La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
      Proroga del termine per l'esercizio della delega prevista 
        dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, n. 177 
 
  1. All'articolo 35, comma 1, della legge 25 novembre 2024, n.  177,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  «dodici  mesi»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «ventidue  mesi»,  le  parole:   «apportandovi   le
modifiche necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante
la redazione di un nuovo codice» e le parole: «e  introducendo»  sono
sostituite dalla seguente: «, introducendo»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    c)  al  quarto  periodo,  le  parole:  «centoventi  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni». 
 
          NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo della nota qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 35 della  legge  25
          novembre 2024, n. 177, recante «Interventi  in  materia  di
          sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 280 del 29 novembre 2024, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 35 (Delega al Governo per  la  revisione  e  il
          riordino della disciplina concernente la  motorizzazione  e
          la circolazione stradale). - 1. Il Governo e'  delegato  ad
          adottare, entro ventidue mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          recanti  disposizioni  per   rivedere   e   riordinare   la
          legislazione  vigente  concernente  la   disciplina   della
          motorizzazione e della circolazione  stradale,  recata  dal
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, anche  mediante  la  redazione  di  un
          nuovo  codice   in  conformita'  ai  principi   e   criteri
          direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 del  presente  articolo,
          introducendo  le  necessarie  disposizioni   di   carattere
          transitorio. I decreti legislativi di cui al primo  periodo
          sono  adottati  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'interno,
          con il Ministro della giustizia e con  gli  altri  Ministri
          interessati, previo parere del Consiglio di Stato  e  della
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro  il
          termine di trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  di
          ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
          Governo puo'  comunque  procedere.  Lo  schema  di  ciascun
          decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra  la
          normativa vigente e le  modifiche  ad  essa  apportate,  e'
          successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei
          pareri  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i  profili  finanziari,  che  si  pronunciano
          entro  il  termine  di   novanta   giorni dalla   data   di
          trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo  puo'
          essere comunque adottato. Se il  termine  previsto  per  il
          parere scade nei quaranta giorni che precedono la  scadenza
          del termine previsto al primo  periodo  o  successivamente,
          quest'ultimo e'  prorogato  di  centocinquanta  giorni.  Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   al   parere
          parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle
          osservazioni  del  Governo   entro   venti   giorni   dalla
          trasmissione. Decorso tale termine, il decreto  legislativo
          puo' essere comunque emanato. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1,  che
          recepiscono comunque le disposizioni di cui  alla  presente
          legge, sono improntati, secondo criteri  di  essenzialita',
          semplicita' e chiarezza, ai seguenti principi di  carattere
          generale: 
                  a) miglioramento della qualita', della  trasparenza
          e   dell'efficienza   dell'azione   amministrativa,   anche
          attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle
          procedure, con particolare riguardo a  quelle  relative  ai
          veicoli pesanti; 
                  b) semplificazione delle procedure e  garanzia  del
          raggiungimento degli obiettivi di  tutela  della  sicurezza
          stradale; 
                  c) riassetto della  ripartizione  delle  competenze
          tra gli enti istituzionali, nel rispetto  delle  competenze
          delle regioni e degli enti locali in materia di viabilita',
          anche  con  riguardo  alla  previsione   di   limiti   alla
          circolazione,  tenuto  conto  dell'esigenza  di   agevolare
          comunque l'accesso dei soggetti  che  svolgono  servizi  di
          polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione  e
          di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei
          compiti  istituzionali,  in  armonia   con   le   modifiche
          legislative intervenute e fatto salvo  quanto  diversamente
          disposto dalla presente legge; 
                  d) previsione di strategie di prevenzione adeguate,
          anche  mediante  iniziative  volte  a  sensibilizzare   gli
          studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel  rispetto
          della loro autonomia,  sulle  conseguenze  degli  incidenti
          stradali e sulle relative cause, anche in  occasione  della
          Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. 
