GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

DECRETO 11 febbraio 1997 

Disciplina dei contenuti, delle modalita' e dei termini delle comunicazioni che gli operatori dei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti ad effettuare in via generale e sistematica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Disciplina dei contenuti e delle modalita' delle domande di iscrizione nel Registro nazionale della stampa e nel Registro nazionale delle imprese radiotelevisive nonche' delle conseguenti comunicazioni di variazione di dati e situazioni. Disciplina del dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita' editoriale che gli editori obbligati all'iscrizione nel Registro nazionale della stampa devono pubblicare sulle testate edite. Disciplina dei contenuti, delle modalita' e dei termini delle comunicazioni che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti ad effettuare al Garante in materia di spesa pubblicitaria. (GU Serie Generale n.43 del 21-02-1997 - Suppl. Ordinario n. 38)

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