IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 33, 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante  «Norme
per la  promozione  dell'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  novembre  2022,  n.  175,   recante
«Ulteriori  misure  urgenti  in  materia   di   politica   energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali  e  per  la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»; 
  Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121,  recante  «Istituzione  della
filiera formativa tecnologico-professionale»; 
  Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   prevedere
disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare  oltre
il 31 dicembre 2026 le  misure  assunzionali  a  favore  dei  giovani
laureati e dei  diplomati  ITS  Accademy  disciplinate  dall'articolo
3-ter, del decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e che a tal fine le
pubbliche amministrazioni  devono  pianificare  tali  assunzioni  nel
trimestre precedente alla scadenza del predetto termine; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di   garantire
l'accompagnamento delle misure  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  assicurare
l'efficace  prosecuzione  delle  attivita'  delle   strutture   della
Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione  strategica  del
Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
interventi  per  la  promozione  dell'integrazione   degli   studenti
stranieri nell'ambito scolastico; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
interventi  per  la  prevenzione  del  disagio  giovanile  in  ambito
scolastico; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  facilitare  e
rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle  Azioni  di
mobilita' Marie Skłodowska  Curie  (MSCA)  e  la  partecipazione  del
sistema nazionale della ricerca ai partenariati  europei  nell'ambito
di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere  iniziative  di  ricerca  e
innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per  l'Africa
nonche'  valorizzare  il  personale  tecnico   amministrativo   delle
Universita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 settembre 2026; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro   dell'istruzione   e   del   merito   e    del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri  per  la
Pubblica amministrazione e per gli  Affari  europei,  il  PNRR  e  le
politiche di coesione; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Misure urgenti per garantire il sostegno didattico  agli  alunni  con
                             disabilita' 
 
  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  7,  comma  2,  relativo  al   Piano   educativo
individualizzato: 
      1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero
di ore di sostegno alla classe» sono soppresse; 
      2)  dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)
definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno  da
assegnare alla classe;»; 
      3) alla lettera g) le parole: «e' redatto  in  via  provvisoria
entro giugno e in via definitiva, di norma,  non  oltre  il  mese  di
ottobre,  tenendo  conto  degli   elementi   previsti   nel   decreto
ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle  seguenti:
«per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli  studenti  e
le studentesse di nuova iscrizione  o  di  nuova  certificazione,  e'
redatto in via  provvisoria  entro  il  mese  di  giugno  e,  in  via
definitiva, entro e non oltre il  15  ottobre,  tenendo  conto  degli
elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per
i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne,  gli  studenti  e  le
studentesse gia' inseriti in un percorso di supporto scolastico  alla
disabilita' e gia' iscritti presso la medesima scuola, e' redatto  in
via definitiva  entro  il  mese  di  giugno  ed  e'  suscettibile  di
aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre  le  prime
due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilita'  di
modificarlo successivamente  in  presenza  di  nuove  o  sopravvenute
condizioni di funzionamento della persona;»; 
      4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        «g-bis)  nel  passaggio  da  un  anno  di  corso   a   quello
successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili  di  cui  alle
lettere c), d), e), f) e h), e' valutato, in via  prioritaria,  fatta
salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore
di  sostegno  previsto  nell'anno  precedente,  salvo   aggiornamenti
motivati  da  nuove  e  sopravvenute  condizioni  della  persona.  In
occasione del passaggio tra i gradi di istruzione,  a  partire  dalla
scuola dell'infanzia, nonche' in presenza  di  nuove  e  sopravvenute
condizioni  della  persona,  in   conformita'   a   quanto   previsto
dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza  di  diverse
condizioni di contesto rilevanti ai sensi  della  lettera  g),  terzo
periodo, il PEI e'  aggiornato,  anche  ai  fini  della  definizione,
limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di  sostegno  da
assegnare alla classe; 
    b)  all'articolo  10,  comma  2,  relativo  all'individuazione  e
assegnazione  delle  misure  di  sostegno  la  parola:  «assegna»  e'
sostituita dalla seguente: «attribuisce». 
  2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai
gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, e' aggiunto  il
seguente: 
    «11-bis. Il PEI  puo'  essere  approvato  dal  Gruppo  di  lavoro
operativo per l'inclusione anche in assenza di una  delle  componenti
previste,  purche'  regolarmente  convocata,   qualora   la   mancata
partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti  per  la
sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».