IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155,  recante  «Misure
urgenti in materia  di  pianificazione  della  qualita'  dell'aria  e
limitazioni della circolazione stradale»; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  evitare,  a
decorrere  dal  1°  ottobre  2026,  rilevanti   ripercussioni   sulla
mobilita' dei cittadini, sulla continuita' dei servizi di trasporto e
sul  sistema  economico  e   produttivo   delle   aree   interessate,
consentendo nel contempo alle  regioni  competenti  il  completamento
delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di  qualita'
dell'aria previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti per la continuita' della circolazione nel settore  dei
                              trasporti 
 
  1. All'articolo 1, comma 2, quarto periodo,  del  decreto-legge  12
settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
novembre 2023, n. 155, le parole: «a decorrere dal 1°  ottobre  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2027».