IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza  di  intervenire  in
materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine
di  evitare   la   perdita   di   professionalita'   importanti   per
l'operativita' dell'ufficio per il processo stralcio  in  materia  di
immigrazione; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
consentire una piu' utile organizzazione del tirocinio dei magistrati
ordinari, che consenta  di  consolidare  l'efficace  contributo  dato
dagli stessi magistrati al giudizio di appello; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
intervenire per confermare ed esplicitare i  poteri  del  procuratore
nazionale antimafia e  antiterrorismo  nei  procedimenti  relativi  a
reati commessi da minori, attesa  la  sempre  maggior  rilevanza  che
assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni  di  criminalita'
grave; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di
intervenire sulle disposizioni in materia  di  attuazione  del  patto
dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo al fine di adeguare la
tempistica e  completare  la  disciplina  della  registrazione  della
domanda di protezione internazionale; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
consentire  ai  Commissari   delle   procedure   di   amministrazione
straordinaria relative agli  stabilimenti  siderurgici  di  interesse
strategico nazionale di  continuare  a  pagare  i  debiti  sorti  per
assicurare  le  esigenze  indifferibili   legate   alla   continuita'
produttiva; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle  politiche
sociali nonche' delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Interventi urgenti in materia di proroga 
              degli addetti all'ufficio per il processo 
 
  1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale  assunto
ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
gia' prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge
12 giugno 2026, n. 100, sono ulteriormente  prorogati,  limitatamente
al numero di milletrecentocinquanta unita', dal 1° ottobre 2026 al 31
gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo  periodo  e'  disposta
limitatamente al personale che, alla data del  31  gennaio  2027,  ha
prestato servizio per  un  periodo  inferiore  a  trentasei  mesi.  I
criteri di individuazione delle unita' di cui al primo  periodo  sono
stabiliti con il decreto del  Ministro  della  giustizia  di  cui  al
citato articolo 16, comma 10. Per le unita' da destinare  alla  Corte
di  cassazione  e'  titolo  preferenziale   l'esperienza   lavorativa
specifica sul giudizio di legittimita'. 
  2. Per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno  2026  e  di  euro
5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede: 
    a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026  mediante  corrispondente
riduzione  del  «Fondo  da   destinare   ad   interventi   strategici
finalizzati al recupero di efficienza del sistema  giudiziario  e  al
completamento del processo telematico» di cui all'articolo  1,  comma
96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    b)  quanto  a   euro   1.309.000   per   l'anno   2026   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge  4  luglio  2024,  n.  92,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; 
    c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e  a  euro  5.686.513
per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote  annuali
delle risorse  del  Fondo  unico  giustizia  da  destinare,  mediante
riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma  7,  lettere  b),  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008,  n.  181,  che,  a  tale
fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; 
    d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante  corrispondente
riduzione  del  Fondo  di  cui  all'articolo   16,   comma   3,   del
decreto-legge 22 giugno 2023, n.  75,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.