IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
«Attuazione della direttiva 2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE»; 
  Visto in particolare l'articolo 39, comma 2,  quinto  periodo,  del
predetto decreto legislativo n. 128  del  2016,  che  demanda  ad  un
apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico il compito
di disciplinare le modalita' secondo cui sono effettuati i  controlli
inerenti alla sorveglianza sulla conformita' a quanto  stabilito  dal
decreto legislativo stesso delle apparecchiature  radio  immesse  sul
mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione del mercato
e di quelle messe in esercizio; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  aprile
2017, n. 101, recante «Regolamento concernente la sorveglianza  ed  i
controlli sulle apparecchiature radio,  ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128»; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  2024,  n.  100,  recante
«Disposizioni   per   l'adeguamento   della    normativa    nazionale
all'articolo  138  del  regolamento  (UE)  2018/1139  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 4  luglio  2018  e  alla  direttiva  (UE)
2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022
che modificano la direttiva 2014/53/UE, concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio», che  modifica  il
citato decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128; 
  Visto, in particolare,  l'articolo  2  del  decreto  legislativo  9
luglio 2024, n. 100, che demanda al Ministro delle imprese e del made
in Italy l'adozione di un apposito decreto di  modifica  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101; 
  Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy  6
giugno 2025, n. 115 «Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101,  concernente
la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio, ai  sensi
dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n.
128»; 
  Visto in particolare l'ultimo periodo, del numero 1), della lettera
b), del comma 8-bis,  dell'articolo  3  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101, come introdotto dal decreto
ministeriale 6 giugno 2025, n. 115, in cui e' indicato che  «Il  cavo
di ricarica, conforme all'Allegato  I-bis,  parte  I,  punto  2,  del
decreto, deve essere sempre incluso nelle confezioni siano  esse  con
dispositivo di ricarica che senza»; 
  Vista la  Comunicazione  della  Commissione  europea  (C/2024/2997)
recante «Orientamenti per l'interpretazione della direttiva  relativa
al caricabatteria standardizzato»  in  cui,  in  particolare  per  la
domanda 34), afferma che i requisiti di cui all'articolo 3-bis  della
Direttiva (UE) 2014/53 come introdotto dalla Direttiva (UE) 2022/2380
sulle apparecchiature  radio  non  si  applicano  anche  al  cavo  di
ricarica staccabile; 
  Ritenuto  necessario  allineare  il  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico 7 aprile 2017,  n.  101  alle  disposizioni  della
Comunicazione  della  Commissione  europea  (C/2024/2997)  e,   nello
specifico, alla risposta alla domanda n. 34), cosi' da soddisfare  al
contempo l'esigenza di maggior chiarezza in merito agli  obblighi  in
capo agli operatori economici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
ottobre 2023, n. 174,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle imprese e del made in Italy»; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  reso  nell'adunanza  della
sezione consultiva per gli atti normativi del 27 gennaio 2026; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
di cui all'articolo 17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del  1988,
effettuata con nota del 25 febbraio 2026 e  successiva  presa  d'atto
della Presidenza del 19 giugno 2026; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
          Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo 
                   economico 7 aprile 2017, n. 101 
 
  1. L'ultimo periodo  dell'articolo  3,  comma  8-bis,  lettera  b),
numero 1), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 aprile
2017, n. 101, come introdotto dal decreto ministeriale 6 giugno 2025,
n.  115,  e'  sostituito   dal   seguente   «E'   lasciata   facolta'
all'operatore economico se includere il cavo di ricarica conforme  al
paragrafo 2 della Parte  I  dell'Allegato  I-bis  al  decreto,  nelle
confezioni con o senza il dispositivo di ricarica;». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  di
farlo osservare. 
 
    Roma, 21 luglio 2026 
 
                                                    Il Ministro: Urso 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1109 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988 - S.O. n. 86: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                  e). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 comma 2, del decreto
          legislativo 22 giugno 2016, n.  128,  recante:  «Attuazione
          della  direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
          delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE», pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2016. 