                3. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati con l'osservanza dei seguenti principi  e  criteri
          direttivi: 
                  a) riorganizzazione delle disposizioni  del  codice
          della strada secondo  criteri  di  ordine  e  di  coerenza,
          nonche' coordinamento e armonizzazione delle stesse con  le
          altre norme di settore  nazionali,  dell'Unione  europea  o
          derivanti da accordi internazionali e con le norme relative
          alle competenze delle regioni  e  degli  enti  locali,  con
          particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti
          degli enti proprietari e gestori delle  strade,  prevedendo
          altresi' il conferimento ad atti normativi secondari  della
          competenza  per  l'attuazione   della   normativa   europea
          armonizzata,  salva  diversa  previsione  della  legge   di
          delegazione europea; 
                  b) revisione degli obiettivi  e  delle  definizioni
          del codice della  strada,  al  fine  di  promuovere,  anche
          attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura
          della sicurezza stradale fondata sulla  consapevolezza  dei
          rischi   derivanti   dalla    circolazione    stradale    e
          sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei
          soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti
          ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale; 
                  c) armonizzazione  delle  disposizioni  del  codice
          della strada con la disciplina in materia di disabilita'  e
          revisione della disciplina della circolazione  dei  veicoli
          per  uso  di  persone   con   disabilita',   tenuto   conto
          dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di
          rimuovere  gli  ostacoli  alla  liberta'  di   circolazione
          stradale  degli  utenti  della   strada   con   disabilita'
          promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi; 
                  d) delegificazione della disciplina riguardante  le
          procedure e la normativa tecnica suscettibile di  frequenti
          aggiornamenti, con  particolare  riferimento  alle  materie
          indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle  norme
          generali che regolano la materia,  che  sono  abrogate  con
          effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati  ai
          sensi del medesimo comma 4; 
                  e)  revisione  della  disciplina  delle  norme   di
          comportamento e del  relativo  sistema  sanzionatorio,  ivi
          compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine
          di garantire la tutela  della  sicurezza  stradale  secondo
          principi di effettivita', ragionevolezza, proporzionalita',
          dissuasivita' e non discriminazione nell'ambito dell'Unione
          europea; 
                  f) revisione e semplificazione del procedimento per
          l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  e
          accessorie,  anche  in  relazione  ai  nuovi  strumenti  di
          controllo a distanza, nonche' individuazione dei  casi  che
          comportano l'applicazione di misure cautelari  relative  ai
          documenti di circolazione e di guida  previste  dal  codice
          della  strada,  adeguandolo  alle  sentenze   della   Corte
          costituzionale  e  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione
          europea e alla giurisprudenza consolidata  della  Corte  di
          cassazione, in particolare prevedendo: 
                    1) la  graduazione  delle  sanzioni  in  funzione
          della   gravita',   della   frequenza   e    dell'effettiva
          pericolosita' del comportamento; 
                    2)    l'aggravamento    delle    sanzioni     per
          comportamenti   particolarmente   pericolosi    e    lesivi
          dell'incolumita' individuale e della sicurezza  stradale  e
          dell'utenza vulnerabile della strada; 
                    3) la  dissuasivita'  delle  sanzioni,  che  sono
          commisurate alla situazione reddituale ed economica di  chi
          ha commesso l'infrazione nonche' alla potenza e al tipo  di
          veicolo guidato; 
                    4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice
          della strada con la  disciplina  concernente  gli  illeciti
          penali e amministrativi di cui  al  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  che  hanno  effetti  anche   sulla
          sicurezza della circolazione stradale; 
                    5) la revisione della disciplina  in  materia  di
          destinazione delle entrate  derivanti  dalle  sanzioni  per
          violazioni del codice  della  strada,  tenuto  conto  anche
          degli esiti delle relazioni predisposte dagli  enti  locali
          sulla destinazione dei proventi  delle  sanzioni  derivanti
