IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155, recante «Misure
urgenti in materia di pianificazione della qualita' dell'aria e
limitazioni della circolazione stradale»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare, a
decorrere dal 1° ottobre 2026, rilevanti ripercussioni sulla
mobilita' dei cittadini, sulla continuita' dei servizi di trasporto e
sul sistema economico e produttivo delle aree interessate,
consentendo nel contempo alle regioni competenti il completamento
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualita'
dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per la continuita' della circolazione nel settore dei
trasporti
1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 12
settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
novembre 2023, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1° ottobre 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2027».