                «Art. 39 (Sorveglianza del mercato e controllo  delle
          apparecchiature radio). - 1. Il Ministero e' l'autorita' di
          sorveglianza del mercato ed effettua tale  attivita'  anche
          in  collaborazione  con  gli  organi  di  Polizia  di   cui
          all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio  1997,
          n. 249. Gli Ispettorati territoriali  del  Ministero  dello
          sviluppo economico competenti per la  materia  disciplinata
          dal presente decreto ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico  17  luglio  2014,  e  successive
          modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all'articolo 46. 
                2.  Il  Ministero  effettua  la  sorveglianza   sulla
          conformita' a quanto stabilito dal presente  decreto  delle
          apparecchiature   immesse   sul   mercato   ovvero    delle
          apparecchiature messe  a  disposizione  sul  mercato  e  di
          quelle messe in esercizio, anche  mediante  prelievo  delle
          apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15
          a 29 del  regolamento  (CE)  n.  765/2008.  In  particolare
          controlla in  modo  appropriato  e  su  scala  adeguata  le
          caratteristiche  delle  apparecchiature  radio   attraverso
          verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche  e
          di laboratorio, sulla base di  adeguato  campionamento.  In
          tale attivita'  tiene  conto  di  principi  consolidati  di
          valutazione  del  rischio,   dei   reclami   e   di   altre
          informazioni.  Ai  fini  del  presente   articolo   e   dei
          successivi articoli da 40 a  43,  gli  operatori  economici
          cooperano, ove necessario, con il  Ministero.  I  controlli
          sono effettuati secondo le modalita' stabilite con apposito
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400 da emanarsi entro novanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore del presente decreto. 
                Le funzioni di controllo alle frontiere esterne  sono
          svolte   dall'Agenzia   delle   Dogane   e   dei   Monopoli
          conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE)
          n. 765/2008. 
                3. Le verifiche di laboratorio  di  cui  al  comma  2
          hanno  lo  scopo  di   accertare   la   rispondenza   delle
          apparecchiature ai requisiti essenziali di cui all'articolo
          3, alle norme armonizzate di cui  all'articolo  16  e  alle
          altre specifiche tecniche utilizzate  dal  fabbricante,  se
          applicate,  e   sono   effettuate   presso   i   laboratori
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione o  presso  laboratori  privati
          accreditati secondo la procedura richiamata al comma 4;  se
          non esistono laboratori accreditati allo  scopo,  le  prove
          sono effettuate sotto la responsabilita'  di  un  organismo
          notificato. Il Ministero accredita i  laboratori  di  prova
          sentita una commissione  tecnico-consultiva,  nominata  dal
          Ministero stesso, di cui sono chiamati a far  parte  almeno
          un  rappresentante  per   ciascuno   degli   organismi   di
          normazione italiani.  I  laboratori  di  prova  accreditati
          effettuano le prove di  conformita'  delle  apparecchiature
          alle norme per le quali hanno ricevuto l'accreditamento. 
                4. I laboratori  di  prova  accreditati  non  possono
          dipendere direttamente dall'organizzazione del  fabbricante
          o di un operatore di rete ovvero di un fornitore di servizi
          di  comunicazione  elettronica;  devono  essere  liberi  da
          influenze  esterne,  possedere  un'adeguata  capacita'  per
          quanto attiene alla  competenza  ed  alle  attrezzature  ed
          essere forniti di tutte le apparecchiature  di  misura  per
          l'esecuzione   delle    prove.    L'istruttoria    relativa
          all'accreditamento  dei   laboratori   viene   svolta   con
          l'impegno di riservatezza  verso  terzi.  La  procedura  di
          rilascio  dell'accreditamento,   dell'effettuazione   della
          sorveglianza e del rinnovo  dell'accreditamento  stesso  e'
          disciplinata dal decreto del Ministro  delle  comunicazioni
          25 febbraio 2002, n. 84. 
                Ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del
          rinnovo si applica la normativa vigente per le  prestazioni
          rese a terzi da parte del Ministero. 