          dalla violazione  dei  limiti  di  velocita',  al  fine  di
          assicurarne  l'utilizzo  prioritario  per  gli   interventi
          destinati  alla  riduzione  dei  pericoli  derivanti  dalla
          circolazione stradale; 
                  g)    semplificazione    del    procedimento     di
          notificazione delle  violazioni  mediante  digitalizzazione
          dei verbali, anche prevedendo una  disciplina  semplificata
          per  eventuali  atti  di  preavviso   di   accertamento   e
          conseguenti pagamenti, al  fine  di  ridurre  gli  oneri  a
          carico dei  cittadini  e  della  pubblica  amministrazione,
          assicurando una notificazione tempestiva,  con  particolare
          riferimento all'esigenza di  favorire  il  pagamento  della
          sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione; 
                  h)  revisione  della  disciplina  in   materia   di
          solidarieta' delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni
          amministrative pecuniarie, con  particolare  riguardo  alle
          ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, prevedendo
          procedure  semplificate  che  tengano  conto  dei   diversi
          interessi  dei  soggetti   interessati,   ferma   restando,
          comunque, la necessita' di assicurare  il  pagamento  della
          sanzione,   anche   mediante   la    semplificazione    del
          procedimento di notificazione delle violazioni; 
                  i) revisione della  disciplina  della  circolazione
          dei velocipedi e ridefinizione  organica  della  disciplina
          dei  veicoli,  comprendendo  i  velocipedi  e   gli   altri
          dispositivi  di  micromobilita'  individuale,  al  fine  di
          perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e
          di prevenire gli incidenti stradali,  individuando  sistemi
          di  identificazione  dei  medesimi   veicoli   e   rendendo
          obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale,  tra
          cui  l'obbligo  di  utilizzo  del   giubbotto   riflettente
          salvavita; 
                  l) adozione di misure  per  la  tutela  dell'utenza
          vulnerabile  della  strada,  con  particolare  riguardo  ai
          ciclisti  e  ai  conducenti  di  velocipedi  a  propulsione
          prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso: 
                    1) la revisione delle regole che disciplinano  le
          caratteristiche tecniche e la modalita' di circolazione dei
          velocipedi, delle  biciclette  a  pedalata  assistita,  dei
          cicli  a  propulsione  e  dei  monopattini  a   propulsione
          prevalentemente elettrica; 
                    2) la definizione di criteri per la progettazione
          e  la  costruzione  di   infrastrutture   stradali,   anche
          attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard  rail
          ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza
          degli  utilizzatori  dei  veicoli  a  due   ruote   e   dei
          dispositivi per  la  mobilita'  personale,  secondo  quanto
          previsto alla lettera t); 
                    3) la definizione delle norme di circolazione per
          veicoli atipici; 
                  m)  revisione  e  coordinamento  del  sistema   dei
          ricorsi amministrativi e giurisdizionali,  con  l'obiettivo
          della massima semplificazione delle procedure; 
                  n)   riordino   delle   disposizioni    riguardanti
          l'esercizio dei compiti di polizia stradale e  le  relative
          abilitazioni  e  potenziamento  del  ricorso   ai   servizi
          ausiliari di polizia stradale,  tenendo  conto  degli  assi
          viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni  di
          particolare necessita' e urgenza  connessi  all'attivazione
          dei predetti servizi ausiliari; 
                  o)   riordino   della   disciplina    per    l'uso,
          limitatamente  all'espletamento  dei  servizi  urgenti   di
          istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme
          e dei dispositivi supplementari di  segnalazione  visiva  a
          luce lampeggiante; 
                  p) ricognizione delle attivita' pubbliche e private
          contemplate  nel  codice  della  strada  e   nel   relativo
          regolamento,  introducendo   inoltre   forme   efficaci   e
          sostenibili per i  controlli  di  legalita'  e  regolarita'
          dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni; 
                  q)  revisione  della  disciplina   generale   delle
          modalita' di sosta  dei  veicoli  adibiti  al  servizio  di
          persone  con  disabilita'  ovvero  di  donne  in  stato  di
          gravidanza o di genitori con bambini di  eta'  inferiore  a
          due anni, anche finalizzata alla riserva di  adeguate  aree
          dedicate; 
