IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia all'attuazione della normativa e
delle politiche dell'Unione europea»;
Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e
deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale» e, in
particolare, l'articolo 24, commi 1, 2, lettera h), 3 e 5;
Visto il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate
sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n.
300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE)
2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e
(UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
concernente regolamento generale sulla protezione dei dati;
Vista la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle
autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati;
Vista la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilita' per danno da
prodotti difettosi e che abroga la direttiva 85/374/CEE del
Consiglio;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Codice di
procedura civile» e, in particolare, l'articolo 116;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione
del testo del Codice civile», e, in particolare, gli articoli 2050 e
2051;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del
Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, il Libro primo, Titolo
IV, Capo V, in materia di compiti e attribuzioni dell'Arma dei
carabinieri;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante
«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di
polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da
parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai
sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018,
n. 15, concernente «Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle
modalita' di attuazione dei principi del Codice in materia di
protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati
effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi
di polizia»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2026;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 20 luglio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione,
dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente titolo reca disposizioni in materia di utilizzo di
sistemi di intelligenza artificiale da parte degli organi, uffici e
comandi delle Forze di Polizia, in relazione alle specifiche funzioni
esercitate, coerentemente con le norme e i principi del regolamento
(UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno
2024, e della legge 23 settembre 2025, n. 132.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano nel rispetto
dei diritti fondamentali e delle liberta' garantite dalla
Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, nonche' dei principi di
proporzionalita', di non discriminazione, di sorveglianza umana e di
trasparenza di cui all'articolo 3 della legge n. 132 del 2025.
3. Il presente titolo non comporta nuovi obblighi rispetto a quelli
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 per i sistemi e i modelli di
intelligenza artificiale utilizzati nelle attivita' e per le
finalita' di polizia.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.
- Si riporta il testo dell'articolo 24 della legge 23
settembre 2025, n. 132, recante: «Disposizioni e deleghe al
Governo in materia di intelligenza artificiale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025:
«Art. 24 (Deleghe al Governo in materia di
intelligenza artificiale). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei
dati personali, uno o piu' decreti legislativi per
l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2024/1689.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) attribuire alle autorita' di cui all'articolo
20, nei limiti della designazione operata ai sensi del
medesimo articolo 20, tutti i poteri di vigilanza,
ispettivi e sanzionatori previsti dal regolamento (UE)
2024/1689 per la verifica del rispetto delle norme del
regolamento stesso e dalla normativa dell'Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
b) apportare alla normativa vigente, ivi inclusa
quella in materia di servizi bancari, finanziari,
assicurativi e di pagamento, le modifiche, le integrazioni
e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale
adeguamento al regolamento (UE) 2024/1689;
c) ricorrere alla disciplina secondaria adottata
dalle autorita' individuate ai sensi dell'articolo 20, ove
opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse
spettanti, nell'ambito e per le finalita' specificamente
previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 e dalla normativa
dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alle autorita' di cui all'articolo 20
il potere di imporre le sanzioni e le altre misure
amministrative previste dall'articolo 99 del regolamento
(UE) 2024/1689 per la violazione delle norme del
regolamento stesso e degli atti di attuazione, nel rispetto
dei limiti edittali e delle procedure previsti dal medesimo
articolo 99 e dalle disposizioni nazionali che disciplinano
l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre
misure amministrative da parte delle autorita' anzidette;
e) previsione di percorsi di alfabetizzazione e
formazione in materia di utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale;
f) previsione, da parte degli ordini professionali
e delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, nonche' da parte delle forme aggregative
delle associazioni di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, di percorsi di alfabetizzazione e
formazione, per i professionisti e per gli operatori dello
specifico settore, all'uso dei sistemi di intelligenza
artificiale; previsione della possibilita' di
riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base
delle responsabilita' e dei rischi connessi all'uso dei
sistemi di intelligenza artificiale;
g) potenziamento, all'interno dei curricoli
scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche,
tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle
discipline STEM, nonche' artistiche, al fine di promuovere
la scelta da parte delle studentesse e degli studenti,
anche attraverso mirate attivita' di orientamento
personalizzato, di percorsi di formazione superiore
relativi alle menzionate discipline;
h) previsione di un'apposita disciplina per
l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per
l'attivita' di polizia;
i) previsione, nei corsi universitari e delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM), nonche' nei percorsi di istruzione
tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici
superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi
profili culturali e professionali, di attivita' formative
per la comprensione tecnica e l'utilizzo consapevole anche
sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con
riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale come
definiti dalla disciplina europea, nonche' per la corretta
interpretazione della produzione di tali sistemi in termini
di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
l) valorizzazione delle attivita' di ricerca e di
trasferimento tecnologico in materia di intelligenza
artificiale svolte da universita', istituzioni AFAM, ITS
Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni
finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) agevolare il coinvolgimento del sistema
dell'universita' e della ricerca nella promozione, nella
realizzazione e nell'utilizzo di spazi di sperimentazione
normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
2) incentivare le attivita' di supporto e
semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema
dell'universita' e della ricerca e degli ITS Academy e le
Autorita' nazionali di cui all'articolo 20;
m) definizione dei poteri di vigilanza
dell'autorita' di vigilanza del mercato che conferiscano
all'autorita' i poteri di imporre ai fornitori e ai
potenziali fornitori di trasmettere informazioni, di
effettuare ispezioni a distanza o in loco, anche senza
preavviso, e di svolgere controlli sulla conduzione delle
prove in condizioni reali e sui relativi sistemi di
intelligenza artificiale ad alto rischio;
n) adeguamento del quadro sanzionatorio, anche in
deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi compresa la
definizione delle misure di esecuzione applicabili ai sensi
del regolamento (UE) 2024/1689, nonche' del procedimento
applicabile per l'irrogazione delle sanzioni o
l'applicazione delle misure di esecuzione, anche in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 17, comma
4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per adeguare e
specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di
impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, e sono successivamente
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta
giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono
essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega
o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta
giorni.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione di strumenti, anche cautelari,
finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti
generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza
artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive;
b) introduzione di autonome fattispecie di reato,
punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa
adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza
per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo
professionale di sistemi di intelligenza artificiale,
quando da tali omissioni deriva pericolo concreto per la
vita o l'incolumita' pubblica o individuale o per la
sicurezza dello Stato;
c) precisazione dei criteri di imputazione della
responsabilita' penale delle persone fisiche e
amministrativa degli enti per gli illeciti inerenti a
sistemi di intelligenza artificiale, che tenga conto del
livello effettivo di controllo dei sistemi predetti da
parte dell'agente;
d) nei casi di responsabilita' civile, previsione
di strumenti di tutela del danneggiato, anche attraverso
una specifica regolamentazione dei criteri di ripartizione
dell'onere della prova, tenuto conto della classificazione
dei sistemi di intelligenza artificiale e dei relativi
obblighi come individuati dal regolamento (UE) 2024/1689;
e) regolazione dell'utilizzo dei sistemi di
intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel
rispetto delle garanzie inerenti al diritto di difesa e ai
dati personali dei terzi, nonche' dei principi di
proporzionalita', non discriminazione e trasparenza;
f) modifica, a fini di coordinamento e di
razionalizzazione del sistema, della normativa sostanziale
e processuale vigente, in conformita' ai principi e ai
criteri enunciati nelle lettere a), b), c), d) ed e).
5-bis. Per l'adozione delle misure relative
all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e),
puo' provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di
euro a valere sulle risorse del programma nazionale «PN
scuola 2021 - 2027».
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis,
dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante: «Regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i
regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n.
168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e
le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828» e'
pubblicato nella GUUE 12 luglio 2024, Serie L.
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante norme
in materia di «Protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.
- La direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, recante norme in
materia di «Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio», e'
pubblicata nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.
- La direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, recante norme in
materia di «Responsabilita' per danno da prodotti
difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del
Consiglio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione
Europea 18 novembre 2024, Serie L.
- Il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante:
«Approvazione del testo definitivo del codice penale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
1930.
- Si riporta il testo dell'articolo 116 del Regio
decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: «Codice di
procedura civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
253 del 28 ottobre 1940:
«Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice
deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle
risposte che le parti gli danno [c.p.c. 229] a norma
dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a
consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in
generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.».
- Si riporta il testo degli articoli 2050 e 2051 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante: «Approvazione
del testo del Codice civile», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942:
«Art. 2050 (Responsabilita' per l'esercizio di
attivita' pericolose). - Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua
natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al
risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.»
«Art. 2051 (Danno cagionato da cosa in custodia). -
Ciascuno e' responsabile del danno cagionato dalle cose che
ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.».
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, recante:
«Ordinamento del Corpo della guardia di finanza» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile
1959.
- La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante: «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile
1981.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 447, recante: «Approvazione del codice
di procedura penale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 24 ottobre 1988.
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1989.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante:
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
n. 78» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26
marzo 2001.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , n. 174
del 29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante:
«Codice dell'ordinamento militare», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
2016.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio
2018.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34, recante: «Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'articolo 57
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi
del Codice in materia di protezione dei dati personali
relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le
finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di
polizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del
14 marzo 2018.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1689 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata
legge 23 settembre 2025, n. 132:
«Art. 3 (Principi generali). - 1. La ricerca, la
sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e
l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza
artificiale per finalita' generali avvengono nel rispetto
dei diritti fondamentali e delle liberta' previste dalla
Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei
principi di trasparenza, proporzionalita', sicurezza,
protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza,
non discriminazione, parita' dei sessi e sostenibilita'.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di
intelligenza artificiale per finalita' generali avviene su
dati e tramite processi di cui devono essere garantite e
vigilate la correttezza, l'attendibilita', la sicurezza, la
qualita', l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il
principio di proporzionalita' in relazione ai settori nei
quali sono utilizzati.
3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale
per finalita' generali devono essere sviluppati e applicati
nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale
dell'uomo, della prevenzione del danno, della
conoscibilita', della trasparenza, della spiegabilita' e
dei principi di cui al comma 1, assicurando la sorveglianza
e l'intervento umano.
4. L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale
non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico
della vita istituzionale e politica e l'esercizio delle
competenze e funzioni delle istituzioni territoriali sulla
base dei principi di autonomia e sussidiarieta' e non deve
altresi' pregiudicare la liberta' del dibattito democratico
da interferenze illecite, da chiunque provocate, tutelando
gli interessi della sovranita' dello Stato nonche' i
diritti fondamentali di ogni cittadino riconosciuti dagli
ordinamenti nazionale ed europeo.
5. La presente legge non produce nuovi obblighi
rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689
per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli
di intelligenza artificiale per finalita' generali.
6. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei
principi di cui al presente articolo deve essere
assicurata, quale precondizione essenziale, la
cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e
dei modelli di intelligenza artificiale per finalita'
generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul
rischio, nonche' l'adozione di specifici controlli di
sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza
contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento
previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
7. La presente legge garantisce alle persone con
disabilita' il pieno accesso ai sistemi di intelligenza
artificiale e alle relative funzionalita' o estensioni, su
base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione
e di pregiudizio, in conformita' alle disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18.».