                5. L'accreditamento puo' essere sospeso dal Ministero
          sentita la commissione tecnica di cui al comma  3,  per  un
          periodo massimo di sei mesi nel  caso  di  inosservanza  da
          parte    del    laboratorio    degli    impegni    assunti.
          L'accreditamento e' revocato dal Ministero stesso,  sentita
          la commissione: 
                  a) nel caso in cui il  laboratorio  non  ottempera,
          con le modalita' e nei tempi indicati, a  quanto  stabilito
          nell'atto di sospensione; 
                  b) nel caso in cui sono  venuti  meno  i  requisiti
          accertati al momento del rilascio dell'accreditamento. 
                6. Le misure di cui agli articoli da  40  a  43  sono
          adottate  dal  Ministero  con  provvedimento   motivato   e
          notificato all'operatore interessato con l'indicazione  dei
          mezzi di impugnativa e del termine entro cui  e'  possibile
          ricorrere. Prima dell'adozione del provvedimento di cui  al
          presente comma, il Ministero, sempre che tale consultazione
          non sia  resa  impossibile  dall'urgenza  della  misura  da
          adottare, giustificata dalle prescrizioni  a  tutela  della
          salute, della sicurezza o da  altri  motivi  connessi  agli
          interessi  pubblici  oggetto  della  pertinente   normativa
          comunitaria  di   armonizzazione,   da'   la   possibilita'
          all'operatore interessato  di  essere  ascoltato  entro  un
          periodo non inferiore ai dieci giorni. Se il  provvedimento
          e' stato adottato senza sentire l'operatore, a quest'ultimo
          e'  data  l'opportunita'  di  essere  sentito  non   appena
          possibile  e  la   misura   adottata   e'   tempestivamente
          riesaminata. Ogni misura di cui gli articoli  da  40  a  43
          adottata  dal  Ministero  e'  tempestivamente  ritirata   o
          modificata non appena  l'operatore  economico  dimostri  di
          aver risolto la non conformita'. 
                7.   Gli   oneri   derivanti   dall'attuazione    dei
          provvedimenti  adottati  dal  Ministero  ai   sensi   degli
          articoli da 40 a 43, sono a carico dei soggetti destinatari
          dei  provvedimenti  medesimi.  Il   fabbricante,   il   suo
          rappresentante      autorizzato       o       l'importatore
          dell'apparecchiatura per la quale il Ministero ha  rilevato
          difformita' a quanto  previsto  dal  presente  decreto,  e'
          tenuto al pagamento  delle  spese  connesse  all'esecuzione
          delle prove, del deposito, del trasporto e ogni altro onere
          sostenuto  ferma  restando  l'applicazione  della  sanzione
          prevista.». 
              - Il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7
          aprile 2017, n. 101  recante  «Regolamento  concernente  la
          sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio  ai
          sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22
          giugno  2016,  n.  128»,  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017. 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   2   decreto
          legislativo 9 luglio 2024 n. 100 recante: «Disposizioni per
          l'adeguamento della normativa  nazionale  all'articolo  138
          del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  4  luglio  2018  e  alla  Direttiva   (UE)
          2022/2380 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23
          novembre  2022  che  modificano  la  direttiva  2014/53/UE,
          concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati
          membri relative alla messa a disposizione  sul  mercato  di
          apparecchiature radio» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 160 del 10 luglio 2024: 
                «Art. 2 (Modifiche  al  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico 7 aprile 2017, n. 101). - 1. Con decreto
          del Ministro delle imprese e del made in Italy adottato, ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono apportate le modifiche al
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  7  aprile
          2017, n. 101, conseguenti alle modifiche e integrazioni  al
          decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, introdotte  con
          il presente decreto.». 
              - Il decreto del Ministro delle imprese e del  made  in
          Italy 6 giugno 2025, n. 115  recante  «Regolamento  recante
          modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          7 aprile 2017, n. 101, concernente  la  sorveglianza  ed  i
          controlli   sulle   apparecchiature   radio,    ai    sensi
          dell'articolo 39,  comma  2,  del  decreto  legislativo  22
          giugno 2016, n. 128» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 181 del 6 agosto 2025. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  citato
          decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  7  aprile
          2017, n. 101, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 3 (Controlli). - 1.  I  controlli  sono  svolti
          attraverso verifiche documentali  e  verifiche  fisiche  in
          ottemperanza alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  39,
          comma 2, del decreto. 