                  r) introduzione di disposizioni  atte  a  favorire,
          anche   in   relazione   all'evoluzione    del    progresso
          tecnologico, la diffusione  e  l'installazione  di  sistemi
          telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri
          monouso  obbligatori,  ai  fini   della   sicurezza   della
          circolazione; 
                  s) previsione di apposite disposizioni  riguardanti
          la circolazione dei veicoli  sulla  rete  autostradale  nel
          periodo   invernale,   in   presenza   di    manifestazioni
          atmosferiche  di  particolare  intensita',   al   fine   di
          preservare l'incolumita' degli utenti e di garantire idonei
          livelli    di    circolazione    veicolare,    attribuendo,
          esclusivamente in tal  caso,  all'ente  proprietario  o  al
          concessionario  di  autostrade  la  facolta'   di   imporre
          l'utilizzo di pneumatici invernali o,  in  alternativa,  di
          appositi dispositivi  supplementari  di  aderenza  per  gli
          pneumatici,  ove  non  sia  possibile  garantire   adeguate
          condizioni di sicurezza mediante  il  ricorso  a  soluzioni
          alternative; 
                  t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti del  compito  di  predisporre,  nel  rispetto
          delle norme di progettazione stradale vigenti, linee  guida
          e  di  indirizzo  destinate  alle  amministrazioni  locali,
          concernenti  la   progettazione   e   la   costruzione   di
          infrastrutture stradali e arredi urbani, finalizzate  anche
          alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a  due  ruote,
          anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard
          rail ove prevista; 
                  u) semplificazione, con  finalita'  di  snellimento
          degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che
          disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive
          dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi
          atti a  migliorare  la  visibilita'  diretta  degli  utenti
          vulnerabili della strada dal posto di guida  riducendo  gli
          angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli,  ivi
          comprese  le  strutture  amovibili  per  il  trasporto   di
          bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive; 
                  v) semplificazione delle procedure che disciplinano
          le modifiche delle caratteristiche costruttive dei  veicoli
          in circolazione, nella prospettiva  della  riduzione  degli
          adempimenti richiesti all'utente; 
                  z)    miglioramento    della    fluidita'     della
          circolazione, anche mediante la revisione della  disciplina
          relativa ai limiti di velocita'; 
                  aa) razionalizzazione della disciplina  dei  titoli
          abilitativi alla guida  dei  veicoli,  con  semplificazione
          delle procedure e coordinamento delle competenze  dei  vari
          soggetti  intervenienti,   garantendo   la   tutela   degli
          interessi  coinvolti  e  in  particolare  della   sicurezza
          individuale e  collettiva,  anche  assicurando  un'adeguata
          attivita' formativa, anche con l'ausilio di  simulatori  di
          guida e con  riferimento,  tra  l'altro,  all'attivita'  di
          primo soccorso; 
                  bb) riordino  e  semplificazione  della  disciplina
          relativa alla conferma di validita' della patente di  guida
          per conducenti con  disabilita',  diabetici  e  affetti  da
          patologie neurologiche; 
                  cc) riordino e semplificazione  della  composizione
          delle   commissioni   mediche   locali,   anche    mediante
          l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte  di  centri
          sanitari  privati,  purche'  gia'  riconosciuti   da   enti
          pubblici e sottoposti  al  controllo  del  Ministero  della
          salute; 
                  dd) determinazione del termine temporale minimo  di
          permanenza   nel   territorio    italiano    dei    veicoli
          immatricolati all'estero decorso il quale  il  proprietario
          del veicolo deve provvedere a  stipulare  un  contratto  di
          assicurazione  adeguato  in   conformita'   all'ordinamento
          nazionale; 
                  ee) modifica della  disciplina  degli  autoveicoli,
          motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno  Stato  estero,
          condotti  sul  territorio  nazionale  da  soggetto   avente
          residenza  anagrafica  in  Italia   non   coincidente   con
          l'intestatario  del  veicolo  stesso,  determinando  l'arco
          temporale minimo  di  permanenza  nel  territorio  italiano
          decorso  il  quale  il  proprietario   del   veicolo   deve
          immatricolarlo in conformita' all'ordinamento nazionale. 
