IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme
per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la
realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune»;
Vista la legge 8 agosto 2024, n. 121, recante «Istituzione della
filiera formativa tecnologico-professionale»;
Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere
disposizioni per il regolare avvio dell'anno scolastico 2026/2027;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare oltre
il 31 dicembre 2026 le misure assunzionali a favore dei giovani
laureati e dei diplomati ITS Accademy disciplinate dall'articolo
3-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e che a tal fine le
pubbliche amministrazioni devono pianificare tali assunzioni nel
trimestre precedente alla scadenza del predetto termine;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di garantire
l'accompagnamento delle misure del Piano nazionale di ripresa e
resilienza di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare
l'efficace prosecuzione delle attivita' delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri di supporto all'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'azione strategica del
Governo in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
interventi per la promozione dell'integrazione degli studenti
stranieri nell'ambito scolastico;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
interventi per la prevenzione del disagio giovanile in ambito
scolastico;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di facilitare e
rafforzare la partecipazione ai progetti finanziati dalle Azioni di
mobilita' Marie Skłodowska Curie (MSCA) e la partecipazione del
sistema nazionale della ricerca ai partenariati europei nell'ambito
di Horizon Europe 2021-2027 e a sostenere iniziative di ricerca e
innovazione coerenti con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa
nonche' valorizzare il personale tecnico amministrativo delle
Universita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 24 settembre 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per la
Pubblica amministrazione e per gli Affari europei, il PNRR e le
politiche di coesione;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti per garantire il sostegno didattico agli alunni con
disabilita'
1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 2, relativo al Piano educativo
individualizzato:
1) alla lettera d), le parole: «compresa la proposta del numero
di ore di sostegno alla classe» sono soppresse;
2) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis)
definisce, con adeguata motivazione, il numero di ore di sostegno da
assegnare alla classe;»;
3) alla lettera g) le parole: «e' redatto in via provvisoria
entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di
ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto
ministeriale di cui al comma 2-ter;» sono sostituite dalle seguenti:
«per i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e
le studentesse di nuova iscrizione o di nuova certificazione, e'
redatto in via provvisoria entro il mese di giugno e, in via
definitiva, entro e non oltre il 15 ottobre, tenendo conto degli
elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; per
i bambini e le bambine, gli alunni e le alunne, gli studenti e le
studentesse gia' inseriti in un percorso di supporto scolastico alla
disabilita' e gia' iscritti presso la medesima scuola, e' redatto in
via definitiva entro il mese di giugno ed e' suscettibile di
aggiornamenti, correttivi e integrazioni entro e non oltre le prime
due settimane del mese di ottobre, ferma restando la possibilita' di
modificarlo successivamente in presenza di nuove o sopravvenute
condizioni di funzionamento della persona;»;
4) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) nel passaggio da un anno di corso a quello
successivo, fermo restando l'aggiornamento dei profili di cui alle
lettere c), d), e), f) e h), e' valutato, in via prioritaria, fatta
salva l'assegnazione dell'organico, il mantenimento del numero di ore
di sostegno previsto nell'anno precedente, salvo aggiornamenti
motivati da nuove e sopravvenute condizioni della persona. In
occasione del passaggio tra i gradi di istruzione, a partire dalla
scuola dell'infanzia, nonche' in presenza di nuove e sopravvenute
condizioni della persona, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 4, lettera d), ovvero in presenza di diverse
condizioni di contesto rilevanti ai sensi della lettera g), terzo
periodo, il PEI e' aggiornato, anche ai fini della definizione,
limitatamente a tale passaggio, del numero delle ore di sostegno da
assegnare alla classe;
b) all'articolo 10, comma 2, relativo all'individuazione e
assegnazione delle misure di sostegno la parola: «assegna» e'
sostituita dalla seguente: «attribuisce».
2. All'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo ai
gruppi per l'inclusione scolastica, dopo il comma 11, e' aggiunto il
seguente:
«11-bis. Il PEI puo' essere approvato dal Gruppo di lavoro
operativo per l'inclusione anche in assenza di una delle componenti
previste, purche' regolarmente convocata, qualora la mancata
partecipazione non consenta il rispetto dei termini previsti per la
sua adozione, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.».