                2.   Per   l'espletamento   dei    controlli    sulle
          apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono
          da verificare: 
                  a) presso il distributore: 
                    1)    la    presenza    della    marcatura     CE
          sull'apparecchiatura radio o  sulla  relativa  targhetta  e
          sull'imballaggio apposta in  modo  visibile,  leggibile  e,
          solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta  anche
          in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata  la
          procedura  di  valutazione   della   conformita'   di   cui
          all'allegato IV del decreto, la marcatura  CE  deve  essere
          seguita  dal  numero  di   identificazione   dell'organismo
          notificato di pari altezza della marcatura CE; 
                    2) che la marcatura  CE  sia  stata  apposta  dal
          fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione
          sul mercato e che essa rispetti la forma e  le  proporzioni
          indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in
          caso di riduzione o  di  allargamento  della  marcatura  CE
          medesima e, laddove essa abbia un'altezza  inferiore  ai  5
          mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura  CE  apposta
          sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa
          il suo significato o il simbolo grafico della marcatura  CE
          stessa; le  altre  marcature  apposte  sull'apparecchiatura
          radio  non  devono   compromettere   la   visibilita',   la
          leggibilita' e il significato della marcatura CE; 
                    3) che ogni  singola  apparecchiatura  radio  sia
          accompagnata dalla dichiarazione di conformita' UE o  dalla
          dichiarazione di conformita' UE  semplificata  tradotte  in
          lingua  italiana,  aggiornate  e  conformi  rispettivamente
          all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto.
          In caso di dichiarazione di conformita' UE semplificata, il
          personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
          ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi  indicato
          la  dichiarazione  di  conformita'   UE   sia   liberamente
          consultabile e  che  essa  sia  conforme  all'allegato  VI,
          tradotta in lingua italiana e aggiornata; 
                    4) la presenza su ciascuna apparecchiatura  radio
          ovvero   sull'imballaggio   o   su    un    documento    di
          accompagnamento  qualora  le   dimensioni   o   la   natura
          dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di
          tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento
          che ne consenta l'identificazione; 
                    5) la presenza su ciascuna apparecchiatura  radio
          ovvero   sull'imballaggio   o   su    un    documento    di
          accompagnamento  qualora  le   dimensioni   o   la   natura
          dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome  del
          fabbricante, della sua denominazione commerciale o  il  suo
          marchio registrato e  l'indirizzo  postale  al  quale  puo'
          essere   contattato.   Il   personale   incaricato    dello
          svolgimento dell'attivita' ispettiva verifica  altresi'  la
          completezza delle suddette informazioni e  che  l'indirizzo
          indichi un punto unico  di  contatto  presso  il  quale  il
          fabbricante puo' essere contattato e  che  le  informazioni
          relative al contatto siano almeno in lingua italiana; 
                    6) per i prodotti importati da  paesi  terzi,  la
          presenza  su   ciascuna   apparecchiatura   radio,   ovvero
          sull'imballaggio  o  su  un  documento  di  accompagnamento
          qualora  le  dimensioni  dell'apparecchiatura  radio  o  la
          necessita' di dover aprire l'imballaggio per apporle non lo
          consentano,   del   nome   dell'importatore,   della    sua
          denominazione commerciale o il  suo  marchio  registrato  e
          l'indirizzo postale al quale  puo'  essere  contattato.  Il
          personale  incaricato  dello   svolgimento   dell'attivita'
          ispettiva verifica altresi' la completezza  delle  suddette
          informazioni e che le  informazioni  relative  al  contatto
          siano almeno in lingua italiana; 
                    7) per le categorie o classi  di  apparecchiature
          radio specificate all'articolo 4, comma 2, del decreto,  la
          presenza  della  dichiarazione  di   conformita'   conforme
          all'allegato VI del decreto relativa alle  combinazioni  di
          apparecchiature radio e del software redatta in esito  alla
          valutazione della  conformita'  dell'apparecchiatura  radio
          realizzata  conformemente  all'articolo  17  del   decreto.