                4. Il Governo e' autorizzato ad  adottare,  entro  il
          termine  di  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore
          dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1,  nel
          rispetto dei principi e dei criteri  direttivi  di  cui  ai
          commi 2 e 3, uno o piu' regolamenti ai sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  per  la
          modifica della disciplina prevista dal  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento
          di esecuzione e di attuazione del codice della  strada,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre
          1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nelle
          seguenti materie: 
                  a) caratteristiche dei veicoli  eccezionali  e  dei
          trasporti in condizioni di eccezionalita', con introduzione
          di disposizioni  volte  a  favorire  il  rilevamento  delle
          violazioni delle prescrizioni in  materia  di  circolazione
          dei  veicoli  a  pieno  carico  e  di  trasporto  di  merci
          pericolose; 
                  b) disciplina della massa  limite  e  della  sagoma
          limite  dei  carichi  sporgenti  trasportati  dai   veicoli
          adibiti all'autotrasporto; 
                  c) aggiornamento  della  segnaletica  stradale,  in
          conformita'  alle  norme  internazionali  in   materia,   e
          organizzazione della circolazione; 
                  d) disciplina  della  manutenzione  degli  apparati
          destinati  alle   segnalazioni   stradali   luminose,   con
          particolare riguardo  all'esigenza  di  ridurre  i  consumi
          energetici; 
                  e)  per  le  nuove  installazioni  delle   lanterne
          semaforiche, previsione di  una  adeguata  regolamentazione
          della  durata  minima   della   luce   gialla   semaforica,
          comprendente altresi' l'apposizione di dispositivi  per  la
          visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce; 
                  f) classificazione,  destinazione,  caratteristiche
          costruttive, di equipaggiamento e  di  identificazione  dei
          veicoli,  accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla
          circolazione, omologazione e controlli di  conformita',  al
          fine di  adeguarli  alle  nuove  tipologie  conseguenti  ai
          processi di innovazione tecnica del settore e di  garantire
          adeguati  livelli  di  sicurezza  della  circolazione,  con
          particolare  riferimento  alla  circolazione   stradale   e
          autostradale nel periodo invernale in presenza di  fenomeni
          atmosferici di particolare intensita'; 
                  g) introduzione e  implementazione  di  dispositivi
          adeguati e tecnologicamente innovativi di  segnalazione  di
          emergenza stradale, al fine di salvaguardare  la  sicurezza
          degli utenti; 
                  h)    introduzione     e     definizione,     nella
          classificazione dei veicoli, dei veicoli a  pedali  adibiti
          al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; 
                  i) classificazione e utilizzazione dei  veicoli  in
          relazione  all'uso  cui  sono  adibiti,   con   particolare
          riferimento alle macchine agricole e operatrici,  anche  in
          relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di
          limite di massa, di massa  rimorchiabile  e  di  traino,  e
          disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine
          di  assicurare  il  coordinamento  della  disciplina  delle
          macchine operatrici quali  veicoli  con  la  corrispondente
          normativa dettata dall'ordinamento europeo  in  materia  di
          macchine; 
                  l) procedimenti di ammissione,  immatricolazione  e
          cessazione della circolazione dei veicoli a  motore,  anche
          atipici,   e   dei   veicoli   di   interesse   storico   e
          collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei
          veicoli  soggetti  a  fermo   amministrativo   nonche'   di
          produzione delle targhe automobilistiche; 
                  m) riassetto della disciplina  tecnica  concernente
          la classificazione,  costruzione  e  tutela  delle  strade,
          delle fasce di rispetto, degli accessi e delle  diramazioni
          e ogni forma di occupazione del suolo stradale; 
                  n)  semplificazione   e   razionalizzazione   della
          disciplina relativa alle autorizzazioni alla  collocazione,
          sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse,  di  mezzi
          pubblicitari,  anche  da  parte  delle  organizzazioni  non
          lucrative di utilita' sociale, con la previsione di congrui
          tempi di  durata  delle  medesime  e  individuazione  delle
