IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire in
materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo, al fine
di evitare la perdita di professionalita' importanti per
l'operativita' dell'ufficio per il processo stralcio in materia di
immigrazione;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
consentire una piu' utile organizzazione del tirocinio dei magistrati
ordinari, che consenta di consolidare l'efficace contributo dato
dagli stessi magistrati al giudizio di appello;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
intervenire per confermare ed esplicitare i poteri del procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a
reati commessi da minori, attesa la sempre maggior rilevanza che
assume oggi il coinvolgimento di minori in fenomeni di criminalita'
grave;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessita' e urgenza di
intervenire sulle disposizioni in materia di attuazione del patto
dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo al fine di adeguare la
tempistica e completare la disciplina della registrazione della
domanda di protezione internazionale;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessita' e urgenza di
consentire ai Commissari delle procedure di amministrazione
straordinaria relative agli stabilimenti siderurgici di interesse
strategico nazionale di continuare a pagare i debiti sorti per
assicurare le esigenze indifferibili legate alla continuita'
produttiva;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche
sociali nonche' delle imprese e del made in Italy, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti in materia di proroga
degli addetti all'ufficio per il processo
1. I contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto
ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
gia' prorogati in forza dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge
12 giugno 2026, n. 100, sono ulteriormente prorogati, limitatamente
al numero di milletrecentocinquanta unita', dal 1° ottobre 2026 al 31
gennaio 2027, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo e' disposta
limitatamente al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha
prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I
criteri di individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono
stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui al
citato articolo 16, comma 10. Per le unita' da destinare alla Corte
di cassazione e' titolo preferenziale l'esperienza lavorativa
specifica sul giudizio di legittimita'.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 16.771.754 per l'anno 2026 e di euro
5.686.513 per l'anno 2027 cui si provvede:
a) quanto a euro 95.101 per l'anno 2026 mediante corrispondente
riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici
finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al
completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma
96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 1.309.000 per l'anno 2026 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112;
c) quanto a euro 13.966.655 per l'anno 2026 e a euro 5.686.513
per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle quote annuali
delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare, mediante
riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere b), del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale
fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
d) quanto a euro 561.966 per l'anno 2026 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 457 della legge 27
dicembre 2017, n. 205;
e) quanto a euro 839.032 per l'anno 2026 mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.