          L'eventuale software  preinstallato  o  fornito  a  corredo
          dell'apparecchiatura  deve  essere  compreso   tra   quelli
          previsti nella predetta dichiarazione. Il controllo di  cui
          al presente punto si applica  a  decorrere  dalla  data  di
          attuazione degli atti  delegati  e  di  esecuzione  di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 
                    8)  che  ciascuna   apparecchiatura   radio   sia
          accompagnata dalle istruzioni e  dalle  informazioni  sulla
          sicurezza almeno in lingua italiana che siano, al  pari  di
          qualunque   etichettatura,    chiare,    comprensibili    e
          intelligibili. Il personale  incaricato  dello  svolgimento
          dell'attivita'  ispettiva  verifica  altresi'   che   siano
          accluse  le  istruzioni  che  contengono  le   informazioni
          necessarie    per    l'uso    dell'apparecchiatura    radio
          conformemente alla sua destinazione d'uso e, se  del  caso,
          una descrizione degli accessori e componenti,  compreso  il
          software,  che  consentono  all'apparecchiatura  radio   di
          funzionare come previsto e infine, per  le  apparecchiature
          radio  che  emettono  intenzionalmente   onde   radio,   le
          informazioni  inerenti   alle   bande   di   frequenza   di
          funzionamento  dell'apparecchiatura  radio  e  la   massima
          potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza
          in cui opera l'apparecchiatura radio, anch'esse  in  lingua
          italiana; 
                    9) in presenza di  restrizioni  applicabili  alla
          messa  in  servizio  o   di   requisiti   in   materia   di
          autorizzazione     per     l'uso,     la     disponibilita'
          sull'imballaggio  di   informazioni   che   consentono   di
          individuare  gli  Stati  membri  o   la   zona   geografica
          all'interno  di  uno  Stato  membro   in   cui   sussistono
          restrizioni alla messa in servizio o requisiti  in  materia
          di  autorizzazione  per  l'uso.  Tali  informazioni  devono
          essere     completate     nelle     istruzioni      accluse
          all'apparecchiatura radio; 
                    10)  per  ciascuna  apparecchiatura   l'operatore
          economico ispezionato deve essere in grado  di  presentare,
          se piu' recenti di dieci anni, le informazioni relative sia
          all'operatore   economico    che    gli    abbia    fornito
          l'apparecchiatura radio sia a  quello  a  cui  lui  l'abbia
          fornita; 
                    11) per i tipi  di  apparecchiatura  radio  nelle
          categorie di apparecchiature  caratterizzate  da  un  basso
          livello di  conformita'  ai  requisiti  essenziali  di  cui
          all'articolo 3 del  decreto,  la  presenza  del  numero  di
          identificazione attribuito dalla  Commissione  europea,  ai
          sensi dell'articolo 5 del decreto. Il controllo di  cui  al
          presente  punto  si  applica  a  decorrere  dalla  data  di
          attuazione degli atti  delegati  e  di  esecuzione  di  cui
          all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto; 
                    12) che le condizioni di  immagazzinamento  e  di
          trasporto  non  abbiano  messo  a  rischio  la  conformita'
          dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo
          3 del decreto; 
                    13) che non siano state apportate modifiche  alle
          apparecchiature radio dotate della prescritta marcatura che
          comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 
                    14)  che  non   si   tratti   di   un   tipo   di
          apparecchiatura radio che si trova sul mercato nonostante i
          provvedimenti di richiamo o ritiro ordinati dal Ministero a
          seguito di accertata non  conformita'  dell'apparecchiatura
          stessa al decreto ovvero sottoposto alle procedure  di  cui
          agli articoli da 40 a 43 del decreto; 
                    15) la documentazione utile ad accertare la  data
