e),
          puo' provvedersi nel limite complessivo di 100  milioni  di
          euro a valere sulle risorse  del  programma  nazionale  «PN
          scuola 2021 - 2027». 
                6. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  5-bis,
          dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Le
          amministrazioni   competenti   provvedono    ai    relativi
          adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.». 
              - Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio,  del  13  giugno  2024,  recante:  «Regole
          armonizzate  sull'intelligenza  artificiale  e  modifica  i
          regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE)  n.  167/2013,  (UE)  n.
          168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144  e
          le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828» e'
          pubblicato nella GUUE 12 luglio 2024, Serie L. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante  norme
          in  materia  di  «Protezione  delle  persone  fisiche   con
          riguardo al trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla
          libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - La direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del  27  aprile  2016,  recante  norme  in
          materia di «Protezione delle persone fisiche  con  riguardo
          al trattamento dei dati personali da parte delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  decisione  quadro  2008/977/GAI  del   Consiglio»,   e'
          pubblicata nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - La direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  23  ottobre  2024,  recante  norme  in
          materia  di  «Responsabilita'   per   danno   da   prodotti
          difettosi,  che  abroga   la   direttiva   85/374/CEE   del
          Consiglio», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  Unione
          Europea 18 novembre 2024, Serie L. 
              - Il Regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  recante:
          «Approvazione del testo definitivo del  codice  penale»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del  26  ottobre
          1930. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  116  del  Regio
          decreto 28 ottobre  1940,  n.  1443,  recante:  «Codice  di
          procedura civile», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          253 del 28 ottobre 1940: 
                «Art. 116 (Valutazione delle  prove).  -  Il  giudice
          deve  valutare   le   prove   secondo   il   suo   prudente
          apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 
                Il giudice puo' desumere  argomenti  di  prova  dalle
          risposte che le  parti  gli  danno  [c.p.c.  229]  a  norma
          dell'articolo seguente, dal loro rifiuto  ingiustificato  a
          consentire  le  ispezioni  che  egli  ha  ordinate  e,   in
          generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 2050  e  2051  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante: «Approvazione
          del testo del Codice  civile»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942: 
                «Art.  2050  (Responsabilita'  per   l'esercizio   di
          attivita' pericolose). - Chiunque cagiona  danno  ad  altri
          nello  svolgimento  di  un'attivita'  pericolosa,  per  sua
          natura o per la natura dei mezzi adoperati,  e'  tenuto  al
          risarcimento, se non  prova  di  avere  adottato  tutte  le
          misure idonee a evitare il danno.» 
                «Art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia).  - 
          Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che
          ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.». 
              -  La  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   recante:
          «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di  finanza»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  98  del  24  aprile
          1959. 
              - La legge 1° aprile  1981,  n.  121,  recante:  «Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica  sicurezza»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile
          1981. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   22
          settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione  del  codice
          di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 250 del 24 ottobre 1988. 
              - Il  decreto  legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,
          recante:  «Norme  di   attuazione,   di   coordinamento   e
          transitorie del codice di procedura penale»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989. 
              - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
          «Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del  26
          marzo 2001. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,
          recante: «Disciplina della  responsabilita'  amministrativa
          delle  persone   giuridiche,   delle   societa'   e   delle
          associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
          dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140  del  19  giugno
          2001. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ,  n.  174
          del 29 luglio 2003. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante:
          «Codice dell'ordinamento  militare»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010. 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,
          recante:  «Disposizioni  in  materia  di  razionalizzazione
          delle  funzioni  di  polizia  e  assorbimento   del   Corpo
          forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,
          lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
          di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
          2016. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,
          recante: «Attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/680  del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  27  aprile  2016,
          relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei dati personali da parte delle  autorita'
          competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento  e
          perseguimento di reati o  esecuzione  di  sanzioni  penali,
          nonche' alla libera circolazione di tali dati e che  abroga
          la  decisione  quadro  2008/977/GAI   del   Consiglio»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119  del  24  maggio
          2018. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
          1999, n. 34, recante: «Regolamento  recante  norme  per  la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
          2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'articolo  57
          del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante
          l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi
          del Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali
          relativamente al trattamento dei dati  effettuato,  per  le
          finalita' di  polizia,  da  organi,  uffici  e  comandi  di
          polizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61  del
          14 marzo 2018. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 202 del 30 agosto 1997: 
                «Art. 8 (Conferenza unificata). -  1.  La  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  e'  unificata  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province, dei comuni e delle comunita'  montane,  con
          la Conferenza Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2024/1689  si
          vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  3  della  citata
          legge 23 settembre 2025, n. 132: 
                «Art. 3 (Principi generali).  -  1.  La  ricerca,  la
          sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione  e
          l'utilizzo  di  sistemi  e  di  modelli   di   intelligenza
          artificiale per finalita' generali avvengono  nel  rispetto
          dei diritti fondamentali e delle  liberta'  previste  dalla
          Costituzione,  del  diritto  dell'Unione  europea   e   dei
          principi  di  trasparenza,   proporzionalita',   sicurezza,
          protezione dei dati personali,  riservatezza,  accuratezza,
          non discriminazione, parita' dei sessi e sostenibilita'. 
                2.  Lo  sviluppo  di  sistemi   e   di   modelli   di
          intelligenza artificiale per finalita' generali avviene  su
          dati e tramite processi di cui devono  essere  garantite  e
          vigilate la correttezza, l'attendibilita', la sicurezza, la
          qualita', l'appropriatezza e  la  trasparenza,  secondo  il
          principio di proporzionalita' in relazione ai  settori  nei
          quali sono utilizzati. 
                3. I sistemi e i modelli di intelligenza  artificiale
          per finalita' generali devono essere sviluppati e applicati
          nel  rispetto  dell'autonomia  e  del  potere   decisionale
          dell'uomo,   della    prevenzione    del    danno,    della
          conoscibilita', della trasparenza,  della  spiegabilita'  e
          dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza
          e l'intervento umano. 
                4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza  artificiale
          non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico
          della vita istituzionale e  politica  e  l'esercizio  delle
          competenze e funzioni delle istituzioni territoriali  sulla
          base dei principi di autonomia e sussidiarieta' e non  deve
          altresi' pregiudicare la liberta' del dibattito democratico
          da interferenze illecite, da chiunque provocate,  tutelando
          gli  interessi  della  sovranita'  dello  Stato  nonche'  i
          diritti fondamentali di ogni cittadino  riconosciuti  dagli
          ordinamenti nazionale ed europeo. 
                5. La  presente  legge  non  produce  nuovi  obblighi
          rispetto a quelli previsti dal regolamento  (UE)  2024/1689
          per i sistemi di intelligenza artificiale e per  i  modelli
          di intelligenza artificiale per finalita' generali. 
                6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei
          principi  di  cui  al   presente   articolo   deve   essere
          assicurata,    quale    precondizione    essenziale,     la
          cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei  sistemi  e
          dei  modelli  di  intelligenza  artificiale  per  finalita'
          generali, secondo un approccio proporzionale e  basato  sul
          rischio,  nonche'  l'adozione  di  specifici  controlli  di
          sicurezza, anche  al  fine  di  assicurarne  la  resilienza
          contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il  comportamento
          previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza. 
                7. La presente  legge  garantisce  alle  persone  con
          disabilita' il pieno accesso  ai  sistemi  di  intelligenza
          artificiale e alle relative funzionalita' o estensioni,  su
          base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione
          e di pregiudizio, in conformita'  alle  disposizioni  della
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', fatta a New  York  il  13  dicembre  2006,
          ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della  legge
          3 marzo 2009, n. 18.».