Modalita' per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli
articoli 2 e 3 del Protocollo Aggiuntivo, fatto a Vienna il
22 settembre 1998 e ratificato in Italia con legge del 31 ottobre
2003, n. 332, dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del
Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda,
la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei
Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno
di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica e l'AIEA, in
esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari (di seguito richiamato come il
Protocollo Aggiuntivo).
(GU Serie Generale n.157 del 08-07-2005)
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