          di immissione sul mercato al fine dell'individuazione della
          normativa  applicabile  ai  sensi  dell'articolo   48   del
          decreto; 
                    16) che non sia promossa pubblicita' in qualunque
          forma per  apparecchiature  radio  che  non  rispettano  le
          prescrizioni del decreto; 
                    17) che in occasione  di  fiere,  esposizioni  ed
          eventi simili  siano  rispettate  le  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 9, comma 2, del decreto; 
                  b)   presso   l'importatore,   relativamente   alle
          apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 
                    1) quanto previsto alla lettera a); 
                    2) che la dichiarazione  di  conformita'  UE  sia
          conservata per un periodo di 10  anni  dalla  data  in  cui
          l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 
                    3)  che  sia  stata   eseguita   da   parte   del
          fabbricante l'appropriata procedura  di  valutazione  della
          conformita' di cui all'articolo 17 del decreto  e  che  sia
          stata preparata la documentazione tecnica; 
                    4) che l'apparecchiatura radio sia  costruita  in
          modo tale da poter essere utilizzata in  almeno  uno  Stato
          membro senza violare le prescrizioni  applicabili  sull'uso
          dello spettro radio; 
                    5) la prova documentale che l'importatore,  prima
          di immettere l'apparecchiatura radio sul  mercato,  si  sia
          accertato presso il fabbricante che  essa  e'  conforme  ai
          requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto; 
                    6) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza  e
          lo stato di aggiornamento del registro di cui  all'articolo
          12, comma 6, del decreto; 
                  c)  presso  il  fabbricante,   relativamente   alle
          apparecchiature radio immesse sul mercato dal medesimo: 
                    1) quanto previsto alla lettera a) ad  esclusione
          del numero 6) e del numero 12); 
                    2) la presenza della documentazione tecnica e  la
          sua rispondenza a quanto indicato all'articolo 21 commi  1,
          2 e 3, del decreto; 
                    3) il rispetto delle disposizioni del decreto  e,
          in  particolare,  di  quelle  concernenti  la   conformita'
          dell'apparecchiatura radio ai requisiti essenziali  di  cui
          all'articolo 3 del decreto, che per l'apparecchiatura radio
          sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione  di
          conformita' di  cui  all'articolo  17  del  decreto  e  che
          l'apparecchiatura sia  costruita  in  modo  tale  da  poter
          essere utilizzata in almeno uno Stato membro senza  violare
          le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio; 
                    4)   che   la    documentazione    tecnica,    la
          dichiarazione  di  conformita'  UE  e,  rispettivamente   a
          seconda  che  sia  stata  adottata  la  procedura  per   la
          valutazione della conformita' di cui all'allegato III o  IV
          del decreto, il certificato UE del tipo o la documentazione
          di cui all'allegato IV, paragrafo  6,  del  decreto,  siano
          conservate per un periodo di 10  anni  dalla  data  in  cui
          l'apparecchiatura radio e' stata immessa sul mercato; 
                    5) ove ne ricorrano le condizioni, l'esistenza  e
          lo stato di aggiornamento del registro di cui  all'articolo
          10, comma 5, del decreto; 
                  d)  presso  l'importatore  o  il  distributore   in
          qualita' di  fabbricante  ai  sensi  dell'articolo  14  del
          decreto,  ovvero  presso  il   rappresentante   autorizzato
          stabilito in Italia del  fabbricante,  purche'  specificato
          nel mandato, a seconda del tipo di apparecchiatura e  della
          procedura adottata dal fabbricante per la valutazione della
          conformita' di quanto previsto dalla lettera c). 
