VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 25 novembre 1926-V, n. 2153, che delega al Governo del Re la facolta' di provvedere alla riforma della legislazione penale militare; Sentito il parere della Commissione delle assemblee legislative, a' termini dell'articolo 2 della legge predetta; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro dell'Africa Italiana e con il Ministro delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il testo del Codice penale militare di pace e il testo del Codice penale militare di guerra, portanti la data di questo giorno, sono approvati e avranno esecuzione a cominciare dal 1° ottobre 1941-XIX.