          ipotesi nelle quali  e'  possibile  installare  i  predetti
          mezzi pubblicitari  anche  sui  marciapiedi,  nel  rispetto
          delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione
          e di transito dei pedoni, anche a mobilita' ridotta; 
                  o) disciplina dell'utilizzo di  targhe  sostitutive
          per motoveicoli in occasione di competizioni sportive,  per
          prevenire il  danneggiamento  o  la  perdita  delle  targhe
          originali; 
                  p) disciplina delle procedure di  omologazione  dei
          veicoli che tenga conto dell'innovazione  nelle  tecnologie
          del settore e delle ricerche nonche' delle  sperimentazioni
          nazionali e internazionali sui veicoli che adottano sistemi
          di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilita'
          che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente
          introdotti sul mercato nazionale; 
                  q)  disciplina  del  processo   di   trasformazione
          digitale esteso progressivamente a tutte le  infrastrutture
          appartenenti al Sistema nazionale integrato dei  trasporti,
          di cui all'allegato "Connettere l'Italia" al  Documento  di
          economia e finanza  2017,  e  ad  altre  infrastrutture  di
          completamento, tenuto conto  che  tutte  le  infrastrutture
          stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di  cui  alla
          Piattaforma C-ITS,  istituita  dalla  Commissione  europea,
          interagiscono sempre piu' con i veicoli ad elevato  livello
          di automazione e connessione che le percorrono; 
                  r) adeguamento  della  disciplina  attuativa  della
          legge  1°  ottobre  2018,  n.  117,  recante   introduzione
          dell'obbligo di installazione di dispositivi per  prevenire
          l'abbandono di bambini  nei  veicoli  chiusi,  in  modo  da
          garantire la piena e  completa  efficacia  dei  dispositivi
          antiabbandono anche attraverso la progressiva  integrazione
          degli stessi con l'autoveicolo; 
                  s) aggiornamento  delle  modalita'  di  valutazione
          della funzione uditiva per il conseguimento  e  il  rinnovo
          della  patente  di  guida  tramite  l'introduzione  di   un
          meccanismo di controllo strumentale. 
                5. Le norme di legge che disciplinano le  materie  di
          cui al comma 4 sono abrogate  con  effetto  dalla  data  di
          entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma,
          che recano l'elenco delle norme abrogate. 
                6. Il Governo  adotta,  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,   n.   400,   le
          disposizioni necessarie per coordinare  il  regolamento  di
          esecuzione e di attuazione del codice della strada, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
          1992, n. 495,  con  le  modifiche  introdotte  dai  decreti
          legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo. 
                7.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti  sono  stabilite  istruzioni
          tecniche attuative relative ai procedimenti  amministrativi
          introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e
          6, in relazione alle  modalita'  di  semplificazione  delle
          procedure e, previo parere del Dipartimento della  funzione
          pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,  sono
          previste misure per realizzare la dematerializzazione della
          relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle
          procedure informatizzate  svolte  dal  Centro  elaborazione
          dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
                8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore  di
          ciascuno dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  puo'  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi,
          con le medesime  procedure  e  nel  rispetto  dei  medesimi
          principi e criteri direttivi. 
                9.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  e  dei  decreti  legislativi  da   esso
          previsti non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico   della   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
          competenti provvedono ai relativi  adempimenti  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente.  In  conformita'  all'articolo  17,
          comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora  uno
          o piu' decreti legislativi  determinino  nuovi  o  maggiori
          oneri che non trovino compensazione al proprio  interno,  i
          decreti  stessi  sono  emanati   solo   successivamente   o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanzino    le    occorrenti    risorse
          finanziarie.».