              3.   Per    l'espletamento    dei    controlli    sulle
          apparecchiature  radio  in  servizio  o  in  uso  sono   da
          verificare: 
                1) che siano dotate della marcatura CE; 
                2) che non siano state installate o siano  utilizzate
          in violazione delle relative restrizioni d'uso; 
                3) per le categorie o classi di apparecchiature radio
          specificate all'articolo 4, comma 2, del  decreto,  che  le
          combinazioni  di  apparecchiature  radio  e  del   software
          installato siano tra quelle previste nella dichiarazione di
          cui all'articolo 4, comma 1, del decreto. Il  controllo  di
          cui al presente punto si applica a decorrere dalla data  di
          attuazione degli atti  delegati  e  di  esecuzione  di  cui
          all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto; 
                4)  che  siano  sottoposte  a  corretta  manutenzione
          ovvero  siano  utilizzate   per   i   fini   previsti   dal
          fabbricante; 
                5) che  non  siano  state  apportate  modifiche  alle
          apparecchiature  dotate  della  prescritta  marcatura   che
          comportano la mancata conformita' ai requisiti essenziali; 
                6) la documentazione utile ad accertare  la  data  di
          immissione sul mercato al  fine  dell'individuazione  della
          normativa  applicabile  ai  sensi  dell'articolo   48   del
          decreto. 
              4. Fatta salva  l'applicazione  del  comma  7,  qualora
          durante i controlli di cui ai commi 2  e  3,  il  personale
          incaricato dello svolgimento dell'attivita' ispettiva abbia
          motivi  sufficienti  per  ritenere  che  un'apparecchiatura
          radio  possa  presentare  un  rischio  per  la   salute   o
          l'incolumita' delle  persone  o  per  altri  aspetti  della
          protezione del pubblico interesse di cui al decreto, ne da'
          immediata comunicazione all'ufficio di  appartenenza  dell'
          Ispettorato competente; il responsabile  di  detto  ufficio
          informa la Direzione generale per la  pianificazione  e  la
          gestione dello spettro  radioelettrico  per  l'espletamento
          degli adempimenti successivi allegando  alla  comunicazione
          una dettagliata relazione tecnica. 
              5.   Il   personale   incaricato   dello    svolgimento
          dell'attivita' ispettiva annota sul verbale di accertamento
          di cui all'articolo 4, gli elementi  utili  a  valutare  il
          comportamento    dell'operatore    economico    ispezionato
          relativamente ai rispettivi obblighi  di  cui  all'articolo
          10, commi 11 e 12, all'articolo 11, comma  2,  all'articolo
          12, commi 2 ultimi due periodi, 7 e 9, e  all'articolo  13,
          commi 2, ultimi due periodi, 4 e 5,  del  decreto.  Indica,
          altresi', se ci siano elementi utili  per  ritenere  che  i
          soggetti   sopra   indicati   abbiano   fornito    notizie,
          informazioni e documentazione false. 
              6. Qualora il personale  incaricato  dello  svolgimento
          dell'attivita' ispettiva accerti che, a norma dell'articolo
          20, comma 1, del decreto l'apposizione della  marcatura  CE
          non sia possibile o non sia consentita a causa della natura
          dell'apparecchiatura radio, ne annota le relative cause nel
          verbale di accertamento. 
              7.   Il   personale   incaricato   dello    svolgimento
          dell'attivita'  ispettiva  puo'   procedere   al   prelievo
          dell'apparecchiatura conformemente all'articolo  39,  comma
          2, del decreto. 
              8. In occasione di fiere, esposizioni ed eventi simili,
          fatta salva l'applicazione dell'articolo 46, comma 10,  del
          decreto,  il   personale   incaricato   dello   svolgimento
          dell'attivita'   ispettiva,   qualora   non   siano   state
          rispettate le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma  2,
          primo periodo, del  decreto  stesso,  procede  al  prelievo
          dell'apparecchiatura, a meno di immediata regolarizzazione. 
              8.bis. In aggiunta  agli  altri  controlli  di  cui  al
          presente articolo, per l'espletamento dei  controlli  sulle
          apparecchiature radio di cui all'articolo 3,  comma  4-bis,
          del decreto,  ossia  rientranti  nelle  categorie  o  nelle
          classi di cui all'allegato  I  bis  parte  I  punto  1  del
          decreto, messe a disposizione sul mercato: 
                a) presso il fabbricante, e'  da  verificare  che  le
          apparecchiature siano state costruite  in  modo  da  essere
          conformi  alle  specifiche  relative  alle   capacita'   di
          ricarica di cui all'allegato I bis del decreto, parte I per
          la pertinente categoria o classe di  apparecchiatura  radio
          e, in particolare, ai requisiti indicati ai punti 2.1 e 2.2
          di tale allegato, ovvero ai requisiti di cui ai punti 3.1 e
          3.2 nella misura in cui possono essere ricaricate  mediante
          cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente  superiore
          a 3 ampere o potenza superiore  a  15  watt.  Il  personale
          incaricato allo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo,
          verifica, altresi', che la presa USB di cui  al  punto  2.1
          sia accessibile e operativa in ogni  momento  e  non  siano
          necessari adattatori esterni rimovibili; 
                b) presso tutte le tipologie di operatore  economico,
          e' da verificare il rispetto dei commi 1 e 2  dell'articolo
          3-bis  del  decreto,  controllando  che,   se   l'operatore
          economico  offre   la   possibilita'   di   acquistare   le
          apparecchiature radio di cui all'articolo 3,  comma  4-bis,
          del  decreto  insieme  a  un   dispositivo   di   ricarica,
          l'operatore  economico  offra  anche  la  possibilita'   di
          acquistare tale apparecchiatura radio senza dispositivo  di
          ricarica. La verifica che tale  possibilita'  sia  offerta,
          quando l'apparecchiatura radio e' messa a disposizione  dei
          consumatori e degli  altri  utenti  finali,  e'  effettuata
          attraverso il controllo: 
                  1. della disponibilita' di entrambe  le  confezioni
          dell'apparecchiatura radio,  con  e  senza  dispositivo  di
          ricarica. E' lasciata facolta' all'operatore  economico  se
          includere il cavo di ricarica conforme al paragrafo 2 della
          Parte I dell'Allegato I-bis al  decreto,  nelle  confezioni
          con o senza il dispositivo di ricarica; 
                  2. della presenza dei pittogrammi di cui  ai  punti
          1.1 e 1.2 dell'allegato I bis parte III  del  decreto,  che
          rispettivamente  attestano  o  escludono  l'inclusione  del
          dispositivo di ricarica; 
                  3. che i pittogrammi siano apposti  ed  esposti  in
          conformita' dell'articolo 3-bis, comma 2, in modo  visibile
          e leggibile e, in caso di vendita a distanza, anche  vicino
          all'indicazione del prezzo. 
                c) presso tutte le tipologie di operatore  economico,
          e' da verificare la presenza delle informazioni  in  lingua
          italiana sulle specifiche relative alle capacita' di carica
          delle apparecchiature radio e ai  dispositivi  di  ricarica
          compatibili, come indicato nell'allegato I bis,  parte  II,
          nelle istruzioni e nelle informazioni sulla  sicurezza  che
          accompagnano l'apparecchiatura radio ai sensi dell'articolo
          10, comma 8, del decreto; tali informazioni possono  essere
          messe a disposizione anche mediante codici QR  o  soluzioni
          elettroniche analoghe; 
                d) presso tutte le tipologie di operatore  economico,
          e'  da  verificare  la  presenza  dell'etichetta   di   cui
          all'articolo 10, comma 8-bis,  del  decreto  come  indicato
          nell'allegato  I  bis,  parte  IV,  nelle   istruzioni   e,
          sull'imballaggio, stampata ovvero apposta come autoadesivo;
          in  assenza  di  imballaggio   l'autoadesivo   e'   apposto
          sull'apparecchiatura      radio;      inoltre,       quando
          l'apparecchiatura  radio  e'  messa  a   disposizione   dei
          consumatori e degli altri utenti finali, e'  da  verificare
          che l'etichetta sia esposta in modo visibile e leggibile e,
          in caso di vendita a distanza, vicino  all'indicazione  del
          prezzo; 
                e) presso tutte le tipologie di operatore  economico,
          e' da verificare la corretta elaborazione dei pittogrammi e
          dell'etichetta,  secondo  quanto  indicato  rispettivamente
          nell'allegato I bis, parti III e IV.».